§ 27.6.78 - Legge 4 luglio 1967, n. 537.
Agevolazioni ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:04/07/1967
Numero:537


Sommario
Art. 1.      Per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di nuovi impianti e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli [...]
Art. 2.      Gli Enti ed Istituti finanziari di cui all'art. 1 sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate [...]


§ 27.6.78 - Legge 4 luglio 1967, n. 537. [1]

Agevolazioni ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua.

(G.U. 14 luglio 1967, n. 175)

 

 

     Art. 1.

     Per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di nuovi impianti e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua i Comuni ed i Consorzi di Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli Istituti per il credito a medio e lungo termine, con le Aziende di credito di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con gli Enti ed Istituti di diritto pubblico finanziari, assicurativi e previdenziali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali o di pubblico interesse.

 

          Art. 2.

     Gli Enti ed Istituti finanziari di cui all'art. 1 sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua fino al limite di un terzo delle entrate complessive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalle Commissioni amministratrici e deliberato dal Consiglio comunale o dalla Assemblea consortile ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

     Le delegazioni di pagamento di cui al comma precedente devono essere sottoscritte dal direttore e dal tesoriere-esattore dell'Azienda municipalizzata e controfirmate dal presidente della Commissione amministratrice e dal sindaco del Comune o dal presidente dell'Assemblea consortile; esse, agli effetti della garanzia, sono equiparate alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli Enti ed Istituti finanziari di cui all'art. 1 nonostante ogni disposizione contraria.

     Gli enti e gli istituti finanziari di cui al precedente art. 1 sono altresì autorizzati a concedere i mutui per l'apprestamento ex novo da parte dei comuni e dei consorzi di comuni di impianti e reti di distribuzione dei servizi gas ed acquedotti accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie di costituende aziende comunali consorziali o speciali municipalizzate, fino al limite di un terzo delle entrate complessive determinate nel bilancio preventivo delle aziende stesse come definito nel piano tecnico-finanziario approvato in via definitiva dal consiglio comunale e dalla competente giunta provinciale amministrativa o dagli organi di controllo per le Regioni a statuto speciale, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e degli articoli 84 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108 [2] .

     Le agevolazioni a favore dei comuni e dei consorzi di comuni - di cui al precedente comma - sono estese anche al caso di costituzione di nuove aziende municipalizzate a seguito di riscatto di servizi (gas ed acqua) gestiti precedentemente in regime di concessione [3] .


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 3 novembre 1971, n. 1069.

[3]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 3 novembre 1971, n. 1069.