§ 41.9.1 - R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.
Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:15/10/1925
Numero:2578


Sommario
Art. 1.  (Art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 2.  (Art. 2 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 3.  (Art. 3 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 4.  (Art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 5.  (Art. 5 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 6.  (Artt. 6 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 7.  (Art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 8.  (Art. 8 della legge 29 marzo 1903, n. 103)
Art. 9.  (Art. 9 della legge 29 marzo 1903, n. 103)
Art. 10.  (Art. 10 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 11.  (Art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 12.  (Art. 13 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 13.  (Art. 14 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 14.  (Art. 15 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 12 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 15.  (Art. 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 16.  (Art. 17 della legge 19 marzo 1903, n. 103, e 14 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 17.  (Art. 15 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 18.  (Art. 19 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 16 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 19.  (Art. 20 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1° del regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253)
Art. 20.  (Art. 21 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 21.  (Art. 22 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 18 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 22.  (Art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 23.  (Art. 24 della legge 29 marzo 1903, n. 103)
Art. 24.  (Art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1° del regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253)
Art. 25.  (Art. 26 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 20 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 26.  (Art. 27 della legge 29 marzo 1903, n. 103)
Art. 27.  (Art. 28 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1° del regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253)
Art. 28.  (Art. 29 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 29.  (Art. 22 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
Art. 30.  (regio decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1032)
Art. 31.  (Art. 31 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1° del regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253)


§ 41.9.1 - R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

(G.U. 4 marzo 1926, n. 52)

 

     È approvato il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, annesse al presente decreto, visto, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

 

CAPO I

Costituzione ed amministrazione delle aziende speciali

 

     Art. 1. (Art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     I comuni possono assumere nei modi stabiliti dal presente testo unico, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti:

     1° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile;

     2° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata;

     3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti;

     4° costruzione ed esercizio di tramvie a trazione animale o meccanica;

     5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale;

     6° impianto ed esercizio di farmacie;

     7° nettezza pubblica e sgombro di immondizie dalle case;

     8° [trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali] [1];

     9° costruzione ed esercizio di mulini e di forni normali;

     10° [costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa] [2];

     11° [costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa] [3];

     12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici;

     13° fabbrica e vendita del ghiaccio;

     14° costruzione ed esercizio di asili notturni;

     15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni;

     16° produzione e distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e costruzione degli impianti relativi;

     17° [pubbliche affissioni, anche con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorità] [4];

     18° essiccatoi di granturco e relativi depositi;

     19° stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.

     Uguale facoltà è attribuita alle province per i servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri di interesse provinciale. L'assunzione e l'esercizio di tali servizi da parte delle province sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico, intendendosi sostituiti agli organi del comune quelli della provincia ed equiparate le province ai comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri.

 

          Art. 2. (Art. 2 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo ciò che è disposto dall'art. 15, costituire un'azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del comune, con bilanci e conti separati, e regolata dalle disposizioni del presente testo unico.

     Quando però si tratti di servizi di non grande importanza o di tal natura da potersi riunire convenientemente, potrà essere costituita un'azienda sola che provveda a più servizi, tenendo contabilità separate.

     Le aziende speciali hanno la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

     Esse sono soggette alla vigilanza del consiglio comunale, che può sempre esaminarne l'andamento.

     Gli utili netti dell'azienda, accertati dal conto approvato, salvo il disposto dell'articolo seguente lettere a) e d), e detratto quando si ritenga di dover destinare al miglioramento ed allo sviluppo dell'azienda stessa, ed anche a ridurre le tariffe dei servizi, sono devoluti al bilancio comunale e saranno versati alla cassa del comune nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende.

     Alle perdite, che eventualmente si verifichino, si fa fronte col fondo di riserva costituito come alla lettera d) dell'articolo seguente ed, in caso di insufficienza, con appositi stanziamenti nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale, salvi gli effetti dell'art. 19.

     Agli ampliamenti ed ai miglioramenti dell'azienda si potrà eccezionalmente provvedere anche col fondo di ammortamento e con le riserve.

 

          Art. 3. (Art. 3 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     Ciascuna azienda è retta da un regolamento speciale che, oltre a contenere tutte le norme per il funzionamento amministrativo contabile e tecnico dell'azienda, determina:

     a) i requisiti per la nomina a direttore, la cauzione che questi deve prestare prima di essere assunto in servizio, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e se debba essergli attribuita una compartecipazione agli utili e in quale misura;

     b) le norme per l'assunzione in servizio e per il licenziamento del personale, escluso qualsiasi onere di pensioni a carico diretto dell'ente o dell'azienda ;

     c) l'inscrizione degli operai alla cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidità degli operai;

     d) le norme per la ripartizione degli utili fra comune, direttore, personale e per la costituzione di un fondo di ammortamento e di riserva, e per la valutazione delle attività patrimoniali;

     e) le tariffe relative al servizio e le norme per le loro modificazioni.

 

          Art. 4. (Art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     La direzione dell'azienda è affidata al direttore, che deve prestare la cauzione prescritta dal regolamento speciale.

     Il direttore è, di regola, nominato in seguito a pubblico concorso dalla commissione di cui all'articolo seguente, con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Egli è nominato per il termine di tre anni, può essere confermato di triennio in triennio e non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dalla commissione con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

     Il direttore potrà essere eccezionalmente nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovrà essere proposta dalla commissione a voti unanimi e approvata dal consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica.

     Il direttore rappresenta l'azienda di fronte ai terzi e può stare in giudizio quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda; per qualsiasi altra lite deve essere autorizzato dalla commissione amministratrice.

 

          Art. 5. (Art. 5 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     Per ciascuna azienda è istituita una Commissione, nominata dal Consiglio comunale e composta di persone che abbiano le qualità per essere elette consiglieri comunali e siano fornite di competenza tecnica ed amministrativa; non più dei due quinti dei commissari può appartenere nel tempo stesso al Consiglio comunale.

     La Commissione deve essere composta di un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, compreso il presidente.

     La nomina del presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri.

     Il presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili [5] .

     Alle elezioni il Consiglio comunale o il Consiglio provinciale, a seconda delle competenze, provvede nei trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento, sono stati eletti il sindaco e la giunta, oppure il presidente e la giunta, e sempre che le relative deliberazioni siano divenute esecutive [6] .

     La Commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo Consiglio comunale o un nuovo Consiglio provinciale a seguito di elezioni [7] .

 

          Art. 6. (Artt. 6 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     La commissione delibera annualmente, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento speciale dell'azienda, il bilancio preventivo e provvede alla presentazione dei conti al consiglio comunale.

     Essa provvede inoltre a tutte le opere e spese, agli appalti e a quanto altro occorra per funzionamento dell'azienda con le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.

     La commissione delibera ancora, entro i limiti e con le modalità prescritte dal regolamento dell'azienda, circa gli uffici, gli stipendi, le indennità ed i salari e circa la nomina, la sospensione ed il licenziamento dei salariati e degli impiegati.

     Ogni azienda dovrà allegare al bilancio di previsione di ciascun esercizio la tabella numerica del personale e dei relativi stipendi e salari, la quale sarà approvata di volta in volta insieme col bilancio.

 

          Art. 7. (Art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     Per l'accertamento degli amministratori, del direttore e degli impiegati delle aziende speciali si applicano le norme della legge comunale e provinciale.

 

          Art. 8. (Art. 8 della legge 29 marzo 1903, n. 103)

     Il servizio di cassa delle aziende è fatto dal tesoriere comunale, ma con cassa e contabilità separate.

     Soltanto in casi eccezionali di servizio di grande importanza e di tal natura da non potersi convenientemente disimpegnare dal tesoriere comunale, si può nel regolamento stabilire la nomina di un tesoriere speciale, con adeguata cauzione da prestarsi nelle forme stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, e da approvarsi dal consiglio di prefettura.

 

          Art. 9. (Art. 9 della legge 29 marzo 1903, n. 103)

     Non possono essere nominati direttori né impiegati dell'azienda i consiglieri comunali, né i loro parenti fino al terzo grado; né possono essere eletti consiglieri comunali i direttori od impiegati dell'azienda prima che sia decorso un anno almeno dal giorno in cui gli uni o gli altri hanno cessato di rivestire la qualità o ricoprire l'impiego rispettivo.

 

CAPO II

Procedimento per l'assunzione diretta dei pubblici servizi e per la costituzione delle aziende speciali

 

          Art. 10. (Art. 10 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, in conformità delle disposizioni del presente testo unico, deve essere deliberata rispettivamente nelle forme stabilite dagli artt.190 e 259 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

     La deliberazione deve indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario, i mezzi con cui s'intende far fronte alle spese per l'impianto e per la gestione del servizio che vuolsi assumere.

 

          Art. 11. (Art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     La deliberazione, così istruita, è sottoposta d'urgenza alla giunta provinciale amministrativa, la quale esamina la proposta risultante dalle deliberazioni di cui all'articolo precedente, specialmente nei riguardi finanziari ed economici, e decide sull'ammissibilità della medesima.

 

          Art. 12. (Art. 13 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     Intervenuta la decisione favorevole della giunta provinciale amministrativa, quando sia stata fatta opposizione, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento, da parte di un ventesimo almeno degli elettori del comune, ovvero di un terzo almeno dei consiglieri in carica, la deliberazione del consiglio comunale è sottoposta anche al voto degli elettori del comune, convocati con manifesto della giunta municipale da pubblicarsi almeno 15 giorni prima della convocazione.

     L'elettore vota pel si o pel no sulla questione dell'assunzione diretta del servizio. Nel caso di risultato contrario alla deliberazione del consiglio comunale, la proposta di assunzione diretta del servizio non può essere ripresentata se non dopo tre anni, salvo che un quarto almeno degli elettori inscritti ne faccia richiesta nelle forme prescritte dal regolamento; ma anche in questo caso non dovrà esser trascorso meno di un anno dall'avvenuta votazione.

     L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte delle province non è mai soggetta a votazione di referendum.

 

          Art. 13. (Art. 14 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     Approvata la proposta, il consiglio comunale con apposita deliberazione formula il regolamento speciale dell'azienda, di cui al precedente art. 3.

 

          Art. 14. (Art. 15 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 12 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     Il regolamento speciale dell'azienda è esaminato, nel termine di trenta giorni, dalla giunta provinciale amministrativa, in seguito alla cui deliberazione il prefetto lo rende esecutorio.

     I regolamenti speciali delle aziende dei comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa soltanto nel caso che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

 

          Art. 15. (Art. 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     Sono di regola esercitati in economia i servizi di cui ai numeri 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 19 dell'art. 1°, nonché tutti gli altri servizi per la cui tenue importanza in rapporto a quella del comune, o perché non aventi carattere prevalentemente industriale, non sia il caso di farne assumere l'esercizio nelle forme e col procedimento stabilito per la costituzione dell'azienda speciale.

     L'esercizio in economia deve essere deliberato nei modi stabiliti dall'art. 10 e la deliberazione nonché il regolamento che disciplina il servizio debbono essere approvati dalla giunta provinciale amministrativa.

     Pei comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri la deliberazione relativa ed il regolamento che disciplina il servizio non sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, a meno che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

     Contro i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa, relativi alla deliberazione per l'esercizio in economia dei servizi e al regolamento speciale, è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni al ministro per l'interno, che provvede definitivamente.

 

CAPO III

Vigilanza sulla amministrazione delle aziende ed approvazione dei bilanci e dei conti

 

          Art. 16. (Art. 17 della legge 19 marzo 1903, n. 103, e 14 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     I bilanci delle aziende e le deliberazioni della commissione amministratrice per nuove spese che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario e per i contratti ed altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno sono comunicati all'amministrazione del comune.

     Nel termine di 15 giorni il consiglio comunale può formulare le proprie osservazioni che saranno comunicate, a cura del sindaco, alla commissione amministratrice. Ove questa non creda di uniformarsi ai rilievi del consiglio, il bilancio e le deliberazioni suindicate sono sottoposte alle definitive determinazioni della giunta provinciale amministrativa, cui sono soggette anche quando vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

     Per le aziende provinciali provvede definitivamente il consiglio della provincia.

     I conti delle aziende sono sottoposti dalla commissione amministratrice, con speciale relazione, alle deliberazioni del Consiglio comunale. Detti conti saranno depositati nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione. Ad essi sono applicabili le disposizioni dell'art. 317 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

 

          Art. 17. (Art. 15 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     Debbono essere di volta in volta trasmessi in copia al sottoprefetto le deliberazioni e gli atti di cui il medesimo faccia richiesta.

     Il sottoprefetto, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le leggi od i regolamenti generali od il regolamento speciale dell'azienda.

     Contro il provvedimento del sottoprefetto è ammesso, entro il termine di quindici giorni, ricorso al prefetto, che provvede definitivamente.

     Il prefetto può annullare, nel termine di giorni trenta dalla data di cui al secondo comma e su conforme parere della giunta provinciale amministrativa, anche le deliberazioni che importino una evidente lesione degli interessi dell'azienda. In tal caso contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente.

 

          Art. 18. (Art. 19 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 16 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     La commissione amministratrice può essere sciolta d'ufficio, peregio decretoliberazione motivata del consiglio comunale, approvata dalla giunta provinciale amministrativa.

     Il consiglio comunale non può essere chiamato a deliberare sullo scioglimento della commissione amministratrice se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.

     Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

     Qualora in due successive convocazioni il consiglio comunale non potesse deliberare sulla proposta di scioglimento della commissione pel mancato intervento dei due terzi dei consiglieri, ovvero quando, accertate le responsabilità dei componenti la commissione ai termini dell'art. 7, od essendosi reso impossibile il funzionamento dell'azienda per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti stessi, il consiglio comunale ometta di deliberare, la commissione può sempre essere sciolta dal prefetto, previo parere della giunta provinciale amministrativa.

     In caso di scioglimento della commissione amministratrice da parte del consiglio comunale, questo procede alla nomina della nuova commissione nel termine di un mese. Nell'intervallo le attribuzioni della commissione sono esercitate dalla giunta municipale.

     Quando lo scioglimento sia decretato dal prefetto, questi invia un suo commissario per esercitare temporaneamente le attribuzioni della commissione amministratrice. Anche in questo caso il consiglio comunale procede alla nomina della nuova commissione nel termine di un mese.

 

          Art. 19. (Art. 20 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1° del regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253)

     Quando il prefetto abbia fondati motivi per ritenere che il servizio sia passivo per il bilancio comunale, oppure proceda con gravi e persistenti irregolarità, ordina un'inchiesta.

     Gli atti dell'inchiesta sono sottoposti alla giunta provinciale amministrativa, e, quando questa riconosca doversi procedere alla revoca, il prefetto emette il relativo decreto.

     Con apposito regolamento, da emanarsi in esecuzione dell'art. 31, saranno stabiliti i modi e i termini per la liquidazione dell'azienda.

     Qualora le condizioni dell'azienda o i risultati dell'inchiesta non siano tali da rendere necessaria la revoca, potranno tuttavia, sul conforme parere della giunta provinciale amministrativa, essere prescritte le riforme da apportare al funzionamento dell'azienda.

 

          Art. 20. (Art. 21 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     Lo scioglimento del consiglio comunale non trae seco quello della commissione amministratrice di un'azienda, se ciò non è espressamente dichiarato nel relativo decreto reale.

     Quando sia sciolto il consiglio comunale ma non la commissione amministratrice, la presidenza di questa commissione è assunta dal commissario regio.

     Quando sia sciolta anche la commissione amministratrice ne adempie le funzioni il commissario regio.

     Le attribuzioni indicate nel secondo e terzo comma sono demandate, nel caso di scioglimento del consiglio provinciale, rispettivamente, al presidente della commissione straordinaria od alla commissione stessa.

 

CAPO IV

Aziende consorziali

 

          Art. 21. (Art. 22 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 18 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     Per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio dei servizi che siano di comune interesse, e per l'acquisto e l'approvvigionamento di quanto occorre per l'esercizio dei servizi direttamente assunti, possono costituirsi consorzi fra comuni, fra province, e fra province e comuni, anche se questi appartengono a province diverse.

     A tal uopo, dopo le deliberazioni prese nelle forme dell'art. 10 e dopo la procedura di cui al successivo art. 11, i singoli consigli nominano, in ragione dell'interesse che i rispettivi enti hanno nell'azienda, un congruo numero di proprii rappresentanti.

     Si costituisce in tal modo un'assemblea consorziale, la quale formula, ai sensi dell'art. 13, il regolamento speciale per la futura azienda consorziale. In esso, oltre a tutto ciò che è disposto dall'art. 3, sono stabilite la sede dell'amministrazione e le quote di cointeressenza dei vari comuni.

     Nel caso di consorzio fra province e comuni le deliberazioni dei comuni facenti parte del consorzio, relative all'assunzione diretta del servizio, non sono in nessun caso soggette alla votazione di referendum.

 

          Art. 22. (Art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     In quanto non sia diversamente disposto dal presente testo unico, alle aziende consorziali si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale sui consorzi.

     L'assemblea consorziale nomina la commissione amministratrice dell'azienda, ai termini dell'art. 5.

     Tutte le attribuzioni che, per i servizi assunti da un solo comune o da una sola provincia, sono attribuite al consiglio comunale o provinciale, sono invece per le aziende costituite fra comuni, o fra province, o fra comuni e province deferite all'assemblea consorziale, compresa la facoltà di sciogliere la commissione amministratrice di cui all'art. 18.

 

          Art. 23. (Art. 24 della legge 29 marzo 1903, n. 103)

     Un regolamento generale da emanarsi per decreto reale determinerà le ulteriori norme per la costituzione, amministrazione e vigilanza, delle aziende consorziali, nonché per i riscatti di precedenti concessioni cui nell'interesse delle medesime fosse necessario di procedere, osservando sempre le clausole e condizioni prescritte dal successivo art. 24.

 

CAPO V

Disposizioni generali e transitorie

 

          Art. 24. (Art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1° del regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253)

     I comuni possono valersi delle facoltà consentite dall'art. 1° pei servizi che siano già affidati all'industria privata quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta. Tuttavia i comuni hanno sempre diritto al riscatto quando siano passati venti anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio; ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati dieci.

     Qualora i comuni, non facciano uso delle facoltà di riscatto nelle epoche sopra determinate non possono valersene se non trascorso un quinquennio, e così in seguito di cinque in cinque anni.

     Il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso di un anno.

     Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai concessionari un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti termini:

     a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima;

     b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente;

     c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante annualità eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio, quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione, purché un tale numero di anni non superi mai quello di venti.

     L'importo di tali annualità di calcola sulla media dei regio decretoiti netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo quinquennio, tolti dal medesimo l'anno di maggiore e di minore profitto e depurato dell'interesse del capitale, rappresentato da ciò che si corrisponde al concessionario per i titoli di cui alle lettere a) e b) di questo articolo.

     L'ammontare dell'indennità può essere determinato d'accordo fra le parti con l'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

     In mancanza dell'accordo decide in primo grado, con decisione motivata, un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno è nominato dal consiglio comunale, uno dal concessionario ed uno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione è posto il comune [8].

     Avverso la decisione di tale collegio, così il comune come il concessionario possono appellarsi ad un altro collegio di tre arbitri, i quali saranno nominati dal primo presidente della corte d'appello e decideranno come amichevoli compositori [9].

     I comuni, che esercitano la facoltà del riscatto, debbono sostituirsi nei contratti attivi e passivi del concessionario in corso coi terzi per l'esecuzione dell'industria o del servizio e col personale addetto al servizio stesso, purché i contratti siano stati stipulati ed il personale sia stato assunto prima del preavviso di cui al terzo alinea del presente articolo. Tuttavia degli oneri derivanti dai detti contratti sarà tenuto conto nella determinazione dell'indennità di riscatto.

     Le disposizioni di questo articolo, salvo ciò che si riferisce ai termini del riscatto, non sono applicabili quando le condizioni del riscatto medesimo o della revoca della concessione siano stabilite da contratto, purché stipulato sei mesi prima della promulgazione della legge 29 marzo 1903, n. 103.

 

          Art. 25. (Art. 26 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 20 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     Quando i comuni vogliano far uso della facoltà di riscatto, la deliberazione del consiglio comunale e il progetto di massima di cui all'art. 10 devono indicare esattamente, oltre ai mezzi con cui vuolsi provvedere alla gestione del servizio, la consistenza dell'impianto che intendesi rilevare e l'ammontare presumibile dell'indennità da corrispondersi ai concessionari.

     Quando, dopo la decisione favorevole della giunta provinciale amministrativa, l'indennità di riscatto sia determinata d'accordo o dagli arbitri in misura maggiore di quella presumibile posta a base del piano di massima, si deve provvedere nuovamente in conformità degli artt. 10 e 11.

 

          Art. 26. (Art. 27 della legge 29 marzo 1903, n. 103)

     I comuni, che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati all'art. 1°, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facoltà del riscatto con tali condizioni e termini che non sieno, pei comuni medesimi, più onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo.

 

          Art. 27. (Art. 28 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1° del regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253)

     Quando manchino di altre risorse i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la cassa depositi e prestiti alle condizioni stabilite dal titolo IV del testo unico delle leggi riguardanti la cassa dei depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

     Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma dell'art. 191 della legge comunale e provinciale .

     I mutui devono essere deliberati dal consiglio comunale con le forme volute dalla legge comunale e l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, ai termini dell'art. 11, vale anche per gli effetti della contrattazione del mutuo.

 

          Art. 28. (Art. 29 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     L'eccedenza oltre il limite legale della sovrimposta non è di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme e con le garanzie stabilite dal presente testo unico ed all'erogazione delle relative spese, quand'anche abbiano carattere facoltativo.

     Per l'autorizzazione all'eccedenza del limite legale della sovrimposta si applicano le norme della legge comunale e provinciale, fermo il disposto del regio decreto 18 febbraio 1923, n. 419 .

 

          Art. 29. (Art. 22 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

     Per i servizi già esercitati direttamente dalle province queste debbono, entro un anno dalla pubblicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, deliberare circa il modo di esercizio .

 

          Art. 30. (regio decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1032)

     Finché non saranno istituite le sottoprefetture nei capoluoghi di provincia, le attribuzioni affidate ai sottoprefetti dal presente testo unico per i comuni del primo circondario continueranno ad essere esercitate dai prefetti .

     Contro i provvedimenti emanati dai prefetti a norma del comma precedente è ammesso il ricorso previsto all'ultima parte dell'art. 17.

 

          Art. 31. (Art. 31 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1° del regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253)

     È data al governo del re la facoltà di emanare tutti i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente testo unico, sentita la corte dei conti ed il consiglio di Stato .


[1] Numero abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

[2] Numero abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

[3] Numero abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

[4] Numero abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 15 maggio 1970, n. 308.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 15 maggio 1970, n. 308.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 15 maggio 1970, n. 308.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2018, n. 123, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l’autorità giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell’indennità di riscatto degli impianti afferenti l’esercizio dei servizi pubblici.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2018, n. 123, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l’autorità giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell’indennità di riscatto degli impianti afferenti l’esercizio dei servizi pubblici.