§ 27.6.12D - Legge 7 luglio 1980, n. 299.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:07/07/1980
Numero:299


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980, con le seguenti modificazioni:
Art. 2.      Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, e, [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'INADEL, gestione previdenza, è [...]
Art. 4.      Per i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse, indicati [...]


§ 27.6.12D - Legge 7 luglio 1980, n. 299.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

(G.U. 8 luglio 1980, n. 185)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, il secondo comma è soppresso.

     All'art. 2, nel primo comma, le parole: decreto-legge 19 dicembre, sono sostituite con le parole: decreto-legge 29 dicembre;

     nel terzo comma, sono soppresse le parole: ad eccezione di quelli con i quali siano state concesse indennità in analogia a quella spettante alle forze di polizia per servizio di istituto;

     al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ed alle indennità in esso previste, operando i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato.

     All'art. 9, nel secondo comma, le parole: i loro consorzi ad aziende sono sostituite dalle parole: i loro consorzi ed aziende.

     All'art. 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     Per la realizzazione delle linee metropolitane, se ragioni di economicità lo richiedono può procedersi all'appalto dell'intera opera con l'acquisizione della copertura finanziaria in base al piano finanziario pluriennale di spesa.

     All'art. 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     Se gli enti locali verificano alla chiusura dell'esercizio finanziario 1980 che le aziende speciali di trasporto non hanno potuto contenere la perdita di gestione entro il limite di cui al comma precedente, possono far ricorso alla facoltà di cui al quinto comma qualora siano stati adottati successivamente al 1° gennaio 1980 o si adottino entro il 31 dicembre 1980 adeguati aumenti tariffari e semprechè la tariffa minima per i percorsi urbani non sia inferiore a lire duecento;

     dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

     Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, al finanziamento delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione, afferente ai bilanci 1979 e precedenti, delle aziende costituite sotto forma di società per azioni, quando l'ente locale, o l'insieme di più enti locali, riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, può essere provveduto mediante la contrazione di un mutuo la cui annualità di ammortamento, che dovrà essere iscritta fra le spese correnti fermo il limite di cui al primo comma del successivo art. 21, è integralmente rimborsata all'ente o agli enti locali da parte dell'azienda che la iscrive nel proprio bilancio.

     All'art. 24, nel secondo comma, dopo la parola: personale, sono aggiunte le parole: nonchè dalla concessione dei miglioramenti economici in applicazione del contratto di lavoro per il triennio 1979-1981.

     All'art. 26, nel primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     La tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni politico-culturali effettuate dai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, è applicata nella misura ridotta ad un terzo;

     il secondo comma è soppresso;

     nel terzo comma, le parole: dei precedenti commi sono sostituite dalle parole: del precedente comma;

     al quinto comma, le parole: ai precedenti commi nonchè le parole: dagli stessi commi sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: al primo comma e dallo stesso comma.

     L'art. 29 è sostituito dal seguente:

     Entro il 30 settembre 1981 i comuni e le provincie sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1980 e precedenti, per eliminare le somme insussistenti o prescritte ed adeguare la contabilità alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

     Prima dell'esame del conto 1980 i consigli degli enti approvano gli elenchi, distinti per capitoli, dei residui da conservare nel conto stesso.

     Con il provvedimento consiliare di cui al comma precedente:

     a) sono precisate, per i residui attivi, le azioni da intraprendere dalla giunta per il recupero delle somme dovute all'ente, fissando i termini entro i quali tali azioni devono essere effettuate;

     b) sono determinate, per i residui passivi, le somme:

     1) impegnate nelle forme di legge, non pagate e ancora dovute, relative a spese afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in deroga all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, verranno conservate nei residui, soltanto se il relativo debito non è prescritto;

     2)impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate, esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978, 1979 e 1980.

     La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere ultimata dagli uffici di ragioneria degli enti entro il 31 maggio 1981. Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati dal consiglio, per la verifica del conto consuntivo 1980, che li accompagna con una loro relazione.

     Entro il 31 ottobre 1981 la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1980 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati con la situazione al 31 dicembre 1977, all'organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sulla deliberazione, ne inoltra copia ai Ministeri dell'interno e del tesoro, ed alla regione, e ne restituisce un esemplare all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto esame.

     Ai disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili di cui al primo comma, risulta a chiusura del conto consuntivo 1980, è data copertura mediante operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello Stato, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sentite l'ANCI e l'UPI. Le somministrazioni di detti mutui devono essere destinate in via prioritaria alla regolarizzazione dei rapporti debitori fra enti locali derivanti da quote di concorso obbligatorio.

     Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 31 luglio 1980, sono stabilite le modalità che gli enti interessati devono osservare per attuare la revisione straordinaria dei residui e per la compilazione degli elenchi e della certificazione previsti dal presente articolo.

     I comuni e le provincie possono provvedere agli adempimenti di cui al presente articolo prima o contestualmente all'approvazione del conto consuntivo 1979. In tale caso, la verifica straordinaria dei residui si intende riferita agli esercizi 1979 e precedenti e le operazioni di mutuo di cui al sesto comma sono effettuate con riferimento ai disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili stabilite, risulta a chiusura del conto consuntivo 1979.

     All'art. 35, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

     Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria, di cui al terzo comma, gli istituti di patronato e assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali per i propri assistiti.

     All'art. 36, nel primo comma, le parole: della CISPEL - Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali sono sostituite dalle seguenti: dell'AICCE - Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa, della FIARO - Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere.

     All'art. 41, il primo comma è soppresso.

 

          Art. 2.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, e, semprechè non siano in contrasto con le norme di tale decreto, gli atti ed i provvedimenti adottati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, nonchè del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'INADEL, gestione previdenza, è soggetta alla contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dall'art. 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91.

     In forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma precedente l'iscritto all'INADEL, gestione previdenza, ha diritto, ove collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973, a percepire l'indennità premio di servizio, ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa di cui al precedente comma.

 

          Art. 4.

     Per i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse, indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come successivamente adeguati in base alla normativa vigente. A tal fine la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, arrotondati ad anni e mesi interi, è determinata, per ogni anno da ricongiungere, applicando, sulla retribuzione annua pensionabile riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del 2 per cento [1].

     La retribuzione pensionabile di cui al precedente comma è costituita dagli emolumenti spettanti in attività di servizio, considerati ai fini della determinazione della pensione, ivi compresa la tredicesima mensilità, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

     Ai fini della eventuale rateazione a carico del richiedente la ricongiunzione, si applicano le norme previste, per i riscatti di periodi e servizi, dai singoli ordinamenti di cui al primo comma, anche per quanto concerne le modalità di pagamento.

     Per l'iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro che richieda la ricongiunzione dei periodi assicurativi e che cessi dal servizio senza aver provveduto all'integrale pagamento dell'onere a suo carico, il complessivo debito residuo può essere trasformato, previa accettazione dell'interessato, in quota vitalizia passiva, l'importo della quale non può eccedere, in ogni caso, la metà del beneficio derivante dal trattamento pensionistico della ricongiunzione.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.