§ 98.1.27591 - D.L. 30 dicembre 1979, n. 662 .
Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1979
Numero:662


Sommario
Art. 1.      Il bilancio di previsione dei comuni e delle provincie per l'anno 1980 deve essere deliberato in pareggio entro il 29 febbraio 1980
Art. 2.      Nessuna deroga di alcun genere è consentita agli enti locali sia in sede di adozione dei piani di riorganizzazione, sia in sede di applicazione del decreto del [...]
Art. 3.      Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi che i comuni, le provincie, i consorzi e le relative aziende sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. [...]
Art. 4.      Dopo l'inoltro alla commissione centrale per la finanza locale dei piani di riorganizzazione debitamente documentati e corredati dei necessari atti istruttori, gli enti [...]
Art. 5.      Gli enti locali che non avranno inoltrato al competente organo di controllo, entro il 30 aprile 1980, il piano generale di riorganizzazione, oltre a perdere la facoltà [...]
Art. 6.      I soli comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti possono procedere, anche dopo l'adozione del piano di riorganizzazione, all'ampliamento della pianta [...]
Art. 7.      Ogni altra modifica di pianta organica, generale o parziale, deve essere sottoposta all'esame della commissione centrale per la finanza locale, che darà comunque la [...]
Art. 8.      Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto rimangono in vigore le norme contenute negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, [...]
Art. 9.      Con effetto dal 1980, ai fini del pagamento dei contributi ordinari dovuti dai comuni, dalle provincie e dai loro consorzi alle casse pensioni amministrate dalla [...]
Art. 10.      L'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, è sostituito dal seguente
Art. 11.      Gli enti locali non possono assumere mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa depositi e prestiti abbia manifestato [...]
Art. 12.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e [...]
Art. 13.      E' confermata, anche per l'anno 1980, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dall'art. 10-bis, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, [...]
Art. 14.      A partire dal 1° gennaio 1980, i contributi, le assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato dovuti alle provincie e ai comuni con popolazione [...]
Art. 15.      Per l'anno 1980 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari all'ammontare complessivo delle [...]
Art. 16.      La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto di cui al sesto comma dell'art. 4 della legge 21 [...]
Art. 17.      Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari [...]
Art. 18.      Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione per il 1980 degli enti locali dovranno tener conto esclusivamente
Art. 19.      Le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni e alle provincie dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, [...]
Art. 20.      Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia, concernenti la provvista di beni e servizi destinati ad essere ricevuti direttamente o previa [...]
Art. 21.      Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1980 dei comuni, delle provincie e dei loro consorzi - escluse quelle per il personale comunque considerate nei [...]
Art. 22.      Gli storni di fondi di cui all'art. 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il [...]
Art. 23.      Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1980 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante [...]
Art. 24.      Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'art. 6 [...]
Art. 25.      Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1980, relative all'erogazione dell'indennità integrativa speciale spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti [...]
Art. 26.      Le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre [...]
Art. 27.      Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-78, sono attribuite dall'Amministrazione [...]
Art. 28.      Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica [...]
Art. 29.      Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, [...]
Art. 30.      Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura [...]
Art. 31.      Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano [...]
Art. 32.      All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1980, valutato in lire 13.346.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione [...]
Art. 33.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27591 - D.L. 30 dicembre 1979, n. 662 [1].

Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

(G.U. 31 dicembre 1979, n. 355)

 

     Art. 1.

     Il bilancio di previsione dei comuni e delle provincie per l'anno 1980 deve essere deliberato in pareggio entro il 29 febbraio 1980.

     La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 23, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i venti giorni successivi all'adozione.

     Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

 

          Art. 2.

     Nessuna deroga di alcun genere è consentita agli enti locali sia in sede di adozione dei piani di riorganizzazione, sia in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto medesimo, nonchè in quelli che saranno successivamente emanati per l'approvazione dei futuri accordi nazionali, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

     Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica approvativi di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.

     I provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dal presente articolo sono nulli di diritto e gli amministratori ed i segretari comunali e provinciali non possono emettere i relativi titoli di spesa ed i tesorieri hanno comunque l'obbligo di non darvi corso. Gli amministratori ed i segretari che, ciò nonostante, abbiano emesso i titoli di spesa ed i tesorieri che abbiano effettuato i pagamenti sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

     Nella stessa responsabilità incorrono i componenti degli organi di controllo che non abbiano rilevato o dichiarata la nullità delle relative deliberazioni.

     In caso di mancata declaratoria di nullità di atti illegittimi del genere di cui sopra i componenti degli organi di controllo che abbiano fatto verbalizzare il proprio dissenso, sono obbligati a trasmettere, entro dieci giorni dalla data dell'esame del provvedimento medesimo al Ministero dell'interno, pel tramite del commissario del Governo, copia dell'atto deliberativo ritenuto illegittimo.

     Il Ministero dell'interno promuove nei confronti dei responsabili di cui ai precedenti commi il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti.

 

          Art. 3.

     Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi che i comuni, le provincie, i consorzi e le relative aziende sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, è soggetto alle determinazioni della commissione centrale per la finanza locale soltanto se il numero dei posti in esso previsti superi il numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, elevato degli incrementi consentiti dal medesimo art. 4.

     Per la determinazione del numero di personale in Servizio nell'anno 1976 non deve essere considerato nè computato il personale assunto per prestazioni lavorative a carattere occasionale o saltuario (giornalieri), per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), per supplenze, nonchè quello che risulti incaricato con contratto d'opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

     Al medesimo fine di cui al precedente comma non deve altresì essere considerato nè computato il personale addetto esclusivamente ai servizi sanitari che sarà trasferito alle unità sanitarie locali per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale personale dovrà essere indicato separatamente nel piano generale di riorganizzazione ai soli fini conoscitivi.

 

          Art. 4.

     Dopo l'inoltro alla commissione centrale per la finanza locale dei piani di riorganizzazione debitamente documentati e corredati dei necessari atti istruttori, gli enti locali devono provvedere in via prioritaria ad immettere in ruolo, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 5, quarto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, il personale non di ruolo nei soli posti di pari qualifica o livello vacanti purchè anche preesistenti all'adozione del piano di riorganizzazione.

     Il personale non di ruolo in servizio fin dal 30 settembre 1978 che non troverà immediata sistemazione in ruolo ai sensi del precedente comma sarà provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria con la medesima qualifica o livello già in possesso, salvo riassorbimento che dovrà essere operato prima di procedere alle nuove assunzioni consentite dall'ultimo comma del presente articolo.

     Il personale non di ruolo assunto dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978 e confermato in servizio ai sensi dell'art. 5, tredicesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, che risulti tuttora alle dipendenze dell'ente, potrà invece essere utilizzato soltanto fino alla copertura dei posti vacanti del piano di riorganizzazione divenuto efficace.

     I comuni, le provincie, i consorzi e le rispettive aziende, dopo che i piani generali di riorganizzazione avranno ottenuto l'approvazione della commissione centrale per la finanza locale, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero dei posti d'organico del piano approvato, nel limite del 40 per cento per l'anno 1980, del 30 per cento per l'anno 1981 e del 30 per cento per l'anno 1982.

     Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi esistenti.

     Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, se in disavanzo, che questo sia contenuto nei limiti di cui al successivo art. 16.

     Le nuove assunzioni debbono essere precedute dall'adeguamento del piano economico finanziario di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con i provvedimenti da tale norma previsti per conseguire, entro i termini nella medesima stabiliti, il definitivo riassetto del bilancio.

 

          Art. 5.

     Gli enti locali che non avranno inoltrato al competente organo di controllo, entro il 30 aprile 1980, il piano generale di riorganizzazione, oltre a perdere la facoltà di assumere nuovo personale ai sensi dell'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3, non potranno altresì, fino all'inoltro del piano medesimo, effettuare nuove assunzioni per la copertura dei posti d'organico vacanti o che si renderanno vacanti nè avvalersi del tipo di prestazioni lavorative indicate nel secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.

     I provvedimenti adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento non coperti da atti validi.

 

          Art. 6.

     I soli comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti possono procedere, anche dopo l'adozione del piano di riorganizzazione, all'ampliamento della pianta organica, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, mediante l'istituzione dei posti strettamente indispensabili, ed all'assunzione del relativo personale, per il funzionamento di opere la cui realizzazione non era stata iniziata e, comunque, la cui attivazione, da effettuare nell'anno 1980, non era prevedibile all'atto dell'adozione del predetto piano.

     I comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti possono esercitare la facoltà di associazione prevista dall'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche mediante stipula di apposita convenzione da sottoporre al solo esame del competente organo regionale di controllo.

 

          Art. 7.

     Ogni altra modifica di pianta organica, generale o parziale, deve essere sottoposta all'esame della commissione centrale per la finanza locale, che darà comunque la precedenza, a parità di ordine cronologico, all'esame dei piani di riorganizzazione.

     Anche la copertura del maggior numero dei posti di organico ammessi alla predetta commissione centrale dopo l'esame dei provvedimenti di cui al precedente comma dovrà essere effettuata dagli enti locali nel corso di un triennio e nel rispetto dei limiti annui percentuali indicati nel precedente art. 4.

 

          Art. 8.

     Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto rimangono in vigore le norme contenute negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, la cui applicazione non risulti espressamente limitata all'anno 1979.

     E' confermato, inoltre, anche per l'anno 1980, salvo quanto consentito dai precedenti articoli 4, quarto comma, 6 e 7, ultimo comma, il divieto di assumere nuovo personale oltre il limite stabilito nei primi tre commi dell'art. 5 del succitato decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, tenuto conto anche di quanto precisato nel secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.

 

          Art. 9.

     Con effetto dal 1980, ai fini del pagamento dei contributi ordinari dovuti dai comuni, dalle provincie e dai loro consorzi alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti degli enti predetti e loro aziende, si applicano le norme previste dall'art. 6 del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

     Ai fini del trattamento di quiescenza delle casse pensioni di cui al comma precedente, i comuni, le provincie, i loro consorzi ed aziende sono tenuti a certificare le voci retributive esplicitamente previste negli accordi nazionali o nei contratti collettivi di lavoro per le rispettive categorie di dipendenti, con esclusione di qualsiasi altro emolumento a qualunque titolo corrisposto.

 

          Art. 10.

     L'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, è sostituito dal seguente:

     "Sono demandate alle direzioni provinciali del tesoro le attribuzioni per il prelievo di somme corrispondenti ad una o più rate di ammortamento scadute e non versate presso i tesorieri degli enti che abbiano contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti garantiti dallo Stato ovvero con delegazioni di pagamento".

 

          Art. 11.

     Gli enti locali non possono assumere mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa depositi e prestiti abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo.

     La Cassa depositi e prestiti dovrà comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo, indicate nel comma precedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

     Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto gli enti locali interessati potranno ricorrere ad altri istituti di credito.

     Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprietà comunale, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonchè per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari.

     I comuni possono, altresì, contrarre con la Cassa depositi e prestiti, mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.

     Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti commi, i comuni dovranno allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione a firma del segretario comunale, che il progetto esecutivo dei lavori abbia riportato il visto del competente Ministero di grazia e giustizia.

     Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 469, è revocato.

 

          Art. 12.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, per una quota non superiore al 40 per cento del fondo stesso.

     L'apporto iniziale, sino ad un massimo di 2 miliardi di lire, verrà effettuato mediante prelevamento della somma dal fondo di riserva della gestione principale della Cassa depositi e prestiti esistente al 31 dicembre 1978.

 

          Art. 13.

     E' confermata, anche per l'anno 1980, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dall'art. 10-bis, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

 

          Art. 14.

     A partire dal 1° gennaio 1980, i contributi, le assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato dovuti alle provincie e ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti affluiscono per metà del loro ammontare ad appositi conti correnti non vincolati con il Tesoro, intestati a ciascuno degli enti medesimi.

     Il tesoriere dell'ente può effettuare prelevamenti da detto conto corrente soltanto dopo che siano state utilizzate le altre disponibilità liquide dell'ente medesimo depositate presso di sè.

     La tesoreria dello Stato corrisponderà sulle giacenze dei conti aperti ai sensi del precedente primo comma il tasso d'interesse corrispondente a quello previsto dall'accordo interbancario per le condizioni per depositi aventi analoghe caratteristiche.

     Con decreto del Ministro del tesoro saranno determinate le modalità di funzionamento e ogni altra condizione relativa ai conti correnti previsti dal precedente primo comma.

 

          Art. 15.

     Per l'anno 1980 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari all'ammontare complessivo delle erogazioni disposte per l'anno 1979 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con le seguenti variazioni:

     a) le erogazioni di cui alle lettere a), c) e d) del predetto articolo sono elevate del 20 per cento e, per i comuni e le provincie del Mezzogiorno nonchè per i comuni appartenenti al Centro-Nord e classificati montani a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, del 25 per cento;

     b) le somme previste alla lettera b) di tale articolo sono corrisposte al netto del 20 o del 25 per cento, come sopra applicato, per l'anno 1980, sulle erogazioni di cui alla lettera a) dello stesso articolo.

     Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre 1980; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 e quelle di cui all'art. 14 del presente decreto.

     Il Ministero dell'interno provvederà a trattenere a ciascun comune e a ciascuna provincia le somme corrispondenti all'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera previste per l'anno 1979 all'atto della corresponsione delle trimestralità del 20 luglio e del 20 ottobre, le cui erogazioni restano subordinate all'effettuazione delle predette trattenute. A tal fine i comuni e le provincie sono tenuti ad effettuare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto apposita segnalazione al Ministero dell'interno a firma del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale e del segretario comunale o provinciale.

 

          Art. 16.

     La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto di cui al sesto comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non potranno subire incrementi superiori al 10 per cento dell'ammontare iscritto nel bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 1979.

     L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse nell'anno 1980 rispetto al limite di cui al precedente comma dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

     Il versamento alle aziende interessate da parte degli enti locali delle somme corrispondenti all'incremento di cui al primo comma resta subordinato all'adempimento previsto al settimo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, numero 843.

 

          Art. 17.

     Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1980 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1979, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

     A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo a norma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

 

          Art. 18.

     Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione per il 1980 degli enti locali dovranno tener conto esclusivamente:

     a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1979;

     b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1980 in virtù di contratti perfezionati prima del 31 dicembre 1979;

     c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi.

     Si applica il disposto di cui al nono comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

 

          Art. 19.

     Le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni e alle provincie dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono essere previste nei bilanci comunali e provinciali con specifici stanziamenti di importo corrispondente al relativo finanziamento regionale.

     Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, comunicheranno a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo loro spettante.

 

          Art. 20.

     Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia, concernenti la provvista di beni e servizi destinati ad essere ricevuti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1980 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, al di fuori dei limiti di cui al successivo art. 21.

     L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto a quello iscritto per l'esercizio 1979, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1980. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

 

          Art. 21.

     Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1980 dei comuni, delle provincie e dei loro consorzi - escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle di cui ai precedenti articoli 16, 18, 19 e 20 e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione - non potrà subire incrementi superiori al 13 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno, al 15 per cento dell'ammontare previsto per il 1979 quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo, previa rivalutazione del 3 per cento dell'ammontare stesso ai soli effetti della determinazione del complesso delle anzidette spese per l'anno 1980.

     Al complesso delle spese correnti determinato con i criteri stabiliti nel presente articolo sono aggiunte le somme relative agli oneri da sostenere:

     a) dai comuni e dalle provincie per l'effettuazione delle elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali che avranno luogo nel 1980;

     b) dai comuni per l'effettuazione, nel 1980, del censimento generale dell'agricoltura, per la quota non coperta direttamente dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1341, tramite l'ISTAT.

     Nel decreto previsto dal secondo comma del successivo art. 23 sono stabilite le quote unitarie, riferite rispettivamente al numero dei seggi elettorali ed alla superficie del comune, per determinare l'importo degli stanziamenti da iscrivere per i fini predetti nel bilancio 1980.

 

          Art. 22.

     Gli storni di fondi di cui all'art. 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1980 previsto dalle norme del presente decreto.

     Ove siano accertate maggiori entrate queste debbono essere utilizzate, con carattere di assoluta priorità, per il finanziamento dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 1977 e precedenti; le eventuali entrate eccedenti possono essere utilizzate esclusivamente per investimenti.

 

          Art. 23.

     Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1980 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

     L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e la Unione delle provincie d'Italia (UPI), entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 maggio 1980, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

     L'erogazione del trasferimento a pareggio, nonchè della terza e quarta trimestralità delle somme di cui all'art. 15, resta subordinato all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma.

     A valere sullo stanziamento del capitolo 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1980 possono altresì essere disposti - anche in deroga alle limitazioni di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - pagamenti, in conto degli anni 1978 e 1979, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43 ed agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

 

          Art. 24.

     Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

     Le maggiori spese derivanti dalle nuove assunzioni di personale sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci degli enti locali e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al precedente art. 23 entro il 31 marzo 1981.

     Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1979, n. 609, si provvederà con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3.

     Tra le spese di personale è altresì iscritto il fondo di cui al successivo art. 25.

 

          Art. 25.

     Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1980, relative all'erogazione dell'indennità integrativa speciale spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 30 punti di contingenza.

     Tra le spese di personale previste per l'esercizio 1980 è consentito agli enti locali di istituire un fondo per gli oneri relativi al personale che sarà utilizzato per le prestazioni lavorative a carattere occasionale o saltuario (giornalieri), per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), per supplenze, nonchè quello che risulti incaricato con contratto di opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

     L'importo di tale fondo non potrà, nel suo complesso, superare la spesa sostenuta nell'anno 1979, per analoghi tipi di prestazioni, incrementato del 14 per cento.

 

          Art. 26.

     Le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicità, per i diritti sulle pubbliche affissioni, per la tassa di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche sono raddoppiate con decorrenza 1° gennaio 1980.

     I comuni e le provincie dovranno adottare entro il 29 febbraio 1980 le relative deliberazioni.

     Nel comuni e nelle provincie, in cui non siano adottate le predette deliberazioni si applicano le tariffe massime secondo le disposizioni del primo comma del presente articolo.

     Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti in corso per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al primo comma debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dal primo comma medesimo.

     In tale revisione dovrà tenersi conto anche delle variazioni delle riscossioni risultanti dalle analitiche relazioni annuali previste dall'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, nonchè degli aumenti del costo del servizio verificatisi dopo la data di inizio della concessione.

     In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

     A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'imposta sui cani è applicata in base alla seguente tariffa:

     L. 20.000 per i cani appartenenti alla 1 categoria;

     L. 10.000 per quelli appartenenti alla 2 categoria;

     L. 5.000 per quelli appartenenti alla 3 categoria.

     Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro il 29 febbraio 1980.

     Fino all'emanazione della legge concernente la nuova disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi, i comuni sono tenuti ad adottare, per l'anno 1980, provvedimenti in materia di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni i quali tendano a realizzare l'equilibrio fra gettito complessivo della tassa e costo del relativo servizio.

     In ogni caso, eventuali aumenti tariffari per il 1980 non possono superare, per le singole categorie di utenti, il 30 per cento delle tariffe in vigore nel 1979.

     Le deliberazioni di attuazione delle disposizioni contenute nei due commi precedenti devono essere adottate dai comuni interessati entro il 29 febbraio 1980.

     Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e provincie, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1980.

     Sono considerati validamente eseguiti i versamenti delle tasse di concessione governativa o comunale e delle relative soprattasse e pene pecuniarie effettuati, fino a tutto il 30 aprile 1979, impropriamente a favore dello Stato anzichè del comune e viceversa.

     La sanatoria suddetta è limitata alla serie di atti elencati nei numeri d'ordine 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 69, 70, 71, 84, 85, 97, 110 e 111 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

     Resta fermo che, in caso di duplicazione dei versamenti, il rimborso deve essere richiesto all'ente a cui favore il versamento stesso non avrebbe dovuto essere effettuato.

 

          Art. 27.

     Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-78, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1980, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 10 per cento.

     Alla regione siciliana è direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

 

          Art. 28.

     Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1980 nei confronti delle camere di commercio delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonchè delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

     Il termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1980 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

     Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

 

          Art. 29.

     Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle provincie autonome di Trento e Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti erano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente; ove tali quote erano invece variabili la maggiorazione sarà determinata per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le provincie autonome di Trento e Bolzano in conformità con quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

          Art. 30.

     Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono maggiorate del 10 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente.

 

          Art. 31.

     Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 200 miliardi di lire.

     La ripartizione della predetta somma tra le varie camere di commercio dovrà avvenire in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

     Le tariffe in base alle quali le camere di commercio riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'art. 52, lettere a) e b), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo le misure fissate dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono aumentate del 30 per cento.

     L'elenco dei diritti di segreteria riportato in allegato al predetto decreto-legge n. 973, convertito nella citata legge n. 49, è integrato dal seguente diritto: "Diritto per il rilascio di informazioni relative alla struttura produttiva, distributiva e simili, mediante utilizzo del sistema informativo tramite terminali: per ogni foglio, diritto fisso di L. 5.000, oltre al rimborso del costo effettivo di utilizzazione dell'unità centrale dell'elaboratore elettronico".

     Le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno non possono procedere, per l'anno 1980, ad assunzioni di personale ove le medesime portino il numero dei dipendenti al di sopra del numero del personale in servizio nell'anno 1976 a qualunque titolo, anche a carattere precario o per l'espletamento di mansioni stagionali.

 

          Art. 32.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1980, valutato in lire 13.346.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Disposizioni per la finanza locale" e "Somme da assegnare alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende di soggiorno, cura e turismo in sostituzione di tributi soppressi".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 33.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 7 luglio 1980, n. 299, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del presente decreto, semprechè non siano in contrasto con le norme del D.L. 7 maggio 1980, n. 153.