§ 22.3.1b - Legge 27 febbraio 1978, n. 49.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:27/02/1978
Numero:49


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i [...]


§ 22.3.1b - Legge 27 febbraio 1978, n. 49.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria.

(G.U. 3 marzo 1978, n. 62)

 

 

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i diritti di segreteria è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

     "Sono esonerate dal pagamento dei diritti tutte le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici territoriali, gli enti ed organismi di natura pubblica che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali, nonchè gli esattori delle imposte dirette".

     L'art. 2 è soppresso.

     Dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis. - Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'atto della riscossione delle tariffe per i diritti di segreteria, rilasciano apposita ricevuta, a richiesta dell'interessato".

     Nell'allegato:

     i numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

     "1) Certificato di iscrizione o cancellazione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, od attestato desunto da detti registri L. 2.500

     2) Certificato di idoneità per aderire ad aste, appalti e simili L. 5.000

     3) Elenchi di nominativi desunti dai registri, ruoli, albi ed elenchi camerali:

     da uno a cinque nominativi L. 500

     per ogni nominativo in più L. 50

     4) Certificato d'origine od analoga attestazione o dichiarazione relativa a scambi di merce con l'estero, anche su fatture o simili L. 1.500

     5) Vidimazione o autenticazione di firme L. 1.000";

     il n. 10) è soppresso;

     i numeri 12) e 13) sono sostituiti dai seguenti:

     "12) Atti, certificati e dichiarazioni non compresi in altre voci L. 1.500

     13) Visura dei registri, ruoli, albi od elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura:

     per il primo nominativo L. 2.000

     per ogni nominativo in più L. 300";

     il n. 14) è soppresso;

     i numeri 15) e 16) sono sostituiti dai seguenti:

     "15) Diritto di urgenza per certificati ed atti da rilasciare in giornata qualora si sovverta a favore e su richiesta dell'utente il normale ordine cronologico e di protocollo L. 1.000

     16) Diritto di urgenza speciale per il rilascio immediato (a vista) qualora si sovverta a favore e su richiesta dell'utente il normale ordine cronologico e di protocollo L. 1.000";

     dopo il n. 16) è inserito il seguente:

     "16-bis) Diritti di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da corrispondere all'atto della domanda, e sempre che non si applichino i diritti previsti ai numeri 17) e 17-bis) L. 5.000";

     il n. 17) è sostituito dal seguente:

     "17) Diritti per iscrizione nei registri, ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti l'accertamento di idoneità, mediante lo svolgimento di esami, da parte di apposita commissione L. 40.000";

     dopo il n. 17) è inserito il seguente:

     "17-bis) Diritti per iscrizione nei registri, ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti il mero accertamento del possesso dell'idoneità professionale L. 10.000".

     Il n. 18) è soppresso.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.