§ 80.9.189 - Legge 12 agosto 1962, n. 1290.
Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:12/08/1962
Numero:1290


Sommario
Art. 1.      Gli uffici provinciali del Tesoro, organi periferici del Ministero del tesoro, assumono la denominazione di Direzioni provinciali del tesoro
Art. 2.      All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono aggiunte le seguenti lettere
Art. 3.      L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è sostituito dal seguente
Art. 6.  [1]
Art. 7.      Le Direzioni provinciali del tesoro, per il personale da esse amministrato con ruoli di spesa fissa, sono autorizzate a disporre il pagamento, in via provvisoria degli assegni di aspettative per [...]
Art. 8.  [2]
Art. 9.      Le Direzioni provinciali del tesoro, per i ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi o ad annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato, provvedono, in caso di mutamento della persona [...]
Art. 10.      Fermo restando il numero massimo previsto dalla tabella annessa alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, modificata col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 471, il Ministro per [...]
Art. 11.  [3]
Art. 12.  [4]
Art. 13.  [5]
Art. 14.  [6]
Art. 15.  [7]
Art. 16.  [8]
Art. 17.  [9]
Art. 18.  [10]
Art. 19.      I ruoli di cui ai quadri 29 e 49, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed ai quadri 30 e 51 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio [...]
Art. 20.  [16]
Art. 21.  [17]
Art. 22.  [18]
Art. 23.  [19]
Art. 24.  [20]
Art. 25.  [21]
Art. 26.  [22]
Art. 27.  [23]
Art. 28.  [24]
Art. 29.  [25]
Art. 30.  [26]
Art. 31.  [27]
Art. 32.  [28]
Art. 33.  [29]
Art. 34.  [30]
Art. 35.  [31]
Art. 36.  [34]
Art. 37.  [35]
Art. 38.  [36]
Art. 39.  [37]


§ 80.9.189 - Legge 12 agosto 1962, n. 1290.

Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro.

(G.U. 30 agosto 1962, n. 219, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Gli uffici provinciali del Tesoro, organi periferici del Ministero del tesoro, assumono la denominazione di Direzioni provinciali del tesoro.

     Le Direzioni provinciali del tesoro, in aggiunta ai compiti istituzionali previsti dalle vigenti disposizioni provvedono:

     a) al rimborso a favore delle Amministrazioni provinciali delle rette manicomiali relative a dementi di guerra, pensionati, ricoverati in manicomio, dovute alle Amministrazioni stesse ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni;

     b) alla restituzione di somme indebitamente affluite all'Erario in conto entrate del Tesoro. Per le restituzioni d'importo superiore a lire 5.000.000 occorre la preventiva autorizzazione della Direzione generale del tesoro;

     c) all'attribuzione a favore dei titolari di pensioni o assegno privilegiato ordinario di prima categoria, gravanti sul bilancio dello Stato dell'assegno annuo, a titolo di integrazione, per i figli a carico, previsto dall'art. 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474;

     d) alla liquidazione degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, corrisposti dal Ministero del tesoro, previsti dai decreti-legge 10 febbraio 1918, n. 264, 7 aprile 1918, n. 644, e successive modificazioni.

     Sono estese - in quanto applicabili - ai provvedimenti relativi alla materia oggetto del presente articolo le norme previste dagli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

 

          Art. 2.

     All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono aggiunte le seguenti lettere:

     "e) la concessione del beneficio previsto dagli articoli 60 e 82 della citata legge n. 648 nei confronti rispettivamente, delle vedove e dei genitori, collaterali ed assimilati di militari o di civili, provvisti di pensione, al compimento del 70° anno di età, ovvero anteriormente qualora siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro proficuo;

     f) la concessione, ai sensi dell'art. 62 della legge predetta, della riversibilità agli orfani del militare deceduto per causa di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra, nel caso di cessazione del diritto a pensione da parte della vedova;

     g) la concessione, a norma delle vigenti leggi, della riversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare di cui alla lettera d) del precedente art. 1;

     h) la liquidazione, ai sensi dell'art. 59 della legge citata, del capitale a favore della vedova che passi ad altre nozze;

     i) la concessione, ai sensi dell'art. 84 della legge su menzionata, della riversibilità a favore della madre del caduto in guerra in caso di morte del marito - padre del caduto - già provvisto di pensione;

     l) la liquidazione dell'assegno integratore previsto dall'art. 49 della legge n. 648 a favore degli invalidi di guerra che siano stati ufficiali in servizio permanente effettivo, sottufficiali e militari di carriera, nonchè personali civili presso le Amministrazioni indicate dalla legge, cessati dal servizio senza diritto a trattamento di quiescenza;

     m) la concessione dell'aumento integratore previsto per la moglie di grande invalido all'art. 9 della legge n. 1240 del 9 novembre 1961;

     n) il rilascio di certificazione per comprovare il godimento di trattamento di pensione di guerra;

     o) il rilascio dei libretti ferroviari per la concessione speciale VIII prevista dall'ordinamento ferroviario a favore dei grandi invalidi di guerra ".

 

          Art. 3.

     L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è sostituito dal seguente:

     "Le Direzioni provinciali del tesoro, per il personale da esse amministrato con ruoli di spesa fissa, dispongono:

     a) l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per tutte le persone riconosciute a carico a tali fini;

     b) la concessione degli aumenti anticipati di stipendio o di retribuzione per la nascita dei figli;

     c) l'attribuzione dei normali aumenti periodici di stipendio o di retribuzione. E' fatto obbligo alle Amministrazioni competenti di comunicare in tempo utile alle Direzioni provinciali del tesoro gli eventuali casi di esclusione, per demerito, dal beneficio ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

     I provvedimenti relativi debbono essere comunicati all'Amministrazione centrale di appartenenza degli interessati".

 

          Art. 4.

     L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è sostituito dal seguente:

     "Le Direzioni provinciali del tesoro, su richiesta delle Amministrazioni centrali competenti, sono autorizzate ad aprire partite provvisorie di spesa per corrispondere al personale, destinato ad una sede per prima nomina, gli assegni fissi di spettanza.

     Un esemplare del ruolo provvisorio aperto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo successivo sui titoli di spesa estinti e contabilizzati".

 

          Art. 5.

     L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è sostituito dal seguente:

     "Le deleghe per la cessione a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di quote di stipendio, salario e pensione, per il pagamento dei premi dovuti per le assicurazioni sulla vita, stipulate a norma dell'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, sono autenticate, per il personale in attività di servizio, dai capi degli uffici dai quali il personale stesso direttamente dipende e, per i pensionati, dai dirigenti delle Direzioni provinciali del tesoro oppure dal sindaco del Comune di residenza".

 

          Art. 6. [1]

     L'ultimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è modificato come segue:

     "Allo stesso controllo sono sottoposti i provvedimenti emanati dalle Direzioni provinciali del tesoro nelle materie contemplate dal precedente art. 9 con esclusione di quelli indicati alle lettere n) e o) del medesimo articolo".

 

          Art. 7.

     Le Direzioni provinciali del tesoro, per il personale da esse amministrato con ruoli di spesa fissa, sono autorizzate a disporre il pagamento, in via provvisoria degli assegni di aspettative per motivi di salute fino a contraria disposizione delle Amministrazioni da cui gli interessati dipendono.

 

          Art. 8. [2]

     Sono demandate alle direzioni provinciali del tesoro le attribuzioni per il prelievo di somme corrispondenti ad una o più rate di ammortamento che siano scadute dopo il 1° gennaio 1978 e non siano state tempestivamente versate presso i tesorieri degli enti che abbiano contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti garantiti dallo Stato ovvero con delegazioni di pagamento.

 

          Art. 9.

     Le Direzioni provinciali del tesoro, per i ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi o ad annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato, provvedono, in caso di mutamento della persona del creditore, senza far luogo alla chiusura della partita, alla voltura della partita stessa ed alla prosecuzione dei pagamenti a favore dell'avente diritto.

     Del provvedimento adottato, previa osservanza degli adempimenti previsti dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, danno notizia all'Amministrazione interessata.

 

          Art. 10.

     Fermo restando il numero massimo previsto dalla tabella annessa alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, modificata col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 471, il Ministro per il tesoro, con propri decreti, determina la sede delle Direzioni provinciali del tesoro presso le quali devono funzionare i centri meccanografici e stabilisce la circoscrizione territoriale di ciascun centro.

     Le modalità per la disposizione di pagamento con il sistema meccanografico, previsto dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, possono essere estese - con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti - alle altre spese fisse amministrate dalle Direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 11. [3]

     I ruoli organici del personale delle Direzioni provinciali del tesoro, del personale tecnico della Zecca e del personale della Scuola dell'arte della medaglia sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge.

     Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, l'equiparazione fra le qualifiche dei ruoli stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, non contemplate dal predetto testo, è effettuata in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

 

          Art. 12. [4]

     Al personale della carriera di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, istituita con la presente legge, si applicano le norme dell'art. 172 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 13. [5]

     Alla carriera di concetto di cui al precedente art. 12 si accede per concorso pubblico per esame, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 14. [6]

     Gli impiegati della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, che rivestono le qualifiche di operatori tecnici di 2 e di 1 classe svolgono mansioni di operatori di macchine d'ufficio.

     Nei concorsi per esami d'ammissione al ruolo di cui al precedente comma un decimo dei posti è riservato per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti debbono superare oltre alle prove scritte e orali di cui all'art. 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, apposita prova pratica come specificato nei bandi di concorso.

     Gli operatori tecnici di 1 e di 2 classe partecipano, insieme agli ufficiali di 1 e di 2 classe, agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo ufficiale.

 

          Art. 15. [7]

     Gli impiegati della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, che rivestano la qualifica di dattilografo aggiunto e di dattilografo di 2 e di 1 classe svolgono mansioni di dattilografia e di stenografia.

     Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, due decimi dei posti sono riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove scritte ed orali di cui all'art. 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono superare una prova pratica di dattilografia, nonchè una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, come specificato nei bandi di concorso.

     I dattilografi di 1 e di 2 classe partecipano insieme agli ufficiali di 1 e di 2 classe agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo ufficiale.

 

          Art. 16. [8]

     Gli impiegati dei ruoli della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti articoli 14 e 15 svolgono, in conformità dell'art. 181 del testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonchè quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento.

 

          Art. 17. [9]

 

          Art. 18. [10]

     Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti delle macchine e delle attrezzature d'ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi o alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.

     La nomina ad agente tecnico si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso ai sensi dell'art. 190 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 19.

     I ruoli di cui ai quadri 29 e 49, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed ai quadri 30 e 51 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardanti il personale destinato agli uffici governativi di controllo presso la Cassa speciale della Banca d'Italia e le cartiere e le officine incaricate della produzione della carta filigranata e dell'allestimento dei biglietti, sono soppressi ed il personale stesso è restituito ai ruoli di provenienza [11].

     Fermo restando l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, gli impiegati di cui al precedente comma sono inquadrati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari delle Direzioni provinciali del tesoro conservando l'anzianità di servizio e di qualifica e prendendo posto secondo l'ordine di anzianità [12].

     (Omissis) [13].

     Il personale assegnato agli Uffici governativi di controllo del tesoro presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione della carta filigranata e per la stampa dei biglietti della stessa Banca d'Italia, nonchè il personale assegnato in servizio alla Zecca effettua l'orario di lavoro stabilito per le maestranze operaie nei rispettivi stabilimenti. Il compenso per lavoro straordinario spetta anche oltre i limiti fissati dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Le indennità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, per ciascuna ora di lavoro serale e notturno, spettano nella seguente misura:

 

 

 

Dalle ore 22 alle ore 24

Dalle ore 0 alle ore 6

Impiegati con coefficiente 325 e superiore

L.

160

240

Impiegati con coefficiente inferiore al 325

"

140

220

Impiegati della carriera ausiliaria e di 4 categoria

"

100

190 [14]

 

     Gli uffici governativi di controllo del Tesoro, allorquando sia previsto il funzionamento per durata superiore a sei mesi, sono istituiti con decreto del Ministro per il tesoro che determina anche il contingente numerico del personale da destinarvi. Si provvede altresì con decreto del Ministro per il tesoro alla cessazione del funzionamento degli uffici predetti [15].

 

          Art. 20. [16]

     Le funzioni corrispondenti alle qualifiche dei coefficienti 670 e 500 della carriera speciale, e dei coefficienti 202, 180 e 157 della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro sono attribuite e revocate con decreto del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 21. [17]

     Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti delle Direzioni provinciali del tesoro, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono collocati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari del personale delle Direzioni provinciali del tesoro e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta e conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

 

          Art. 22. [18]

     Gli impiegati con qualifica ad personam previsti dall'art. 198 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere collocati, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, nel corrispondente ruolo della carriera direttiva delle Direzioni provinciali del tesoro, a decorrere dalla predetta data, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica acquisita e prendendo posto dopo l'ultimo degli impiegati appartenenti alla qualifica nella quale vengono inquadrati.

     Il collocamento di cui al comma precedente, si opera prescindendo dal parere del Consiglio di amministrazione se l'impiegato con qualifica ad personam ha riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo di "ottimo".

     Gli impiegati di cui ai precedenti commi non possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non avranno raggiunto l'anzianità prescritta per la promozione medesima gli impiegati di pari qualifica che li precedono nell'ordine di ruolo.

 

          Art. 23. [19]

     Nella prima applicazione della presente legge, è indetto, limitatamente ad un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera speciale delle Direzioni provinciali del tesoro, un concorso per la nomina a vice segretario, riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, in possesso di diploma d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado, anche se inquadrati, in base alla presente legge, nella carriera di concetto.

     L'esame di tale concorso consiste di due prove scritte, di cui una su nozioni di contabilità generale dello Stato e l'altra, a carattere pratico, sui servizi delle Direzioni provinciali del tesoro, nonchè di una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte.

 

          Art. 24. [20]

     Nella prima applicazione della presente legge dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 21 e 33, i tre quarti dei posti disponibili nella carriera di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro di cui al quadro II annesso alla presente legge, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio d'amministrazione, agli impiegati della carriera esecutiva che siano provvisti di uno dei diplomi d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'art. 173 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto.

     La Commissione esaminatrice è composta:

     da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, presidente;

     da tre impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e da un impiegato della carriera direttiva speciale delle Direzioni provinciali del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, membri.

     Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 2 classe disimpegna le funzioni di segretario.

     Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma gli interessati debbono produrre domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

     L'inquadramento nel ruolo previsto dal presente articolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

     Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

     Salvo le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche, a domanda, agli impiegati della carriera speciale di concetto provenienti dal ruolo organico della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 25. [21]

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio nei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza almeno dal 15 giugno 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, sono collocati con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria d'inquadramento.

 

          Art. 26. [22]

     Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui ai quadri II, III e IV, un terzo dei posti messi a concorso è riservato, prescindendo dai limiti di età, al personale indicato nel precedente articolo che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia con qualunque denominazione prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente.

     La predetta riserva è elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge, salvo quanto dispone il successivo art. 27.

     Delle riserve disposte al presente articolo sono ammessi a beneficiare anche gli impiegati dei ruoli delle Direzioni provinciali del tesoro in possesso del prescritto titolo di studio.

 

          Art. 27. [23]

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di agente tecnico messi a concorso ai sensi dell'art. 18, sono riservati per metà:

     a) agli impiegati dei ruoli organici ed aggiunti della carriera del personale ausiliario delle Direzioni provinciali del tesoro;

     b) agli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza con almeno 5 anni di servizio e con età non superiore ai 45 anni;

     c) ai salariati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato, per almeno un anno, lodevole servizio presso le Direzioni provinciali del tesoro con compiti corrispondenti a quelli della qualifica a cui aspirano;

     d) al personale indicato nel precedente art. 26.

 

          Art. 28. [24]

     Nella prima applicazione della presente legge un quarto dei posti disponibili complessivamente nella qualifica iniziale della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 21, 33 e 34 e dopo quelli che, ai sensi dell'art. 30, hanno effetto dal 1° febbraio 1962, può essere conferito, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, al personale del ruolo della carriera ausiliaria in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva, ovvero che abbia espletato per almeno un triennio, anche se in più periodi, le funzioni proprie della categoria superiore, riportando la qualifica di ottimo.

     La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto. La Commissione esaminatrice è composta:

     da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, che la presiede;

     da tre impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e da un impiegato della carriera direttiva speciale delle Direzioni provinciali del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, membri.

     Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 2 classe assolve le funzioni di segretario.

     Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

     Agli effetti della progressione di carriera il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 29. [25]

     In tutte le Commissioni previste per gli esami di ammissione in carriera o di promozione alle qualifiche superiori, riguardanti i ruoli del personale delle Direzioni provinciali del tesoro, ferma restando la loro composizione numerica secondo le disposizioni in vigore, deve essere incluso un impiegato della carriera speciale delle Direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 30. [26]

     Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

     Le norme di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui inquadramento nei ruoli aggiunti sarà disposto successivamente alla data predetta, con la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, e, comunque, non anteriormente alla data del 1° febbraio 1962.

     Il personale di cui ai precedenti commi è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge - intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi degli articoli 19, 21 e 33 della presente legge - conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

     Ove gli impiegati collocati nei ruoli organici, ai sensi del presente articolo, siano in possesso dell'anzianità richiesta ai fini dell'ammissione ai concorsi per esami per le promozioni a vice direttore delle Direzioni provinciali del tesoro, nonchè ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo ufficiale, ed ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianità si intende posseduta, per gli stessi fini, dagli impiegati di cui al precedente comma già appartenenti ai ruoli organici che li precedono nel ruolo, ferma restando, ad ogni effetto, l'efficacia delle promozioni conferite dopo il 1° febbraio 1962 alle qualifiche indicate nel presente comma ed alle qualifiche inferiori.

     Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

     Nei ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro è altresì collocato, con l'osservanza delle norme stabilite nei commi precedenti, il personale dei ruoli aggiunti delle Direzioni provinciali del tesoro addetto ai servizi dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza.

     Fra gli impiegati appartenenti a diversi ruoli aggiunti della stessa carriera, l'ordine del collocamento nei ruoli organici, previsto nei commi precedenti, è stabilito dalle anzianità di qualifica nel ruolo aggiunto di appartenenza; a parità di tale anzianità, da quella complessiva nel ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio; a parità di quest'ultima anzianità, si osservano i criteri stabiliti dall'art. 344, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo delle Direzioni provinciali del tesoro, in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale, di enti, aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto, a domanda, della metà.

 

          Art. 31. [27]

     Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti che siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi potranno conseguire, a domanda da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti a norma del precedente art. 30.

     Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.

 

          Art. 32. [28]

     Al personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura assunto alle dipendenze della Direzione generale del tesoro o dei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza ai sensi dell'art. 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, con decorrenza 1° febbraio 1962.

     Al suddetto personale si applicano, inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 31 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

 

          Art. 33. [29]

     Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze della Direzione generale del tesoro o dei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza, possono essere trasferiti, a loro domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti carriere delle Direzioni provinciali del tesoro.

     La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il trasferimento ha effetto dalla data medesima.

     Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestino servizio alla data di entrata in vigore della presente legge alle dipendenze della Direzione generale del tesoro o dei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al primo comma del presente articolo, possono presentare la domanda prevista dallo stesso comma entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti.

     Il collocamento nei ruoli delle Direzioni provinciali del tesoro degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

     In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

     Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta.

     Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'art. 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo.

 

          Art. 34. [30]

     Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano in qualsiasi forma assegnati ai servizi provinciali della Direzione generale dei danni di guerra, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione finanziaria adibito ai detti servizi presso le Intendenze di finanza, sono trasferiti, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli annessi quadri, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalità stabilite nel precedente art. 30 anche a coloro che appartengono a ruoli aggiunti e si trovano nelle condizioni indicate nel comma medesimo.

 

          Art. 35. [31]

     Le tabelle organiche del personale tecnico della Zecca, di cui ai quadri 29 e 30 allegati rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed integrati con la legge 27 febbraio 1958, n. 114, sono sostituite dal quadro VI allegato alla presente legge.

     La nomina alle qualifiche di ingegnere e di chimico nelle carriere direttive del personale tecnico della Zecca si consegue mediante pubblico concorso per esami, con l'osservanza delle norme dell'art. 161 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     L'ingegnere consegue la promozione ad ingegnere superiore, ingegnere capo e ad ispettore generale previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, rispettivamente dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere superiore e tre anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere capo.

     Il chimico consegue la promozione a chimico superiore, chimico capo e ad ispettore generale previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, rispettivamente dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di chimico, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di chimico superiore e tre anni nella qualifica di chimico capo.

     L'ingegnere di qualifica più elevata è preposto ai servizi tecnici dello stabilimento, assumendo la qualifica di vice direttore tecnico, ed esercita tutte le funzioni tecniche demandategli dal regolamento sui servizi della Zecca. Egli è agente contabile dell'amministrazione del tesoro ed è soggetto alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato [32] .

     Ferme restando le norme previste dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, per il conferimento del posto di incisore principale, si applicano, ai fini della promozione alla qualifica di incisore capo, le norme di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     La Direzione della Zecca, alle dipendenze della Direzione generale del tesoro, è affidata ad un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, con qualifica di ispettore generale.

     Un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del tesoro, con qualifica non superiore a ispettore generale, è nominato vice direttore amministrativo della Zecca. Il vice direttore coadiuva il direttore della Zecca e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento [33] .

 

          Art. 36. [34]

     L'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, è sostituito dal seguente:

     "Quando i posti di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge si rendano vacanti, essi possono essere attribuiti temporaneamente ad esperti mediante incarichi triennali, rinnovabili, da conferirsi con le modalità di cui all'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Le norme di cui al precedente comma si applicano altresì in caso di vacanza del posto di vice direttore della Scuola dell'arte della medaglia.

     La direzione amministrativa della Scuola dell'arte della medaglia, in caso di vacanza del posto di direttore della Scuola stessa, è affidata al direttore della Zecca.

     Il direttore della Scuola dell'arte della medaglia consegue la promozione al coefficiente 670 senza esami, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo sei anni di effettivo servizio nel coefficiente di stipendio 500.

     Il vice direttore della Scuola dell'arte della medaglia è incaricato dell'insegnamento dell'incisione nella Scuola medesima; gli è attribuito il coefficiente di stipendio 325. I coefficienti di stipendio 402 e 500 gli sono attribuiti, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, dopo sei anni di effettivo servizio nel coefficiente inferiore.

     Le funzioni di segretario della Scuola dell'arte della medaglia sono svolti da un impiegato delle carriere delle Direzioni provinciali del tesoro".

 

          Art. 37. [35]

     I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà - e comunque per un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

     Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano pari o inferiori ad un biennio.

     Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi.

 

          Art. 38. [36]

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 1.900 milioni, si provvede, per l'esercizio finanziario 1962-1963 con riduzioni del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 39. [37]

     La presente legge, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Quadro I

     Carriera speciale delle direzioni provinciali del tesoro - Carriera direttiva.

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

670

Ispettore generale per i servizi provinciali del Tesoro

28

670

Capo di Ufficio di gestione e controllo

6 (a)

500

Ispettore capo per i servizi provinciali del Tesoro

15

500

Direttore di 1 classe delle Direzioni provinciali del tesoro

97

500

Sostituto del capo ufficio di gestione e controllo

6

402

Direttore di 2 classe delle Direzioni provinciali del tesoro

185

325

Vice direttore delle Direzioni provinciali del tesoro

410

 

Totale

747

 

Carriera di concetto

 

271

Segretario

 

229

Segretario aggiunto

1.891

202

Vice segretario

 

 

Totale complessivo

2.638

 

     (a) Tesoriere centrale, controllore capo tesoreria centrale, agente contabile dei titoli del debito pubblico, controllore capo dell'agenzia contabile dei titoli del debito pubblico, tesoriere della Zecca, controllore capo della Zecca.

 

     Quadro II

     Carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

500

Segretari capi

23

/402

Segretari principali

90

325

Primi segretari

190

325

Segretari

 

325

Segretari aggiunti

540

325

Vice segretari

 

 

 

 

 

Totale

843

 

     Quadro III

     Carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

325

Ufficiale principale

120

271

Ufficiale capo

275

229

Primo ufficiale

493

 

Ufficiale di 1ª classe

1.772

202

Operatore tecnico di 1ª classe

 

 

Dattilografi di 1ª classe

 

 

 

 

 

Ufficiale di 2ª classe

 

180

Operatore tecnico di 2ª classe

 

 

Dattilografi di 2ª classe

 

 

 

 

 

Ufficiale aggiunto

 

157

Operatore tecnico aggiunto

 

 

Dattilografo aggiunto

 

 

 

 

 

Totale

2.660

 

     Quadro IV

     Carriera del personale ausiliario delle direzioni provinciali del tesoro

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

173

Commesso

45

159

Usciere capo

 

151

Usciere

421

142

Inserviente

 

 

 

 

 

Totale

466

 

     Quadro V

     Carriera del personale tecnico delle direzioni provinciali del tesoro

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

173

Agenti tecnici capi

12

159

Agenti tecnici

60

 

Totale

72

 

     Quadro VI

     Personale tecnico della Zecca

     Carriera direttiva

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

Ruolo degli ingegneri per i servizi tecnici

670

Ispettore generale

3

500

Ingegnere capo

 

402

Ingegnere superiore

 

325

Ingegnere

 

 

 

 

 

Totale

3

Ruolo del personale del laboratorio chimico e dei saggi

670

Ispettore generale chimico

3

500

Chimico capo

 

402

Chimico superiore

 

325

Chimico

 

 

 

 

 

Totale

3

 

     Carriera di concetto

 

 

Ruolo dei capitecnici

 

500

Capotecnico capo

1

402

Capitecnici principali

2

325

Primi capitecnici

3

271

Capitecnici

 

229

Capitecnici aggiunti

13

202

Vice capitecnici

 

 

 

 

 

Totale

19

 

Ruolo degli incisori

 

500

Incisore capo

2

402

Incisore principale

 

325

Primo incisore

3

271

Incisori

6

229

Incisori aggiunti

 

202

Vice incisori

 

 

 

 

 

Totale

11

 

     Quadro VII

     Personale della Scuola dell'arte della medaglia

     Carriera direttiva

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

670

Direttore della Scuola dell'arte della medaglia

1

500

 

 

 

 

 

500

 

 

402

Vice direttore

1

325

 

 

 

Totale

2

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.L. 7 maggio 1980, n. 153.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[9] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[11] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[12] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[13] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[14] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[15] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[16] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[17] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[18] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[19] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[20] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[21] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[25] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[26] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[27] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[28] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[29] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[30] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[31] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[32] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 18 marzo 1968, n. 309.

[33] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 18 marzo 1968, n. 309.

[34] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[35] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[36] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[37] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.