§ 42.5.24 - Legge 22 febbraio 1951, n. 64.
Soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:22/02/1951
Numero:64


Sommario
Art. 1.      L'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, è soppresso.
Art. 2.      L'U.N.S.E.A. in liquidazione potrà avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 3.      Con effetto dal 1° ottobre 1949 sono aboliti i prelevamenti e le aliquote, previste dall'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, per i cereali ammassati nei granai [...]
Art. 4.      Il personale dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura cessa dall'impiego allo scadere del mese successivo alla [...]
Art. 5.      Al personale di cui al primo comma del precedente art. 4, che abbia chiesto di cessare dal servizio entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della [...]
Art. 6.      Le spese occorrenti per corrispondere le competenze nonchè le indennità di licenziamento al personale dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura e per soddisfare le passività e [...]
Art. 7.      All'adempimento di particolari compiti, prevalentemente di carattere tecnico, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero delle finanze - Catasto e del Ministero del tesoro, e [...]
Art. 8.      Al personale dipendente dall'U.N.S.E.A., alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale rivesta qualifiche corrispondenti ai gradi 10°, 9°, 8°, 7° e 6° dell'ordinamento gerarchico [...]
Art. 9.      Per i servizi statistico-economici dell'agricoltura, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, una volta tanto, a valersi stabilmente del personale ammesso a fruire del [...]
Art. 10.      Al personale di cui al primo comma del precedente art. 4, che non si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 5 e non venga assunto alle dipendenze dello Stato a norma dell'art. 7, è [...]
Art. 11.      Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del precedente art. 4 potrà essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per i [...]
Art. 12.      I fondi necessari per i pagamenti che potranno occorrere in dipendenza dell'applicazione della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero [...]
Art. 13.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 42.5.24 - Legge 22 febbraio 1951, n. 64.

Soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura.

(G.U. 27 febbraio 1951, n. 48).

 

     Art. 1.

     L'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, è soppresso.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è nominato un commissario per la liquidazione dell'U.N.S.E.A.

     Il Collegio sindacale dell'U.N.S.E.A., resta in carica fino al termine della liquidazione.

     La liquidazione avrà la durata non superiore a mesi sei, prorogabile con provvedimento del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro. La proroga non può superare i tre mesi. Ove a tale scadenza sussistano ancora trattazioni amministrative, queste passeranno, quale stralcio, alla Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 2.

     L'U.N.S.E.A. in liquidazione potrà avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

          Art. 3.

     Con effetto dal 1° ottobre 1949 sono aboliti i prelevamenti e le aliquote, previste dall'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, per i cereali ammassati nei granai del popolo.

 

          Art. 4.

     Il personale dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura cessa dall'impiego allo scadere del mese successivo alla predetta data, salvo quanto è disposto nei successivi commi. Lo stipendio goduto alla data suindicata dovrà essere maggiorato dei miglioramenti economici di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130, con le decorrenze previste rispettivamente dalle predette leggi. Il personale stesso è ammesso a liquidare il trattamento di licenziamento che gli compete a norma delle vigenti disposizioni.

     Per l'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ufficio di cui al precedente comma, può essere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, trattenuto provvisoriamente in servizio il personale riconosciuto strettamente indispensabile.

     Il personale trattenuto a norma del precedente comma è ammesso a fruire del trattamento di licenziamento di cui al primo comma del presente articolo alla chiusura delle operazioni di liquidazione o all'atto del suo licenziamento, qualora questo avvenga durante le predette operazioni perchè non più necessario il suo ulteriore trattenimento in servizio.

 

          Art. 5.

     Al personale di cui al primo comma del precedente art. 4, che abbia chiesto di cessare dal servizio entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a sei mensilità dello stipendio goduto alla predetta data, aggiornato dei miglioramenti economici di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130, e dei relativi accessori, costituiti dalla indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, dalla indennità di caropane e dal premio giornaliero di presenza computato su 25 giorni per ciascun mese.

 

          Art. 6.

     Le spese occorrenti per corrispondere le competenze nonchè le indennità di licenziamento al personale dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura e per soddisfare le passività e le esigenze finanziarie per il funzionamento dell'ufficio fino alla chiusura della sua liquidazione sono poste a carico dello Stato che somministra i relativi fondi.

     Le somme provenienti dalla liquidazione delle attività dell'ufficio sono devolute allo Stato.

     Con l'intervento del Provveditorato generale dello Stato, i beni di proprietà dell'U.N.S.E.A. sono presi in consegna, in base ai relativi inventari, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne curerà la custodia e li utilizzerà provvisoriamente per i suoi uffici centrali e periferici, salvo la successiva regolazione finanziaria col Ministero del tesoro per il definitivo trapasso di proprietà.

 

          Art. 7.

     All'adempimento di particolari compiti, prevalentemente di carattere tecnico, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero delle finanze - Catasto e del Ministero del tesoro, e per non oltre rispettivamente 1700, 900 e 400 unità, potrà provvedersi mediante l'assunzione di personale non di ruolo, da reclutarsi tra il personale dell'U.N.S.E.A. di cui al precedente art. 4, che ne faccia domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, che non si sia avvalso della facoltà prevista dal precedente art. 5 e venga riconosciuto particolarmente idoneo a seguito di giudizio favorevole di apposite Commissioni nominate dai singoli Ministri interessati.

 

          Art. 8.

     Al personale dipendente dall'U.N.S.E.A., alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale rivesta qualifiche corrispondenti ai gradi 10°, 9°, 8°, 7° e 6° dell'ordinamento gerarchico statale, in base alla parificazione effettuata con il decreto interministeriale 31 maggio 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 6 agosto 1947 e venga assunto alle dipendenze dello Stato in applicazione del precedente art. 7, spetta, a titolo di assegno personale, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio, la differenza fra il trattamento economico connesso al grado statale corrispondente ed il trattamento economico inerente alla qualifica impiegatizia non di ruolo che sarà ad esso attribuita.

 

          Art. 9.

     Per i servizi statistico-economici dell'agricoltura, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, una volta tanto, a valersi stabilmente del personale ammesso a fruire del trattamento previsto dall'articolo precedente fornito di diploma di laurea, nel limite massimo di 115 unità, ripartito in base alla tabella allegata alla presente legge.

     A tale personale saranno assegnate le qualifiche di detta tabella in relazione a quelle possedute presso l'U.N.S.E.A. all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e verrà attribuito il trattamento economico per stipendio ed accessori degli impiegati statali di grado corrispondente a quello in cui il personale suddetto fu parificato in virtù del decreto interministeriale 31 maggio 1947 citato nel precedente art. 8.

     (Omissis) [1].

     La scelta per la nomina del personale di cui ai precedenti commi sarà effettuata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge per ciascuna qualifica mediante concorsi per titoli, in base a norme e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro. Il personale nominato come avanti può essere destinato a prestare servizio sia presso l'Amministrazione centrale che presso quella periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Per il personale nominato in attuazione del presente articolo si osservano le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi [2].

     Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi potrà essere ammesso a partecipare al concorso di merito distinto e agli esami di idoneità per il grado 8° dei ruoli nel gruppo A del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, valutandosi come utili ai fini dell'ammissione agli esami stessi, oltre al periodo di servizio prestato successivamente all'inquadramento di cui al presente articolo, quello prestato in modo ininterrotto e lodevole alla dipendenza dell'U.N.S.E.A.

 

          Art. 10.

     Al personale di cui al primo comma del precedente art. 4, che non si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 5 e non venga assunto alle dipendenze dello Stato a norma dell'art. 7, è corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a tre mensilità dello stipendio goduto alla data della presente legge -aggiornata dei miglioramenti economici di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130 - e dei relativi accessori, costituiti dalla indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, dall'indennità di caropane e dal premio giornaliero di presenza computato su 25 giorni per ciascun mese.

 

          Art. 11.

     Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del precedente art. 4 potrà essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per i gradi iniziali dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purchè sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il quarantacinquesimo anno di età.

     Nei concorsi presso le pubbliche amministrazioni, al personale che abbia prestato servizio nell'U.N.S.E.A. sarà valutata, come titolo, l'anzianità maturata nel servizio medesimo.

 

          Art. 12.

     I fondi necessari per i pagamenti che potranno occorrere in dipendenza dell'applicazione della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in quelli del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze.

     Alla copertura dell'onere di lire 5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le entrate accertate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658, recante variazioni allo stato di previsione della entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).

 

          Art. 13.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 

          Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Tabella

     (Omissis).


[1] Comma soppresso dall'art. 14 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 5 gennaio 1955, n. 2.