§ 42.5.7 - D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1945, n. 367.
Istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:26/04/1945
Numero:367


Sommario
Art. 1.      E' istituito l'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.).
Art. 2.      L'U.N.S.E.A. ha il compito:
Art. 3.      L'U.N.S.E.A. ha in ogni provincia un ufficio esecutivo denominato Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.).
Art. 4.      All'amministrazione dell'U.N.S.E.A. è preposto un commissario coadiuvato da un vice commissario, nominati entrambi con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 5.      L'amministrazione dell'U.N.S.E.A. è sottoposta al controllo di un collegio di revisori dei conti composto di tre revisori effettivi e due supplenti; due revisori effettivi, di cui uno con [...]
Art. 6.      Alle spese per il funzionamento dell'U.N.S.E.A. si provvede con fondi da prelevare sulle gestioni di ammasso in base ad aliquote da applicare sul prezzo di cessione dei prodotti soggetti ad [...]
Art. 7.      Le norme sulla gestione amministrativo-contabile e sull'organizzazione dei servizi dell'U.N.S.E.A. nonché quelle relative alle modalità di assunzione, alla consistenza numerica, allo stato [...]
Art. 8.      Gli Enti economici dell'agricoltura (Ente economico della cerealicoltura, Ente economico delle fibre tessili, Ente economico della olivicoltura, Ente economico della ortoflorofrutticoltura, Ente [...]
Art. 9.      Sono aboliti i contributi previsti dall'art. 13 della legge 18 maggio 1942, n. 566, nonché quelli previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987.
Art. 10.      Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento presso gli Enti economici dell'agricoltura e presso l'Associazione nazionale tra gli Enti medesimi, della cui [...]
Art. 11.      In attesa che siano emanate le norme di cui all'art. 6, è autorizzata l'iscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di uno [...]
Art. 12.      Le anticipazioni di cui all'art. 11, erogate per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'U.N.S.E.A. saranno rimborsate dalle gestioni di ammasso o di vincolo dei prodotti agricoli della [...]
Art. 13.      Sulle anticipazioni concesse a norma dell'art. 11 non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altri impedimenti qualsiasi.
Art. 14.      Il credito dello Stato derivante dalle anticipazioni concesse per la liquidazione dei soppressi Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione ha privilegio sugli immobili, sugli [...]
Art. 15.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il recupero delle somme anticipate per la liquidazione dei soppressi Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione, è autorizzato [...]
Art. 16.      Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, che non contrastino con quelle stabilite con il presente decreto legislativo.
Art. 17.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


§ 42.5.7 - D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1945, n. 367. [1]

Istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione.

(G.U. 17 luglio 1945, n. 85).

 

     Art. 1.

     E' istituito l'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.).

     L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 2.

     L'U.N.S.E.A. ha il compito:

     a) di rilevare, elaborare e segnalare dati statistici ed economici interessanti la produzione agricola, con particolare riguardo ai prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura che siano sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;

     b) di raccogliere e controllare le denuncie di produzione agricola;

     c) di accertare e reperire i prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;

     d) di organizzare la consegna dei prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;

     e) di controllare l'adempimento della consegna dei prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;

     f) di assistere i produttori nell'attuazione della disciplina di ammasso o di vincolo.

 

          Art. 3.

     L'U.N.S.E.A. ha in ogni provincia un ufficio esecutivo denominato Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.).

     Questo esercita, nell'ambito della Provincia, le attribuzioni di cui al precedente art. 2, secondo le direttive dell'U.N.S.E.A. e sotto il controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

     Per il completamento dell'organizzazione periferica, l'U.N.S.E.A. ha facoltà di istituire alle dipendenze degli uffici provinciali, uffici di zona, con giurisdizione su uno o più Comuni in rapporto all'importanza agricola dei Comuni stessi.

 

          Art. 4.

     All'amministrazione dell'U.N.S.E.A. è preposto un commissario coadiuvato da un vice commissario, nominati entrambi con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il vice commissario sostituisce il commissario in caso di assenza od impedimento di questo, ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli vengono espressamente delegate dal commissario.

 

          Art. 5.

     L'amministrazione dell'U.N.S.E.A. è sottoposta al controllo di un collegio di revisori dei conti composto di tre revisori effettivi e due supplenti; due revisori effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, ed uno supplente sono nominati dal Ministro per il tesoro, un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

     I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

 

          Art. 6.

     Alle spese per il funzionamento dell'U.N.S.E.A. si provvede con fondi da prelevare sulle gestioni di ammasso in base ad aliquote da applicare sul prezzo di cessione dei prodotti soggetti ad ammasso od a vincolo, nella misura e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 7.

     Le norme sulla gestione amministrativo-contabile e sull'organizzazione dei servizi dell'U.N.S.E.A. nonché quelle relative alle modalità di assunzione, alla consistenza numerica, allo stato giuridico, al trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale occorrente per il funzionamento dei servizi centrali e periferici saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione del presente decreto legislativo, da emanarsi su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 8.

     Gli Enti economici dell'agricoltura (Ente economico della cerealicoltura, Ente economico delle fibre tessili, Ente economico della olivicoltura, Ente economico della ortoflorofrutticoltura, Ente economico della pastorizia, Ente economico della viticoltura, Ente economico della zootecnia), e l'Associazione fra i detti enti, istituiti con la legge 18 maggio 1942, n. 566, sono soppressi.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste saranno nominati uno o più commissari per la liquidazione dei patrimoni degli Enti suindicati. La destinazione delle attività residuate dalla liquidazione sarà determinata con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

     I collegi sindacali degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione, composti di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro per il tesoro, in funzione di presidente, uno dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste ed uno dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro, controllano la liquidazione e restano in carica fino al termine della liquidazione stessa.

     Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, relative all'Ente economico delle fibre tessili.

 

          Art. 9.

     Sono aboliti i contributi previsti dall'art. 13 della legge 18 maggio 1942, n. 566, nonché quelli previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

     Tuttavia il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a consentirne, su proposta del commissario liquidatore competente, la parziale o totale applicazione provvisoria fino a concorrenza del passivo dei rispettivi bilanci degli Enti e di quello che potrà risultare dalla liquidazione degli Enti stessi.

     Salvo quanto disposto dall'art. 2, con successivo provvedimento legislativo sarà indicato se e quali dei compiti già attribuiti agli Enti soppressi dovranno essere devoluti agli Ispettori provinciali dell'agricoltura.

     Sino all'emanazione di tale provvedimento, i compiti indicati nelle lettere b) e c) dell'art. 8 della legge 18 maggio 1942, n. 566, sono affidati agli ispettori predetti.

 

          Art. 10.

     Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento presso gli Enti economici dell'agricoltura e presso l'Associazione nazionale tra gli Enti medesimi, della cui opera l'U.N.S.E.A. ritenga necessario avvalersi, può essere mantenuto in servizio fino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente art. 7, nella posizione giuridica e col trattamento economico fruiti presso gli Enti di provenienza.

     Tale mantenimento in servizio ha carattere provvisorio e non potrà comunque costituire titolo per l'assunzione, in via definitiva, tra il personale dell'U.N.S.E.A. ai termini del relativo regolamento.

     La liquidazione del personale degli Enti economici dell'agricoltura e dell'Associazione tra i detti enti, non trattenuto in servizio dell'U.N.S.E.A., dovrà essere effettuata applicando i seguenti criteri:

     a) per il personale già in servizio presso gli Enti che vennero assorbiti dalla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, dai Settori, dai Consorzi o dalle relative Sezioni e che fu successivamente mantenuto in servizio anche dagli Enti economici dell'agricoltura o dalla loro Associazione, l'indennità di licenziamento deve essere determinata alla stregua delle norme contenute nei regolamenti ed ordinamenti dei rispettivi enti di provenienza;

     b) per il personale assunto dalla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, dai Settori, dai Consorzi e dalle Sezioni, licenziato alla data in cui cessarono di funzionare tali Enti e successivamente riassunto dagli Enti economici dell'agricoltura e dalla loro Associazione, l'indennità di licenziamento sarà determinata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 18 maggio 1942, n. 566, applicando le disposizioni dell'art. 42 della legge stessa e per il periodo successivo con l'osservanza delle norme contenute nel R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 maggio 1926, n. 562, e successive modificazioni;

     c) per il personale direttamente assunto dagli Enti economici dell'agricoltura o dalla loro Associazione l'indennità di licenziamento sarà liquidata con le norme di cui al citato R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e successive modificazioni.

 

          Art. 11.

     In attesa che siano emanate le norme di cui all'art. 6, è autorizzata l'iscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di uno stanziamento di L. 200 milioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'U.N.S.E.A. é altresì autorizzata l'iscrizione della somma di L. 100 milioni per le necessità della liquidazione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.

     Sugli stanziamenti di cui sopra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre anticipazioni a favore dell'U.N.S.E.A. e dei commissari liquidatori dei soppressi Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione prescindendo dalle limitazioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

 

          Art. 12.

     Le anticipazioni di cui all'art. 11, erogate per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'U.N.S.E.A. saranno rimborsate dalle gestioni di ammasso o di vincolo dei prodotti agricoli della campagna 1944 e delle campagne successive e quelle erogate per la liquidazione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione saranno iscritte nel passivo dei rispettivi conti di liquidazione.

 

          Art. 13.

     Sulle anticipazioni concesse a norma dell'art. 11 non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altri impedimenti qualsiasi.

 

          Art. 14.

     Il credito dello Stato derivante dalle anticipazioni concesse per la liquidazione dei soppressi Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle macchine e sui mobili degli Enti medesimi.

     Il privilegio è preferito ad ogni altro titolo di prelazione ad eccezione del privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

     Il privilegio sugli immobili, gli impianti e le macchine può essere fatto valere anche contro i terzi acquirenti purché sia annotato, a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e senza spese, salvo gli emolumenti spettanti al Conservatore dei registri immobiliari, rispettivamente nello speciale registro previsto dall'art. 7, 3° comma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e nel registro di cui all'art. 1524 del codice civile.

     Di detto privilegio sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

 

          Art. 15.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il recupero delle somme anticipate per la liquidazione dei soppressi Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione, è autorizzato ad avvalersi delle norme e dei privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

     Le riscossioni di volta in volta ottenute saranno portate in diminuzione delle somme dovute al Ministero dell'agricoltura e delle foreste fino alla totale estinzione delle anticipazioni concesse al predetto titolo.

 

          Art. 16.

     Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, che non contrastino con quelle stabilite con il presente decreto legislativo.

 

          Art. 17.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.