§ 77.6.89 - Legge 9 novembre 1961, n. 1240.
Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:09/11/1961
Numero:1240


Sommario
Art. 1.      Al primo comma dell'art. 12 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente periodo:
Art. 2.      L'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:
Art. 3.      L'articolo 32 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è abrogato.
Art. 5.      Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, il reddito complessivo di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1957, [...]
Art. 6.      L'assegno di previdenza concesso a norma degli articoli 41, 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni può essere in ogni tempo revocato con decreto del competente [...]
Art. 7.      L'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dai seguenti articoli:
Art. 8.      L'articolo 5 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è così modificato:
Art. 9.      Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      Il primo ed il secondo comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituiti dal seguente:
Art. 11.      Il quinto comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      L'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:
Art. 13.      Per le vedove di guerra che passino ad altre nozze a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dall'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è [...]
Art. 14.      All'articolo 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:
Art. 15.      All'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dopo il primo comma viene inserito il seguente:
Art. 16.      Il terzo comma dell'articolo 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:
Art. 17.      Il reddito complessivo previsto dagli articoli 62, comma terzo, e 73, comma terzo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati dall'articolo 7 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a [...]
Art. 18.      L'articolo 75 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:
Art. 19.      I benefici previsti dagli articoli 46, comma secondo, 60, comma secondo e terzo; 71, lettera a); 76, ultimo comma; 77, comma primo; 82, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono [...]
Art. 20.      Dopo l'articolo 86 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente articolo 86–bis:
Art. 21.      Dopo la lettera d) dell'articolo 96 della legge 10 agosto 1950, n 648, è aggiunta la seguente lettera:
Art. 22.      L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1957, n. 1028, è modificato come segue:
Art. 23.      Al primo comma dell'articolo 103 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:
Art. 24.      Il primo comma dell'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:
Art. 25.      L'articolo 107 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:
Art. 26.      L'articolo 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:
Art. 27.      L'art. 113, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:
Art. 28.      Al primo comma dell'art. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente periodo:
Art. 29.      I decreti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono essere modificati o revocati d'ufficio od a domanda degli interessati prima che sia trascorso il termine per il [...]
Art. 30.      Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai civili infermi di mente per causa di guerra, anche per quanto riguarda la [...]
Art. 31.      Le disposizioni relative alla concessione della pensione di guerra alla vedova sono estese al vedovo della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile [...]
Art. 32.      L'art. 12 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è così modificato:
Art. 33.      E' istituito un assegno integrativo, non riversibile, a favore degli invalidi di cui in appresso, nella misura indicata per ciascuna categoria, come segue:
Art. 34.      La concessione dell'assegno integrativo agli invalidi ascritti alla 2ª categoria della tabella A viene effettuata a cura dell'Amministrazione nella misura prevista dalla lettera c) del [...]
Art. 35.      L'art. 1 della legge 13 novembre 1956, n. 1301 è abrogato.
Art. 36.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, sono così modificati:
Art. 37.      La misura stabilita dalla legge 2 agosto 1952, numero 1086, per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra quali fiduciari delle Associazioni [...]
Art. 38.      I benefici accordati con la presente legge sono concessi su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della [...]
Art. 39.      Resta salvo il diritto alla pensione ed agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge quando tale diritto derivi [...]
Art. 40.      I provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate con la legge medesima, saranno, di ufficio, riesaminati [...]
Art. 41.      Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste — già Zona A e B — nonché per quelli esodati dal territorio ceduto alla Repubblica popolare federativa jugoslava in forza del [...]
Art. 42.      Per gli invalidi affetti da parkinsonismo manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1958 in conseguenza di una infezione encefalitica contratta nella guerra 1940–45, o di altre cause di servizio [...]
Art. 43.      Per gli assegni di incollocamento liquidati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'art. 44–bis introdotte nella legge 10 agosto 1950, n. 648, ai [...]
Art. 44.      Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge nell'esercizio 1961–1962 si provvede per lire 3.000.000.000 a carico del capitolo 538 dello stato di previsione della spese del [...]
Art. 45.      Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili.


§ 77.6.89 - Legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra.

(G.U. 6 dicembre 1961, n. 303).

 

     Art. 1.

     Al primo comma dell'art. 12 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente periodo:

     “Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venisse a risultare più favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma del precedente articolo 11 in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento più favorevole, a condizione che la opzione venga esercitata, con le modalità previste dal presente articolo, successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano determinato il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra”.

     Al secondo comma del medesimo articolo 12, il primo periodo è così modificato:

     “Nell'eventualità che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata a sensi del precedente articolo 11, vuoi per non aver potuto l'interessato esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volontà, sia già stata liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno”.

     Al medesimo articolo 12 è aggiunto il seguente ultimo comma:

     “Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo articolo 101”.

 

          Art. 2.

     L'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

     “Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura annua di lire 96.000, se si tratta di infermità ascrivibile alla voce n. 8 della 2ª categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermità ascribile alla 3ª, 4ª e 5ª categoria, di annue lire 40.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ªa della annessa tabella A”.

 

          Art. 3.

     L'articolo 32 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

     “Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge, 3 e 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616, sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore ad un quarto per il periodo di tempo corrispondente al ricovero, in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli Istituti di ricovero ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Il relativo importo è versato a favore della detta Opera ovvero delle altre Amministrazioni interessate”.

 

          Art. 4.

     L'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è abrogato.

     L'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

     “Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55° od il 60° anno di età, e risulti altresì che il reddito complessivo netto, definito ai fini dell'imposta complementare, giusta l'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non sia superiore a lire 720.000 annue, è concesso un assegno di previdenza, non riversibile nè sequestrabile, di annue lire 144.000.

     I limiti di età previsti nel precedente comma sono fissati a 55 anni indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate ed invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile.

     Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi che, in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

     L'ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma si determina sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che siano divenute definitive.

     Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza gli interessati devono presentare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei redditi per la imposta complementare, nelle forme previste dal testo unico delle imposte dirette anche in deroga alle norme sulla esenzione dall'obbligo della dichiarazione stessa. L'Ufficio provinciale del tesoro, che deve comunque acquisire la certificazione di cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia privo, la richiede al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Questo provvederà a far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al precedente comma e sulla base di essa a rimettere all'Ufficio provinciale del tesoro le certificazioni di cui al precedente comma.

     Per titolari di pensione od assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è fatta con decreto del Ministro per il tesoro ed è subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma, avvalendosi ove occorra anche di dichiarazioni delle competenti Autorità consolari”.

 

          Art. 5.

     Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, il reddito complessivo di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lire 720.000 annue, e sarà valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge.

     Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernenti la riduzione dell'assegno di previdenza nei casi di minor bisogno, sono abrogate.

     Le norme riguardanti la concessione dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche alle vedove assimilate ed ai genitori assimilati, nonché alle vedove fruenti del trattamento di riversibilità previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950 n. 648, e successive modificazioni ove concorrano, in ogni caso, le condizioni prescritte per la concessione del beneficio.

 

          Art. 6.

     L'assegno di previdenza concesso a norma degli articoli 41, 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni può essere in ogni tempo revocato con decreto del competente direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro (o del Ministro per il tesoro, nel caso regolato dall'ultimo comma dell'articolo 41 della suddetta legge) quando vengano meno le condizioni che ne hanno determinata la concessione.

     Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno della avvenuta concessione; negli altri casi, la soppressione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.

     I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro (od al Ministero del tesoro, se siano residenti all'estero) il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.

     I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

 

          Art. 7.

     L'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dai seguenti articoli:

     “Art. 44. — I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, con età inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla 1ª categoria senza assegno di superinvalidità e fruiscono del trattamento corrispondente.

     Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi di guerra, che abbiano beneficiato del trattamento di 1ª categoria per incollocabilità, viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 10, lettera a) della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.

     L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal presidente della stessa. Il giudizio emesso dal predetto Collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilità.

     Qualora il Collegio si pronunci per incollocabilità, la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra trasmette gli atti al Ministero del tesoro, il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermità che ha dato luogo alla liquidazione della pensione od assegno di guerra, provvede per l'emissione del decreto concessivo del trattamento di cui al primo comma.

     Il trattamento di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui al precedente articolo 41, nè con la indennità di disoccupazione, ed è liquidato finché sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

     Tale trattamento può essere in ogni tempo revocato con provvedimento del Ministro per il tesoro quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali fu concesso”.

     “Art. 44–bis — Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, con età inferiore rispettivamente ai 55 od ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di lire 144.000 annue, non cumulabile con il trattamento di incollocabilità di cui all'articolo 44.

     La domanda per conseguire detto assegno deve essere documentata con una attenzione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.

     L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, né con l'indennità di disoccupazione.

     L'assegno non è dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati; e può essere in ogni tempo revocato con decreto del direttore del competente Ufficio provinciale del tesoro, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione.

     Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione.

     Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore agricolo avente diritto all'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'importo delle indennità non cumulabili con l'assegno predetto verrà trattenuto a cura dell'organo erogatore delle indennità medesime e versato in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio spettante all'interessato in virtù dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

     Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso”.

 

          Art. 8.

     L'articolo 5 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è così modificato:

     “Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, è accordata una indennità per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

     L'indennità è concessa nella seguente misura mensile:

Lettera

A ...................................

L.

40.000

A-bis ............................

"

35.000

"

B ...................................

"

31.000

"

C ...................................

"

22.000

"

D ...................................

"

20.000

"

E ...................................

"

15.000

"

F ...................................

"

15.000

"

G ...................................

"

12.000

     L'indennità è ridotta come segue per gli invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

Lettera

A ...................................

L.

37.000

A-bis ............................

"

32.000

"

B ...................................

"

28.000

"

C ...................................

"

19.000

"

D ...................................

"

17.000

"

E ...................................

"

12.000

"

F ...................................

"

12.000

"

G ...................................

"

9.000

     Ai pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A, A-bis, B, punti 1, 2, comma 2°, 3°, C, D, E, punti 1, 2 della tabella stessa, è data facoltà della scelta fra l'accompagnatore militare e l'indennità di accompagnamento.

     In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennità è ridotta nella misura prevista dalla lettera G indicata nel presente articolo.

     L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali od in altri luoghi di cura.

     Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto di ricovero e per il rimanente quinto all'invalido.

     L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

     L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda”.

 

          Art. 9.

     Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

     “L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

     a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio;

     b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre nubili, se femmine”.

 

          Art. 10.

     Il primo ed il secondo comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituiti dal seguente:

     “Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, l'invalido può chiederne la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte”.

 

          Art. 11.

     Il quinto comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

     “La nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita collegiale di cui all'articolo 103, e sarà pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza”.

 

          Art. 12.

     L'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

     “Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio.

     La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti”.

 

          Art. 13.

     Per le vedove di guerra che passino ad altre nozze a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dall'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è liquidato sulla base della pensione di guerra tabellare, dell'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123, 2° comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dell'assegno supplementare di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1953, n. 263.

 

          Art. 14.

     All'articolo 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:

     “Sono altresì equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagionò la morte dell'affiliante”.

 

          Art. 15.

     All'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dopo il primo comma viene inserito il seguente:

     “Il beneficio di cui al presente articolo viene conservato alla vedova anche se per effetto della morte dell'invalido venga a perdere la cittadinanza italiana”.

 

          Art. 16.

     Il terzo comma dell'articolo 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

     “Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso, sempreché si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna”.

 

          Art. 17.

     Il reddito complessivo previsto dagli articoli 62, comma terzo, e 73, comma terzo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati dall'articolo 7 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lire 720.000 annue, e sarà valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge.

     Il trattamento pensionistico concesso ai titolari indicati dall'articolo 62, terzo comma, e dall'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, può essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione.

     La revoca della pensione è effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato ai sensi dell'articolo 22 della presente legge.

 

          Art. 18.

     L'articolo 75 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

     “Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi coloro che abbiano adottato il militare o il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte.

     In mancanza degli adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, lo abbiano riconosciuto come proprio figlio naturale; e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.

     Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi abbiano diritto.

     Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato.

     In mancanza degli adottanti e dei genitori naturali di cui ai precedenti commi, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che abbiano affiliato il militare od il civile, nelle forme di legge, prima dell'evento che ne cagionò la morte”.

 

          Art. 19.

     I benefici previsti dagli articoli 46, comma secondo, 60, comma secondo e terzo; 71, lettera a); 76, ultimo comma; 77, comma primo; 82, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono concessi purché, in sede di visita collegiale, gli interessati siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

     Nei casi in cui la concessione del trattamento pensionistico di guerra per i figli maggiorenni degli invalidi militari o civili, titolari di pensione od assegno di prima categoria, nonché per i congiunti dei militari o dei civili deceduti per causa di guerra, sia subordinata al requisito della inabilità a proficuo lavoro si applicano le disposizioni di cui ai primi due commi dell'articolo 23 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

 

          Art. 20.

     Dopo l'articolo 86 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente articolo 86–bis:

     “I congiunti dei decorati di medaglia al valor militare che presentino la domanda per conseguire, ai sensi dei precedenti articoli 85 ed 86, la riversibilità del relativo assegno oltre il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda”.

 

          Art. 21.

     Dopo la lettera d) dell'articolo 96 della legge 10 agosto 1950, n 648, è aggiunta la seguente lettera:

     “e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro”.

 

          Art. 22.

     L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1957, n. 1028, è modificato come segue:

     “L'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

     “I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:

     a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;

     b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità, nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni od indennità;

     c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del decreto;

     d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso sulla base di documenti falsi.

     “Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi dell'art. 110 della presente legge.

     “Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano già eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perché possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno è sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 104, previa visita diretta.

     “A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.

     “Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non può mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, né di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto dal precedente articolo 44 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilità”.

 

          Art. 23.

     Al primo comma dell'articolo 103 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:

     “Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino ex deportati di sesso femminile, della Commissione medica di cui al precedente comma farà parte, altresì, un sanitario specialista in ginecologia”.

     Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

     “Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale dipendente dai Ministri della difesa e del tesoro”.

 

          Art. 24.

     Il primo comma dell'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

     “Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata la invalidità o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari e civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati nell'articolo 10. Per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finché duri la incapacità giuridica.

     Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose ed ideologiche la constatazione sanitaria di cui al precedente comma è validamente eseguita in qualunque momento anche se trattisi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto termine di cinque anni, purché per le sue peculiari caratteristiche cliniche possa causalmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari dello stato di cattività sofferto.

     Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al primo comma è di anni dieci”.

 

          Art. 25.

     L'articolo 107 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

     “Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purché si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 106 e successive modificazioni”.

 

          Art. 26.

     L'articolo 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

     “Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione del servizio od il civile dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     Nei casi in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti.

     Quando le condizioni previste dall'articolo 73 si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore, dell'assimilato o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali condizioni”.

 

          Art. 27.

     L'art. 113, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

     “Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle indennità regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli interessati a mezzo dello ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, od a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale”.

 

          Art. 28.

     Al primo comma dell'art. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente periodo:

     “Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorrerà dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento”.

     Dopo il terzo comma dello stesso articolo 114, è inscritto il seguente:

     “Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore”.

     Al quarto comma dello stesso articolo 114, è aggiunto il seguente periodo:

     “La persona che validamente sottoscrive il ricorso a sensi della presente disposizione può anche nominare l'avvocato difensore sia con procura notarile sia con delega in calce allo stesso ricorso”.

 

          Art. 29.

     I decreti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono essere modificati o revocati d'ufficio od a domanda degli interessati prima che sia trascorso il termine per il ricorso alla Corte dei conti di cui all'art. 114 — comma primo — della legge 10 agosto 1950, n. 648.

     Trascorso il termine di cui al comma precedente, i decreti concessivi o negativi possono essere sottoposti al riesame nella normale sede amministrativa, d'ufficio od a domanda degli interessati, qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma, lettere a), b) e c) dell'art. 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato a sensi dell'art. 22 della presente legge.

     Il riesame è inoltre ammesso quando dall'interessato sia presentata una nuova domanda che si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame.

     Se l'istanza sia stata presentata oltre un anno dalla notifica del decreto di cui si chiede il riesame, l'eventuale nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della istanza stessa.

     Per le revisioni eseguite di ufficio, la nuova liquidazione ha effetto dalla data del relativo provvedimento.

 

          Art. 30.

     Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai civili infermi di mente per causa di guerra, anche per quanto riguarda la ritenuta di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175.

 

          Art. 31.

     Le disposizioni relative alla concessione della pensione di guerra alla vedova sono estese al vedovo della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, purché sussistano nei suoi riguardi le condizioni stabilite dagli articoli 71 e 73 della citata legge e successive modificazioni.

     Le disposizioni di cui agli articoli 106, 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della presente legge, si applicano anche nei riguardi dei beneficiari di cui al comma precedente.

 

          Art. 32.

     L'art. 12 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è così modificato:

     “Alle vedove ed ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità è concesso, per la durata di un anno dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, compreso l'assegno complementare nella misura di lire 180 mila annue, oltre gli aumenti di cui al precedente art. 8, purché la domanda di pensione sia presentata entro un anno dalla data di morte del militare o del civile.

     Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, l'assegno complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un quinto.

     Dopo il predetto termine di un anno comincia a decorrere il trattamento pensionistico stabilito dalle tabelle G, H, I, L, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidità, vengono assimilati, a tutti gli effetti, alla vedova ed agli orfani di guerra di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in deroga a quanto disposto dall'art. 69 della medesima legge”.

 

          Art. 33.

     E' istituito un assegno integrativo, non riversibile, a favore degli invalidi di cui in appresso, nella misura indicata per ciascuna categoria, come segue:

     a) per gli invalidi ascritti alla prima categoria della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, con o senza assegno di superinvalidità, di annue lire 120.000;

     b) per gli invalidi ascritti alle voci numeri 2, 3, 7, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 della seconda categoria della tabella A, di annue lire 96.000;

     c) per i restanti invalidi comunque ascritti alla seconda categoria della detta tabella A, di annue lire 60.000;

     d) per gli invalidi ascritti alla terza categoria della detta tabella A, di annue lire 48.000.

     L'assegno integrativo istituito con il presente articolo non è cumulabile con l'assegno di cura di cui allo art. 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'art. 2 della presente legge, ed è soggetto a ritenuta nella misura e con le modalità previste dell'articolo 32 della legge stessa, modificato dall'art. 3 della presente legge.

 

          Art. 34.

     La concessione dell'assegno integrativo agli invalidi ascritti alla 2ª categoria della tabella A viene effettuata a cura dell'Amministrazione nella misura prevista dalla lettera c) del precedente articolo.

     Per ottenere la maggior misura di cui alla lettera b) del precedente articolo gli interessati debbono fare apposita domanda.

 

          Art. 35.

     L'art. 1 della legge 13 novembre 1956, n. 1301 è abrogato.

     L'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

     “Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.

     Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

     Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un mero di membri da venticinque a sessantacinque a seconda delle esigenze delle sue frazioni.

     E' in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a non oltre sei membri di esso, scelti tra i magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di consigliere.

     I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato della Corte di appello o equiparati, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Università — a preferenza della Facoltà di medicina — direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore.

     Il Ministro per il tesoro designa non oltre dieci membri anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra: designa altresì due membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, due membri aventi la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione e non più di quindici membri, scelti tra i funzionari, in attività o a riposo, della carriera direttiva dei Servizi amministrativi centrali del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

     Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

     Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione”.

 

          Art. 36.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, sono così modificati:

     “L'indennità mensile spettante al presidente ed ai vice presidenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra è stabilita rispettivamente in lire 60 mila ed in lire 45.000.

     In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa di lire 450 per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'assistenza alle adunanze, al segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa di lire 30 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo”.

 

          Art. 37.

     La misura stabilita dalla legge 2 agosto 1952, numero 1086, per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra quali fiduciari delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi di guerra, Famiglie dei caduti e dispersi in guerra, Vittime civili di guerra, nonché per i sanitari membri delle Commissioni medesime, aventi la qualifica rispettivamente di mutilato od invalido per la lotta di liberazione, o di partigiano combattente, è elevata a lire 250 per ogni visita eseguita. Tale compenso, per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non può superare lire 5.000.

 

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 38.

     I benefici accordati con la presente legge sono concessi su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     Fanno eccezione:

     1) i benefici previsti dall'art. 2 che vengono concessi di ufficio con decorrenza dal 1° gennaio 1961;

     2) i trattamenti di pensione concessi a seguito delle domande rese ammissibili dal combinato disposto dei precedenti articoli 24, 25 e 26 i quali non potranno avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1961;

     3) i benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 che vengono concessi d'ufficio (salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 34) a decorrere dal 1° gennaio 1961 nella misura seguente:

     per gli invalidi di cui alla lettera a), lire 96.000 annue;

     per gli invalidi di cui alla lettera b), lire 72.000 annue;

     per gli invalidi di cui alla lettera c), lire 48.000 annue;

     per gli invalidi di cui alla lettera d), lire 36.000.

     A decorrere dal 1° luglio 1962, gli assegni integrativi verranno corrisposti nell'intero importo previsto dall'art. 33.

 

          Art. 39.

     Resta salvo il diritto alla pensione ed agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.

     I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengano a mancare gli attuali beneficiari.

     Se però la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi concessionari è inferiore, per qualsiasi motivo, a quanto potrebbe spettare agli esclusi, a questi viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.

 

          Art. 40.

     I provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate con la legge medesima, saranno, di ufficio, riesaminati dall'Amministrazione ove abbiano dato luogo a ricorso alla Corte dei conti.

     A tal fine, i ricorsi medesimi, con i documenti eventualmente allegativi, saranno restituiti al Ministero del tesoro. Ove questo ultimo revochi il provvedimento impugnato, il procedimento dinanzi alla Corte dei conti rimane estinto.

 

          Art. 41.

     Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste — già Zona A e B — nonché per quelli esodati dal territorio ceduto alla Repubblica popolare federativa jugoslava in forza del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini già previsti dagli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, scadono sei medi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle domande presentate successivamente a tale scadenza si applicheranno le norme di cui agli articoli 24, 25 e 26 della presente legge.

 

          Art. 42.

     Per gli invalidi affetti da parkinsonismo manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1958 in conseguenza di una infezione encefalitica contratta nella guerra 1940–45, o di altre cause di servizio occorse nella predetta guerra, alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine per la presentazione della domanda di pensione, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato ai sensi del precedente art. 24, verrà a scadere due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 43.

     Per gli assegni di incollocamento liquidati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'art. 44–bis introdotte nella legge 10 agosto 1950, n. 648, ai sensi del precedente articolo 7, si applicano dalla data di scadenza degli assegni liquidati anteriormente.

 

          Art. 44.

     Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge nell'esercizio 1961–1962 si provvede per lire 3.000.000.000 a carico del capitolo 538 dello stato di previsione della spese del Ministero del tesoro per lo esercizio 1960–1961 e per lire 8.700.000.000 a carico del capitolo 545 dello stesso stato di previsione per l'esercizio 1961–62.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 45.

     Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili.