§ 98.1.29570 - D.P.R. 26 maggio 1956, n. 653 .
Disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/05/1956
Numero:653


Sommario
Art. 1.      Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali, amministrati dagli Uffici provinciali del tesoro, spettanti agli impiegati dello Stato di ruolo e non [...]
Art. 2.      Gli uffici provinciali del tesoro, all'atto dell'impianto della partita, trasmettono ai rispettivi Centri meccanografici, indicati nella tabella allegata alla legge 3 [...]
Art. 3.      Le note nominative di cui all'art. 388, n. 1, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato sono soppresse
Art. 4.      I Centri meccanografici, ricevuti gli estratti individuali, di cui all'art. 2, li assumono in carico in apposito registro, da istituirsi per ciascuna Provincia, e li [...]
Art. 5.      I Centri meccanografici provvedono a perforare le corrispondenti schede matrici, in conformità agli estratti, ad allestire e spedire alle Sezioni di tesoreria [...]
Art. 6.      Alle scadenze stabilite i Centri meccanografici emettono gli ordini di pagamento a favore dei creditori
Art. 7.      Gli ordini di pagamento sono stampati meccanograficamente e nello stesso modo sono bollati e firmati dai direttori degli Uffici provinciali del tesoro - sedi di Centro [...]
Art. 8.      I titoli delle due specie - individuali o collettivi - debbono contenere le seguenti indicazioni
Art. 9.      Ogni variazione o correzione ad inchiostro sugli ordini di pagamento, anche se regolarmente convalidata, è vietata; è fatta eccezione per il cambiamento dell'indicazione [...]
Art. 10.      I Centri meccanografici provvedono alla stampa, con le schede contabili di movimento, delle seguenti distinte
Art. 11.      L'eventuale occorrente annullamento degli ordini di pagamento è fatto con perforazione, nonchè mediante apposizione del bollo ad inchiostro indelebile, in modo però che [...]
Art. 12.      L'importo delle ritenute extra-fiscali, che la legge consente far gravare sugli stipendi e sulle retribuzioni, deve essere versato alle scadenze stabilite dalle norme in [...]
Art. 13.      Le Sezioni di tesoreria provinciale compilano mensilmente, in duplice esemplare, le distinte descrittive degli ordini estinti che invieranno, entro i primi cinque giorni [...]
Art. 14.      Le norme del presente decreto avranno graduale applicazione nelle Provincie della Repubblica
Art. 15.      Per quanto non previsto dalle precedenti norme per l'ordinazione ed il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e per il servizio meccanografico, si [...]
Art. 16.      Con altro decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Corte dei conti, saranno dettate le norme occorrenti per coordinare le norme regolamentari sul controllo [...]


§ 98.1.29570 - D.P.R. 26 maggio 1956, n. 653 [1].

Disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato.

(G.U. 14 luglio 1956, n. 174)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

     Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e le successive variazioni;

     Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, sulla emissione meccanografica dei titoli di spesa riguardanti il pagamento del debito vitalizio;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 362, del 31 maggio 1951, che approva il regolamento per il funzionamento dei Centri meccanografici istituiti con la legge 3 febbraio 1951, n. 38;

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali, amministrati dagli Uffici provinciali del tesoro, spettanti agli impiegati dello Stato di ruolo e non di ruolo e degli assegni delle varie cariche, come quelli per le spese d'ufficio, di rappresentanza e simili, è disposto direttamente da quegli stessi Uffici in base ai ruoli individuali emessi dalle Amministrazioni centrali in conformità dei decreti di concessione, con titoli di spesa allestiti mediante il sistema meccanografico sulla base di schede perforate di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1951, n. 38.

     A modifica dell'art. 362, primo comma, del regolamento di contabilità dello Stato, gli Uffici provinciali del tesoro, ricevuti i ruoli di conto corrente per le spese suindicate, assegnano a ciascuno un numero progressivo generale, di carico, senza distinzione di bilancio di spesa, dandone immediata notizia alla Corte dei conti e alla competente Ragioneria centrale.

 

          Art. 2.

     Gli uffici provinciali del tesoro, all'atto dell'impianto della partita, trasmettono ai rispettivi Centri meccanografici, indicati nella tabella allegata alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, gli estratti conformi ai ruoli individuali di cui all'art. 1, per corrispondere i detti stipendi e gli altri assegni fissi alle scadenze stabilite.

     Verificandosi qualsiasi aumento o diminuzione della somma da pagare, o mutamenti di stato del dipendente, o qualsiasi fatto che comunque produca variazione nei ruoli individuali, gli Uffici provinciali del tesoro ne danno immediata comunicazione ai Centri meccanografici perchè questi possano dare subito esecuzione alle variazioni stesse.

     Gli estratti e le note di variazione sono trasmessi con elenco in duplice esemplare, di cui uno viene restituito per ricevuta.

     I direttori degli Uffici provinciali del tesoro sono personalmente responsabili della esatta conformità degli estratti ai ruoli individuali e della tempestiva comunicazione delle variazioni, delle sospensioni di pagamento e della chiusura di partite.

 

          Art. 3.

     Le note nominative di cui all'art. 388, n. 1, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato sono soppresse.

     I capi degli Uffici competenti hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione al rispettivo Ufficio provinciale del tesoro, per le necessarie disposizioni, nello stesso giorno in cui si verifica, di ogni fatto che determini variazione nel trattamento economico dei loro dipendenti.

     Ove, dopo la spedizione degli ordini collettivi, accada di dover sospendere il pagamento degli assegni in essi compresi, i capi ufficio ne danno immediata comunicazione al rispettivo Ufficio del tesoro e, qualora siano già in possesso della distinta di cui al successivo art. 10, n. 3, hanno l'obbligo di far risultare dalla distinta medesima, l'importo non più pagabile, disponendo che il delegato alla riscossione versi subito in Tesoreria le somme già riscosse, ma non più dovute e trasmetta la relativa quietanza all'Ufficio del tesoro predetto.

     I capi degli Uffici che omettono o ritardano le comunicazioni predette o omettono di far effettuare i ricuperi di cui al precedente comma, sono personalmente responsabili per gli indebiti pagamenti che vengono ordinati o effettuati.

 

          Art. 4.

     I Centri meccanografici, ricevuti gli estratti individuali, di cui all'art. 2, li assumono in carico in apposito registro, da istituirsi per ciascuna Provincia, e li discaricano quando vengono chiusi.

     Il registro di carico e scarico viene chiuso a fine di ogni mese e, alla chiusura dell'esercizio finanziario, si provvede altresì all'accertamento di concordanza tra la consistenza al 30 giugno degli estratti e delle schede matrici risultanti dai registri con gli estratti e le matrici vigenti.

     Questa ricognizione deve formare oggetto di apposito verbale da inviarsi in copia, per notizia, alla Corte dei conti, alla Direzione generale del tesoro ed all'Ufficio provinciale del tesoro di competenza.

 

          Art. 5.

     I Centri meccanografici provvedono a perforare le corrispondenti schede matrici, in conformità agli estratti, ad allestire e spedire alle Sezioni di tesoreria provinciale ed agli altri Uffici pagatori gli ordini di pagamento, osservando le norme che seguono.

 

          Art. 6.

     Alle scadenze stabilite i Centri meccanografici emettono gli ordini di pagamento a favore dei creditori.

     Gli ordini possono essere individuali o collettivi; gli ordini collettivi sono consentiti quando la riscossione avvenga per mezzo di delegati ai sensi dell'art. 383 del regolamento di contabilità generale dello Stato, modificato dall'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 541, e dal decreto Presidenziale 27 febbraio 1955, n. 250.

     Gli ordini predetti non possono essere pagati che alle persone delegate, indicate sui medesimi.

     E' in facoltà degli assegnatari di chiedere che il pagamento a scadenza degli assegni sia effettuato mediante vaglia della Banca d'Italia o mediante versamento in conto corrente postale a loro favore, con le modalità previste dal regio decreto 24 aprile 1927, n. 677.

 

          Art. 7.

     Gli ordini di pagamento sono stampati meccanograficamente e nello stesso modo sono bollati e firmati dai direttori degli Uffici provinciali del tesoro - sedi di Centro meccanografico - od in loro vece, in caso di assenza od impedimento, dai loro sostituti, facendo uso dei fac-simile delle firme di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1951, n. 38, e con l'osservanza delle modalità previste dalla legge predetta e dal regolamento approvato con decreto Presidenziale 31 maggio 1951, n. 362.

 

          Art. 8.

     I titoli delle due specie - individuali o collettivi - debbono contenere le seguenti indicazioni:

     1) numero di carico generale del ruolo individuale, attribuito dall'Ufficio del tesoro che amministra la partita;

     2) numero ordinale dell'ordine di pagamento individuale o numeri ordinali delle singole partite elencate negli ordini di pagamento collettivi;

     3) nome e cognome di ciascun creditore;

     4) nome e cognome dei delegati alla riscossione;

     5) somma da pagare, scritta in cifre ed in lettere;

     6) ufficio di emissione;

     7) data di emissione;

     8) bollo;

     9) firma del direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro - sede di Centro meccanografico;

     10) bilancio e capitolo su cui grava la spesa;

     11) imputazione della spesa sulla competenza e sui residui dell'esercizio finanziario;

     12) Ufficio di appartenenza degli impiegati;

     13) mensilità;

     14) Ufficio pagatore.

 

          Art. 9.

     Ogni variazione o correzione ad inchiostro sugli ordini di pagamento, anche se regolarmente convalidata, è vietata; è fatta eccezione per il cambiamento dell'indicazione dell'ufficio pagatore, che può essere effettuato dall'Ufficio provinciale del tesoro - sede di Centro meccanografico - oppure dall'Ufficio del tesoro che amministra la partita, a mezzo di annotazione firmata dal capo dell'Ufficio o con applicazione di bollo.

     Dell'eseguita variazione gli Uffici del tesoro suindicati si daranno comunicazione.

 

          Art. 10.

     I Centri meccanografici provvedono alla stampa, con le schede contabili di movimento, delle seguenti distinte;

     1) distinta di prenotazione degli ordini di pagamento emessi da inviare agli Uffici del tesoro che hanno in carico le relative partite;

     2) distinta di spedizione da compilarsi per ogni Ufficio pagatore, in duplice esemplare, da inviare agli Uffici stessi, che ne restituiranno una per ricevuta;

     3) distinta descrittiva in corrispondenza di ciascun ordine collettivo, da inviare ai capi degli Uffici presso cui prestano servizio gli assegnatari, per la consegna al delegato alla riscossione degli ordini stessi, dopo aver effettuato, ove sia necessario, le detrazioni di cui al precedente art. 3.

 

          Art. 11.

     L'eventuale occorrente annullamento degli ordini di pagamento è fatto con perforazione, nonchè mediante apposizione del bollo ad inchiostro indelebile, in modo però che comunque non rimanga impedita la lettura degli elementi essenziali di essi. Gli ordini annullati saranno custoditi dagli Uffici del tesoro che hanno in carico la corrispondente partita.

 

          Art. 12.

     L'importo delle ritenute extra-fiscali, che la legge consente far gravare sugli stipendi e sulle retribuzioni, deve essere versato alle scadenze stabilite dalle norme in vigore, esclusivamente al conto corrente postale intestato agli enti creditori in base ad elenchi descrittivi, in duplice esemplare, compilati dai competenti Uffici provinciali del tesoro ed inviati ai Centri meccanografici.

     Uno dei detti elenchi è unito all'ordine di pagamento, emesso dal Centro, e l'altro è inviato per notizia, dal centro stesso, all'ente creditore.

     Il Centro, inoltre, comunica all'Ufficio provinciale del tesoro gli estremi degli ordini di pagamento, emessi in corrispondenza di ciascun elenco.

 

          Art. 13.

     Le Sezioni di tesoreria provinciale compilano mensilmente, in duplice esemplare, le distinte descrittive degli ordini estinti che invieranno, entro i primi cinque giorni di ogni mese, agli Uffici provinciali del tesoro per lo scarico sulla distinta di prenotazione.

     Gli Uffici provinciali del tesoro effettuato lo scarico, restituiscono un esemplare delle distinte alla Sezione di tesoreria e inviano con carico di restituzione, l'altro esemplare al competente Centro meccanografico, per completare le schede contabili di movimento con la perforazione dell'informazione relativa all'avvenuto pagamento e contabilizzazione dei titoli di spesa.

     A fine esercizio, il Centro meccanografico compila, per ogni partita di spesa fissa meccanizzata, un estratto conto individuale, di tutti i pagamenti effettuati, da inviarsi agli Uffici provinciali del tesoro, i quali allibrano, a debito, le somme pagate nell'esercizio finanziario, previo riscontro con le competenze segnate a credito nei ruoli di iscrizione.

 

          Art. 14.

     Le norme del presente decreto avranno graduale applicazione nelle Provincie della Repubblica.

     La sussistenza delle condizioni per l'applicazione in ciascuna Provincia delle norme predette sarà dichiarata con decreto del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 15.

     Per quanto non previsto dalle precedenti norme per l'ordinazione ed il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e per il servizio meccanografico, si osservano le disposizioni del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonchè della legge 3 febbraio 1951, n. 38, e del regolamento approvato con decreto Presidenziale 31 maggio 1951, n. 362.

 

          Art. 16.

     Con altro decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Corte dei conti, saranno dettate le norme occorrenti per coordinare le norme regolamentari sul controllo della Corte dei conti con quelle del presente regolamento.

     Con lo stesso decreto sarà disciplinato altresì il coordinamento delle norme sul controllo di competenza del Tesoro con quelle del presente regolamento.


[1]  Abrogato dall'art. 43 del D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429.