§ 80.5.2 – R.D. 24 aprile 1927, n. 677.
Norme per l'attuazione del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, relativo a facilitazioni per il pagamento delle pensioni ed altri assegni a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:24/04/1927
Numero:677


Sommario
Art. 1.      La facoltà di esigere le quote di pensione o di altri assegni fissi, di cui all'art. 1° del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, mediante accreditamento delle [...]
Art 2      Per ottenere l'iscrizione a correntisti postali, il titolare delle pensioni o degli assegni assimilati deve presentare ad un qualsiasi ufficio postale la relativa [...]
Art. 3.      Avvenuta la loro iscrizione a correntisti, gli interessati ricevono, a cura dell'ufficio conti designato, la partecipazione del numero del conto aperta a loro favore e i [...]
Art. 4.      I titolari di pensioni o di assegni assimilati, ottenuta la loro iscrizione a correntisti, devono presentare o far pervenire per posta alla intendenza di finanza [...]
Art. 5.      Per disporre i pagamenti in contanti a proprio favore od a favore di terzi e per trasferire somme dal proprio conto a quello di altro correntista, gli assegnatari, al [...]
Art. 6.      Nella località sede dell'ufficio conti o della sezione delegata presso cui è aperto il conto dell'assegnatario, il pagamento degli assegni è, senz'altro, effettuato a [...]
Art. 7.      Gli assegnatari che intendano fare pagamenti ad altro correntista, possono servirsi degli speciali assegni posta-giro e farne l'invio, con la consueta busta, senza [...]
Artt. 8. – 19. 
Art. 20.      I versamenti disposti dalle intendenze di finanza (sezioni tesoro) sui conti correnti postali a mezzo di ordini intestati ai titolari di pensioni ed assegni e non potuti [...]
Art. 21.      Per il pagamento delle quote di stipendi, pensioni ed assegni assimilati a favore di terzi per assegnazione giudiziale, le intendenze di finanza (sezioni tesoro) [...]
Art. 22.      Le facoltà consentite agli impiegati in aspettativa, in disponibilità o in posizione ausiliaria ed ai pensionati di cui all'art. 1° del regio decreto-legge 13 febbraio [...]
Art. 23.      Indipendentemente da quanto è prescritto nell'art. 11 del presente decreto, gli ufficiali dello stato civile e le autorità incaricate della tenuta dei registri [...]
Art. 24.      Le intendenze di finanza (sezioni tesoro) e le amministrazioni centrali, quando vengano comunque a conoscenza che sia cessato il diritto ad una pensione od assegno, ne [...]
Art. 25.      Ferma l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'ordinazione del pagamento delle pensioni ed altri assegni ai residenti all'estero, quando il pagamento abbia luogo [...]


§ 80.5.2 – R.D. 24 aprile 1927, n. 677.

Norme per l'attuazione del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, relativo a facilitazioni per il pagamento delle pensioni ed altri assegni a carico dello Stato.

(G.U. 12 maggio 1927, n. 110).

 

     Art. 1.

     La facoltà di esigere le quote di pensione o di altri assegni fissi, di cui all'art. 1° del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, mediante accreditamento delle somme in conto corrente postale, è subordinata alla preventiva iscrizione dei creditori a correntisti postali.

 

          Art 2

     Per ottenere l'iscrizione a correntisti postali, il titolare delle pensioni o degli assegni assimilati deve presentare ad un qualsiasi ufficio postale la relativa domanda da redigersi sugli appositi modelli che si trovano a disposizione del pubblico presso tutti gli uffici postali, corredata del fac-simile della propria firma ed, eventualmente, di quella delle persone autorizzate a riscuotere in sua vece.

     Per i minori e gli altri incapaci le domande sono fatte dalle persone che ne fanno la legale rappresentanza e devono essere corredate del fac-simile della firma delle persone stesse, autorizzate a disporre delle somme che verranno iscritte a credito del conto corrente.

     All'atto della presentazione della domanda i richiedenti versano all'ufficio di posta la somma dovuta per la prima provvista dei modelli di cui al successivo art. 3.

 

          Art. 3.

     Avvenuta la loro iscrizione a correntisti, gli interessati ricevono, a cura dell'ufficio conti designato, la partecipazione del numero del conto aperta a loro favore e i seguenti moduli ufficiali, occorrenti per le operazioni di prelevamento in contanti o posta-giro, dal proprio conto corrente:

     a) assegni (chèques) postali per pagamenti in contanti o posta-giro, ed eventualmente assegni postali circolari;

     b) buste per la spedizione degli assegni, in esenzione delle tasse postali, all'ufficio conti.

     I titolari di pensioni o di altri assegni congeneri che intendessero eseguire versamenti direttamente al proprio conto corrente, devono chiedere, come gli altri correntisti, i bollettini da compilarsi per la effettuazione dei versamenti stessi.

     Le richieste di moduli, successive alla prima, devono essere inoltrate direttamente all'ufficio conti, accompagnate da un assegno o da un posta-giro tratto a favore dell'ufficio stesso per l'importo corrispondente ai moduli richiesti.

 

          Art. 4.

     I titolari di pensioni o di assegni assimilati, ottenuta la loro iscrizione a correntisti, devono presentare o far pervenire per posta alla intendenza di finanza (sezioni tesoro) o all'amministrazione centrale competente a disporre i pagamenti, domanda, in carta libera, perchè gli ordini od i mandati per gli assegni ad essi dovuti vengano estinti mediante versamento nel conto corrente postale aperto a loro favore.

     Gli assegnatori devono indicare nella domanda il numero e l'intestazione del proprio conto corrente postale e l'ufficio conti presso il quale è aperto il conto stesso.

     La domanda deve essere corredata, dagli assegnatari che ne sono forniti, dal certificato d'iscrizione (libretto).

 

          Art. 5.

     Per disporre i pagamenti in contanti a proprio favore od a favore di terzi e per trasferire somme dal proprio conto a quello di altro correntista, gli assegnatari, al pari degli altri correntisti, si avvalgono dei moduli indicati al precedente art. 3, e cioè:

     a) di quelli per i prelevamenti in contanti a proprio favore od a favore di terzi;

     b) di quelli per trasferimenti di somme dal proprio conto a quello di altro correntista.

 

          Art. 6.

     Nella località sede dell'ufficio conti o della sezione delegata presso cui è aperto il conto dell'assegnatario, il pagamento degli assegni è, senz'altro, effettuato a richiesta dell'esibitore, se trattasi di assegni al portatore, o del beneficiario o dell'ultimo giratario, se trattasi di assegni nominativi o circolari. Gli assegnatari che intendano riscuotere o far riscuotere da terzi presso un qualunque ufficio fuori della sede dell'ufficio conti o della sezione delegata, trasmettono l'assegno con l'apposita busta senza francobollo all'ufficio detentore del conto, per l'emissione del corrispondente mandato di pagamento o per l'apposizione del visto, nel caso in cui trattasi di assegno circolare.

 

          Art. 7.

     Gli assegnatari che intendano fare pagamenti ad altro correntista, possono servirsi degli speciali assegni posta-giro e farne l'invio, con la consueta busta, senza francobollo, al proprio ufficio conti, che darà partecipazione agli interessati delle eseguite operazioni di addebitamento e accreditamento.

     I prelevamenti effettuati in contanti, prima che siano trascorsi dieci giorni dall'accreditamento, e quelli eseguiti fuori dei capoluoghi di provincia, sono soggetti alle seguenti tasse;

 

fino a lire

50

 

 

 

L.

0,20

da

lire

50,01

a

Lire

100

"

0,30

"

"

100,01

"

"

200

"

0,40

"

"

200,01

"

"

300

"

0,50

"

"

300,01

"

"

400

"

0,60

"

"

400,01

"

"

500

"

0,70

"

"

500,01

"

"

1000

"

0,90

 

     e successivamente lire 0, 25 per ogni lire 1000 o frazione, sino al massimo di lire 25 di tassa.

 

          Artt. 8. – 19. [1]

 

          Art. 20.

     I versamenti disposti dalle intendenze di finanza (sezioni tesoro) sui conti correnti postali a mezzo di ordini intestati ai titolari di pensioni ed assegni e non potuti allibrare per sopravvenuta chiusura del conto o per altre ragioni, sono convertiti a cura degli uffici conti in mandati di rimborso a favore del tesoro.

     A cura degli uffici postali destinatari sarà promosso d'ufficio, mediante vaglia di servizio, il rimborso all'erario dell'importo dei vaglia postali non potuti recapitare ai titolari.

     Tanto i mandati dei conti correnti emessi a norma del primo comma del presente articolo, quanto l'importo dei vaglia postali non recapitati, nonchè i vaglia della banca d'Italia che non poterono essere consegnati ai titolari o non furono dai medesimi reclamati entro sei mesi dalla loro emissione, sono introitati a cura della sezione di regia tesoriera verso il rilascio di quietanza di entrata con imputazione al capitolo 203 del bilancio per l'esercizio in corso ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi futuri, se trattasi di pensioni o di assegni a carico dello Stato, oppure verso rilascio di vaglia del tesoro, se trattasi di pensioni o di assegni a carico delle amministrazioni autonome.

     Le intendenze di finanza, cui devono essere rimessi i documenti predetti, ne prendono nota sui relativi conti correnti e sui registri di prenotazione e sospendono il pagamento delle rate successive, accertando frattanto se i titolari siano ancora in vita.

     A richiesta dei titolari, e purchè non siasi verificata la prescrizione, le intendenze di finanza (sezioni tesoro) provvedono al pagamento delle rate che fossero in seguito reclamate.

 

          Art. 21.

     Per il pagamento delle quote di stipendi, pensioni ed assegni assimilati a favore di terzi per assegnazione giudiziale, le intendenze di finanza (sezioni tesoro) chiedono, a scadenza, ai municipi dei comuni in cui risiedono gli assegnatari debitori, il certificato di vita e di esistenza delle altre eventuali condizioni alle quali fosse subordinato il pagamento delle quote assegnate.

 

          Art. 22.

     Le facoltà consentite agli impiegati in aspettativa, in disponibilità o in posizione ausiliaria ed ai pensionati di cui all'art. 1° del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni spettanti, s'intendono concessi ai titolari di soprassoldi di medaglia al valor militare o di assegni annessi ad onorificienze dell'ordine militare di Savoia, anche se i titolari stessi non abbiano la qualità di impiegati in aspettativa, in disponibilità o in posizione ausiliaria, nè di pensionati dello Stato o delle amministrazioni autonome.

     Tale facoltà, nei riguardi dei decorati di medaglia d'argento e di bronzo al valor militare, che non siano impiegati in aspettativa, in disponibilità o in posizione ausiliaria nè pensionati dello Stato o della amministrazioni autonome, è, tuttavia, subordinata alla espressa richiesta che il pagamento dei soprassoldi a loro favore, secondo le modalità previste nel regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, sia effettuato a rate semestrali, anzichè a rate mensili.

 

          Art. 23.

     Indipendentemente da quanto è prescritto nell'art. 11 del presente decreto, gli ufficiali dello stato civile e le autorità incaricate della tenuta dei registri anagrafici hanno l'obbligo di comunicare, senza ritardo, alle intendenze di finanza (sezioni tesoro) od alle amministrazioni centrali la morte dei pensionati e degli altri titolari di assegno a carico dello Stato e delle amministrazioni autonome, nonchè le eventuali celebrazioni di matrimonio delle vedove od orfane assegnatarie di pensioni, ai termini dell'art. 115 del regio decreto 25 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, e delle istruzioni emanate dal ministero della giustizia e degli affari di culto.

     Le comunicazioni di cui sopra devono, dalle autorità comunali essere fatte mediante lettera raccomandata e le intendenze di finanza (sezioni tesoro) devono accusarne ricevuta per iscritto, nel giorno successivo a quello del ricevimento.

 

          Art. 24.

     Le intendenze di finanza (sezioni tesoro) e le amministrazioni centrali, quando vengano comunque a conoscenza che sia cessato il diritto ad una pensione od assegno, ne sospendono il pagamento, avvertendone d'urgenza la sezione di tesoreria o l'amministrazione delle poste, per la restituzione degli ordini che fossero stati ad essi rimessi per la commutazione o l'accreditamento.

 

          Art. 25.

     Ferma l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'ordinazione del pagamento delle pensioni ed altri assegni ai residenti all'estero, quando il pagamento abbia luogo mediante vaglia cambiari, i vaglia medesimi potranno, compatibilmente con le esigenze di servizio dei singoli uffici consolari, e su richiesta degli interessati, essere intestati ai regi consoli i quali provvederanno ad avviarne l'ammontare agli aventi diritto, a spese ed a rischio dei medesimi.


[1] Articoli abrogati dall'art. 43 del D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429.