§ 80.5.372 – D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429.
Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:08/07/1986
Numero:429


Sommario
Art. 1.  Pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri.
Art. 2.  Moduli per gli assegni di conto corrente postale di serie speciale.
Art. 3.  Movimento dei conti correnti postali di serie speciale.
Art. 4.  Emissioni dei titoli di pagamento delle pensioni.
Art. 5.  Variazioni di carattere generale.
Art. 6.  Comunicazione di dati da parte di amministrazioni, uffici ed enti competenti a liquidare il trattamento di pensione.
Art. 7.  Intestazione degli assegni.
Art. 8.  Localizzazione del pagamento degli assegni.
Art. 9.  Distinta di localizzazione degli assegni.
Art. 10.  Recapito degli assegni.
Art. 11.  Distinta di carico degli assegni emessi e altri elaborati a fini di riscontro.
Art. 12.  Emissione di assegni con procedura d'urgenza.
Art. 13.  Versamento delle ritenute erariali gravanti sulle pensioni - Rilascio delle certificazioni ai soggetti d'imposta.
Art. 14.  Versamento delle ritenute extraerariali gravanti sulle pensioni.
Art. 15.  Pagamento degli assegni ai pensionati ovvero ai loro rappresentanti legali e procuratori.
Art. 16.  Pagamento degli assegni a persona delegata dal beneficiario.
Art. 17.  Pagamento degli assegni a un istituto di credito prescelto dal beneficiario.
Art. 18.  Pagamento degli assegni ai pensionati ricoverati in istituti di rieducazione o assistenziali, in luoghi di cura ovvero detenuti in stabilimenti di pena.
Art. 19.  Pagamento degli assegni mediante commutazione in buoni fruttiferi postali o altri titoli.
Art. 20.  (Pagamento degli assegni con accreditamento in conto corrente postale, su libretto di risparmio postale e su carta post-card).
Art. 21.  Pagamento delle pensioni e assegni congeneri con accreditamento in conto corrente bancario.
Art. 22.  Pagamento delle pensioni a favore di titolari residenti all'estero.
Art. 23.  Opposizioni al pagamento.
Art. 24.  Rinnovazione degli assegni scaduti, danneggiati, smarriti, sottratti o distrutti prima del pagamento o del rimborso da parte della posta - Assegni annullati.
Art. 25.  Rinnovazione degli assegni danneggiati, smarriti, sottratti o distrutti dopo il pagamento.
Art. 26.  Contabilizzazione degli assegni pagati.
Art. 27.  Pagamento degli stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa.
Art. 28.  Numerazione dei ruoli di stipendio.
Art. 29.  Titoli di spesa per il pagamento degli stipendi.
Art. 30.  Intestazione dei titoli di pagamento.
Art. 31.  Adempimenti degli uffici di appartenenza dei dipendenti statali.
Art. 32.  Distinta dei creditori.
Art. 33.  Distinte di carico e di spedizione dei titoli di pagamento emessi e altri elaborati a fini di riscontro.
Art. 34.  Versamento delle ritenute erariali gravanti sugli stipendi - Rilascio delle certificazioni ai soggetti d'imposta.
Art. 35.  Versamento delle ritenute extraerariali gravanti sugli stipendi.
Art. 36.  Pagamento degli stipendi con accreditamento in conto corrente bancario.
Art. 37.  Scarico dei titoli estinti.
Art. 38.  Emissione manuale dei titoli per il pagamento degli stipendi - Rinvio alle disposizioni vigenti.
Art. 39.  Matrici e punzoni per la firma dei titoli di pagamento.
Art. 40.  Riservatezza dei dati elaborati dal sistema informativo - Lavorazioni diverse.
Art. 41.  Servizio analisi e programmazione.
Art. 42.  Estensione delle procedure automatizzate ad altri servizi.
Art. 43.  Abrogazioni.
Art. 44.  Modifiche della legislazione vigente.
Art. 45.  Modificazioni e integrazioni.
Art. 46.  Responsabilità dei dirigenti e degli altri impiegati delle direzioni provinciali del tesoro.
Art. 47.  Responsabilità dei dirigenti nelle sedi ripartite in divisioni o circoscrizioni a livello dirigenziale.
Art. 48.  Responsabilità dei soggetti che intervengano nelle diverse fasi di ordinazione e pagamento, con procedimenti automatizzati, di pensioni, stipendi e altre spese fisse.
Art. 49.  Responsabilità per la revisione dei pagamenti disposti direttamente dai centri del sistema informativo mediante procedure automatizzate.


§ 80.5.372 – D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429.

Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo.

(G.U. 2 agosto 1986, n. 178).

 

Capo I

PENSIONI

 

     Art. 1. Pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri. [1]

 

          Art. 2. Moduli per gli assegni di conto corrente postale di serie speciale. [2]

 

          Art. 3. Movimento dei conti correnti postali di serie speciale. [3]

 

          Art. 4. Emissioni dei titoli di pagamento delle pensioni.

     1. Le direzioni provinciali del tesoro, nella loro veste di ordinatrici di spesa, ai fini dell'ammissione a pagamento delle pensioni da esse amministrate, immettono nel sistema informativo gli occorrenti dati in chiaro o in codice, avvalendosi di supporti cartacei o magnetici ovvero della rete di trasmissioni che collega i propri elaboratori e quelli in dotazione al Centro nazionale di calcolo e contabilità per i servizi periferici del tesoro nonchè gli elaboratori installati presso i centri interregionali citati nell'art. 1 e presso la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro.

     2. Le segnalazioni dei dati di cui al comma 1 - che possono essere costituite anche dai risultati di elaborazioni autonomamente eseguite in sede locale dalle direzioni provinciali del tesoro - servono quale autorizzazione a corrispondere, alle scadenze prestabilite, le rate di pensione nonchè gli eventuali arretrati spettanti agli aventi diritto. L'autorizzazione al pagamento della rata ha carattere continuativo e si intende concessa sino a nuovo ordine.

     3. La direzione provinciale del tesoro, dovendo apportare variazione, con o senza pagamento di arretrati, su una partita di pensione precedentemente segnalata o disporre la cessazione dei pagamenti sulla partita stessa ovvero fare luogo alla corresponsione dei soli arretrati su una partita vigente o meno, provvede alle necessarie segnalazioni con le stesse modalità indicate nei commi 1 e 2.

     4. Le direzioni provinciali del tesoro accertano l'esattezza dei dati immessi nel sistema informativo. Esse verificano altresì i dati relativi alle partite di pensione per le quali i centri hanno segnalato incongruenze logiche o errori e dispongono le rettifiche e gli eventuali conguagli.

     5. Il Centro nazionale di calcolo e contabilità, in base alle informazioni segnalate dalle direzioni provinciali del tesoro, procede alle necessarie elaborazioni e trasmette ai centri interregionali, avvalendosi di supporti magnatici o della rete di cui al comma 1, i dati occorrenti per le lavorazioni di competenza.

     6. [4].

 

          Art. 5. Variazioni di carattere generale.

     1. Qualora per disposizioni di legge o per istruzioni ministeriali si renda necessario apportare variazioni di carattere generale alle partite di pensione in carico alle direzioni provinciali del tesoro, con o senza pagamento di arretrati, le relative elaborazioni di aggiornamento degli archivi magnetici sono eseguite dal sistema informativo, al quale le direzioni medesime debbono segnalare, ove occorrano, eventuali dati integrativi, avvalendosi dei mezzi di cui al comma 1 dell'art. 4.

     2. Il Centro nazionale di calcolo e contabilità ed i centri interregionali di elaborazione danno notizia alle direzioni provinciali del tesoro dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti, mediante l'invio di appositi tabulati, che vanno riscontrati dalle direzioni medesime entro il termine di un anno, a norma dell'art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

     3. Detto riscontro avviene in base ai criteri selettivi fissati periodicamente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, nel quale sono stabiliti per le diverse direzioni provinciali del tesoro - tenendo conto delle loro possibilità operative - gli scaglioni di pensioni e la percentuale delle partite da verificare nell'ambito di ogni scaglione.

     4. Le liquidazioni disposte con procedure automatizzate hanno carattere provvisorio sino allo spirare del termine di cui al comma 2. Resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il ricupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte.

 

          Art. 6. Comunicazione di dati da parte di amministrazioni, uffici ed enti competenti a liquidare il trattamento di pensione.

     1. I dati occorrenti per l'ammissione a pagamento o la variazione delle partite di pensione possono anche pervenire direttamente al Centro nazionale di calcolo e contabilità, a mezzo di supporti magnetici o mediante trasmissione "in linea", dalle amministrazioni, uffici ed enti competenti a stabilire il trattamento economico dei pensionati in sede di collocamento in quiescenza o di riliquidazione della pensione.

     2. I dati comunicati con le modalità previste nel comma 1 debbono essere confermati con apposito tabulato, munito in calce di una dichiarazione di concordanza a firma del funzionario responsabile.

     3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, per le amministrazioni, uffici ed enti interessati, di trasmettere, contestualmente, alle competenti direzioni provinciali del tesoro i provvedimenti formali di liquidazione o riliquidazione delle pensioni ovvero altre idonee comunicazioni.

     4. Le lavorazioni per l'ammissione a pagamento o per la variazione delle pensioni, eseguite direttamente mediante l'utilizzazione dei dati di cui al comma 1, sono subordinate al preventivo assenso delle competenti direzioni provinciali del tesoro.

     5. L'adozione della procedura prevista dal presente articolo ha luogo previa intesa tra l'amministrazione, ufficio o ente interessato ed il Ministero del tesoro.

 

          Art. 7. Intestazione degli assegni. [5]

 

          Art. 8. Localizzazione del pagamento degli assegni.

     1. [6].

     2. [7].

     3. [8].

     4. [9].

     5. Gli intestatari di un assegno emesso per il pagamento di un rateo successorio che non possono presentarsi personalmente all'ufficio postale pagatore per quietanzare l'assegno stesso contestualmente agli altri beneficiari, hanno facoltà di nominare un proprio rappresentante, mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi all'ufficio pagatore medesimo per essere allegato al titolo di pagamento.

 

          Art. 9. Distinta di localizzazione degli assegni. [10]

 

          Art. 10. Recapito degli assegni. [11]

 

          Art. 11. Distinta di carico degli assegni emessi e altri elaborati a fini di riscontro.

     1. Per ogni lavorazione, i centri interregionali di elaborazione compilano automaticamente e trasmettono a ciascuna direzione provinciale del tesoro la distinta, per numero progressivo, degli assegni emessi, con l'indicazione del numero di iscrizione delle partite di pensione cui essi si riferiscono, dell'importo, dell'ufficio postale pagatore e, ove necessario, di eventuali altri dati.

     2. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro può disporre che i centri compilino, a fini di riscontro, estratti conto dei pagamenti effettuati sulle partite di pensione amministrate da una o più direzioni provinciali del tesoro. Detti estratti, a seconda delle esigenze, possono riguardare tutte le partite in carico ovvero una parte di esse e riferirsi all'intero anno finanziario o soltanto ad alcune rate.

     3. Gli ispettori incaricati di una inchiesta o di una verifica possono richiedere, informandone la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, che i centri allestiscano e facciano loro pervenire in via riservata estratti conto analoghi a quelli contemplati nel comma 2 o elaborati di altro genere, riguardanti partite di pensione in carico alla direzione provinciale del tesoro ispezionata.

 

          Art. 12. Emissione di assegni con procedura d'urgenza. [12]

 

          Art. 13. Versamento delle ritenute erariali gravanti sulle pensioni - Rilascio delle certificazioni ai soggetti d'imposta.

     1. Nei casi prescritti dalle vigenti disposizioni, gli importi delle ritenute erariali operate sulle pensioni e sugli assegni congeneri sono versati dai centri interregionali di elaborazione - distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato - mediante assegni di serie speciale, in funzione di postagiro, tratti a favore del conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata.

     2. Ove ricorrano particolari motivi, la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro può disporre che il versamento delle ritenute di cui al comma 1 possa essere effettuato mediante ordini di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata, tratti dai centri interregionali di elaborazione sul bilancio statale o su quelli delle amministrazioni o aziende autonome di Stato, ovvero, per gli enti convenzionati, con modalità da concordarsi con gli enti stessi.

     3. Con procedure automatizzate attuate con l'impiego dei mezzi tecnici di cui al comma 1 dell'art. 4, vengono elaborati i dati relativi ai certificati di imposta previsti dall'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119 - come modificato dall'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 645 - che i centri interregionali di elaborazione allestiscono, muniscono della firma dei funzionari responsabili con procedimento meccanizzato e spediscono, entro le scadenze stabilite, direttamente ai pensionati.

 

          Art. 14. Versamento delle ritenute extraerariali gravanti sulle pensioni.

     1. Gli importi delle ritenute extraerariali gravanti sulle pensioni e sugli assegni congeneri, con esclusione di quelle previdenziali e assistenziali, sono versati dai centri interregionali di elaborazione - distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato nonchè per ente creditore - mediante assegni di serie speciale collettivi, in funzione di postagiro, tratti a favore dei conti correnti postali degli enti creditori medesimi.

     2. I centri predetti, in corrispondenza di ciascun postagiro emesso, allestiscono altresì elenchi nominativi in triplice copia dei titolari soggetti alla ritenuta, contenenti anche l'indicazione dei numeri di iscrizione delle partite e degli importi versati.

     3. La prima copia degli elenchi di cui al comma 2 va trasmessa al Centro nazionale di calcolo e contabilità, per essere allegata al corrispondente postagiro a norma del comma 7 dell'art. 26. Le altre sono destinate, rispettivamente, alla direzione provinciale del tesoro e all'ente creditore interessato.

     4. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro può autorizzare l'affidamento della gestione dell'archivio magnetico degli enti creditori e delle ritenute da versare direttamente alle direzioni provinciali del tesoro, affinchè provvedano autonomamente alle necessarie elaborazioni mediante i sistemi in dotazione.

 

          Art. 15. Pagamento degli assegni ai pensionati ovvero ai loro rappresentanti legali e procuratori. [13]

 

          Art. 16. Pagamento degli assegni a persona delegata dal beneficiario. [14]

 

          Art. 17. Pagamento degli assegni a un istituto di credito prescelto dal beneficiario. [15]

 

          Art. 18. Pagamento degli assegni ai pensionati ricoverati in istituti di rieducazione o assistenziali, in luoghi di cura ovvero detenuti in stabilimenti di pena. [16]

 

          Art. 19. Pagamento degli assegni mediante commutazione in buoni fruttiferi postali o altri titoli. [17]

 

          Art. 20. (Pagamento degli assegni con accreditamento in conto corrente postale, su libretto di risparmio postale e su carta post-card). [18]

     1. [19].

     2. [20].

     3. [21].

     4. I titolari di pensioni o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento nel conto corrente postale o sul libretto di risparmio postale, ovvero sulla carta post-card ad essi intestati. La domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori, nonché l'esplicita autorizzazione per l'eventuale prelevamento d'ufficio di somme indebitamente accreditate con le modalità di cui al presente comma.

     5. [22].

     6. [23].

     7. [24].

     8. La direzione provinciale del Tesoro può disporre la sospensione dell'accreditamento in corso, secondo procedure concordate tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la ''Poste italiane S.p.a.''.

     9. [25].

     10. [26].

 

          Art. 21. Pagamento delle pensioni e assegni congeneri con accreditamento in conto corrente bancario.

     1. I titolari di pensione o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro nome presso un istituto di credito. Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venir meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori [27] .

     2. [28].

     3. [29].

     4. [30].

     5. [31].

     6. La direzione provinciale del tesoro può disporre la sospensione dell'accreditamento in corso, secondo procedure concordate tra il Ministero del tesoro e le rappresentanze delle aziende di credito interessate.

     7. [32].

 

          Art. 22. Pagamento delle pensioni a favore di titolari residenti all'estero.

     1. I titolari di pensioni e assegni congeneri che risiedono all'estero possono riscuotere in via continuativa i loro emolumenti in Italia, sia avvalendosi di procuratori, sia usufruendo delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 21, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

     2. Nei confronti dei beneficiari di trattamenti pensionistici a carico delle casse gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, l'emissione degli assegni di conto corrente postale di serie speciale è subordinata ad accertamenti in merito alla cittadinanza italiana, da eseguirsi di volta in volta mediante apposita certificazione, in relazione agli ordinamenti che regolano tale categoria di pensioni.

     3. I titolari di pensioni e di trattamenti congeneri di cui al comma 1 possono chiedere - ferma restando l'esigenza degli accertamenti in ordine alla cittadinanza italiana per la categoria citata al comma 2 - di riscuotere i propri assegni in valuta estera nel Paese di residenza. In tale caso le relative partite sono assunte in carico dall'apposito ufficio istituito presso la direzione provinciale del tesoro di Roma, il quale segnala i necessari dati al sistema informativo con le modalità previste dall'art. 4. In base ai dati stessi, previamente elaborati sia in sede locale che presso il Centro nazionale di calcolo e contabilità, il competente centro interregionale di elaborazione, alle scadenze stabilite, emette - distintamente per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato, nonchè per località di pagamento - assegni di serie speciale collettivi in funzione di postagiro, per l'accreditamento dei relativi fondi al contabile del portafoglio dello Stato, da convertire in valuta estera tramite l'Ufficio italiano dei cambi, ai fini dei pagamenti da effettuarsi con le modalità previste nel comma 4. Detti assegni vanno integrati da elenchi in più esemplari, allestiti con sistema automatizzato, contenenti gli elementi occorrenti per l'indentificazione dei singoli creditori e degli importi spettanti a ciascuno di essi.

     4. I pagamenti, da effettuarsi sulla base degli elenchi di cui al comma 3, hanno luogo con una delle seguenti procedure, previ i necessari accertamenti circa l'esistenza in vita e, per la categoria di cui al comma 2, circa la cittadinanza italiana dei beneficiari:

     a) a mezzo della dipendenza estera di un istituto di credito incaricato dal Tesoro, al quale viene fatta pervenire la necessaria valuta;

     b) mediante assegni in divisa estera, emessi tramite l'Ufficio italiano dei cambi e consegnati o trasmessi agli interessati a cura delle competenti autorità consolari;

     c) attraverso aperture di credito a favore delle rappresentanze consolari, effettuate tramite l'Ufficio italiano dei cambi, nei Paesi che intrattengono con l'Italia conti di compensazione, sui quali è ammesso il pagamento delle pensioni.

     5. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento degli elenchi di cui al comma 3 sono rese disponibili, previa intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, per gli uffici che intervengono nelle procedure di pagamento.

     6. Le procedure da seguire per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

 

          Art. 23. Opposizioni al pagamento.

     1. Non sono ammesse opposizioni al pagamento degli assegni di conto corrente postale di serie speciale e di eventuali altri titoli emessi in base alle disposizioni contenute nel presente decreto, giusta quanto disposto dall'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

     2. Ove vengano notificati agli uffici dipendenti dall'Amministrazione postale atti di opposizione al pagamento degli assegni di cui all'art. 1 del presente decreto, gli uffici stessi debbono inoltrare gli atti in parola alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la corrispondente partita di pensione, facendo peraltro luogo al pagamento dei relativi titoli che vengono presentati per la riscossione.

     3. Le direzioni provinciali del tesoro ed i centri interregionali di elaborazione traenti possono disporre il fermo del pagamento di un assegno già emesso e richiederne la restituzione, ove ciò sia possibile. In tale caso gli uffici postali di localizzazione prendono nota del fermo sulla distinta di conferma di cui all'art. 9 e restituiscono il titolo all'ufficio richiedente, ove ne vengano in possesso.

 

          Art. 24. Rinnovazione degli assegni scaduti, danneggiati, smarriti, sottratti o distrutti prima del pagamento o del rimborso da parte della posta - Assegni annullati. [33]

 

          Art. 25. Rinnovazione degli assegni danneggiati, smarriti, sottratti o distrutti dopo il pagamento.

     1. L'assegno danneggiato in modo da non potere essere individuato, ovvero smarrito, sottratto o distrutto presso gli uffici dell'Amministrazione postale dopo il pagamento, ma prima di essere prodotto in versamento al competente centro del servizio informativo del tesoro, può essere sostituito - previa autorizzazione della competente direzione provinciale del tesoro - da una dichiarazione con la quale il funzionario responsabile ai assume l'obbligo di indennizzare l'erario per gli eventuali danni derivanti dal danneggiamento, dallo smarrimento, dalla sottrazione o dalla distruzione. La dichiarazione deve contenere gli estremi dell'assegno che non viene prodotto, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento, seguita dalla quietanza del beneficiario e vidimata dal direttore provinciale delle poste.

     2. L'assegno pagato, prodotto al competente centro del servizio informativo per i servizi periferici del tesoro e successivamente smarrito, sottratto, distrutto o gravemente danneggiato è sostituito da una dichiarazione, a firma del direttore del centro, recante agli estremi necessari per l'identificazione dell'assegno stesso.

 

          Art. 26. Contabilizzazione degli assegni pagati.

     1. Gli assegni di serie speciale pagati vengono trasmessi mensilmente dagli uffici postali alla propria direzione provinciale che li produce, con appositi elenchi descrittivi e con distinta riepilogativa in duplice copia, al Centro nazionale di calcolo e contabilità.

     2. Quest'ultimo fornisce i dati riepilogativi ai centri interregionali di elaborazione, i quali - dopo avere eseguite le conseguenti scritture nei propri registri - autorizzano le competenti direzioni provinciali delle poste ad addebitare i corrispondenti importi ai conti correnti postali di serie speciale di cui all'art. 1.

     3. Gli assegni in funzione di postagiro sono invece addebitati di volta in volta, senza preventiva autorizzazione, e restituiti direttamente dal competente ufficio dell'Amministrazione postale al centro traente, per le scritturazioni del caso e per il successivo inoltro al Centro nazionale di calcolo e contabilità.

     4. Il Centro nazionale di calcolo e contabilità, dopo avere acquisito nei propri archivi magnetici, con procedimento automatizzato, gli elementi identificativi essenziali degli assegni e dei postagiro versati nel mese precedente dalla posta, il cui importo è addebitato ai conti correnti postali di serie speciale nel modo previsto dai commi 2 e 3, esegue - avvalendosi dei mezzi tecnici a disposizione, di cui al comma 1 dell'art. 4 - una comparazione con i corrispondenti dati riguardanti i titoli emessi dai centri interregionali di elaborazione e non ancora estinti. Allestisce quindi - distintamente per provincia nonchè per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato - elenchi analitici in duplice copia dei titoli pagati ed in unico esemplare di quelli inestinti scaduti di validità per decorrenza del termine previsto dal comma 4 dell'art. 1.

     5. Il Centro nazionale di calcolo e contabilità trasmette una copia degli elenchi degli assegni pagati, unitamente ai titoli stessi, ai competenti organi di controllo. Una seconda copia viene invece rimessa alla direzione provinciale del tesoro interessata, alla quale è anche destinato l'elenco degli assegni scaduti di validità.

     6. Le modalità degli addebiti e le procedure di regolarizzazione degli assegni stralciati in sede di contabilizzazione, perchè non regolarmente pagati, sono concordate tra l'Amministrazione postale e il Ministero del tesoro.

     7. In sede di contabilizzazione, ai postagiro collettivi emessi in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 14, 21 e 22 vanno rispettivamente unite:

     a) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati soggetti a ritenute extra-erariali;

     b) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati che riscuotono con accreditamento in conto corrente bancario;

     c) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati che riscuotono in valuta estera.

     8. Ad avvenuta contabilizzazione degli assegni emessi per il pagamento agli aventi diritto dei ratei successori, le direzioni provinciali del tesoro trasmettono ai competenti organi di controllo i documenti occorsi per la liquidazione dei ratei stessi, facendo riferimento alle contabilità in cui sono stati compresi i relativi assegni.

 

Capo II

STIPENDI

 

          Art. 27. Pagamento degli stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa.

     1. Il pagamento degli stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa è disposto mediante ordini di pagamento ovvero con assegni speciali di Stato compilati e firmati con sistema automatizzato.

     2. Ai fini dell'emissione dei titoli di cui al comma 1 le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite immettono nel sistema informativo gli occorrenti dati con le stesse modalità e cautele previste per le pensioni dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4, avvalendosi dei programmi specificamente predisposti per il servizio degli stipendi.

     3. Per l'elaborazione dei dati e per l'emissione dei relativi titoli di pagamento, il Centro nazionale di calcolo e contabilità ed i centri interregionali di elaborazione seguono, rispettivamente, le stesse procedure stabilite, per le pensioni, dai commi 5 e 6 dello stesso art. 4, avvalendosi dei programmi specificamente predisposti per il servizio degli stipendi.

     4. Per le variazioni di carattere generale da apportare agli stipendi in conseguenza di disposizioni legislative o istruzioni ministeriali, le elaborazioni per l'aggiornamento degli archivi magnetici e per il pagamento di eventuali arretrati sono eseguite direttamente dal sistema informativo, al quale le direzioni provinciali del tesoro segnalano, ove occorrano, eventuali dati integrativi circa le partite in carico, avvalendosi dei mezzi tecnici di cui al comma 1 dell'art. 4, attivati in base ai programmi specificamente predisposti per il servizio degli stipendi.

     5. Le direzioni provinciali del tesoro accertano l'esattezza dei dati immessi nel sistema informativo. Esse verificano altresì i dati relativi alle partite di stipendio per le quali i centri hanno segnalato incongruenze logiche o errori e dispongono le rettifiche e gli eventuali conguagli.

     6. Il Centro nazionale di calcolo e contabilità ed i centri interregionali di elaborazione danno notizia alle direzioni provinciali del tesoro dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti, mediante l'invio di appositi tabulati, che devono essere riscontrati dalle direzioni medesime entro il termine di un anno, a norma dell'art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

     7. Detto riscontro avviene in base ai criteri e con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 5.

     8. Si applica il disposto del comma 4 dell'art. 5.

     9. I dati occorrenti per l'ammissione a pagamento o la variazione delle partite di stipendio possono anche pervenire al Centro nazionale di calcolo e contabilità, a mezzo di supporti magnetici o mediante trasmissione in linea, dalle amministrazioni e uffici competenti a stabilire o modificare i trattamenti di attività dei dipendenti statali amministrati dalle direzioni provinciali del tesoro.

     10. Si applica il disposto del comma 2 dell'art. 6.

     11. Nell'ipotesi di cui al comma 9, non viene meno l'obbligo, per le amministrazioni ed uffici interessati, di trasmettere, contestualmente, alle competenti direzioni provinciali del tesoro i provvedimenti formali di liquidazione o riliquidazione dei trattamenti di attività ovvero altre idonee comunicazioni.

     12. Le lavorazioni per l'ammissione a pagamento o per la variazione degli stipendi eseguite direttamente mediante l'utilizzazione dei dati di cui al comma 9, sono subordinate al preventivo assenso delle competenti direzioni provinciali del tesoro.

     13. L'adozione della procedura prevista dal comma 9 ha luogo previa intesa tra l'amministrazione interessata e il Ministero del tesoro.

 

          Art. 28. Numerazione dei ruoli di stipendio.

     1. Ad ogni ruolo di stipendio assunto in carico la direzione provinciale del tesoro attribuisce un numero d'ordine generale secondo una progressione unica per tutto il territorio nazionale.

 

          Art. 29. Titoli di spesa per il pagamento degli stipendi.

     1. Alle scadenze stabilite i centri interregionali di elaborazione emettono i titoli di pagamento di cui al comma 1 dell'art. 27 a favore dei creditori.

     2. Gli ordini di pagamento possono essere individuali o collettivi. Gli ordini collettivi sono ammessi per l'accreditamento dei relativi importi sui conti correnti bancari intestati ai creditori e quando la riscossione avviene a mezzo di delegati ai sensi dell'art. 383 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1966, n. 696.

     3. L'emissione degli assegni speciali di Stato sarà regolata dal decreto del Presidente della Repubblica da emanare in attuazione dell'art. 1, secondo comma, lettera d), della legge 7 agosto 1985, n. 428.

 

          Art. 30. Intestazione dei titoli di pagamento.

     1. Gli ordini di pagamento tratti sui ruoli di spesa fissa debbono contenere i seguenti elementi: cognome, nome e data di nascita dei creditori, generalità degli eventuali delegati alla riscossione, importo spettante a ciascun creditore e importo totale del titolo se collettivo, numero di carico del ruolo di cui all'art. 28, numero del titolo di spesa, imputazione della spesa, codice dell'ufficio pagatore o codice relativo alla modalità di estinzione, codice dell'ufficio di appartenenza dei creditori, rata cui si riferisce il pagamento, data di emissione - che deve corrispondere a quella di scadenza della rata - firma del dirigente del centro interregionale di elaborazione emittente o del suo sostituto, ogni altro dato previsto dalle vigenti disposizioni.

     2. E' vietata la correzione dei dati contenuti nell'ordine di pagamento, fatta eccezione per le generalità dei creditori e dei delegati alla riscossione e per il codice dell'ufficio pagatore. Le rettifiche di tali elementi, espressamente convalidate, possono essere effettuate dal centro interregionale emittente o dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita di stipendio.

     3. Gli assegni speciali di Stato dovranno contenere gli elementi previsti dal provvedimento da emanare in attuazione dell'art. 1, secondo comma, lettera d) della legge 7 agosto 1985, n. 428.

 

          Art. 31. Adempimenti degli uffici di appartenenza dei dipendenti statali.

     1. Per il pagamento degli stipendi amministrati con ruolo di spesa fissa non occorrono espresse attestazioni dei capi degli uffici di appartenenza degli impiegati, in ordine alla prestazione del servizio da parte degli impiegati stessi. I predetti funzionari hanno l'obbligo di dare distinta ed immediata comunicazione alla competente direzione provinciale del tesoro di ogni fatto che comporta riduzione o sospensione del trattamento di attività dei loro dipendenti.

     2. Ove, per il verificarsi delle circostanze di cui al comma 1, non sia dovuto lo stipendio ad un impiegato che ne abbia delegata la riscossione ad altra persona ed il relativo titolo non possa essere annullato in quanto collettivo e neppure rettificato a causa dei tempi tecnici richiesti dalle varie procedure di emissione e di spedizione, il capo dell'ufficio di appartenenza dell'impiegato, oltre alla comunicazione di cui al comma 1, deve, sotto la propria personale responsabilità, impartire le opportune disposizioni al delegato alla riscossione affinchè trattenga l'importo non dovuto e lo versi subito in tesoreria, facendo le opportune annotazioni sulla distinta di cui all'art. 32. Il relativo documento di entrata va rimesso alla competente direzione provinciale del tesoro.

 

          Art. 32. Distinta dei creditori.

     1. In corrispondenza dell'emissione degli ordini di spesa fissa da pagare a mezzo dei delegati alla riscossione e degli assegni speciali di Stato da consegnare agli assegnatari, il centro interregionale di elaborazione compila automaticamente e trasmette agli uffici di appartenenza distinte contenenti le generalità dei singoli impiegati, l'importo spettante a ciascuno, il numero di carico della partita ed eventuali altri dati, se ritenuti necessari.

     2. Le distinte di cui al comma 1 vengono utilizzate dagli uffici di appartenenza per raccogliere le firme di quietanza dei pagamenti o di avvenuta ricezione degli assegni speciali di Stato da parte degli impiegati interessati.

 

          Art. 33. Distinte di carico e di spedizione dei titoli di pagamento emessi e altri elaborati a fini di riscontro.

     1. Per ogni lavorazione, i centri interregionali di elaborazione compilano automaticamente e trasmettono a ciascuna direzione provinciale del tesoro la distinta, per numero progressivo, dei titoli di pagamento emessi di cui al comma 1 dell'art. 27, con l'indicazione del numero di carico delle partite di stipendio cui essi si riferiscono, dell'importo e, ove necessario, di eventuali altri dati.

     2. Sulla distinta di cui al comma 1 del presente articolo le direzioni provinciali del tesoro evidenziano i titoli annullati per qualsiasi causa.

     3. I centri interregionali di elaborazione compilano in duplice copia e trasmettono le distinte di spedizione degli ordini di pagamento, ad ogni ufficio pagatore, o degli assegni speciali di Stato, ad ogni ufficio di appartenenza degli impiegati. Gli uffici predetti inviano alla competente direzione provinciale del tesoro, per ricevuta dei titoli, una copia delle distinte loro pervenute.

     4. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro può disporre che i centri compilino, a fini di riscontro, estratti conto dei pagamenti effettuati sulle partite di stipendio amministrate da una o più direzioni provinciali del tesoro. Detti estratti, a seconda delle esigenze, possono riguardare tutte le partite in carico ovvero una parte di esse e riferirsi all'intero anno finanziario o soltanto ad alcune rate.

     5. Gli ispettori incaricati di una inchiesta o di una verifica possono richiedere, informandone la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, che i centri allestiscano e facciano loro pervenire in via riservata estratti conto analoghi a quelli contemplati nel comma 4 o elaborati di altro genere, riguardanti partite di stipendio in carico alla direzione provinciale del tesoro ispezionata.

 

          Art. 34. Versamento delle ritenute erariali gravanti sugli stipendi - Rilascio delle certificazioni ai soggetti d'imposta.

     1. Nei casi prescritti dalle vigenti disposizioni, gli importi delle ritenute erariali operate sugli assegni di attività sono versati dai centri interregionali di elaborazione - distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato - mediante ordini di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata, tratti sul bilancio statale o su quelli delle amministrazioni o aziende autonome di Stato.

     2. Con procedure automatizzate attuate con l'impiego dei mezzi tecnici di cui al comma 1 dell'art. 4, vengono elaborati i dati relativi ai certificati d'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i centri interregionali di elaborazione allestiscono, muniscono della firma dei funzionari responsabili con procedimento meccanizzato e spediscono, entro le scadenze stabilite, ai dipendenti statali interessati, tramite gli uffici di appartenenza.

 

          Art. 35. Versamento delle ritenute extraerariali gravanti sugli stipendi.

     1. Gli importi delle ritenute extraerariali gravanti sugli assegni di attività, con esclusione di quelle previdenziali ed assistenziali, sono versati dai centri interregionali di elaborazione - distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato, nonchè per ente creditore - mediante ordini di pagamento a favore degli enti creditori medesimi.

     2. I centri predetti, in corrispondenza di ciascun titolo emesso, allestiscono altresì elenchi nominativi in triplice copia dei titolari soggetti alla ritenuta, contenenti anche l'indicazione dei numeri di carico delle partite e degli importi versati.

     3. La prima copia degli elenchi di cui al comma 2 costituisce l'intercalare del corrispondente titolo di spesa. Le altre sono destinate, rispettivamente, alla direzione provinciale del tesoro e all'ente creditore interessato.

     4. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro può autorizzare l'affidamento della gestione dell'archivio magnetico degli enti creditori e delle ritenute da versare direttamente alle direzioni provinciali del tesoro, affinchè provvedano autonomamente alle necessarie elaborazioni mediante i sistemi in dotazione.

 

          Art. 36. Pagamento degli stipendi con accreditamento in conto corrente bancario.

     1. A norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, i dipendenti statali amministrati con ruolo di spesa fissa possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro stipendi mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro norme presso un istituto di credito di appartenenza. Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a tenere indenne l'erario da ogni danno, a lui imputabile, che possa derivare dall'accreditamento in conto corrente bancario [34].

     2. I centri interregionali di elaborazione, in relazione alle segnalazioni loro pervenute con le modalità di cui all'art. 27, in ordine all'attuazione di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, emettono - distintamente per capitolo o per amministrazione o per azienda autonoma di Stato - ordini di pagamento collettivi estinguibili presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato designata dalla Banca d'Italia. Detti ordini, che vanno rimessi direttamente alla sezione predetta per i conseguenti adempimenti, sono integrati da tabulati contenenti le generalità dei dipendenti interessati e i relativi numeri di carico delle partite, la somma spettante a ciascuno di essi nonchè gli elementi occorrenti per la individuazione dei conti correnti bancari loro intestati; l'importo complessivo di ciascun ordine di pagamento deve concordare con il totale del corrispondente tabulato [35].

     3. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento dei tabulati integrativi degli ordini di pagamento sono consegnate alla sezione di tesoreria di cui al comma 2, per essere utilizzate ai fini delle successive operazioni di accreditamento ai conti correnti bancari dei singoli creditori.

     4. I tabulati integrativi di cui al comma 2, in quanto costituiscono elenchi dei creditori ai fini dei relativi pagamenti, fanno parte integrante dei titoli di spesa cui si riferiscono e debbono quindi essere convalidati con timbro d'ufficio e firma del responsabile del centro emittente. Essi vanno altresì completati con una dichiarazione, debitamente firmata dallo stesso funzionario, con la quale si attesta la corrispondenza tra i dati contenuti nei tabulati stessi e quelli registrati sui supporti magnetici di cui al comma 3.

     5. Si applica il disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 21.

 

          Art. 37. Scarico dei titoli estinti.

     1. In sede di contabilizzazione mensile degli ordini di pagamento e degli assegni speciali di Stato estinti, la Banca d'Italia rende disponibili per il servizio informativo della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro i supporti magnetici contenenti i dati relativi ai titoli stessi. Detti dati - con l'utilizzazione dei mezzi tecnici a disposizione, di cui al comma 1 dell'art. 4 - vengono comparati con i corrispondenti elementi dei titoli emessi e non ancora estinti, al fine di completarli con le informazioni relative al pagamento e alla contabilizzazione.

     2. Alla chiusura dell'anno finanziario vengono allestiti e rimessi alle competenti direzioni provinciali del tesoro tabulati analitici dei titoli rimasti insoluti.

 

          Art. 38. Emissione manuale dei titoli per il pagamento degli stipendi - Rinvio alle disposizioni vigenti.

     1. In caso di necessità è consentito che i titoli per il pagamento delle rate di stipendio e dei relativi arretrati vengano emessi e firmati anche con procedimento manuale dalle direzioni provinciali del tesoro.

     2. I predetti uffici segnalano ai centri del sistema informativo i dati riguardanti i titoli emessi manualmente, avvalendosi delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 27.

     3. Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di ordinazione e pagamento degli stipendi a favore dei dipendenti statali in attività di servizio, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

Capo III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - RESPONSABILITA'

 

          Art. 39. Matrici e punzoni per la firma dei titoli di pagamento.

     1. Le firme dei direttori dei centri interregionali di elaborazione per i servizi periferici del tesoro e dei funzionari che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento sono riportate o incise su matrici o punzoni da utilizzare per la sottoscrizione, con procedimento automatizzato, dei titoli di pagamento, dei certificati d'imposta e di altri elaborati.

     2. Le matrici e i punzoni di cui al comma 1 sono custoditi nella cassaforte del centro interregionale di elaborazione, unitamente al relativo registro inventario. Ogni variazione nella consistenza ed ogni sostituzione del materiale predetto per cambiamento dei funzionari responsabili, per usura o per altra causa viene fatta constare con apposito verbale redatto sul registro stesso.

     3. Le chiavi della cassaforte di cui al comma 2 sono detenute dal dirigente del centro o, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo sostituto.

     4. I dupli delle chiavi della cassaforte del centro sono custoditi in busta sigillata nella cassaforte a doppio congegno di chiusura della direzione provinciale del tesoro avente sede nella stessa località.

     5. Il direttore del centro ed il suo sostituto esercitano i necessari controlli ai fini della regolare apposizione automatica delle firme sui titoli di pagamento e sugli altri documenti.

     6. I fac-simili delle firme dei direttori dei centri interregionali di elaborazione e dei loro sostituti, che vengono apposte con procedimento automatico sui titoli di pagamento di cui al presente decreto, sono comunicati, per il tramite del Ministero del tesoro, ai competenti uffici dei conti correnti postali, alla tesoreria centrale dello Stato, alla Corte dei conti ed agli altri organi di controllo e, direttamente dai centri, alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

     7. Per la sottoscrizione automatica degli elaborati di competenza del Centro nazionale di calcolo e contabilità anche le firme del dirigente del predetto ufficio e del suo sostituto sono riportate su matrici, per l'uso e la custodia delle quali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente articolo.

 

          Art. 40. Riservatezza dei dati elaborati dal sistema informativo - Lavorazioni diverse.

     1. Salvo i casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto alle direzioni provinciali del tesoro, al Centro nazionale di calcolo e contabilità ed ai centri interregionali di elaborazione di fornire a chicchessia, senza preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro, copie dei supporti magnetici sui quali sono registrati dati riguardanti le partite di pensioni, stipendi e altre spese fisse ovvero elementi inerenti ad altri servizi d'istituto nonchè tabulati tratti dai supporti stessi. Il Ministero del tesoro può anche autorizzare lo scambio con altre amministrazioni, uffici ed enti di supporti magnetici, ove ciò risponda a criteri di efficienza e celerità dei servizi o soddisfi interessi d'ordine generale.

     2. E' altresì fatto divieto di eseguire, a mezzo degli elaboratori in dotazione alle direzioni provinciali del tesoro ed ai centri, lavorazioni non contemplate dal presente decreto o che non siano comunque state preventivamente autorizzate dal Ministero del tesoro.

     3. In ogni caso vanno osservate le disposizioni d'ordine generale inerenti alla gestione delle banche dati e va garantita, nei limiti delle norme vigenti, la riservatezza circa notizie che rientrano nella sfera di estrinsecazione della personalità umana.

 

          Art. 41. Servizio analisi e programmazione.

     1. In base a quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, emanato in attuazione dell'art. 4 della legge 7 agosto 1985, n. 428, il servizio analisi e programmazione della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro provvede:

     a) all'analisi amministrativa e tecnica nelle materie di competenza della Direzione generale medesima e delle direzioni provinciali del tesoro, ai fini dell'automazione delle relative procedure;

     b) alla realizzazione, manutenzione, aggiornamento e prova, sulla base della documentazione predisposta in sede di analisi, dei programmi elaborativi sia per i sistemi in esercizio presso i centri, sia per quelli in dotazione alla Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro e alle direzioni provinciali del tesoro;

     c) all'invio di detti programmi al centro o all'ufficio che li deve utilizzare, unitamente alle necessarie istruzioni di carattere operativo destinate ai responsabili della conduzione degli elaboratori e al personale addetto al funzionamento degli stessi.

     2. Non è consentito ai centri, agli altri uffici della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro e alle direzioni provinciali del tesoro modificare i programmi elaborativi in dotazione ovvero utilizzare programmi che non siano stati loro trasmessi dal servizio di cui al comma 1. Parimenti non è consentito, sia pure con l'impiego di programmi in dotazione, eseguire lavorazioni che non rientrino tra quelle previste dalle disposizioni vigenti o che non siano state esplicitamente autorizzate. E' altresì rigorosamente vietato consegnare a chiunque, senza autorizzazione, gli originali o le copie dei supporti e delle specifiche relative ai programmi in dotazione, ancorchè non più utilizzati.

     3. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro può disporre, in via eccezionale, la fornitura alle direzioni provinciali del tesoro di programmi standard esistenti in commercio, realizzati da ditte specializzate.

     4. La documentazione concernente l'analisi amministrativa e tecnica nonchè le specifiche dei programmi e dei relativi aggiornamenti sono conservate per un periodo di dieci anni a decorrere dal giorno in cui i programmi stessi non vengono più utilizzati.

 

          Art. 42. Estensione delle procedure automatizzate ad altri servizi.

     1. L'estensione delle procedure automatizzate ad altre spese fisse o ad altri servizi di pertinenza delle direzioni provinciali del tesoro, prevista dall'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, emanato in attuazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1985, n. 428, è disposta con decreto del Ministro del tesoro, nel quale sono fissate altresì le modalità operative.

 

          Art. 43. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: l'art. 4, terzo comma, e gli articoli da 8 a 19 del regio decreto 24 aprile 1927, n. 677; l'art. 1 ed i commi primo e terzo dell'art. 2 del regio decreto 3 luglio 1930, n. 1209; l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 166; la legge 3 febbraio 1951, n. 38; il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362 e il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653.

 

          Art. 44. Modifiche della legislazione vigente.

     1. L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, è modificato come segue:

     "Le forme agevolative di riscossione di cui alle lettere a), c) ed e) del presente articolo non si applicano al pagamento delle pensioni disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale".

     2. Dopo il secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

     "L'operazione di accreditamento delle pensioni e degli assegni congeneri ai conti correnti bancari dei beneficiari deve avere luogo il giorno appositamente stabilito, per le diverse specie di trattamenti pensionistici, con il decreto del Ministro del tesoro previsto dal secondo comma dell'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. I relativi titoli di pagamento sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento".

     3. All'art. 197 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "E' fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonchè la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo è fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonchè al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito.

     Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma".

 

          Art. 45. Modificazioni e integrazioni.

     1. A norma del comma 2, lettera e), dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, le disposizioni contenute negli articoli che precedono possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nello stesso art. 1.

 

          Art. 46. Responsabilità dei dirigenti e degli altri impiegati delle direzioni provinciali del tesoro.

     1. Salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo e nei successivi articoli 47, 48 e 49, i funzionari preposti alle direzioni provinciali del tesoro ed alle ripartizioni di livello corrispondente alle divisioni o circoscrizioni nelle sedi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, emanato in attuazione dell'art. 4, comma 2, lettere b) e c), della legge 7 agosto 1985, n. 428, hanno la responsabilità amministrativa degli impegni di spesa assunti e dei pagamenti disposti nelle materie demandate alla loro specifica competenza.

     2. In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare della direzione provinciale del tesoro o della ripartizione a livello di divisione o circoscrizione di cui al comma 1, il funzionario autorizzato a sostituirlo è responsabile degli adempimenti posti in essere nell'espletamento dell'incarico.

     3. Qualora uno dei funzionari di cui al comma 1 abbia delegato parte delle proprie competenze ad altro funzionario, la responsabilità amministrativa dei provvedimenti emessi e dei pagamenti disposti è imputabile al delegato, ferma restando la responsabilità del delegante per omissione del dovere di vigilanza sull'attività del delegato.

     4. I soggetti indicati nei commi 1, 2 e 3, nonchè i funzionari preposti alle ripartizioni a livello non dirigenziale e gli altri impiegati sono responsabili degli adempimenti posti in essere, in relazione al rilievo dell'intervento di ciascuno nell'espletamento del servizio.

 

          Art. 47. Responsabilità dei dirigenti nelle sedi ripartite in divisioni o circoscrizioni a livello dirigenziale.

     1. Nelle direzioni provinciali del tesoro rette da dirigenti superiori e ripartite in divisioni o circoscrizioni rette da primi dirigenti - fermo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 - le rispettive responsabilità sono connesse all'esercizio, da parte di ciascuno di essi, delle seguenti attribuzioni:

     a) Dirigente superiore:

     1) rappresentanza dell'amministrazione, quale capo dell'ufficio periferico provinciale e firma dei contratti che a qualsiasi titolo impegnano l'amministrazione stessa;

     2) nomina dell'ufficiale rogante, dell'economo e del consegnatario dei beni mobili;

     3) indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo dell'attività dei dipendenti uffici, al fine di assicurarne la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse;

     4) adozione degli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati, previa diffida ad adempierli entro un congruo termine e comunicazione alla Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro;

     5) assegnazione alle divisioni o circoscrizioni del personale di nuova nomina e di quello trasferito da altre sedi;

     6) movimento tra le divisioni o circoscrizioni del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

     7) firma degli atti concernenti l'amministrazione del personale, la concessione dei permessi e congedi ordinari ai primi dirigenti, l'irrogazione della sanzione della censura al personale dipendente escluso quello dirigente e l'attivazione dei procedimenti disciplinari per eventuali più gravi sanzioni;

     8) firma degli atti relativi alla gestione di fondi accreditati nella qualità di funzionario delegato;

     9) firma delle deliberazioni in materia di depositi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti nonchè degli atti relativi alle pratiche per sequestri, pignoramenti e opposizioni o altri atti di natura contenziosa concernenti i depositi suddetti;

     10) adempimenti non attribuiti alla specifica competenza dei primi dirigenti preposti alle divisioni o alle circoscrizioni;

     b) Primo dirigente:

     1) emanazione degli atti e cura degli adempimenti concernenti i servizi cui è preposto - compresa l'ordinazione primaria e secondaria della spesa - con la sola esclusione di quelli riservati al dirigente superiore;

     2) adozione degli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dell'organo superiore;

     3) vigilanza sull'esatto adempimento degli obblighi di servizio da parte dei dipendenti;

     4) destinazione e avvicendamento del personale nell'ambito delle minori ripartizioni in cui è articolato l'ufficio alle proprie dipendenze;

     5) concessioni di permessi e congedi ordinari al personale dipendente.

 

          Art. 48. Responsabilità dei soggetti che intervengano nelle diverse fasi di ordinazione e pagamento, con procedimenti automatizzati, di pensioni, stipendi e altre spese fisse.

     1. Nell'ambito delle attribuzioni demandate agli uffici che dispongono, con procedimenti automatizzati regolati dalle norme contenute nel presente decreto, l'ordinazione e il pagamento di pensioni, stipendi e altre spese fisse, le responsabilità dei soggetti che intervengono nelle diverse fasi sono individuate - in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento del servizio - secondo quanto previsto dai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

     2. I direttori delle direzioni provinciali del tesoro o delle divisioni o circoscrizioni in cui le direzioni stesse sono eventualmente ripartite, i funzionari che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento, i delegati di cui al comma 3 dell'art. 46 e gli impiegati addetti ai predetti uffici sono responsabili per inadempienze ed errori che si verificano nella esecuzione degli adempimenti riguardanti l'immissione dei dati nel sistema informativo a norma dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 e del comma 2 dell'art. 27 nonché per errori causati da mancata o intempestiva esecuzione dei riscontri da operare, anche per incongruenze logiche o imperfezioni segnalate dagli organi del sistema informativo, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4 e dal comma 5 dell'art. 27. La responsabilità dei dirigenti e impiegati delle direzioni provinciali del tesoro riflette anche i dati integrativi eventualmente segnalati in applicazione del disposto del comma 1 dell'art. 5 e del comma 4 dell'art. 27.

     3. Il dirigente preposto al servizio analisi e programmazione della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, il funzionario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e gli impiegati addetti al servizio stesso sono responsabili per inadempienze ed errori che si verificano in conseguenza di imperfezioni ed omissioni nella esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 41.

     4. Il dirigente del Centro nazionale di calcolo e contabilità per i servizi periferici del tesoro, il funzionario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e gli impiegati addetti al centro stesso sono responsabili per inadempienze ed errori che si verificano nell'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 4, al comma 1 dell'art. 5 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 27 nonchè nella effettuazione delle lavorazioni di competenza previste dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

     5. I dirigenti dei centri interregionali di elaborazione per i servizi periferici del tesoro, i funzionari che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento e gli impiegati addetti ai centri stessi sono responsabili per inadempienze ed errori che si verificano nell'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 4, al comma 1 dell'art. 5 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 27 nonchè nella effettuazione delle lavorazioni di competenza previste dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

     6. E' abrogato l'art. 405 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

          Art. 49. Responsabilità per la revisione dei pagamenti disposti direttamente dai centri del sistema informativo mediante procedure automatizzate.

     1. Per le variazioni dei trattamenti continuativi disposte direttamente dai centri del sistema informativo mediante procedure automatizzate, i funzionari e gli altri impiegati delle direzioni provinciali del tesoro sono responsabili dell'esattezza delle revisioni e dei controlli di competenza, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 e dal comma 7 dell'art. 27.


[1] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[2] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[3] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[4] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[5] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[6] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[7] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[8] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[9] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[10] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[11] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[12] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[13] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[14] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[15] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[16] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[17] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 14 settembre 1998, n. 348.

[19] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[20] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[21] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[22] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[23] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[24] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[25] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[26] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[27] Comma sostituito dall'art. 1 del D.M. 18 luglio 1987, n. 311 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, D.P.R. 21 settembre 1994, n. 597.

[28] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[29] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[30] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[31] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[32] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[33] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

[34] Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343.

[35] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 597.