§ 98.1.31166 - D.P.R. 21 settembre 1994, n. 597.
Regolamento concernente modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di accreditamento in conto [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/09/1994
Numero:597


Sommario
Art. 1.      1. Al comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro in data 18 luglio 1987, pubblicato [...]
Art. 2.      1. Al comma 2 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, sono soppresse le parole: "per provincia nonchè"


§ 98.1.31166 - D.P.R. 21 settembre 1994, n. 597.

Regolamento concernente modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di accreditamento in conto corrente bancario delle pensioni e degli altri assegni amministrati dalle direzioni provinciali del Tesoro.

(G.U. 28 ottobre 1994, n. 253)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1985, n. 428;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, e, in particolare, gli articoli 21, 36 e 45;

     Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n. 343;

     Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite il 14 luglio 1994;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;

     Sulla proposta del Ministro del tesoro;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Al comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro in data 18 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1987, sono soppresse le parole: "sito nel loro comune di residenza anagrafica o in un comune viciniore, se appartenente alla stessa provincia, nei casi in cui nel comune di residenza non vi sono sportelli bancari". In tal senso deve intendersi modificato anche l'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro in data 6 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

          Art. 2.

     1. Al comma 2 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, sono soppresse le parole: "per provincia nonchè".