§ 98.1.31210 - D.P.R. 14 settembre 1998, n. 348.
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, per quanto concerne le modalità di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/09/1998
Numero:348


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, è sostituito dal seguente


§ 98.1.31210 - D.P.R. 14 settembre 1998, n. 348.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, per quanto concerne le modalità di pagamento delle pensioni e degli altri assegni amministrati dalle direzioni provinciali del Tesoro.

(G.U. 12 ottobre 1998, n. 238)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1985, n. 428;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, ed in particolare gli articoli 20 e 45;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visti gli articoli 14, comma 1, e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

     Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite il 17 settembre 1997;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 1997;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;

     Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     E m a n a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, è sostituito dal seguente:

     "Art. 20 (Pagamento degli assegni con accreditamento in conto corrente postale, su libretto di risparmio postale e su carta post-card).

     1. L'intestatario può richiedere all'Agenzia postale di localizzazione che l'assegno sia commutato in un versamento nel conto corrente postale a lui intestato. A tale fine l'assegno deve essere presentato unitamente al documento di cui al comma 1 dell'articolo 15 e quietanzato con le modalità previste dal comma 7 dello stesso articolo.

     2. Ove l'assegno già quietanzato sia presentato da persona diversa dall'intestatario, l'operazione può avere ugualmente luogo se il presentatore è personalmente conosciuto dall'operatore postale.

     3. L'agenzia postale prende nota dell'avvenuta estinzione dell'assegno sulla distinta di conferma di cui all'articolo 9.

     4. I titolari di pensioni o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento nel conto corrente postale o sul libretto di risparmio postale, ovvero sulla carta post-card ad essi intestati. La domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori, nonché l'esplicita autorizzazione per l'eventuale prelevamento d'ufficio di somme indebitamente accreditate con le modalità di cui al presente comma.

     5. I centri interregionali di elaborazione, in relazione alle segnalazioni loro pervenute con le modalità di cui all'articolo 4, in ordine all'attuazione di quanto previsto nel comma 4 del presente articolo, emettono distintamente per provincia nonché per capitolo o per ente convenzionato assegni di serie speciale collettivi in funzione di postagiro a favore del conto corrente postale intestato alla ''Poste italiane S.p.a.''.

     6. Detti postagiro vanno rimessi direttamente alla ''Poste italiane S.p.a.'' unitamente alle distinte di cui all'articolo 9, per i conseguenti adempimenti e sono integrati da tabulati, contenenti le generalità e il codice fiscale dei pensionati interessati e i relativi numeri di iscrizione, la somma spettante a ciascuno di essi nonché gli elementi occorrenti per l'individuazione dei conti correnti postali o dei libretti di risparmio postale ovvero delle carte post-card loro intestati. L'importo complessivo di ciascun postagiro deve concordare con il totale del corrispondente tabulato. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento dei tabulati integrativi dei postagiro sono consegnati alla ''Poste italiane S.p.a.''

     7. I tabulati integrativi di cui al comma 6, in quanto costituiscono elenchi dei creditori ai fini dei relativi pagamenti, fanno parte integrante dei postagiro cui si riferiscono e debbono quindi essere convalidati con timbro d'ufficio e firma del responsabile del centro emittente. Essi vanno altresì completati con una dichiarazione, debitamente firmata dallo stesso funzionario, con la quale si attesta la corrispondenza tra i dati contenuti nei tabulati stessi e quelli registrati sui supporti magnetici di cui al comma 6.

     8. La direzione provinciale del Tesoro può disporre la sospensione dell'accreditamento in corso, secondo procedure concordate tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la ''Poste italiane S.p.a.''.

     9. Nell'eventualità in cui l'accreditamento non debba essere effettuato in conseguenza di quanto previsto al comma 8 o non possa essere effettuato per altri motivi, la ''Poste italiane S.p.a.'' è tenuta a versare senza indugio il corrispondente importo in tesoreria, rimettendo il relativo documento di entrata alla competente direzione provinciale del Tesoro.

     10. Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da tassa.".