§ 27.1.67 - D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:20/04/1994
Numero:367


Sommario
Art. 1.  Principi generali e precisazioni terminologiche.
Art. 2.  Documentazione.
Art. 3.  Assegnazione degli stanziamenti di bilancio.
Art. 4.  Informatizzazione delle fasi della spesa.
Art. 5.  Pagamento delle spese dello Stato.
Art. 6.  Mandato informatico.
Art. 7.  Tempo del pagamento.
Art. 8.  Programmi comuni fra più amministrazioni.
Art. 9.  Spese delegate su ordini di accreditamento.
Art. 10.  Contabilità speciali.
Art. 11.  Procedimento del controllo preventivo di ragioneria.
Art. 12.  Adempimenti mediante sistemi informatici.
Art. 13.  Estinzione dei titoli di spesa.
Art. 14.  Pagamento di stipendi e pensioni.
Art. 15.  Pagamento di spese di modesto ammontare mediante assegni di conto corrente postale.
Art. 16.  Pagamento mediante mandati informatici.
Art. 17.  Integrazioni al regolamento di contabilità generale dello Stato.
Art. 18.  Sostituzione di articoli del regolamento di contabilità generale dello Stato.
Art. 19.  Adeguamento all'evoluzione dei sistemi informatici.
Art. 20.  Adeguamento dei limiti di valore indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e nel regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
Art. 21.  Pagamenti all'estero.
Art. 22.  Ambito di applicazione.
Art. 23.  Norme abrogate.
Art. 24.  Entrata in vigore.


§ 27.1.67 - D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

(G.U. 13 giugno 1994, n. 136, S.O.).

 

     Art. 1. Principi generali e precisazioni terminologiche.

     1. Le procedure di spesa sono rette, oltre che dal principio di legalità, da principi di certezza, pubblicità, trasparenza, concentrazione e speditezza. Esse sono svolte, di norma, con tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli, rapidità dei pagamenti.

     2. I pagamenti dello Stato sono effettuati, di regola, con titoli informatici. Essi sono regolati secondo procedure conformi alle esigenze del sistema economico nazionale ed operano in forma integrata con i servizi del sistema bancario e postale.

     3. L'estinzione dei titoli di spesa si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.

     4. Agli effetti del presente regolamento si denominano con il termine "Ragionerie" i seguenti uffici della Ragioneria generale dello Stato, a seconda della rispettiva competenza:

     a) Ragionerie centrali;

     b) [1];

     c) Ragionerie provinciali.

     Per "Sistema informativo integrato" si intende il sistema informativo integrato dalla Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, costituito a supporto delle funzioni di controllo preventivo e successivo attribuite a tali organi, anche ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

 

          Art. 2. Documentazione.

     1. Gli atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato e la relativa documentazione, gli elenchi, epiloghi, riassunti, note descrittive, prospetti ed altri analoghi documenti contabili comunque denominati, i titoli di spesa e, in genere, gli atti e i documenti previsti dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvati rispettivamente con regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa di conti amministrativi o giudiziali, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di rappresentazione e di trasmissione, compresi i supporti ottici. Si applica l'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     2. L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, definisce, entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per l'entrata in vigore del presente regolamento, le regole tecniche e gli standards delle procedure da utilizzare affinchè le evidenze informatiche possano essere validamente impiegate a fini probatori, amministrativi e contabili.

     3. La documentazione originale rimane in custodia delle amministrazioni e degli organi emittenti secondo quanto previsto dall'articolo 653 aggiunto al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 con l'articolo 17 del presente regolamento.

     4. Allo scopo di definire i casi, le modalità e le procedure per l'utilizzazione a regime, nei procedimenti amministrativi e contabili, delle evidenze informatiche di cui al comma 1, l'Autorità per l'informatica promuove protocolli d'intesa fra le amministrazioni dello Stato e gli altri organismi interessati.

 

          Art. 3. Assegnazione degli stanziamenti di bilancio.

     1. Il decreto, con il quale il ministro competente provvede all'assegnazione agli uffici di livello dirigenziale generale di una quota-parte del bilancio dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è comunicato, contestualmente alla sua emanazione, alla competente Ragioneria centrale, anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. Il decreto indica i capitoli di bilancio sui quali, per effetto della disposta assegnazione, il dirigente generale preposto all'ufficio, e gli altri dirigenti per quanto di competenza, esercitano gli autonomi poteri di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, e agli articoli 16 e 17 del suddetto decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

     2. Il Ministro del tesoro cura annualmente l'aggiornamento del nomenclatore completo delle leggi che costituiscono la fonte normativa degli oggetti di spesa di ciascun capitolo.

     3. Nel decreto previsto dal comma 1 sono indicate, accanto ai capitoli compresi nella quota-parte di bilancio assegnata agli uffici di livello dirigenziale generale, le leggi che costituiscono la fonte normativa degli oggetti di spesa di ciascun capitolo.

 

          Art. 4. Informatizzazione delle fasi della spesa.

     1. Ai fini dell'informatizzazione delle procedure di spesa, gli atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato debbono contenere una clausola di ordinazione della spesa formata da tutti gli elementi necessari per provvedere al pagamento, nelle evidenze disponibili al momento dell'impegno.

     2. In tutti i casi nei quali al pagamento non si debba provvedere in unica soluzione, la clausola di ordinazione della spesa riporta anche le condizioni, i termini e gli eventuali importi dei singoli pagamenti.

     3. Gli elementi di cui al comma 1, ed in ogni caso quelli indicati dall'articolo 652, comma 1, lettere da a) ad f), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, aggiunto dall'articolo 17 del presente regolamento sono inseriti, a cura della competente Ragioneria, nel sistema informativo integrato al momento della registrazione dell'impegno e costituiscono la base per la formazione del mandato informatico, che tiene luogo dell'ordinativo diretto cartaceo.

     4. Qualora il pagamento debba essere effettuato in via definitiva per un importo inferiore a quello impegnato, si provvede alla rideterminazione dell'impegno. Nella stessa sede si provvede per le modifiche che si rendessero necessarie per l'esatta individuazione del creditore e del luogo dell'adempimento.

 

          Art. 5. Pagamento delle spese dello Stato.

     1. Il dirigente responsabile della spesa, previa attestazione, nelle forme da stabilirsi con apposite istruzioni del Ministro del tesoro, dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi ovvero del verificarsi delle altre condizioni o prestazioni stabilite in rapporto al corrispondente impegno, anche sulla scorta della valutazione di organi tecnici e di controllo della qualità, emette l'ordine di pagare le somme impegnate. Nell'ordine sono riportati i riferimenti contabili del corrispondente impegno.

     2. L'ordine di pagare, nei casi previsti dall'articolo 50, comma 4, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere contestuale all'impegno. Nei casi in cui il pagamento non avvenga in unica soluzione, l'ordine indica l'importo del singolo pagamento e quello dei pagamenti eventualmente già effettuati a valere sull'impegno.

     3. Nei casi in cui, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 3, del presente regolamento, l'ordine di pagare sia emesso nel corso o prima dell'inizio della prestazione da parte del terzo, il dirigente responsabile attesta espressamente le condizioni più favorevoli che legittimano l'anticipazione del pagamento rispetto al ricevimento della prestazione.

     4. L'ordine di pagare dà luogo, a cura della competente Ragioneria, ad apposita transazione sul sistema informativo integrato, a completamento dei dati della clausola di ordinazione della spesa già presenti a sistema, che vengono definitivamente convalidati. L'insieme delle suddette informazioni costituisce il mandato informatico di cui al successivo articolo 6.

     5. La transazione prevista dal comma 4 autorizza l'esecuzione del pagamento e abilita la competente Ragioneria a far luogo all'ulteriore corso del titolo dopo aver effettuato le verifiche e i controlli di competenza, nonchè l'aggiornamento delle scritture contabili informatizzate.

 

          Art. 6. Mandato informatico.

     1. Le amministrazioni provvedono mediante mandati informatici ai pagamenti di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

     2. I mandati informatici sono individuali e sono pagabili dalle tesorerie in essi indicate. Per il trasferimento di fondi erariali agli enti locali, possono essere emessi mandati informatici collettivi da estinguere mediante quietanza di entrata di tesoreria, ovvero mediante accreditamento ai conti correnti intestati agli enti medesimi.

     3. Il mandato informatico è costituito dai dati della clausola di ordinazione della spesa di cui al comma 2 dell'articolo 4, convalidati definitivamente dalla competente Ragioneria e integrati dalle informazioni relative all'ordine di pagare previsto dal precedente articolo 5.

     4. Il mandato informatico non può avere corso se non reca la firma del dirigente responsabile della spesa, il visto della competente ragioneria e, ove previsto, quello della Corte dei conti. Si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

     5. Le transazioni a sistema relative al mandato informatico sono effettuate dalla competente Ragioneria, ferma restando la responsabilità del dirigente competente alla spesa, con modalità atte ad assicurare la provenienza, l'intangibilità e la sicurezza dei dati.

     6. Le disposizioni del presente regolamento, relative al mandato informatico di pagamento, possono applicarsi anche alle amministrazioni disciplinate da particolari regolamenti in materia di amministrazione e contabilità. Per le operazioni connesse all'esercizio del servizio di tesoreria si applica la legge 28 marzo 1991, n. 104.

 

          Art. 7. Tempo del pagamento.

     1. I pagamenti avvengono nel tempo stabilito dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Il tempo può essere stabilito anche dal contratto, ove ne risultino, per l'amministrazione, condizioni più favorevoli rispetto a quelle che derivano dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Le condizioni più favorevoli debbono risultare espressamente dal contratto. Restano salvi, in ogni caso, i termini stabiliti per l'esercizio dei previsti controlli amministrativi.

     2. La disposizione del comma 1 non si applica ai contratti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici".

     3. Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica e nel caso di contratti per adesione, il pagamento può essere effettuato anche nel corso o prima dell'inizio della prestazione, previe adeguate garanzie e ove ne risultino, per l'amministrazione, condizioni più favorevoli di quelle stabilite per i pagamenti effettuati ad altre scadenze.

 

          Art. 8. Programmi comuni fra più amministrazioni.

     1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, accordi fra amministrazioni dello Stato, nonchè fra queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono essere disposte, per l'attuazione di quanto stabilito dagli accordi, una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorchè non dipendente statale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti.

     2. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, gli ordini di accreditamento di cui al comma 1 possono essere emessi in deroga ai limiti di somma previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato. Ai predetti ordini di accreditamento si applica l'articolo 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale, non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio successivo.

     3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale debbono essere accreditate le somme, e determinano la durata tassativa dell'accordo. Essi stabiliscono, altresì, il servizio di controllo interno cui è demandata, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del programma e dei risultati della gestione. Il servizio di controllo interno redige una relazione da allegare al rendiconto annuale di cui al comma 4.

     4. I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle amministrazioni, enti ed organismi partecipanti all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di gestione, nonchè, in quanto compatibili, le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni.

     5. [Ove all'accordo partecipino più amministrazioni dello Stato, queste esercitano la verifica amministrativa e contabile del rendiconto di cui al comma 4 attraverso apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241] [2].

     6. Le procedure previste dal presente articolo possono essere adottate anche per l'attuazione, da parte delle amministrazioni dello Stato, dei programmi previsti dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici".

 

          Art. 9. Spese delegate su ordini di accreditamento.

     1. I dirigenti possono disporre l'accreditamento di somme a funzionari delegati della propria o di altra amministrazione per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione di programmi o lo svolgimento di attività comunque rientranti nelle competenze attribuite ai dirigenti medesimi.

     2. L'accreditamento di somme a dipendenti di altra amministrazione è effettuato previa intesa con il dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il funzionario delegato.

     3. L'accreditamento è disposto quando l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo che le norme in vigore non consentano importi superiori.

     4. Gli ordinativi ed i buoni estinti sono trattenuti dalla sezione di tesoreria e vengono allegati alla contabilità mensile che la sezione stessa è tenuta a presentare alla Corte dei conti a norma dell'articolo 604 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In luogo degli ordinativi estinti è allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi, rilasciato sotto la responsabilità del capo della sezione di tesoreria anche con strumenti informatici. L'elenco attesta espressamente, accanto agli estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di prenotazione, l'avvenuto pagamento con quietanza dell'avente diritto. Per i rendiconti dei funzionari delegati operanti all'estero, l'elenco degli ordinativi estinti di cui al presente comma è rilasciato sotto la responsabilità del capo della rappresentanza diplomatica, dell'ufficio consolare o della delegazione speciale presso la quale il funzionario delegato opera.

     5. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti. Nel caso di rendiconti relativi al pagamento di acconti contrattuali, la competenza è determinata con riferimento alla sede dell'organo cui spetta l'emissione del mandato di saldo.

     6. L'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, è sostituito dal seguente:

     "E' in facoltà dell'amministrazione disporre, sullo stesso capitolo, più aperture di credito a favore di un funzionario delegato, quando la somma già utilizzata di ciascun accreditamento abbia superato la metà dell'importo accreditato".

     7. Il limite di somma previsto dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, già elevato a lire due milioni dall'articolo 32, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente elevato a lire ventimilioni.

     8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio consentite dalla legge non vengano presentati nei termini prescritti, il magistrato addetto all'esame dei rendiconti o dei conti fissa un termine ultimativo al funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto o del conto. Alle spese di compilazione, il collegio provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza è inviata al competente procuratore della Corte dei conti ai fini dell'accertamento, nei confronti del funzionario interessato, ovvero del capo della competente Sezione di tesoreria provinciale, dell'eventuale responsabilità amministrativa connessa all'effettuazione a carico dell'erario delle spese di compilazione del rendiconto o del conto.

     9. Il Ministro del tesoro, con decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati è esercitato a campione, secondo criteri determinati dal decreto stesso.

     10. Rimane fermo, in ogni caso, il riscontro del regolare adempimento, da parte di tutti i funzionari delegati, dell'obbligo di presentare i rendiconti amministrativi nei termini e nelle forme previsti dall'ordinamento.

 

          Art. 10. Contabilità speciali.

     1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilità speciali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 585, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, può essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del ministro competente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entità dei relativi finanziamenti.

     2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilità speciale stabilisce la durata massima della contabilità stessa. Il decreto è comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione.

     3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 non si applica alle contabilità speciali operanti nell'ambito del Ministero dell'interno.

     4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i funzionari titolari di contabilità speciali istituite ai sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della gestione nei termini e con le modalità previsti per la presentazione dei rendiconti delle contabilità di cui al comma 3.

     5. Le contabilità speciali di cui all'articolo 585 del regio decreto 18 maggio 1923, n. 827, comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilità speciale [3].

 

          Art. 11. Procedimento del controllo preventivo di ragioneria. [4]

     [1. La competente ragioneria, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra l'impegno di spesa sotto la responsabilità del dirigente che lo ha emanato. La registrazione dell'impegno non può aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anzichè alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli. In tal caso, la Ragioneria restituisce alla competente amministrazione l'atto, con l'indicazione delle ragioni che ne impediscono l'ulteriore corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per la registrazione dell'atto si applicano le norme e il termine di cui al comma 2.

     2. [5].

     3. [6].

     4. Ove l'atto sia soggetto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, esso viene inviato alla Ragioneria e alla Corte dei conti. La documentazione che accompagna l'atto viene inviata alla competente Ragioneria, per il successivo inoltro alla Corte dei conti. Gli eventuali rilievi della Ragioneria sono trasmessi all'amministrazione che ha emanato l'atto ed alla Corte dei conti. Le controdeduzioni dell'amministrazione sono parimenti trasmesse alla Ragioneria ed alla Corte dei conti. La Corte si pronuncia nei termini di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che decorrono dal momento in cui l'atto le viene trasmesso, completo di documentazione, dalla Ragioneria competente.

     5. [7].

     6. [8].

     7. Tutti gli atti dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato, debbono essere comunicati, contestualmente alla loro adozione, dagli uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale per la registrazione dell'impegno.]

 

          Art. 12. Adempimenti mediante sistemi informatici.

     1. I visti di controllo comunque denominati e ogni altro analogo adempimento di riscontro, autorizzazione o ammissione al pagamento dei mandati informatici sono effettuati mediante transazioni sui corrispondenti sistemi. Nel caso in cui alla resa dei conti amministrativi o giudiziali si provvede mediante strumenti informatici ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, i dati delle evidenze informatiche non possono essere modificati, dopo la presentazione dei conti, senza il concorso dell'organo competente a riceverli.

 

          Art. 13. Estinzione dei titoli di spesa.

     1. I mandati informatici e gli altri titoli di spesa di importo superiore a otto milioni di lire vengono emessi con la clausola da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale del creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario o postale secondo la scelta operata dal creditore medesimo, fatti salvi i pagamenti che devono affluire ai conti di tesoreria o all'erario e quelli previsti dal successivo articolo 14. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può modificare il suddetto limite di importo al fine di adeguare i pagamenti dello Stato alle esigenze e ai principi di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

 

          Art. 14. Pagamento di stipendi e pensioni.

     1. Il pagamento degli stipendi, delle pensioni e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato, avviene mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale incaricato dal creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.

     2. Gli aventi diritto possono richiedere il pagamento in tesoreria o presso gli uffici postali, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, che tiene conto delle particolari esigenze di categorie di creditori disabili o portatori di handicap, ovvero delle speciali necessità dei corpi militari dello Stato, nonchè della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato.

     3. Il Ministero del tesoro può stipulare convenzioni per l'apertura, a condizioni agevolate, di conti destinati ai versamenti di cui al comma 1.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al pagamento degli assegni accessori spettanti ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

     5. Ai fini del pagamento delle spese previste dai commi 1 e 4, possono essere adottate procedure telematiche disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento relative al mandato informatico.

 

          Art. 15. Pagamento di spese di modesto ammontare mediante assegni di conto corrente postale.

     1. I dirigenti, i funzionari delegati e i titolari di contabilità speciali, per l'esecuzione di spese di modesto ammontare disposte nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, sono autorizzati ad aprire, in favore di dipendenti di qualifica non inferiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale o periferico di appartenenza, un conto corrente postale contenente l'espressa menzione dell'ufficio titolare del conto, il nominativo e la qualità del dipendente abilitato ad emettere gli assegni.

     2. La giacenza massima del conto corrente non può essere superiore a lire dieci milioni, suscettibile di reintegrazione periodica a valere anche sulla disponibilità degli ordini di accreditamento o delle contabilità speciali intestate ai funzionari che hanno disposto l'apertura del conto corrente. La reintegrazione ha luogo previa presentazione del rendiconto delle spese relative agli importi da reintegrare, ai sensi del successivo comma 4. Ciascuna spesa non può eccedere l'importo di lire 800.000 ed è effettuata mediante assegni non trasferibili intestati al creditore diretto dello Stato.

     3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali di cui al comma 2 sono versati annualmente in conto entrata del Tesoro.

     4. I dipendenti incaricati di effettuare i pagamenti secondo quanto previsto dal presente articolo presentano al dirigente preposto all'ufficio centrale o periferico di appartenenza, ovvero al funzionario delegato o al titolare della contabilità speciale che ha disposto l'apertura del conto, il rendiconto trimestrale delle spese, con allegata tutta la documentazione giustificativa. Il dirigente responsabile, ovvero il funzionario delegato o il titolare di contabilità speciale, approvano il rendiconto ed autorizzano la reintegrazione dei fondi sul conto corrente postale, nei limiti delle spese approvate.

     5. I funzionari delegati e i titolari di contabilità speciali allegano i rendiconti trimestrali previsti dal comma 4 ai conti amministrativi che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle vigenti disposizioni. Ove non previsto da altre norme il funzionario che ha approvato le contabilità presentate dal dipendente incaricato di effettuare i pagamenti rende annualmente il rendiconto amministrativo della gestione nei termini previsti per la presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati.

     6. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, adegua i limiti di somma di cui al comma 2 alle esigenze di correttezza dei pagamenti delle amministrazioni dello Stato, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

     7. Con apposita convenzione fra il Ministro del tesoro e l'Ente poste Italiane sono disciplinate le modalità di espletamento degli adempimenti a carico delle Poste italiane in relazione a quanto previsto nel presente articolo. La convenzione regola espressamente i casi di mancata riscossione degli assegni da parte dei beneficiari.

 

          Art. 16. Pagamento mediante mandati informatici.

     1. Mediante mandati informatici, emessi sulle tesorerie dai competenti organi delle amministrazioni in luogo degli ordinamenti diretti cartacei, vengono disposti pagamenti per i seguenti titoli:

     a) somme da pagare ai creditori dello Stato;

     b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio;

     c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio;

     d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli artt. 1241 e 1242 del cod. civ.;

     e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi;

     f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determinano effettivo movimento di danaro;

     g) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome, compresi i conti correnti postali previsti dall'articolo 15.

     2. Le ritenute sui pagamenti di cui al presente articolo possono essere regolate con procedimenti semplificati da stabilirsi con decreti del Ministro del tesoro, sulla base dei valori medi riferiti all'intero stanziamento di ciascun capitolo.

     3. Nei casi in cui è previsto il controllo preventivo della Corte dei conti, la Corte appone il visto sui mandati riconosciuti regolari effettuando apposita transazione sul sistema informativo integrato e trattenendo presso di sè la documentazione della spesa.

     4. Per i mandati non assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti, il pagamento è effettuato sulla base del visto della competente ragioneria, che trattiene presso di sè la documentazione della spesa ai fini dell'eventuale inoltro alla Corte dei conti per il controllo successivo sulla gestione a norma della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

     5. I dati dei mandati informatici di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono resi automaticamente disponibili per la Direzione generale del tesoro ai fini dell'ammissione al pagamento, che ha luogo mediante convalida e invio dei dati al sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Nei casi in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, non si deve procedere a tale adempimento, i dati del mandato informatico sono direttamente avviati al sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria per l'estinzione.

     6. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria, per i pagamenti da accreditare ai conti correnti bancari o postali dei creditori, provvede a trasmettere le relative informazioni al sistema bancario o postale. Tali pagamenti sono descritti dalla sezione di tesoreria in appositi elenchi informatici.

     7. Per i mandati da estinguere mediante la commutazione in documenti di entrata di tesoreria o in vaglia cambiari vengono compilati gli elenchi di cui al comma 6.

     8. Per i mandati da pagare direttamente ai creditori presso gli uffici postali o le competenti sezioni di tesoreria, queste ultime provvedono alla stampa di documenti sostitutivi del mandato informatico, nonchè del relativo avviso; su tali documenti sostitutivi si provvede all'acquisizione della quietanza dei creditori.

     9. Ai documenti sostitutivi prodotti dalle sezioni di tesoreria si applicano, ai fini del pagamento e della relativa quietanza, le disposizioni previste per i titoli di spesa cartacei dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni.

     10. Le sezioni di tesoreria rendono le contabilità dei pagamenti anche con strumenti e procedure informatici. Analogamente si procede per la resa del conto giudiziale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

     11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli ordinativi pagabili dalla tesoreria centrale nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

 

          Art. 17. Integrazioni al regolamento di contabilità generale dello Stato.

     1. Al regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto il seguente: Titolo XVI, "Dei mandati informatici" - Capo I, "Mandati informatici".

Art. 651. 1. I mandati informatici, muniti del visto della ragioneria e, ove previsto, anche della Corte dei conti, non possono essere annullati senza il concorso dell'ufficio emittente e degli uffici che li hanno vistati.

     2. I mandati da assoggettare al controllo preventivo della Corte dei conti vengono resi disponibili, unitamente alla relativa documentazione da specificare in apposito elenco informatico, per la competente ragioneria che, effettuato il proprio riscontro, e nulla avendo da osservare, li trasmette alla Corte dei conti per il tramite del sistema informativo integrato.

     3. La Corte dei conti restituisce con rilievo i mandati non ammessi al visto effettuando apposita transazione sul sistema integrato.

     4. La Direzione generale del tesoro, con apposita transazione, convalida i dati relativi ai titoli ammessi al pagamento e li rende disponibili per il sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

     5. Per i pagamenti da effettuare allo sportello o presso gli uffici postali della provincia la sezione di tesoreria competente stampa i documenti sostitutivi e i relativi avvisi per i creditori. Gli avvisi devono contenere i dati essenziali del mandato informatico e possono essere recapitati con procedure elettroniche o con altri analoghi sistemi. I documenti sostitutivi devono contenere gli elementi del corrispondente mandato informatico. La sezione o l'ufficio postale acquisiscono sui documenti sostitutivi la firma di quietanza del creditore. L'amministrazione postale trasmette alla sezione competente, per il rimborso, il documento sostitutivo quietanzato.

     6. Per le somme da accreditare ai conti correnti bancari o postali la sezione di tesoreria, dopo aver scritturato fra i pagamenti i relativi mandati informatici, trasmette le informazioni rispettivamente al sistema bancario o all'amministrazione postale, accreditando i fondi necessari per il riconoscimento delle somme nei conti correnti. Gli importi non riconosciuti sono dalle singole aziende di credito o dalla posta riversati in tesoreria. Per gli ordinativi da commutare in documenti di entrata o in vaglia cambiari, la sezione scrittura fra i pagamenti i mandati informatici contestualmente all'emissione degli stessi documenti. Le partite di cui al presente comma sono descritte dalla sezione in elenchi informatici.

     7. Per i mandati non assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti, le competenti ragionerie appongono il visto su mandati informatici riconosciuti regolari effettuando la corrispondente transazione sul sistema informativo integrato e trattenendo presso di sè la documentazione. I dati riguardanti i mandati vistati dalle ragionerie sono resi direttamente disponibili per il sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, tranne che, ai sensi delle vigenti disposizioni, si debba procedere all'ammissione al pagamento, nel qual caso l'invio dei dati è effettuato previa convalida da parte della Direzione generale del tesoro.

     8. I dati di tutti i pagamenti eseguiti sono trasmessi a cura della Banca d'Italia al sistema informativo integrato.

Art. 652. 1. I mandati di cui al precedente articolo 651 sono di due specie: la prima comporta effettivo movimento di denaro ovvero determina commutazione in quietanza di entrata o versamento a conto corrente di amministrazioni e gestioni autonome; la seconda dà luogo a semplici registrazioni nelle scritture. I mandati hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio e devono contenere, a cura delle amministrazioni emittenti, le seguenti indicazioni:

     a) lo stato di previsione, l'esercizio e l'ufficio di livello dirigenziale generale al quale è affidata la gestione della quota parte del bilancio dell'amministrazione cui si riferisce la spesa;

     b) la specificazione dell'atto dal quale deriva l'impegno o l'autorizzazione della spesa;

     c) il numero e la denominazione completa del capitolo del bilancio cui è imputata la spesa;

     d) l'oggetto preciso della spesa e la legge dalla quale essa consegue;

     e) il cognome, il nome e la qualità del creditore o dei creditori o di chi per loro sia legalmente autorizzato a dare quietanza, nonchè il relativo codice fiscale o la partita IVA;

     f) le eventuali indicazioni, anche codificate, dei conti ai quali deve affluire l'importo;

     g) l'indicazione del dirigente che ha emesso l'ordine di pagare e del relativo ufficio, nonchè la data dell'ordine;

     h) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre;

     i) l'eventuale termine a partire dal quale il mandato è pagabile;

     l) la tesoreria ed il luogo dove deve farsi il pagamento;

     m) l'indirizzo del creditore;

     n) la zona d'intervento.

     2. I mandati della seconda specie fra quelle indicate al precedente comma 1 debbono contenere, altresì, l'indicazione del capitolo o gruppo di capitoli del bilancio dell'entrata e delle somme da imputarsi a ciascun capitolo o gruppo, ovvero del conto corrente di amministrazioni autonome e gestioni a favore delle quali l'importo stesso deve essere versato.

Art. 653. 1. I documenti sostitutivi dei titoli quietanzati, salvo quanto previsto dal comma seguente, rimangono in custodia presso le sezioni di tesoreria per un periodo di dieci anni.

     2. Dopo i primi cinque anni, i documenti di cui al comma 1 possono essere sostituiti da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero con altro idoneo strumento di archiviazione.

     3. Gli elenchi elettronici delle partite estinte, nonchè gli elenchi e i prospetti comunque denominati, rimangono in custodia presso la sezione di tesoreria per cinque anni.

     4. Presso le sezioni di tesoreria, i documenti, gli elenchi e gli altri supporti di archiviazione sostitutivi di essi sono a disposizione del Ministero del tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza.

     5. Alle regolarizzazioni che si rendessero necessarie dopo il pagamento si provvede anche mediante flussi informatici di rettifica.

Art. 654. 1. I mandati, dopo il visto degli organi di controllo, non possono essere annullati, nè variati in alcuna loro parte, se non col concorso dell'amministrazione che li ha emessi e degli organi di controllo medesimi, fatta eccezione soltanto per l'indicazione del luogo del pagamento.

Art. 655. 1. Le sezioni di tesoreria, per i mandati informatici da estinguere presso altri uffici pagatori, provvedono ad inviare il documento sostitutivo del titolo con elenchi di trasmissione in doppio esemplare, di cui uno deve essere restituito per ricevuta. Il relativo avviso può essere inviato con sistemi informatici o telematici o con altri analoghi sistemi.

Art. 656. 1. Quando il pagamento deve essere eseguito in un luogo diverso da quello indicato, la sezione di tesoreria dispone la variazione purchè tale luogo si trovi nella stessa provincia.

     2. Se il pagamento deve essere effettuato in altra provincia, la sezione di tesoreria invia i relativi dati alla sezione competente.

     3. Le informazioni riguardanti le modifiche di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse al sistema informativo integrato.

Art. 657. 1. Il mandato informatico che non può o non deve più essere pagato, per morte del titolare o per qualsiasi altra causa, viene rinviato all'ufficio che lo ha emesso mediante comunicazione informatica. Si procede in pari modo quando in un titolo si sia incorsi in un errore.

     2. All'annullamento o correzione dei titoli si provvede in conformità al disposto degli articoli 292 e 413 del presente regolamento, in quanto applicabili.

     3. Le sezioni di tesoreria trasmettono al sistema informativo integrato i dati identificativi dei mandati che non devono essere più pagati ai sensi dei precedenti commi.

Art. 658. 1. Per i mandati informatici la sezione di tesoreria competente, accerta la validità dell'autenticazione elettronica e provvede:

     a) per le partite pagabili allo sportello o presso gli altri uffici pagatori nella provincia, alla stampa dei documenti sostitutivi di cui al precedente articolo 651, comma 5, che ammette a pagamento previo accertamento dell'inesistenza degli atti impeditivi di cui all'articolo 69 della legge di contabilità generale dello Stato e l'esperimento, ove prevista, della procedura per la compensazione amministrativa. La sezione provvede altresì all'invio, anche con sistemi informatici, degli avvisi ai beneficiari con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

     b) per le partite da commutare in vaglia cambiario o in documenti di entrata di tesoreria, all'estinzione ed alla emissione dei vaglia e dei documenti;

     c) per le partite da accreditare in conto corrente bancario o postale, all'estinzione ed al successivo trasferimento delle relative informazioni al sistema bancario o postale.

     2. Il tesoriere centrale e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria tramite il sistema informativo rinviano al sistema informativo integrato i dati identificativi dei mandati informatici la cui autenticazione elettronica non risulta valida.

     3. Per i mandati estinti mediante accreditamento, la data del pagamento è quella della scritturazione negli elenchi di cui all'articolo 651, comma 6.

Art. 659. 1. I mandati inestinti alla chiusura dell'esercizio, emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto al 31 dicembre, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purchè ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui, ai sensi dell'articolo 276 del presente regolamento.

     2. Egualmente i mandati informativi individuali emessi nell'esercizio in conto residui e rimasti inestinti, possono essere trasportati all'esercizio successivo, variandosene l'imputazione, ad eccezione di quelli il cui credito sia prescritto o le relative somme perente agli effetti amministrativi ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

     3. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato per il tramite del controllore capo, elaborano entro il 20 gennaio una raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi degli ordinativi di cui ai commi 1 e 2.

     4. Ove sia noto che di taluno dei mandati informatici non debba effettuarsi il pagamento, i dati relativi non vengono compresi nella raccolta, ma sono comunicati alle ragionerie competenti, che ne promuovono l'annullamento o la rinnovazione.

Art. 660. 1. La raccolta di dati informatici di cui al comma 3 dell'articolo 659 è inviata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato che, dopo avere effettuato il riscontro con i propri dati, previa convalida delle ragionerie competenti, stralcia gli ordinativi da trasportare dalle scritture dell'esercizio scaduto, li inserisce in quelle del nuovo esercizio ed integra la raccolta stessa con gli estremi dell'imputazione al conto dei residui dell'esercizio in corso.

     2. Effettuate le operazioni di cui al comma 1, il sistema informativo della Ragioneria centrale dello Stato trasmette la raccolta recante l'indicazione della nuova imputazione al sistema informativo della Corte dei conti.

     3. La Corte, riconosciuta nell'ambito delle proprie competenze l'esattezza della nuova imputazione, sulla base anche dei dati in suo possesso, elimina dalle proprie scritture informatiche i mandati indicati nella raccolta, li trasporta in quelle dell'esercizio in corso e li mette a disposizione dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, nonchè del controllore capo della tesoreria centrale dello Stato.

     4. Ove sui titoli di cui al comma 1 non sia previsto il controllo preventivo della Corte dei conti, la Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta contenente la nuova imputazione al sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

     5. Sulla base delle informazioni contenute nella raccolta, le sezioni di tesoreria ed il controllore capo della tesoreria centrale provvedono ad aggiornare i propri archivi informatici.

Art. 661. 1. Dal 1° gennaio e fino a che le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato non abbiano ricevuto la nuova imputazione, i mandati informatici inestinti al 31 dicembre precedente possono essere pagati dai tesorieri ed inseriti nelle scritture del conto sospeso.

Art. 662. 1. I pagamenti relativi a mandati informatici non eseguiti entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione, non debbono essere più effettuati e gli altri agenti pagatori restituiscono entro il giorno 10 del mese di gennaio alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato i documenti sostitutivi; quelli giacenti presso la tesoreria centrale sono restituiti alla Direzione generale del tesoro.

     2. Le sezioni di tesoreria e la Direzione generale suddetta trasmettono un elenco informatico dei mandati di cui al comma 1 al sistema informativo integrato. Le competenti ragionerie provvedono all'annullamento nei modi stabiliti dal presente regolamento, salvo il diritto dei creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto, secondo le disposizioni del codice civile o di leggi speciali e salvo il disposto dell'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 18. Sostituzione di articoli del regolamento di contabilità generale dello Stato.

     1. Il testo dei seguenti articoli del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è così sostituito:

Art. 576. 1. Le sezioni di tesoreria pagano per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonchè delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a ciò autorizzati, i titoli di spesa che vengono loro spediti dalle amministrazioni anzidette. Le amministrazioni versano anticipatamente le somme occorrenti nella tesoreria centrale. La tesoreria accredita le somme nei rispettivi conti correnti.

Art. 577. 1. Nell'eseguire i pagamenti di cui all'articolo 576 le sezioni di tesoreria osservano le norme generali contenute nel presente regolamento e le disposizioni speciali dei regolamenti della Cassa depositi e prestiti, del Fondo edifici di culto, delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici dai quali sono spediti i titoli di spesa.

Art. 579. 1. Le sezioni di tesoreria iscrivono i pagamenti, eseguiti in registri speciali distinti per ogni amministrazione e presentano le contabilità dei titoli di spesa cartacei e di quelli informatici pagati con le modalità previste per i titoli emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Art. 581. 1. La Cassa depositi e prestiti, il Fondo edifici di culto, le amministrazioni e aziende autonome e gli enti pubblici di cui all'articolo 576 confrontano i dati informatici dei titoli pagati con quelli dei titoli emessi e, riconosciutili regolari, ne informano la Direzione generale del tesoro e la Corte dei conti, evidenziando il complessivo importo dei titoli respinti.

     2. La Direzione generale del tesoro sulla base delle predette informazioni ordina alla tesoreria centrale di addebitare le somme pagate sui relativi conti correnti con contestuale emissione di quietanza di fondo somministrato e comunica l'avvenuto addebitamento sia alle amministrazioni interessate sia all'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

Art. 582. 1. I titoli di spesa cartacei e i mandati informatici, non pagati entro l'anno finanziario successivo a quello di emissione, sono restituiti, salvo che non sia altrimenti disposto dai rispettivi regolamenti.

Art. 604. 1. Le sezioni di tesoreria rendono conto, anche mediante l'utilizzo di strumenti e procedure informatiche, delle operazioni di entrata e di uscita, per tutte le contabilità loro affidate, presentando i seguenti documenti:

     A) giornalmente:

     a) alla locale ragioneria provinciale dello Stato, gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato amministrate dalle apposite sezioni della direzione regionale delle entrate, dalla direzione provinciale del tesoro e da altri uffici per i quali la ragioneria provinciale medesima provvede alla contabilizzazione delle rispettive entrate;

     B) mensilmente:

     b) alle amministrazioni e ai funzionari che abbiano costituito una contabilità speciale a norma dell'articolo 585 del presente regolamento, entro il giorno 21 del mese la situazione della contabilità stessa con i titoli giustificativi, salva diversa disposizione relativa a ciascuna contabilità speciale;

     c) alla Direzione generale del tesoro:

     - entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione degli incassi per entrate di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente, corredata di un riepilogo dei versamenti distinti per capi e capitoli delle entrate di bilancio, eccetto quelle che, per disposizioni speciali, sono esposte complessivamente per capo, i particolari per capitoli dovendo essere dati dalla ragioneria provinciale dello Stato;

     - entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione dei pagamenti per spese di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente;

     - entro il giorno 19 del mese, i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio e per buoni ordinari del tesoro eseguiti nel mese precedente, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle apposite istruzioni;

     d) alle competenti amministrazioni centrali, in conformità delle speciali istruzioni, le note descrittive dei versamenti ricevuti nel mese precedente relativamente alle entrate da esse amministrate, con esclusione di quelle amministrate dalle direzioni provinciali del tesoro e da altri uffici per i quali le ragionerie provinciali dello Stato provvedono alla contabilizzazione delle rispettive entrate;

     e) alle ragionerie provinciali dello Stato, la nota descrittiva dei versamenti del ramo del lotto ricevuti nel mese precedente;

     f) alla Corte dei conti, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei estinti, gli epiloghi e i riassunti indicati nelle istruzioni predette; sono esclusi i pagamenti e i titoli del debito pubblico, nonchè i titoli emessi da uffici periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908. Per i mandati informatici estinti si applicano gli articoli 651 e 653;

     g) alle singole ragionerie presso le amministrazioni centrali un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti delle stesse amministrazioni centrali estinti nel mese precedente, un esemplare degli epiloghi dei titoli suddetti e degli ordini per pensioni pagati nel mese precedente;

     h) alle competenti sezioni regionali del controllo della Corte dei conti e alle delegazioni regionali della Corte stessa, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei estinti - descritti negli appositi elenchi, epiloghi e riassunti - emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, da uffici periferici aventi attribuzioni decentrate. Per i mandati informatici si applicano gli articoli 651 e 653;

     i) alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, secondo la rispettiva competenza, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti degli uffici periferici aventi attribuzioni decentrate ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, estinti nel mese precedente, nonchè un esemplare degli epiloghi concernenti detti titoli. Un esemplare degli elenchi e degli epiloghi suddetti deve essere trasmesso alla competente ragioneria centrale;

     l) ai singoli funzionari delegati, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi e dei buoni emessi dai medesimi, pagati nel mese precedente, con le modalità previste dall'articolo 9 del presente decreto.

     2. Analogamente procede, in quanto occorra, la Direzione generale del tesoro per le operazioni eseguite dalla tesoreria centrale.

     3. La sezione di tesoreria di Roma unisce alla dimostrazione mensile degli incassi anche l'elenco descrittivo delle quietanze da essa emesse a favore della Tesoreria centrale per fondi somministrati.

     4. Tutte le sezioni di tesoreria spediscono alla Direzione generale del tesoro l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo al rilascio dei vaglia del tesoro. Le sezioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro l'elenco informativo dei movimenti relativi ai trasferimenti di fondi mediante sistemi informativi automatizzati.

     5. L'amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone mediante strumenti informatici il conto riassuntivo mensile costituito dal riepilogo delle entrate distinte per capo e delle uscite di bilancio e fuori bilancio - ivi comprese quelle relative ai buoni ordinari del tesoro ed alle amministrazioni ed aziende autonome - delle sezioni di tesoreria provinciale. Tale conto riassuntivo è trasmesso alla Direzione generale del tesoro ed alla Corte dei conti entro il giorno 12 del mese successivo. Con le stesse modalità è predisposto il conto riassuntivo annuale da inviare ai medesimi organismi.

     6. Nei termini stabiliti, le sezioni di tesoreria provinciale trasmettono alla Direzione generale del tesoro le contabilità di cui all'articolo 482.

Art. 605. 1. La Direzione generale del tesoro e le ragionerie delle amministrazioni centrali, esaminano e verificano i conti, i documenti, gli elenchi, gli epiloghi e le note menzionate al precedente articolo. I funzionari delegati registrano i pagamenti degli assegni nel libro di cui all'articolo 342 e trasmettono poi gli elenchi ricevuti alle ragionerie delle amministrazioni centrali dalle quali ebbero le aperture di credito.

     2. La Direzione generale del tesoro trasmette alla Corte dei conti un esemplare del conto mensile della tesoreria centrale, insieme con tutti i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio, e per buoni del tesoro, accompagnati dai relativi elenchi descrittivi, epiloghi e riassunti.

Art. 607. 1. La Corte dei conti accerta la regolarità dei titoli pagati e l'esattezza del conto riassuntivo informatico mensile ed annuale inviati dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria;

     trasmette il conto mensile informatico, munito di dichiarazione di regolarità, alla Direzione generale del tesoro, che lo invia al tesoreria centrale, per il tramite del controllore capo, ed all'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Provvede altresì alla parifica del conto riassuntivo annuale.

Art. 608. 1. La Direzione generale del tesoro, in base agli elenchi dei titoli di spesa a carico del bilancio dello Stato, compila mensilmente prospetti separati per ministeri ed amministrazioni centrali, nei quali è dimostrato distintamente per capitolo l'ammontare dei pagamenti effettuati dalle tesorerie, eccetto quelli eseguiti mediante assegni ed un prospetto riepilogativo per ministero e per specie di titoli, ed invia gli uni alle rispettive amministrazioni centrali per l'imputazione delle relative somme ai corrispondenti capitoli del bilancio, trattenendo presso di sè il prospetto riepilogativo per ministero e per specie di titoli.

     2. La stessa Direzione generale, in relazione agli elenchi degli interessi sui buoni del tesoro scaduti, compila in doppio esemplare e trasmette alla Corte dei conti una nota riepilogativa delle somme pagate per tale titolo.

     3. La Corte trattiene un esemplare della nota e restituisce l'altro alla Direzione generale del tesoro, per la relativa imputazione di detti interessi al competente capitolo del bilancio.

 

          Art. 19. Adeguamento all'evoluzione dei sistemi informatici.

     1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti l'Autorità per l'informatica e la Banca d'Italia per quanto attiene agli adempimenti del servizio di tesoreria, possono essere emanate istruzioni per adeguare l'attuazione del presente regolamento alle esigenze derivanti dalla evoluzione dei sistemi informatici.

 

          Art. 20. Adeguamento dei limiti di valore indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e nel regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

     1. Sono elevati di mille volte i limiti originari di somma comunque indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nel relativo regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e nel regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, recante norme per l'alienazione, la permuta e l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato [9] .

     2. Sono parimenti elevati di mille volte i limiti originari previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari correlative a quelle indicate nel comma precedente, emanate anteriormente al 10 giugno 1940.

     3. Restano salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma di cui al primo e secondo comma in misura superiore a quella sopra indicata.

     4. Ai fini della richiesta di parere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i limiti originari di somma indicati negli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono elevati di 2000 volte.

 

          Art. 21. Pagamenti all'estero. [10]

 

          Art. 22. Ambito di applicazione.

     1. Ai fini della normalizzazione, del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, i principi stabiliti dal presente regolamento si applicano anche alle amministrazioni ed agli enti diversi dall'amministrazione dello Stato.

     2. Le procedure stabilite dal presente regolamento si applicano anche alle amministrazioni ed agli enti diversi dall'amministrazione dello Stato, secondo quanto previsto o consentito dai rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 23. Norme abrogate.

     Sono abrogati:

     - l'articolo 50, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 11, comma 7, del presente regolamento;

     - l'articolo 50, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

     - l'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

     - l'articolo 56, commi 1 e 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituiti dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3, del presente regolamento, fermo restando che: a) per i pagamenti in conto dipendenti da contratti di fornitura o lavoro, devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto; b) il rendiconto per le aperture di credito relative ai contratti di fornitura o lavoro è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo; c) il rendiconto di cui alla lettera b) è reso in ogni caso a termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso; d) alla somministrazione di fondi agli enti militari per gli assegni fissi e le indennità degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, per le spese di mantenimento della truppa e per le altre spese di funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica si provvede a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, ovvero ai sensi dell'articolo 326, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     - l'articolo 59, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 9, comma 6, del presente regolamento;

     - l'articolo 60, commi 3 e 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

     - l'articolo 67-bis, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 13 del presente regolamento;

     - gli articoli 271, 281, 283 e 284 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     - l'articolo 285 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dall'articolo 9, comma 6, del presente regolamento;

     - l'articolo 289, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dall'articolo 11 del presente regolamento;

     - l'articolo 325, comma 1, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     - l'articolo 333, ultimo comma, lettera a), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dall'articolo 9, comma 4, del presente regolamento;

     - gli articoli 576, 577, 579, 581, 582, 604, 605, 607 e 608 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituiti dai corrispondenti articoli contenuti nell'articolo 18 del presente regolamento;

     - gli articoli 1 e 2 della legge 3 marzo 1951, n. 193, sostituiti dall'articolo 21 del presente regolamento, cui va riferito, pertanto, il rinvio contenuto nell'articolo 3 della stessa legge;

     - le norme, corrispondenti a quelle abrogate dal presente articolo, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

 

          Art. 24. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il centottantesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 17 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996.


[1] Lettera abrogata dall'art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 e l'art. 15 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

[2] Comma abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123.

[3] Comma così modificato dall'art. 15 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

[4] Articolo abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123.

[5] Comma soppresso dall'art. 9 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

[6] Comma soppresso dall'art. 9 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

[7] Comma soppresso dall'art. 9 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

[8] Comma soppresso dall'art. 9 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

[9] Comma così modificato dall'art. 21 della L. 8 maggio 1998, n. 146.

[10] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.