§ 27.1.21 - Legge 15 marzo 1956, n. 238.
Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:15/03/1956
Numero:238


Sommario
Art. 1.      Il versamento delle ritenute per imposte e tasse, da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, sarà effettuato, anzichè alle attuali scadenze, alla fine [...]
Art. 2.      In deroga al primo comma dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, qualora nei trimestri, o in quegli altri periodi di un esercizio finanziario che fossero stabiliti da speciali [...]


§ 27.1.21 - Legge 15 marzo 1956, n. 238.

Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui.

(G.U. 14 aprile 1956, n. 90).

 

     Art. 1.

     Il versamento delle ritenute per imposte e tasse, da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, sarà effettuato, anzichè alle attuali scadenze, alla fine dell'esercizio finanziario, quando l'ammontare delle ritenute stesse, da versare a carico di ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, sia inferiore alle lire cinquantamila.

     Qualora, alla fine dell'esercizio, l'ammontare dei versamenti da effettuare per ciascun capitolo di spesa sia inferiore, per ciascun tributo, alle lire cinquemila, le Amministrazioni non eseguiranno i versamenti stessi e l'importo relativo costituirà economia.

 

          Art. 2.

     In deroga al primo comma dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, qualora nei trimestri, o in quegli altri periodi di un esercizio finanziario che fossero stabiliti da speciali regolamenti per la presentazione dei rendiconti, l'importo delle spese effettuate per ogni capitolo non superi le lire 20.000.000, i conti delle somme erogate sono presentati al termine dell'esercizio stesso [1].


[1] Comma già modificato dall'art. 32 della L. 28 febbraio 1986, n. 41 e così ulteriormente modificato dell'art. 9 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.