§ 80.9.361 - D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430.
Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:05/12/1997
Numero:430


Sommario
Art. 1.  Attribuzioni del CIPE
Art. 2.  Costituzione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unificazione delle funzioni e definizioni.
Art. 3.  Riordino delle competenze e dell'organizzazione del Ministero
Art. 4.  Organi collegiali
Art. 5.  Cabina di regia nazionale
Art. 6.  Servizio di tesoreria centrale dello Stato
Art. 7.  Disposizioni sugli uffici locali e sulle ragionerie
Art. 8.  Disposizioni sul personale
Art. 9.  Modifiche dell'organizzazione e della disciplina degli uffici
Art. 10.  Invarianza della spesa e stato di previsione del Ministero
Art. 11.  Competenze del Ministero
Art. 12.  Competenze di altre amministrazioni ed organismi pubblici
Art. 13.  Disposizioni transitorie
Art. 14.  Abrogazione di norme


§ 80.9.361 - D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430.

Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94

(G.U. 17 dicembre 1997, n. 293)

 

Capo I

Riordino delle competenze del CIPE

 

     Art. 1. Attribuzioni del CIPE

     1. Nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a:

     a) definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati;

     b) definire gli indirizzi generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, e verificarne l'attuazione, attraverso una stretta cooperazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali interessati, con le modalità previste dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tale fine approva, fra l'altro, piani e programmi di intervento settoriale e ripartisce, su proposta delle amministrazioni interessate, le risorse finanziarie dello Stato da destinare, anche attraverso le intese istituzionali di programma, allo sviluppo territoriale;

     c) svolgere funzioni di coordinamento ed indirizzo generale in materia di intese istituzionali di programma e di altri strumenti di programmazione negoziata, al fine del raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo fissati dal Governo e del pieno utilizzo delle risorse destinate allo sviluppo regionale, territoriale e settoriale; approvare, ai sensi dell'articolo 2, commi 205 e 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le singole intese istituzionali di programma e la disciplina per l'approvazione ed il finanziamento dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area, nonché definire ulteriori tipologie della contrattazione programmata, disciplinandone le modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo;

     d) rideterminare periodicamente obiettivi ed indirizzi sulla base di valutazioni sull'efficacia degli interventi, riallocando, ove necessario, le risorse finanziarie assegnate e non adeguatamente utilizzate e prospettando se del caso al Presidente del Consiglio dei Ministri le opportune iniziative, anche legislative;

     e) definire le linee guida ed i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore.

     2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanaziaria attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con deliberazione del CIPE da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e quindi delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, sono individuate le tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con la stessa deliberazione sono individuate le attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta deliberazione sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 [1] .

     3. Il CIPE, nell'esercizio delle sue funzioni, può costituire, con propria delibera, comitati, commissioni o gruppi di lavoro ai fini dell'esame e della formulazione di proposte su problemi e materie di particolare complessità e riguardanti competenze intersettoriali, nei casi e secondo le modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 5.

     4. Il Presidente del CIPE può richiedere, anche su proposta di amministrazioni statali o regionali, la trattazione collegiale di questioni che incidono sull'azione di politica economica del Governo.

     5. Il CIPE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, provvede, su proposta del Presidente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad adeguare il proprio regolamento interno al fine di assicurare, fra l'altro:

     a) che la partecipazione alle riunioni collegiali sia riservata ai Ministri interessati, limitando a casi eccezionali la possibilità di delega e prevedendo che un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica partecipi alle riunioni in rappresentanza dello stesso Ministero, qualora il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica partecipi alle riunioni in qualità di Presidente delegato del CIPE;

     b) che il procedimento di formazione delle proposte di delibera sia riordinato in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e in modo da consentire la partecipazione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni interessate all'elaborazione delle proposte sin dalla fase iniziale;

     c) che le proposte delle amministrazioni competenti, sulla base delle quali il CIPE è chiamato a deliberare, siano corredate dalle opportune valutazioni tecniche, economiche e finanziarie.

     6. Il CIPE si avvale di una segreteria presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai compiti operativi e di amministrazione ed alle esigenze di coordinamento e di supporto tecnico delle istruttorie. All'organizzazione della segreteria si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nell'ambito del dipartimento avente competenza nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).

 

Capo II

Unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 2. Costituzione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unificazione delle funzioni e definizioni.

     1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, è costituito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel quale sono unificate e riordinate le funzioni già attribuite dall'ordinamento ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, contestualmente soppressi, nonché i relativi uffici, il personale e le risorse finanziarie e strumentali, secondo le disposizioni del presente decreto legislativo e dei regolamenti di attuazione previsti dall'articolo 7, comma 3, della citata legge 3 aprile 1997, n. 94.

     2. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e degli altri uffici dirigenziali, delle relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, sono stabiliti con regolamenti ovvero con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. La ridefinizione degli organici è effettuata in modo da assicurare l'invarianza della spesa di personale. I regolamenti prevedono la graduale soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale, articolato in aree dipartimentali. Fino all'istituzione del ruolo unico, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità fra i diversi dipartimenti, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. [2]

     3. Nell'ambito del presente decreto legislativo sono adottate le seguenti definizioni:

     a) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     b) Ministro: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 3. Riordino delle competenze e dell'organizzazione del Ministero

     1. Il Ministero ha competenza nei settori della politica economica, finanziaria e di bilancio, da esercitarsi in funzione anche del rispetto dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Ha competenza, inoltre, nel settore della programmazione degli investimenti pubblici e degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, nonché in quello delle politiche di coesione, ivi compresi gli interventi diretti al perseguimento degli obiettivi fissati in sede comunitaria ed all'utilizzo dei relativi fondi. Coordina la spesa pubblica e ne verifica gli andamenti, svolgendo i controlli previsti dalla legge. Il Ministero assicura al Governo, ai fini anche dell'esercizio da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di impulso, di indirizzo e di coordinamento, il supporto tecnico, conoscitivo ed operativo per l'elaborazione delle politiche generali e di settore, con riguardo all'impostazione e alla definizione degli interventi di finanza pubblica rivolti alla loro attuazione, in coerenza con gli obiettivi generali di politica economica e finanziaria stabiliti dal Governo. Nel rispetto delle deliberazioni del Governo e del potere di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché delle competenze istituzionali e delle specifiche attribuzioni previste dal vigente ordinamento per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli altri Ministeri di settore, il Ministero esercita le funzioni e i poteri attribuiti dalla legge in materia di gestione di partecipazioni azionarie, di esercizio dei diritti dell'azionista e di alienazione dei titoli di proprietà dello Stato.

     2. Le competenze del Ministero sono riordinate nei seguenti settori generali ed omogenei di attività organizzati in forma dipartimentale, secondo la seguente ripartizione:

     a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico ed alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato, con l'osservanza di quanto stabilito nel comma 1;

     b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsti dalla lettera a), nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento;

     c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione e utilizzo dei fondi strutturali comunitari;

     d) amministrazione generale, personale e servizi del tesoro, con particolare riguardo: alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione; alla trattazione degli affari di carattere generale; alla gestione delle risorse umane; alla gestione dei servizi del Tesoro, comprese le erogazioni a carico del bilancio dello Stato e i servizi diretti all'utenza.

     3. Le competenze del Ministero sono ripartite, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in dipartimenti, istituiti in numero non superiore a quattro.

     4. Il Provveditorato generale dello Stato, che opera nell'ambito del dipartimento a tal fine individuato ai sensi del comma 3, assicura la consulenza per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato e, su richiesta dei dirigenti responsabili degli acquisti, procede a controlli di qualità ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Provvede altresì, su richiesta di amministrazioni dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, all'esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento di beni e servizi, anche comuni a più amministrazioni. Elabora parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruità dei prezzi. Esercita le attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché in materia di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto.

     5. E' istituito il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il Nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. Ai componenti del Nucleo è attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività svolta dal Nucleo.

 

          Art. 4. Organi collegiali

     1. E' istituito il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, con il compito di svolgere le attività di elaborazione, di analisi e di studio nei settori di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a). Il Consiglio tecnico scientifico ed il Consiglio degli esperti, già operanti, rispettivamente, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e il Ministero del tesoro, sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3. Il Consiglio è articolato in due distinti collegi: uno per la trattazione di problemi a carattere tecnicoscientifico, denominato collegio tecnico-scientifico, ed uno per le analisi e le previsioni nei settori su richiamati, denominato collegio degli esperti. Si applicano, quali criteri direttivi del predetto regolamento, le disposizioni dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428. Al Consiglio tecnico scientifico degli esperti si applica, altresì, l'articolo 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378.

     2. La Commissione tecnica della spesa pubblica continua a svolgere i compiti di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, come sostituito dall'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. In particolare, contribuisce a definire le metodologie per la programmazione dell'attività finanziaria e il monitoraggio dell'attuazione delle manovre di bilancio, nonché per la valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative. La Commissione tecnica della spesa pubblica opera alle dirette dipendenze del Ministro.

     3. E' istituito il Centro nazionale di contabilità pubblica, per l'analisi e lo studio della disciplina della contabilità pubblica. A tale fine, il Centro cura, fra l'altro, la raccolta coordinata delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la tenuta di una banca dati normativa sulla stessa materia, la redazione di istruzioni generali, di manuali di servizio, nonché di proposte di modifica alle norme vigenti, da sottoporre al Ministro. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, il Consiglio dei ragionieri, previsto dall'articolo 164 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è soppresso.

     4. Le nomine dei componenti degli organi collegiali previsti dal presente articolo sono disposte con decreto del Ministro. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, i predetti organi collegiali sono costituiti nell'ambito dei dipartimenti rispettivamente individuati con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

          Art. 5. Cabina di regia nazionale

     1. La Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, opera alle dipendenze del Ministro ed è la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari. La Cabina di regia nazionale, in particolare, effettua, anche sulla base dei dati acquisibili nell'ambito dei sistemi informativi del Ministero, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi; fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi; elabora e propone al Ministro iniziative normative e misure operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi; studia gli effetti dell'impiego dei fondi strutturali comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione più efficaci.

     2. La Cabina di regia nazionale è composta da un presidente, dal capo del Dipartimento e dal dirigente generale competenti in materia di politiche di sviluppo e di coesione, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra cui il capo del Dipartimento per gli affari economici, dal Ragioniere generale dello Stato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un esperto di alta qualificazione nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. Con le stesse modalità si provvede alla determinazione dei compensi dei componenti estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo, per tutti i componenti, la corresponsione di un gettone di presenza per le riunioni collegiali. La predetta composizione è integrata, per la trattazione delle questioni relative a specifici fondi strutturali, con altri componenti in rappresentanza delle amministrazioni di settore competenti, designati dai rispettivi Ministri.

     3. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di regia nazionale, compresa l'istituzione di una segreteria tecnica, ai cui componenti è corrisposto il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Alla segreteria tecnica possono essere assegnati con incarico temporaneo esperti, in numero non superiore a venti, di particolare ed elevata professionalità nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale. Non più del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. La segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale svolge anche compiti di collaborazione e di supporto del Dipartimento competente in materia di politiche di sviluppo e di coesione, per quanto di competenza comune dei due organismi.

     4. Nell'ambito della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea è istituita una unità operativa della Cabina di regia nazionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi con l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri, sono stabiliti la composizione dell'unità e le sue modalità di funzionamento, sulla base dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

          Art. 6. Servizio di tesoreria centrale dello Stato [3]

     [1. Il servizio di tesoreria centrale dello Stato è affidato alla Banca d'Italia. Il servizio è regolato da una convenzione aggiuntiva a quella prevista dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1991, n. 104, per il servizio di tesoreria provinciale. Per il servizio di tesoreria centrale dello Stato si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della predetta legge 28 marzo 1991, n. 104, nonché le altre norme che regolano lo svolgimento del servizio di tesoreria provinciale.

     2. La decorrenza dello svolgimento del servizio di tesoreria centrale da parte della Banca d'Italia è stabilita nella convenzione di cui al comma 1, in relazione agli adempimenti necessari all'effettivo passaggio alla Banca d'Italia dei relativi compiti.

     3. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 la Banca d'Italia rende pienamente ed incondizionatamente fruibili alle competenti strutture ministeriali, mediante collegamenti informatici, tutte le informazioni riguardanti i flussi di tesoreria.]

 

          Art. 7. Disposizioni sugli uffici locali e sulle ragionerie

     1. Le funzioni del Ministero sono svolte in sede locale da Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. Le Ragionerie centrali costituite presso i Ministeri assumono la denominazione di "Uffici centrali del bilancio" ed esercitano le funzioni individuate con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, gli atti dai quali derivi un obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato acquistano efficacia. I regolamenti prevedono procedure semplificate per verifiche della legalità della spesa, senza effetti impeditivi sull'efficacia degli atti.

     3. Le ragionerie regionali sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base più ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale operante presso il dipartimento provinciale avente sede nel capoluogo di regione, anche mediante l'utilizzazione del personale delle soppresse ragionerie regionali. Alla predetta ragioneria provinciale sono attribuite le funzioni del Ministero, da esercitarsi in sede locale, in materia di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché, a richiesta e d'intesa con le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, funzioni di collaborazione e di supporto ai predetti soggetti ed enti nelle stesse materie, secondo modalità e programmi stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.

 

          Art. 8. Disposizioni sul personale

     1. Al fine di assicurare che il processo di ristrutturazione del Ministero sia accompagnato e sostenuto dai necessari interventi di formazione e di riqualificazione del personale, con particolare riguardo ai profili innovativi ed agli specifici compiti risultanti dal nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'Amministrazione, per il Ministero sono attivate le iniziative di riqualificazione previste dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con apposito decreto legislativo da emanarsi, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in base alla delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge stessa, limitatamente alle esigenze formative e di riqualificazione derivanti dalla riorganizzazione disposta con il presente decreto legislativo e con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3. Oltre alle predette iniziative di riqualificazione sono attuate, non oltre sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 3 aprile 1997, n. 94, per il personale interessato dal processo di ristrutturazione del Ministero da collocare nei ruoli centrali o periferici, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche e ai livelli posseduti all'atto dell'unificazione dei Ministeri. Contestualmente sono previste e disciplinate procedure di mobilità conseguenti al trasferimento di funzioni e compiti ad altre amministrazioni e, in particolare, si provvede al passaggio all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) di personale delle direzioni provinciali del tesoro, in relazione ai compiti attribuiti all'Istituto ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     2. Il personale adibito a mansioni inerenti ai servizi di tesoreria centrale affidati alla Banca d'Italia rimane assegnato al dipartimento di appartenenza ed è riutilizzato, ove occorra, previa riqualificazione professionale ai sensi del comma 1. Il personale in eccedenza rispetto alle esigenze del predetto dipartimento è assegnato agli altri dipartimenti, tenuto conto delle professionalità possedute, nonché alle altre amministrazioni che lo richiedano, nelle forme previste dall'ordinamento, anche in posizione di comando.

 

Capo III

 

Norme finali e transitorie

 

          Art. 9. Modifiche dell'organizzazione e della disciplina degli uffici

     1. Alle eventuali modifiche dell'organizzazione e della disciplina degli uffici del Ministero si provvede ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

          Art. 10. Invarianza della spesa e stato di previsione del Ministero

     1. Le disposizioni del presente decreto legislativo e quelle dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, assicurano il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa, al netto degli oneri sopportati per l'esercizio di funzioni e compiti trasferiti ad altre amministrazioni, anche in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1. Alla loro applicazione si provvede nell'ambito delle disponibilità ordinarie e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

     2. Ai fini dell'approvazione del bilancio dello Stato per il 1998, gli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica sono provvisoriamente unificati sulla base dei centri di responsabilità e dell'articolazione organizzativa attualmente esistenti. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da trasmettersi alla commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la struttura del predetto stato di previsione è modificata in coerenza con la riorganizzazione risultante dal presente decreto legislativo e dal regolamento concernente l'individuazione dei dipartimenti del Ministero, degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative attribuzioni.

 

          Art. 11. Competenze del Ministero

     1. Restano attribuite al Ministero le competenze già previste dalle norme vigenti per i soppressi Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, qualora non modificate o abrogate dalle disposizioni del presente decreto legislativo e da quelle dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.

     2. Ai fini di cui al comma 1, in tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni che seguono si intendono riferite alle strutture dipartimentali del Ministero, istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, secondo le corrispondenze rispettivamente indicate:

     a) "Direzione generale del tesoro": struttura dipartimentale avente competenza nel settore di attività indicato nell'articolo 3, comma 2, lettera a);

     b) "Ragioneria generale dello Stato": struttura dipartimentale avente competenza nel settore di attività indicato nello stesso articolo 3, comma 2, lettera b);

     c) "Servizio per la contrattazione programmata", "Servizio per le politiche di coesione", "Servizio per l'attuazione della programmazione economica", già costituiti presso il soppresso Ministero del bilancio e della programmazione economica: struttura dipartimentale con competenza nel settore di attività di cui al predetto articolo 3, comma 2, lettera c);

     d) "Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra" e "Direzione generale dei servizi periferici del tesoro": struttura dipartimentale con competenza nel settore di attività di cui al predetto articolo 3, comma 2, lettera d);

     e) "Ragioneria provinciale dello Stato", "Ragioneria regionale dello Stato" e "Direzione provinciale del tesoro": dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsti dall'articolo 7, con riguardo alle articolazioni interne che svolgono le relative funzioni.

 

          Art. 12. Competenze di altre amministrazioni ed organismi pubblici

     1. Nelle materie disciplinate dal presente decreto legislativo e dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, restano ferme le competenze istituzionali e le altre specifiche attribuzioni previste dal vigente ordinamento per le altre amministrazioni ed organismi pubblici, ivi compresa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

          Art. 13. Disposizioni transitorie

     1. Sono fatte salve le modifiche che, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, potranno essere apportate nell'assetto organizzativo e nella ripartizione delle competenze delle pubbliche amministrazioni rispetto a quanto disposto con il presente decreto legislativo e con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.

 

          Art. 14. Abrogazione di norme

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati:

     a) il regio decreto 26 dicembre 1877, n. 4219, ed il regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1700;

     b) il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154;

     c) l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202;

     d) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407;

     e) l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

     2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3, sono o restano abrogati:

     a) l'articolo 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

     b) gli articoli 164, 165 e 289 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     c) il regio decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1036 e le relative norme di attuazione emanate con decreto ministeriale 12 agosto 1924 (in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1924, n. 193);

     d) gli articoli 12, 15, primo comma, lettera a), 17-bis, limitatamente alla denominazione "ragionerie regionali dello Stato", e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

     e) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291;

     f) l'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 883, limitatamente all'istituzione della ragioneria regionale dello Stato con sede in Campobasso;

     g) gli articoli 4, 5,6,7 e 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

     h) l'articolo 4, commi primo, secondo, sesto, settimo, ottavo e nono, della legge 26 aprile 1982, n. 181;

     i) l'articolo 19, comma ottavo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

     j) l'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n. 427;

     k) l'articolo 10, commi primo e quarto, della legge 7 agosto 1985, n. 428;

     l) l'articolo 1, comma 2, della legge 27 novembre 1991, n. 378;

     m) l'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

     n) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 17 maggio 1999, n. 144, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 25 giugno 1999, n. 208.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.