§ 80.9.192 - Legge 16 agosto 1962, n. 1291.
Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:16/08/1962
Numero:1291


Sommario
Art. 1.      Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è aggiunto il seguente art. 17-bis
Art. 2.  [1]
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.  [4]
Art. 6.      L'obbligo di denuncia stabilito dall'art. 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per gli impiegati con qualifica [...]
Art. 7.      I ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge
Art. 8.      Presso la Ragioneria generale dello Stato sono istituiti i seguenti Ispettori generali
Art. 9.      Nei riguardi dei consiglieri di prima, di seconda e terza classe del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato che [...]
Art. 10.      Il personale delle carriere di concetto di cui ai quadri IV e VIII annessi alla presente legge, svolge i compiti di carattere amministrativo-contabile previsti nei [...]
Art. 11.      Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello della carriera esecutiva delle Ragionerie [...]
Art. 12.      Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello della carriera esecutiva delle Ragionerie [...]
Art. 13.      Gli operatori tecnici di 1 e di 2 classe e i dattilografi di 1 e di 2 classe partecipano insieme agli archivisti o ufficiali di ragioneria di 1 classe ed agli applicati [...]
Art. 14.      Gli impiegati dei ruoli della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello delle Ragionerie provinciali dello Stato che non [...]
Art. 15.  [5]
Art. 16.      Le funzioni corrispondenti alle qualifiche del coefficiente 670 nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali (tabella A) della Ragioneria generale dello Stato [...]
Art. 17.      In tutte le Commissioni previste per gli esami d'ammissione in carriera o di promozione alle qualifiche superiori riguardanti i ruoli del personale delle Ragionerie [...]
Art. 18.      Con effetto dal 1° luglio 1963
Art. 19.      Gli impiegati del ruolo degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza di cui all'annesso quadro III esercitano compiti ispettivi o connessi compiti di [...]
Art. 20.      Entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro del provvedimento d'inquadramento di cui alla lettera c) del [...]
Art. 21.      L'ordine di collocamento nelle singole qualifiche conseguente agli inquadramenti e ai trasferimenti di cui ai precedenti articoli 18, 19 e 20 è determinato dalla data [...]
Art. 22.      Per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 275 del testo unico [...]
Art. 23.      Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti dei ruoli delle carriere esecutive della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie provinciali dello [...]
Art. 24.      Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del [...]
Art. 25.      Gli impiegati con qualifica ad personam previsti dall'art. 198 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono [...]
Art. 26.      Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestino servizio, alla data di [...]
Art. 27.      Nella prima attuazione della presente legge, i posti previsti per ciascuna delle qualifiche dei ruoli di cui agli annessi quadri IV e VIII sono conferiti a domanda da [...]
Art. 28.      Nella prima applicazione della presente legge è indetto, limitatamente ad un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera speciale di [...]
Art. 29.      Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici [...]
Art. 30.      Il personale salariato di cui all'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, in servizio alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato da data anteriore a quella [...]
Art. 31.      Gli impiegati del ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato compresi quelli inquadrativi ai sensi del precedente art. 24, comunque [...]
Art. 32.      Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti che siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione di disposizioni [...]
Art. 33.      Nella prima applicazione dei ruoli di cui agli annessi quadri VI e X i posti previsti per ciascuna delle qualifiche saranno conferiti a domanda, da presentare entro tre [...]
Art. 34.      I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficieranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento [...]
Art. 35.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63, mediante riduzione degli stanziamenti di parte [...]
Art. 36.      Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge, che entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta [...]


§ 80.9.192 - Legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici.

(G.U. 30 agosto 1962, n. 219, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è aggiunto il seguente art. 17-bis:

     "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17 non si applicano ai rendiconti dei funzionari delegati ed ai conti giudiziali degli agenti contabili operanti presso le Amministrazioni centrali e presso i seguenti organi periferici del Ministero del tesoro:

     Ragionerie regionali dello Stato;

     Ragionerie provinciali dello Stato;

     Ragioneria presso il Magistrato per il Po.

     Nei confronti dei suddetti funzionari delegati ed agenti contabili continuano a trovare attuazione le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche".

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5. [4]

 

          Art. 6.

     L'obbligo di denuncia stabilito dall'art. 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per gli impiegati con qualifica di Ispettore generale è deferito, per ciò che concerne gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza, al Ragioniere generale dello Stato.

 

          Art. 7.

     I ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge.

     Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, l'equiparazione delle qualifiche dei ruoli stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, non contemplate dal predetto testo unico, è effettuata in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

 

          Art. 8.

     Presso la Ragioneria generale dello Stato sono istituiti i seguenti Ispettori generali:

     Ispettorato generale degli affari generali, del personale e degli studi;

     Ispettorato generale per i servizi speciali e della meccanizzazione.

     Le rispettive attribuzioni saranno stabilite con norme regolamentari.

 

          Art. 9.

     Nei riguardi dei consiglieri di prima, di seconda e terza classe del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato che compiranno, dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità minima prescritta per l'ammissione al concorso per merito distinto o agli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione del ruolo stesso, è richiesta, ai fini della validità del requisito di cui all'art. 159 - secondo comma - del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, l'applicazione, per almeno uno dei tre periodi ivi previsti, ai servizi delle ragionerie delle Amministrazioni centrali o delle Ragionerie regionali dello Stato.

     Per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza (tabella B) della Ragioneria generale dello Stato l'anzianità di servizio prevista dall'art. 275 lettera a) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è ridotta da otto a cinque anni.

 

          Art. 10.

     Il personale delle carriere di concetto di cui ai quadri IV e VIII annessi alla presente legge, svolge i compiti di carattere amministrativo-contabile previsti nei rispettivi ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati.

     Alla carriera di concetto di cui al precedente comma si accede per concorso pubblico per esami.

     L'esame consisterà di due prove scritte di cui una su nozioni di contabilità generale dello Stato e l'altra, a carattere pratico, sui servizi della Ragioneria generale dello Stato o delle Ragionerie provinciali dello Stato nonchè di una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte.

 

          Art. 11.

     Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato che rivestono le qualifiche di operatori tecnici aggiunti e di operatori tecnici di 2 e di 1 classe disimpegnano mansioni di operatori di macchine di ufficio.

     Nei concorsi per esami di ammissione ai ruoli di cui al precedente comma, il decimo dei posti è riservato per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti debbono superare oltre alle prove scritte ed orali di cui all'art. 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, apposita prova pratica su mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.

 

          Art. 12.

     Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato che rivestono la qualifica di dattilografo aggiunto e di dattilografo di 2 e di 1 classe disimpegnano mansioni di dattilografia e di stenografia.

     Nei concorsi per esame di ammissione ai ruoli predetti, due decimi dei posti sono riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove scritte ed orali di cui all'art. 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono superare una prova pratica di dattilografia, nonchè una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, come specificato nel bando di concorso.

 

          Art. 13.

     Gli operatori tecnici di 1 e di 2 classe e i dattilografi di 1 e di 2 classe partecipano insieme agli archivisti o ufficiali di ragioneria di 1 classe ed agli applicati o ufficiali di ragioneria di 2 classe agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di 1° archivista o di 1° ufficiale di ragioneria.

 

          Art. 14.

     Gli impiegati dei ruoli della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello delle Ragionerie provinciali dello Stato che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti articoli 11 e 12 disimpegnano, in conformità dell'art. 181 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonchè quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento.

 

          Art. 15. [5]

 

          Art. 16.

     Le funzioni corrispondenti alle qualifiche del coefficiente 670 nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali (tabella A) della Ragioneria generale dello Stato e dei coefficienti 670 e 500 del ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato e dei coefficienti 271, 229, 202, 180 e 157 dei ruoli delle carriere esecutive dei servizi centrali della stessa Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie provinciali dello Stato sono attribuite e revocate con decreto del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 17.

     In tutte le Commissioni previste per gli esami d'ammissione in carriera o di promozione alle qualifiche superiori riguardanti i ruoli del personale delle Ragionerie provinciali dello Stato, ferma rimanendo la loro composizione numerica secondo le disposizioni in vigore, deve essere incluso un impiegato del ruolo della carriera speciale direttiva delle stesse Ragionerie provinciali dello Stato.

 

          Art. 18.

     Con effetto dal 1° luglio 1963:

     a) i moli delle carriere direttive dei servizi centrali (tabella A) e dell'Ispettorato generale di finanza (tabella B) di cui all'annesso quadro I, sono fusi nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'annesso quadro II;

     b) è istituito il ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza, di cui all'annesso quadro III;

     c) gli impiegati dei ruoli indicati alla precedente lettera a) che alla data del 1° luglio 1962 esercitavano compiti ispettivi o connessi compiti di coordinamento, saranno inquadrati nel ruolo indicato alla precedente lettera b), con i criteri e le modalità di cui all'art. 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Gli altri impiegati dei predetti ruoli saranno inquadrati nel ruolo di cui all'annesso quadro II.

 

          Art. 19.

     Gli impiegati del ruolo degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza di cui all'annesso quadro III esercitano compiti ispettivi o connessi compiti di coordinamento.

     Gli impiegati trasferiti nel ruolo di cui al precedente comma ai sensi degli articoli 199 e 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore dopo avere espletato i compiti indicati nello stesso precedente comma per almeno 18 mesi e non potranno essere trasferiti nel ruolo di cui all'annesso quadro II se non dopo aver esplicato detti compiti per almeno quattro anni.

 

          Art. 20.

     Entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro del provvedimento d'inquadramento di cui alla lettera c) del precedente art. 18, e con effetto dal 1° luglio 1963, gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato potranno essere trasferiti, su domanda da presentarsi entro un mese dalla stessa data, nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza nel limite di due terzi della dotazione organica di ciascuna qualifica di quest'ultimo ruolo, con i criteri e le modalità di cui all'art. 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 21.

     L'ordine di collocamento nelle singole qualifiche conseguente agli inquadramenti e ai trasferimenti di cui ai precedenti articoli 18, 19 e 20 è determinato dalla data del decreto di nomina o di promozione alla qualifica rivestita e, a parità di tale data, dai diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso e negli scrutini per merito comparativo.

 

          Art. 22.

     Per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 275 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557, nonchè dell'ultimo comma dell'art. 9 della presente legge.

 

          Art. 23.

     Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti dei ruoli delle carriere esecutive della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie provinciali dello Stato che, abitualmente, esercitano le mansioni indicate nei precedenti articoli 11 e 12 sono rispettivamente collocati, con le anzianità possedute, nelle corrispondenti qualifiche di operatori tecnici di prima o di seconda classe e di dattilografo aggiunto previste dai relativi nuovi ruoli.

     I rimanenti impiegati dei ruoli predetti sono collocati con l'anzianità posseduta nelle altre corrispondenti qualifiche.

     Il disposto dei precedenti commi si applica anche al personale inquadrato nei ruoli ivi indicati, ai sensi dei successivi articoli 24, 26 e 29.

 

          Art. 24.

     Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 e successive modificazioni presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - sono collocati, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui ai quadri annessi alla presente legge e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

 

          Art. 25.

     Gli impiegati con qualifica ad personam previsti dall'art. 198 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere collocati, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, nel corrispondente ruolo di cui all'annesso quadro VII, a decorrere dalla Predetta data, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica acquisita e prendendo posto dopo l'ultimo degli impiegati appartenenti alla qualifica nella quale vengono inquadrati.

     Il collocamento di cui al comma precedente si opera prescindendo dal parere del Consiglio d'amministrazione se l'impiegato con qualifica ad personam ha riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo di "ottimo".

     Gli impiegati di cui ai precedenti commi non possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non avranno raggiunto l'anzianità prescritta per la promozione medesima gli impiegati di pari qualifica che li precedono nell'ordine di ruolo.

 

          Art. 26.

     Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato, possono essere trasferiti, a loro domanda, e previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, nelle corrispondenti carriere dei servizi centrali della stessa Ragioneria generale dello Stato o delle Ragionerie provinciali dello Stato, presso cui sono addetti.

     Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il trasferimento ha effetto dalla data medesima.

     Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i servizi di cui al precedente comma, che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento indicati allo stesso primo comma possono presentare la domanda ivi prevista entro 60 giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti.

     Il collocamento nei ruoli del personale dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato degli impiegati di cui al presente articolo, ove occorra, è disposto anche in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

     In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

     Gli impiegati trasferiti conserveranno l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta. Al fine del computo dell'anzianità richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'art. 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo.

 

          Art. 27.

     Nella prima attuazione della presente legge, i posti previsti per ciascuna delle qualifiche dei ruoli di cui agli annessi quadri IV e VIII sono conferiti a domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri e alle condizioni di cui all'art. 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli impiegati dei ruoli della carriera speciale delle Ragionerie provinciali dello Stato rivestenti la qualifica corrispondente ovvero inferiore, ma in possesso dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alla qualifica da conferire, e tenendo particolarmente conto delle prestazioni rese presso i servizi cui ineriscono gli stessi quadri IV e VIII.

     Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili nei ruoli di cui agli annessi quadri IV e VIII, dopo gli inquadramenti di cui alla stessa presente legge, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio d'amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della corrispondente carriera esecutiva dello stesso ramo di servizio della Ragioneria generale dello Stato che siano provvisti di diploma di Istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio, quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Amministrazione di appartenenza.

     La Commissione esaminatrice è composta:

     di un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad Ispettore generale o equiparata, presidente;

     di quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

     un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2 classe disimpegna le funzioni di segretario.

     Per ottenere l'inquadramento previsto dal precedente secondo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

     L'inquadramento nei ruoli di cui al predetto secondo comma non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

     Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del precedente secondo comma conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

     Salve le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impiegati previsti nel primo comma del presente articolo, che provengono da un ruolo organico della carriera esecutiva dello stesso ramo di servizio della Ragioneria generale dello Stato al quale appartiene la carriera di concetto in cui conseguono l'inquadramento.

 

          Art. 28.

     Nella prima applicazione della presente legge è indetto, limitatamente ad un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, un concorso per la nomina a vice ragioniere, riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle stesse Ragionerie provinciali dello Stato, in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

     L'esame di tale concorso consisterà di due prove scritte, di cui una su nozioni di contabilità generale dello Stato e l'altra, a carattere pratico, sui servizi delle Ragionerie provinciali dello Stato, nonchè di una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte.

 

          Art. 29.

     Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui ai quadri annessi alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

     Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti - intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi dei precedenti articoli 24, 26 e 27 primo comma - conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

     Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di metà delle vacanze successive.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il ruolo aggiunto a quello della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato è considerato corrispondente anche al ruolo di cui agli annessi quadri IV e VIII tenendo particolarmente conto delle prestazioni rese presso i servizi cui ineriscono i detti quadri IV e VIII.

     Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore della stessa presente legge. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avrà la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potrà, comunque, essere anteriore alla data di entrata in vigore della medesima presente legge.

     Nei ruoli organici delle Ragionerie provinciali dello Stato è altresì collocato a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza delle norme stabilite nei commi precedenti, il personale dei ruoli aggiunti degli uffici provinciali del Tesoro addetto ai servizi danni di guerra di tali Ragionerie provinciali dello Stato.

     Ove gli impiegati dei ruoli aggiunti collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo o del successivo art. 33 siano in possesso dell'anzianità richiesta ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni a direttore di sezione ed a vice direttore di ragioneria o primo segretario, nonchè ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per le promozioni a primo archivista o primo ufficiale di ragioneria e ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianità si intende posseduta, per gli stessi fini, dagli impiegati di cui al precedente secondo comma, già appartenenti ai ruoli organici, che li precedono nel ruolo.

     Ai fini dell'applicazione del quarto comma del presente articolo gli interessati dovranno presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale di enti, aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto, a domanda, della metà.

 

          Art. 30.

     Il personale salariato di cui all'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, in servizio alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed adibito a mansioni non salariali da data posteriore a quella di entrata in vigore della predetta legge 5 marzo 1961, n. 90, è collocato nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni e integrazioni.

     Al personale di cui al precedente comma sono estese le norme contenute nell'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

     Nei riguardi del personale inquadrato nella 3 categoria del personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 64 della predetta legge 5 marzo 1961, n. 90, può essere disposto il passaggio alla categoria superiore prescindendo dal diploma di ragioniere.

     Un terzo dei posti messi a concorso nei ruoli di cui agli annessi quadri IV, V, VIII e IX è riservato al personale di cui ai precedenti commi e all'ultimo comma dell'art. 29, prescindendo dal limite di età ma in possesso del prescritto titolo di studio.

     Della riserva stabilita al comma precedente sono ammessi a fruire anche gli impiegati dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato in possesso del prescritto titolo di studio.

 

          Art. 31.

     Gli impiegati del ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato compresi quelli inquadrativi ai sensi del precedente art. 24, comunque in servizio - alla data di entrata in vigore della presente legge - da almeno tre anni presso i servizi centrali o regionali della Ragioneria generale dello Stato, i quali non si avvarranno del disposto dell'articolo 27 - primo comma - potranno essere restituiti ai servizi del ruolo di appartenenza solo con il loro assenso ed il servizio prestato negli uffici centrali sarà equiparato a quello delle predette Ragionerie provinciali dello Stato in sede di scrutinio per merito comparativo.

     I predetti impiegati permarranno nel ruolo di appartenenza nella posizione di soprannumero, anche in caso di promozione, fino alla loro cessazione dal servizio o al loro rientro ai servizi delle Ragionerie provinciali dello Stato.

     Gli impiegati medesimi potranno essere promossi alla qualifica superiore nel limite di posti in soprannumero indicati nelle annotazioni apposte in calce all'annesso quadro VII.

     In corrispondenza dei soprannumeri di cui al presente articolo saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera speciale di cui all'annesso quadro VII.

 

          Art. 32.

     Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti che siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

     Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.

 

          Art. 33.

     Nella prima applicazione dei ruoli di cui agli annessi quadri VI e X i posti previsti per ciascuna delle qualifiche saranno conferiti a domanda, da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli impiegati dei corrispondenti ruoli ordinari ed aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato, mediante decreto del Ministero del tesoro, eventualmente di concerto con gli altri Ministeri interessati, previo parere del Consiglio di amministrazione della Ragioneria generale dello Stato e con effetto dal 1° luglio 1962.

     Gli impiegati inquadrati ai sensi del comma precedente conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità della qualifica già ricoperta.

     Gli impiegati provenienti dai ruoli aggiunti saranno collocati dopo l'ultimo impiegato, proveniente dai ruoli ordinari.

 

          Art. 34.

     I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficieranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà - e comunque per un massimo di 30 mesi - dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

     Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.

     Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi.

 

          Art. 35.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63, mediante riduzione degli stanziamenti di parte ordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi destinati a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 36.

     Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge, che entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Tabelle.

     (Omissis)


[1]  Articolo da ultimo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

[2]  Articolo da ultimo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

[3]  Articolo da ultimo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

[4]  Articolo da ultimo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.