§ 80.4.23 - Legge 17 agosto 1960, n. 908.
Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:17/08/1960
Numero:908


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 80.4.23 - Legge 17 agosto 1960, n. 908. [1]

Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale.

(G.U. 31 agosto 1960, n. 212)

 

     Art. 1.

     Gli Uffici periferici delle Amministrazioni statali, nell'esercizio delle attribuzioni decentrate in applicazione della legge di delega 11 marzo 1953, n. 150, nonchè di ogni altra attribuzione che preveda il controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato e di Uffici regionali di controllo della Corte dei conti, provvedono al pagamento delle conseguenti spese mediante la diretta emissione dei titoli previsti dall'art. 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed in particolare di:

     a) ordinativi diretti;

     b) ordini di accreditamento, nei casi e nei limiti in cui le disposizioni già in vigore prevedono l'emissione di buoni di subanticipazione;

     c) ruoli di spesa fissa.

     Tali titoli sono soggetti al controllo delle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato, in conformità del disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, nonchè degli Uffici regionali di controllo della Corte dei conti.

 

          Art. 2.

     Per ogni esercizio finanziario ed ai fini dell'assunzione degli impegni, quando ne ricorra il caso, nonchè dell'emissione dei titoli di cui all'art. 1, le Amministrazioni centrali dalle quali dipendono gli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, qualora non vi siano in bilancio stanziamenti specifici per le spese di competenza di ciascun ufficio, provvedono, con decreti ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti, a ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra gli uffici periferici medesimi.

     Con le stesse modalità potranno essere effettuate, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di cui sopra.

 

          Art. 3.

     Le somme risultanti dalle ripartizioni di cui al precedente art. 2 sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti, compresi quelli di cui all'art. 64, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 4.

     I funzionari ai quali sono somministrati fondi con gli ordini di accreditamento di cui al precedente art. 1, lettera b), debbono presentare, alle scadenze stabilite, i rendiconti delle somme erogate alla Ragioneria regionale od a quella provinciale dello Stato competente per il riscontro amministrativo-contabile, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

     Per tali rendiconti, le attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti, in base alle leggi vigenti, sono deferite agli Uffici regionali di controllo della Corte medesima.

 

          Art. 5.

     La presente legge avrà efficacia a partire dall'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.

 


[1] Abrogata dall'art. 5 del D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29, con la decorrenza ivi prevista.