§ 95.21.19 – L. 14 novembre 1981, n. 645.
Modifiche ed integrazioni al regime delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:14/11/1981
Numero:645


Sommario
Art. 1.      Al numero 1) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le parole "lire [...]
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni di cui [...]
Art. 3.      Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'articolo 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche le somme corrispondenti alle imposte e agli oneri che sono stati dedotti dal reddito [...]
Art. 6.      Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 83 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, per le mensilità di assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 [...]
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 2.080 miliardi, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.21.19 – L. 14 novembre 1981, n. 645.

Modifiche ed integrazioni al regime delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981.

(G.U. 16 novembre 1981, n. 315).

 

     Art. 1.

     Al numero 1) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le parole "lire 108.000" sono sostituite con le parole "lire 180.000".

     Nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire centosessantottomila, indicato nel primo comma lettera a), è elevato a lire duecentoventottomila e gli importi di lire centottantaseimila e centosessantottomila indicati nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire duecentoquarantaseimila e a lire duecentoventottomila.

     L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari al tre per cento dell'imposta lorda arrotondato a norma della legge 23 dicembre 1977, n. 935. La predetta riduzione non si applica sull'imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo eccedenti l'ammontare di lire trenta milioni.

     Le disposizioni dei commi che precedono si applicano ai redditi posseduti nell'anno 1981.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1981 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

     In caso di rinvio del conguaglio di fine anno ai mesi di gennaio e febbraio 1982 il sostituto d'imposta, sulle somme corrisposte nel mese di dicembre, effettua le ritenute alla fonte in misura pari al 65 per cento dell'ammontare complessivo dovuto da ciascun percipiente.

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "Ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici di cui all'articolo precedente rilasciano ai pensionati un certificato attestante l'ammontare della pensione erogata e degli arretrati di pensione pagati, le detrazioni d'imposta effettuate e le eventuali ritenute fiscali operate. Il certificato, redatto in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, è rilasciato agli interessati entro il termine previsto dall'articolo 16, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. La sottoscrizione del certificato può essere effettuata con sistemi di elaborazione automatica".

 

          Art. 4.

     L'articolo 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici interessati, stabilisce con proprio decreto le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro da parte di questi all'amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali è stato rilasciato il certificato di cui al primo comma del precedente articolo, comprensivo dei dati necessari".

     Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5.

     Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche le somme corrispondenti alle imposte e agli oneri che sono stati dedotti dal reddito complessivo di precedenti periodi di imposta concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale il contribuente ne abbia conseguito lo sgravio, il rimborso o la restituzione.

 

          Art. 6.

     Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 83 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, per le mensilità di assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, afferenti al periodo 1° gennaio-30 novembre 1973, i presupposti di imposizione si considerano verificati anteriormente al 1° gennaio 1974.

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 2.080 miliardi, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.