§ 77.6.7 - R.D. 3 luglio 1930, n. 1209.
Facilitazioni per il pagamento delle pensioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:03/07/1930
Numero:1209


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.


§ 77.6.7 - R.D. 3 luglio 1930, n. 1209. [1]

Facilitazioni per il pagamento delle pensioni.

(G.U. 4 settembre 1930, n. 207).

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2.

     (Omissis) [3].

     I pagamenti devono essere comprovati, agli effetti del rimborso, mediante produzione alla sezione tesoro dell'intendenza di finanza di Roma, di regolari quietanze, degli assegnatari, completate con l'indicazione del numero d'iscrizione delle relative partite.

     (Omissis) [4].

 

          Art. 3.

     Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 43 del D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429.

[3] Comma abrogato dall'art. 43 del D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429.

[4] Comma abrogato dall'art. 43 del D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429.