§ 98.1.12543 - D.M. 18 luglio 1987, n. 311.
Integrazione dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, concernente il pagamento delle pensioni con [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/07/1987
Numero:311


Sommario
Art. 1.      Il comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 492, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione


§ 98.1.12543 - D.M. 18 luglio 1987, n. 311.

Integrazione dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, concernente il pagamento delle pensioni con accreditamento in conto corrente bancario.

(G.U. 31 luglio 1987, n. 177)

 

 

     IL MINISTRO DEL TESORO

     Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, articoli 21 e 45;

     Considerato che occorre sostituire il primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 429/1986 per consentire ai pensionati dello Stato nel cui comune di residenza non esista sportello bancario di poter riscuotere la propria pensione mediante accreditamento in conto corrente bancario aperto presso un istituto di credito sito in un comune viciniore a quello di residenza, purchè appartenente alla stessa provincia;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 492, è sostituito dal seguente:

     "I titolari di pensione o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro nome presso un istituto di credito sito nel loro comune di residenza anagrafica o in un comune viciniore, se appartenente alla stessa provincia, nei casi in cui nel comune di residenza non vi sono sportelli bancari. Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venir meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori".

 

          Art. 2.

     Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.