§ 80.5.558 – D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di modalità di pagamento delle pensioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:29/04/2002
Numero:123


Sommario
Art. 1.      1. L'erogazione delle pensioni e degli assegni congeneri, nonché degli assegni vitalizi, a carico del bilancio dello Stato è disposta dal Centro nazionale di [...]
Art. 2.      1. Le rate di pensione e di assegni pagabili in contanti, compresi nei supporti informatici di cui al comma 2 dell'art. 1, possono essere riscossi entro il secondo mese [...]
Art. 3.      1. La Banca d'Italia invia alla Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica, la rendicontazione mensile dei titoli di spesa estinti
Art. 4.      1. Il pagamento per contanti ovvero l'accreditamento nei circuiti bancario o postale delle rate, anche arretrate, di pensioni e di assegni viene effettuato, per [...]
Art. 5.      1. Il pagamento in contanti delle rate di pensione e degli assegni viene effettuato dagli uffici pagatori, previo accertamento della identità personale dei titolari, [...]
Art. 6.      1. Il pagamento in contanti è documentato da quietanza apposta su apposito modulo, predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero [...]
Art. 7.      1. Il titolare di pensione o di assegno, impossibilitato a recarsi all'ufficio pagatore, può delegare altra persona a riscuotere la rata mensile, mediante apposita [...]
Art. 8.      1. E' soppressa la modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni a carico del bilancio dello Stato, mediante gli assegni di c/c postale di serie speciale previsti [...]
Art. 9.      1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429: 1; 2; 3; 4, comma 6; 7; 8, commi 1, 2, 3 e 4; 9; 10; 12; 15; 16; [...]


§ 80.5.558 – D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato.

(G.U. 25 giugno 2002, n. 147).

 

     Art. 1.

     1. L'erogazione delle pensioni e degli assegni congeneri, nonché degli assegni vitalizi, a carico del bilancio dello Stato è disposta dal Centro nazionale di elaborazione e servizi del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze con ordini collettivi di pagamento tratti sui competenti capitoli di spesa, da estinguersi mediante:

     a) commutazione in "bonifici domiciliati" per il pagamento in contanti presso gli istituti di credito e gli uffici postali;

     b) accreditamento ai conti correnti bancario o postale ovvero nel libretto di risparmio postale intestati ai beneficiari, mediante bonifici. Con la modalità di cui alla lettera b) viene effettuato anche il versamento delle ritenute extraerariali gravanti sugli emolumenti anzidetti.

     2. Gli ordini collettivi di pagamento sono inviati mensilmente alla Banca d'Italia corredati di supporti informatici recanti i seguenti elementi: le generalità, codice fiscale dei titolari di rate di pensioni e di assegni, il numero di iscrizione delle relative partite di spesa, le somme spettanti e il mese di esigibilità, il codice dell'ufficio pagatore, ovvero i dati identificativi dei conti correnti bancario o postale o del libretto di risparmio postale. Per il pagamento mediante bonifici domiciliati, qualora al beneficiario sia stato nominato un rappresentante legale ovvero lo stesso abbia nominato un procuratore, oltre al nominativo dell'intestatario è indicato anche quello del rappresentante legale o del procuratore, preceduto rispettivamente dalla locuzione "rappresentato da" o "procuratore".

     3. Gli ordini collettivi, di cui al comma 2, possono essere anche emessi in forma dematerializzata e trasmessi alla Banca d'Italia per via telematica.

     4. La Banca d'Italia, verificata la congruità degli ordini collettivi con le risultanze dei supporti informatici a corredo, dà corso alle operazioni di estinzione degli ordini stessi e di invio dei bonifici ai sistemi bancario e postale.

     5. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità di estinzione dei titoli di spesa previste dal comma 1, lettere a) e b), possono essere estese anche al pagamento degli stipendi e altri assegni fissi e continuativi [1].

 

          Art. 2.

     1. Le rate di pensione e di assegni pagabili in contanti, compresi nei supporti informatici di cui al comma 2 dell'art. 1, possono essere riscossi entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità.

     2. Per le rate non riscosse entro il termine di cui al precedente comma 1, gli uffici pagatori restituiscono alla Banca d'Italia i relativi importi mediante singoli "storni di bonifico". Tali importi saranno quindi versati cumulativamente al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata a cura della stessa Banca d'Italia, la quale trasmetterà la relativa quietanza al Centro di elaborazione del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, comunicando per via telematica tutte le informazioni presenti nei singoli bonifici originari. Il sistema informativo ne darà comunicazione alle competenti direzioni provinciali dei servizi vari per i conseguenti adempimenti.

 

          Art. 3.

     1. La Banca d'Italia invia alla Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica, la rendicontazione mensile dei titoli di spesa estinti.

 

          Art. 4.

     1. Il pagamento per contanti ovvero l'accreditamento nei circuiti bancario o postale delle rate, anche arretrate, di pensioni e di assegni viene effettuato, per qualsiasi importo, a partire dal giorno 5 di ogni mese.

     2. Qualora la data prefissata cada in giorno non lavorativo, il pagamento è anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.

 

          Art. 5.

     1. Il pagamento in contanti delle rate di pensione e degli assegni viene effettuato dagli uffici pagatori, previo accertamento della identità personale dei titolari, mediante esibizione del certificato di iscrizione (libretto) ovvero, in mancanza, della credenziale rilasciata dalla competente direzione provinciale dei servizi vari.

     2. Il rappresentante legale o il procuratore, le cui generalità risultino nel flusso informatico di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto, debbono esibire, oltre al proprio documento personale di riconoscimento, anche i documenti intestati al rappresentato di cui al comma 1.

     3. Nei casi di erogazione in via continuativa a favore dei soggetti creditori di ritenute gravanti sui trattamenti pensionistici, il pagamento viene effettuato previa identificazione personale e contestuale esibizione di apposita certificazione rilasciata dalla competente direzione provinciale dei servizi vari attestante il diritto degli esibitori alle somme in riscossione.

     4. Nel caso di pagamento a più eredi del rateo rimasto insoluto a seguito del decesso del titolare di pensione o di assegno, nel flusso informatico vanno riportati gli estremi della comunicazione della direzione provinciale dei servizi vari recante le generalità complete di tutti gli aventi diritto. Detta comunicazione va esibita all'atto della riscossione all'ufficio pagatore che la allegherà alla quietanza di cui all'articolo 6 del presente decreto. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.

 

          Art. 6.

     1. Il pagamento in contanti è documentato da quietanza apposta su apposito modulo, predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il modulo andrà sottoscritto per quietanza dal titolare della pensione o dell'assegno, ovvero dal suo rappresentante legale o volontario.

     2. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni unitamente ai rispettivi bonifici domiciliati e tenuti a disposizione per i controlli di legge.

 

          Art. 7.

     1. Il titolare di pensione o di assegno, impossibilitato a recarsi all'ufficio pagatore, può delegare altra persona a riscuotere la rata mensile, mediante apposita scrittura privata a firma autenticata in via amministrativa, da presentare direttamente all'ufficio stesso.

     2. Qualora il predetto titolare rilasci mandato in via continuativa ai sensi dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la competente direzione provinciale dei servizi vari può rilasciarne una o più copie autentiche per la riscossione delle rate mensili venute a scadenza prima dell'acquisizione in banca dati delle generalità del mandatario, mediante diretta esibizione all'ufficio pagatore da parte del mandatario stesso.

     3. La delega e le copie autentiche di cui ai precedenti commi, da esibire unitamente al documento del mandante, saranno acquisite dall'ufficio pagatore e allegate al modulo quietanzato di cui all'articolo 6.

 

          Art. 8.

     1. E' soppressa la modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni a carico del bilancio dello Stato, mediante gli assegni di c/c postale di serie speciale previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.

     2. I titoli della specie non riscossi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono pagabili presso gli uffici postali di localizzazione entro la data di scadenza di validità sugli stessi riportata. Trascorso tale termine, dovranno essere restituiti alle direzioni provinciali dei servizi vari emittenti, per la riammissione a pagamento delle somme rappresentate, con le modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 1986.

     3. I conti correnti postali infruttiferi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 1986 verranno chiusi dopo la resa e la regolarizzazione dell'ultima contabilità di cui all'articolo 26 dello stesso decreto presidenziale.

     4. In sostituzione dei tagliandi annessi agli assegni di c/c postale, ai titolari di pensioni e degli assegni di cui all'articolo 1, nel mese di gennaio di ciascun anno, ovvero nel mese in cui verrà attribuito l'aumento per perequazione automatica, verrà inviato un prospetto analitico delle competenze spettanti, da valere fino al mese di dicembre dello stesso anno. L'invio del prospetto sarà ripetuto nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di carattere generale o individuale e comunque nei casi di pagamenti una tantum.

 

          Art. 9.

     1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429: 1; 2; 3; 4, comma 6; 7; 8, commi 1, 2, 3 e 4; 9; 10; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20, ad eccezione dei commi 4 e 8; 21, ad eccezione dei commi 1 e 6; 24.


[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 4 luglio 2002, n. 155.