§ 30.9.1 - Legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.9 credito sportivo
Data:24/12/1957
Numero:1295


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [7].
Art. 4.  [14]
Art. 5.  [15]
Art. 6.  [17]
Art. 7.  [18]
Art. 8.  [19]
Art. 9.  [20]
Art. 10.  [21]
Art. 11.  [22]
Art. 12.  [23]
Art. 13.  [24]
Art. 14.  [25]
Art. 15.  [26]


§ 30.9.1 - Legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma.

(G.U. 13 gennaio 1958, n. 9).

 

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [4].

     (Omissis) [5].

     [Costituisce altresì elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496] [6].

 

          Art. 3. [7].

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [9].

     (Omissis) [10].

     (Omissis) [11].

     (Omissis) [12].

     (Omissis) [13].

     Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della metà.

 

          Art. 4. [14]

 

          Art. 5. [15]

     L'Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 [16].

     Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo la relativa rata di ammortamento verrà ridotta di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso.

     La concessione del contributo agli interessi può essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.

 

          Art. 6. [17]

 

          Art. 7. [18]

 

          Art. 8. [19]

 

          Art. 9. [20]

 

          Art. 10. [21]

 

          Art. 11. [22]

 

          Art. 12. [23]

 

          Art. 13. [24]

 

          Art. 14. [25]

 

          Art. 15. [26]


[1] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[2] Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1983, n. 50.

[3] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[4] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[5] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[6] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[7] Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 18 febbraio 1983, n. 50.

[8] Comma modificato dall'art. 34 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, a decorrere dal 2 marzo 1983 e abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[9] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[10] Comma sostituito dall'art. 34 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, a decorrere dal 2 marzo 1983 e abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[11] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[12] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[13] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[14] Articolo modificato dall'art. unico della L. 29 dicembre 1966, n. 1277, dall'art. unico della L. 10 maggio 1973, n. 278, sostituito dall'art. 3 della L. 18 febbraio 1983, n. 50 e abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 18 febbraio 1983, n. 50.

[16] Comma modificato dall'art. 1 del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 e così sostituito dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[17] Articolo sostituito dall'art. 5 della L. 18 febbraio 1983, n. 50 e abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[18] Articolo sostituito dall'art. 6 della L. 18 febbraio 1983, n. 50 e abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[19] Articolo sostituito dall'art. 7 della L. 18 febbraio 1983, n. 50, modificato dall'art. 34 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 e abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[20] Articolo sostituito dall'art. 8 della L. 18 febbraio 1983, n. 50 e abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[21]  Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[22]  Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[23]  Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[24]  Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[25]  Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[26]  Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994.