§ 58.6.5D - Legge 31 marzo 1977, n. 91.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:31/03/1977
Numero:91


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Art. 2.      Il Governo della Repubblica è delegato, nel termine di due mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del [...]


§ 58.6.5D - Legge 31 marzo 1977, n. 91.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza.

(G.U. 2 aprile 1977, n. 90)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1 il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "L'art. 361 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

     Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.

     Se la retribuzione è convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennità è determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso.

     A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977";

     Dopo l'art. 1 è inserito il seguente:

     "Art. 1 bis.

     L'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 è estesa a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate".

     All'art. 2 il primo comma è sostituito dal seguente:

     "A partire dal 1° febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonché con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione nè possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi".

     L'art. 3 è soppresso.

     L'art. 5 è soppresso.

     All'art. 6 le parole: "non concorrono a formare il reddito complessivo degli aventi diritto agli effetti delle imposte sul reddito" sono sostituite dalle seguenti: non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte sul reddito".

 

          Art. 2.

     Il Governo della Repubblica è delegato, nel termine di due mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il CIPE e le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, la utilizzazione delle somme derivanti nell'anno 1977 dalla differenza tra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate col decreto 1° febbraio 1977, n. 12, e quelle dovute per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto stesso, nonché a regolare modalità di riscossione e i relativi controlli e sanzioni.

     Nel determinare la destinazione delle predette somme sarà osservato il criterio secondo indicazioni di priorità individuate dal CIPE di conseguire, attraverso l'attenuazione di oneri gestionali, il contenimento dei costi di servizi di interesse collettivo.