§ 77.4.46 - Legge 22 novembre 1962, n. 1646.
Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:22/11/1962
Numero:1646


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.      Nel caso previsto dal comma primo dell'art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora la cessazione dal servizio reso per almeno un anno compiuto con continuazione di iscrizione o con [...]
Art. 5.  [4]
Art. 6.      Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 in poi, a modifica dell'art. 21 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, in nessun caso è richiesto un periodo minimo di stato coniugale [...]
Art. 7.      Sono equiparati ai figli legittimi, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, i figli naturali [...]
Art. 8.      La pensione di riversibilità spetta agli aventi diritto a norma del precedente articolo anche nei casi di morte o di collocamento a riposo avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1958
Art. 9.      La facoltà di continuazione di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 21 dell'ordinamento approvato con regio [...]
Art. 10.      Le norme contenute nei primi cinque commi dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facoltà data agli Enti parastatali, agli Enti [...]
Art. 11.      Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva, per ciascun dipendente da Comune o Provincia, il raffronto con la retribuzione annua contributiva del rispettivo segretario, [...]
Art. 12.      Al penultimo comma dell'art. 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e al penultimo comma dell'art. 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, è aggiunto il seguente periodo
Art. 13.      Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza delle Casse pensioni facenti [...]
Art. 14.      Le deliberazioni concernenti il riscatto di servizi o periodi adottate in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 47 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sono rese esecutive con decreto [...]
Art. 15.  [9]
Art. 16.      Nei riguardi degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, e dei loro superstiti, il diritto alla pensione di privilegio si consegue anche quando nell'evento che [...]
Art. 17.      Per i servizi con iscrizione facoltativa alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, ai sanitari e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per i quali gli [...]
Art. 18.      I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti fino al 31 dicembre 1960 dall'art. 19 della legge 5 dicembre [...]
Art. 19.      Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, al fine di consentire - per i prestiti concessi all'Ente autonomo Volturno fino alla data di entrata in vigore della presente legge - [...]
Art. 20.      La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali è autorizzata ad assorbire le gestioni dei regolamenti speciali di pensione esistenti presso gli enti locali, mediante convenzioni [...]
Art. 21.      Ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, le norme contenute nell'art. 11 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, [...]
Art. 22.      Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l'art. 28 della legge 24 maggio [...]
Art. 23.      Per le cessazioni dal servizio a partire dal 30 aprile 1958 in poi che comportino l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, nel caso di iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti [...]
Art. 24.      Il personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali munito del diploma di infermiera professionale rilasciato da scuola convitto, istituita ai sensi degli [...]
Art. 25.      All'art. 73 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, è aggiunto il seguente comma
Art. 26.      Per il riconoscimento del servizio militare reso con interruzione di carriera previsto dagli articoli 47 nell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, 46 della legge [...]
Art. 27.      I servizi resi alle dipendenze degli Enti indicati alle lettere l) ed o) dell'art. 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 ed assistiti in fatto da iscrizione [...]
Art. 28.      Ai fini di accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali
Art. 29.      Per i dipendenti dell'Istituto nazionale gestione imposte-consumo, la facoltà di chiedere l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, prevista dal comma primo [...]
Art. 30.      Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, [...]
Art. 31.      Nel caso di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed Ente locale, ferme rimanendo le norme contenute nell'art. 53 [...]
Art. 32.      Per il personale contemplato dal secondo comma dell'art. 5 della legge 11 aprile 1955, n. 379, le disposizioni contenute nel comma terzo dell'articolo stesso trovano applicazione limitatamente [...]
Art. 33.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, lettera g), della legge 25 luglio 1941, n. 934, i sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio continuativo [...]
Art. 34.      Le disposizioni contenute nell'art. 34 della legge 24 maggio 1952, n. 610, riguardanti i salariati che abbiano anteriormente al 1° gennaio 1938 prestato soltanto servizio senza obbligo di [...]
Art. 35.      Ai fini dell'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, i Consorzi provinciali antitubercolari, istituiti ai sensi dell'art. 270 del testo unico [...]
Art. 36.      Il personale della Regione Trentino-Alto Adige comunque assunto anteriormente al 23 settembre 1958, purchè adibito a servizi di carattere permanente, è iscritto obbligatoriamente alla Cassa per [...]
Art. 37.      Ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, gli assegni vitalizi di diritto corrisposti dall'Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali, dall'Opera di previdenza a [...]
Art. 38.      Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale iscritto agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, lalegge 2 aprile [...]
Art. 39.      Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale iscritto agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, nei casi in cui [...]
Art. 40.  [11]
Art. 41.      Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per gli iscritti all'Istituto postelegrafonici, i contributi da versare all'Istituto nazionale della [...]
Art. 42.      Nel caso di riassunzione in servizio di ruolo presso lo Stato o di reiscrizione obbligatoria ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza o all'Istituto [...]
Art. 43.      La legge 15 giugno 1955, n. 507, e il secondo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, non si applicano per i casi di cessazione dal servizio a [...]
Art. 44.      L'art. 8 della legge 22 giugno 1954, n. 523, è sostituito dal seguente
Art. 45.      In applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523, devono intendersi ricongiungibili, a carico dello Stato, i servizi militari resi dai sottufficiali delle forze armate che abbiano raggiunto [...]


§ 77.4.46 - Legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(G.U. 13 dicembre 1962, n. 317)

 

Capo I

MIGLIORAMENTI DEI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DELLE CASSE PENSIONI FACENTI PARTE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO

 

     Art. 1. [1]

     A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, ai superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza è concessa l'indennità speciale per l'accompagnatore, nella misura e con le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni.

 

          Art. 2. [2]

     A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidità, è concesso l'assegno suppletivo, nella misura e con le norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810, e successive modificazioni.

 

          Art. 3. [3]

     A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza sono concessi l'indennità speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nella misura e con le norme di cui agli articoli 2,3e4 della legge 3 aprile 1958, n. 474.

 

          Art. 4.

     Nel caso previsto dal comma primo dell'art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora la cessazione dal servizio reso per almeno un anno compiuto con continuazione di iscrizione o con reiscrizione avvenga nelle condizioni richieste per il diritto alla pensione diretta o indiretta di privilegio, la parte aggiuntiva di pensione è computata con la maggiorazione di un decimo ed è riversibile in base alle norme delle rispettive Casse facenti parte degli Istituti di previdenza in vigore per le pensioni di privilegio.

 

          Art. 5. [4]

     A partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione a carico degli Istituti di previdenza è concessa l'indennità integrativa di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

 

Capo II

MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DELLE CASSE PENSIONI FACENTI PARTE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO

 

          Art. 6.

     Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 in poi, a modifica dell'art. 21 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, in nessun caso è richiesto un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazione dal servizio ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

     Per i casi di morte a partire dal 1° gennaio 1958 in poi di titolari di pensione diretta, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilità delle Casse pensioni indicate al comma precedente, dal requisito del matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio si prescinde in ogni caso qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, si prescinde qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età oppure del settantacinquesimo anno di età se trattasi di titolare di pensione di privilegio, sia durato almeno due anni e la differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti. Il requisito concernente la differenza di età non è richiesto per i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità delle Casse pensioni indicate al comma primo, nel caso di morte di iscritta o di titolare di pensione diretta che abbia contratto matrimonio prima del cinquantesimo anno di età, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 in poi, il vedovo che alla data di morte della moglie risulti inabile a proficuo lavoro ed a di lei carico è equiparato alla vedova [5] .

 

          Art. 7.

     Sono equiparati ai figli legittimi, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, i figli naturali riconosciuti a norma del Codice civile dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio, gli affiliati, qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto al trattamento stesso, ed i figli adottivi, sempre che il decreto di affiliazione o di adozione sia anteriore alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto [6] .

     Per i casi di morte a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge dell'iscritto o del pensionato delle Casse pensioni indicate nel comma precedente, alla vedova non avente diritto a pensione per sentenza, passata in giudicato, di separazione, per sua colpa, è corrisposto, ove sussista lo stato di bisogno, un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta. Qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non può superare la differenza tra l'importo della pensione di riversibilità che sarebbe spettato alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani [7] .

     Qualora non sopravvivano, nei casi di morte previsti dal comma precedente, nè il coniuge, nè figli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il trattamento stesso spetta, nella identica misura stabilita per la vedova, al padre o, in mancanza, alla madre, qualora abbiano una età superiore ad anni 60 oppure siano inabili al lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto. In mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi gli adottanti; in mancanza di questi i genitori naturali; in mancanza anche di questi, gli affilianti.

     Il trattamento di quiescenza spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'iscritto e nullatenenti [8] .

 

          Art. 8.

     La pensione di riversibilità spetta agli aventi diritto a norma del precedente articolo anche nei casi di morte o di collocamento a riposo avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1958.

     Coloro che, anteriormente al 1° gennaio 1958, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli, hanno diritto a domanda ai nuovi benefici concessi dalla presente legge.

     Tali benefici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, se la domanda è presentata entro un anno e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

 

          Art. 9.

     La facoltà di continuazione di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 21 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e dalle modifiche contenute nell'art. 23 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è ammessa anche nei riguardi dell'iscritto collocato nella posizione di aspettativa senza assegni per motivi sindacali fino a quando l'iscritto stesso permane in tale posizione.

     Ai fini dell'applicazione del comma precedente nel caso di collocamento nella posizione di aspettativa avvenuta prima del 1° gennaio dell'anno di pubblicazione della presente legge, il contributo minimo di iscrizione dovuto alla Cassa pensioni deve essere commisurato alla retribuzione annua contributiva virtuale, riferita a tale data, da determinarsi con i criteri stabiliti dal primo comma dell'art. 13 della legge 11 aprile 1955, n. 379. L'iscrizione facoltativa può essere retrodatata fino alla data predetta purchè il relativo contributo venga versato alla Cassa entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     Nel caso contemplato al comma precedente, l'iscritto facoltativamente, a domanda, è ammesso a riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, usufruendo della riduzione ad un terzo del relativo contributo, il periodo, che in fatto non sia stato assistito da iscrizione, trascorso nella suddetta posizione di aspettativa fino alla data indicata dal precedente comma.

 

          Art. 10.

     Le norme contenute nei primi cinque commi dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facoltà data agli Enti parastatali, agli Enti di diritto pubblico e agli Enti morali di iscrivere alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza le rispettive categorie di personali da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal comma secondo del citato art. 39 sia stata o venga adottata dall'Ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 11.

     Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva, per ciascun dipendente da Comune o Provincia, il raffronto con la retribuzione annua contributiva del rispettivo segretario, previsto dall'art. 18 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si effettua:

     per tutte le retribuzioni dal 1° gennaio 1954 in poi, escludendo l'eventuale parte di retribuzione del dipendente corrisposta come assegno fisso e ricorrente contemplato dal comma primo dell'art. 16 della citata legge n. 1077, il quale è in ogni caso interamente soggetto a contributo;

     per le retribuzioni relative al periodo dal 1° gennaio 1960 in poi, considerando inoltre, come termini di raffronto, soltanto le retribuzioni iniziali, escludendo la parte di retribuzione corrisposta per anzianità di qualifica a titolo di aumenti periodici, la quale, dal 1° gennaio 1960, è in ogni caso interamente soggetta a contributo.

 

          Art. 12.

     Al penultimo comma dell'art. 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e al penultimo comma dell'art. 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, è aggiunto il seguente periodo:

     “Gli Uffici provinciali del tesoro, su domanda degli Enti, sono autorizzati a rateizzare i contributi in sei bimestralità pagabili alle scadenze esattoriali immediatamente successive a quelle del ruolo applicando la maggiorazione del 2,80 per cento sull'importo determinato per il versamento in unica soluzione".

 

          Art. 13.

     Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, la domanda deve essere presentata dall'iscritto non oltre il compimento del sessantottesimo anno d'età, oppure non oltre dieci anni dalla data di cessazione dal servizio qualora tale termine sia più favorevole, ovvero, nel caso di premorienza, deve essere presentata dagli eredi entro cinque anni dalla data di morte dell'iscritto.

     Per i casi di morte di iscritto o di titolare di pensione diretta a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità delle Casse pensioni indicate al comma precedente la domanda deve essere presentata entro il decennio dalla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta.

     Se le domande di cui ai precedenti commi vengono presentate oltre i termini nei commi stessi indicati, il trattamento di quiescenza decorre soltanto dalla data di presentazione della domanda.

     Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione della domanda di pensione di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilità.

 

          Art. 14.

     Le deliberazioni concernenti il riscatto di servizi o periodi adottate in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 47 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sono rese esecutive con decreto del direttore generale degli Istituti di previdenza e vengono comunicate agl'interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Come data della comunicazione si considera quella di ricezione della raccomandata.

 

          Art. 15. [9]

 

          Art. 16.

     Nei riguardi degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, e dei loro superstiti, il diritto alla pensione di privilegio si consegue anche quando nell'evento che ha determinato l'inabilità si ravvisano gli estremi della concausa necessaria e preponderante di servizio.

 

          Art. 17.

     Per i servizi con iscrizione facoltativa alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, ai sanitari e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per i quali gli ordinamenti delle rispettive Casse prevedano il concorso dell'Ente nel pagamento dei contributi, in nessun caso è ammesso, nè in forma obbligatoria, nè in forma volontaria, il versamento dei contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

 

          Art. 18.

     I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti fino al 31 dicembre 1960 dall'art. 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si applicano fino al 31 dicembre 1965 [10] .

 

          Art. 19.

     Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, al fine di consentire - per i prestiti concessi all'Ente autonomo Volturno fino alla data di entrata in vigore della presente legge - l'operazione di anticipato rimborso integrale dei residui ammontari in corso di ammortamento prevista dall' art. 86 della parte prima del libro secondo del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono autorizzati a concedere all'Ente predetto un nuovo prestito con le norme e le condizioni previste dall'art. 19 e seguenti della legge 24 marzo 1921, n. 375, citati dall'art. 3 della legge 26 giugno 1959, n. 475.

 

Capo III

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELLA CASSA PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI FACENTE PARTE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO

 

          Art. 20.

     La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali è autorizzata ad assorbire le gestioni dei regolamenti speciali di pensione esistenti presso gli enti locali, mediante convenzioni stipulate a richiesta dei singoli Enti interessati da approvarsi di volta in volta con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'interno.

     Ciascuna convenzione di cui al comma precedente deve prevedere:

     a) il trasferimento dal regolamento speciale di pensione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali dei titolari delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità, i quali ad ogni effetto diventano titolari di pensioni della Cassa predetta;

     b) nei riguardi dei titolari di cui alla lettera a), la riliquidazione delle pensioni in base all'ordinamento della Cassa, considerando però il servizio valutato come utile dal regolamento speciale;

     c) qualora l'importo della pensione in godimento risulti superiore a quello derivante dalla riliquidazione di cui alla lettera b), la conservazione dell'eccedenza a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione di eventuali futuri miglioramenti delle pensioni della Cassa;

     d) il passaggio di iscrizione alla Cassa per i dipendenti in servizio che siano eventualmente ancora iscritti al regolamento speciale di pensione;

     e) per le future cessazioni dal servizio di dipendenti prima iscritti al regolamento speciale di pensione e poi passati alla Cassa l'assunzione a carico della Cassa stessa della parte di oneri del trattamento di quiescenza ripartito che derivano all'Ente locale in applicazione dell'art. 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per effetto del servizio reso con iscrizione al regolamento speciale di pensione;

     f) per i casi di cessazione dal servizio contemplati alla lettera e), l'attribuzione, a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione di eventuali futuri miglioramenti delle pensioni della Cassa, della maggiore quota di trattamento dovuta qualora ricorra l'applicazione del terz'ultimo comma del citato art. 52;

     g) la data dalla quale hanno effetto le disposizioni contenute nelle lettere precedenti;

     h) l'importo dovuto dall'ente locale pari al valore capitale degli oneri derivanti alla Cassa dall'applicazione delle disposizioni contenute nelle lettere precedenti, da determinarsi con riferimento alla data di cui alla lettera g) ed in base alle linee demografiche e finanziarie adottate per la compilazione dell'ultimo bilancio tecnico della Cassa stessa approvato anteriormente a tale data;

     i) il sistema di pagamento da parte dell'Ente locale dell'importo indicato alla lettera h) da versarsi alla Cassa in una sola volta ovvero a rate annuali posticipate costanti non superiori a venticinque calcolate al saggio d'interesse annuo del 4,50 per cento;

     l) le garanzie idonee ad assicurare i versamenti di cui alla lettera i), nel caso di pagamento rateale.

 

          Art. 21.

     Ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, le norme contenute nell'art. 11 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell'art. 11 della legge 25 luglio 1941, n. 934, non trovano applicazione nei casi di assunzione in servizio, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge in poi, alle dipendenze degli Enti di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 5 del citato ordinamento.

 

          Art. 22.

     Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l'art. 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è abrogato e la ricongiunzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della citata legge n. 610 è ammessa limitatamente ai servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa.

 

          Art. 23.

     Per le cessazioni dal servizio a partire dal 30 aprile 1958 in poi che comportino l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, nel caso di iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali che anteriormente all'iscrizione alla Cassa stessa abbia reso servizi con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ammessi alla ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza, con onere ripartito tra Cassa ed Ente, ai sensi delle norme contenute nell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, negli articoli 15, , 17 e 18 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e nell'articolo precedente, l'indennità una volta tanto determinata sul complessivo periodo utile ed attribuita per quote tra Cassa ed Ente:

     qualora si tratti di servizio di carattere non permanente, compete agli interessati per intero per la quota attribuita alla Cassa e con la riduzione ad un terzo per la quota attribuita all'Ente, che in tal caso non ha facoltà di sostituirsi all'iscritto nei diritti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     qualora si tratti di servizi di carattere permanente, compete agli interessati per intero ed il relativo onere è assunto a totale carico della Cassa.

 

          Art. 24.

     Il personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali munito del diploma di infermiera professionale rilasciato da scuola convitto, istituita ai sensi degli articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, può chiedere, oltre al riscatto dei servizi o periodi indicati nell'art. 21 della legge 11 aprile 1955, n. 379, anche il riscatto del biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto, purchè il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Il biennio si considera continuativo risalendo dalla data del conferimento del diploma e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei di per se stessi utili ai fini del trattamento di quiescenza.

 

          Art. 25.

     All'art. 73 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, è aggiunto il seguente comma:

     "L'iscritto che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può essere esonerato dal pagamento delle rate non ancora scadute, purchè la relativa domanda sia presentata anteriormente alla data di cessazione dal servizio; in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato e il contributo complessivamente dovuto".

 

          Art. 26.

     Per il riconoscimento del servizio militare reso con interruzione di carriera previsto dagli articoli 47 nell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, 46 della legge 25 luglio 1941, n. 934, e successive modificazioni, il contributo in unica soluzione, a totale carico del reiscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, oppure della vedova o degli orfani, è fissato nella misura del 12 per cento annuo della retribuzione annua contributiva riferita alla data di reiscrizione; qualora si tratti di servizio militare reso anteriormente al 1° gennaio 1958, il contributo del 12 per cento annuo è calcolato sulla retribuzione pensionabile annua costante attribuita al reiscritto per il servizio utile anteriore a tale data aumentata di lire 60.000.

     L'importo determinato in applicazione del comma precedente è maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento computabili dal 31 dicembre dell'anno di reiscrizione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda.

 

          Art. 27.

     I servizi resi alle dipendenze degli Enti indicati alle lettere l) ed o) dell'art. 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 ed assistiti in fatto da iscrizione alla cessata Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali sono utili ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.

 

          Art. 28.

     Ai fini di accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali:

     il Consorzio per la sistemazione del fiume Marecchia in Rimini è equiparato agli enti di cui alla lettera i) dell'art. 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680;

     l'Accademia di belle arti "Pietro Vannucci" di Perugia è equiparata agli Enti di cui all'art. 7 del citato ordinamento.

 

          Art. 29.

     Per i dipendenti dell'Istituto nazionale gestione imposte-consumo, la facoltà di chiedere l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, prevista dal comma primo dell'art. 37 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 30.

     Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, qualora si tratti di iscrizione obbligatoria decorrente da data anteriore al 1° gennaio 1947, l'eventuale sistemazione contributiva si effettua limitatamente al periodo decorrente da tale ultima data.

     Le disposizioni contenute nell'art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, non si applicano per i casi di cessazione dal servizio e di iscrizione obbligatoria contemplati al comma precedente.

 

          Art. 31.

     Nel caso di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed Ente locale, ferme rimanendo le norme contenute nell'art. 53 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell'art. 30 della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora la pensione, o l'eventuale miglioramento di pensione, a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o degli altri Istituti, Casse o Fondi speciali richiamati dal comma settimo dell'art. 52 del citato ordinamento sia conseguita posteriormente alla data della domanda per il suddetto trattamento di quiescenza ad onere ripartito, la sostituzione dell'Ente all'iscritto o all'assicurato nei diritti verso gli Istituti, Casse o Fondi speciali predetti, contemplata dallo stesso comma settimo del citato art. 52, si effettua con intese dirette tra l'Ente e gli Istituti, Casse o Fondi speciali.

 

          Art. 32.

     Per il personale contemplato dal secondo comma dell'art. 5 della legge 11 aprile 1955, n. 379, le disposizioni contenute nel comma terzo dell'articolo stesso trovano applicazione limitatamente alla durata del rapporto di servizio in atto al 31 dicembre 1953.

 

          Art. 33.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, lettera g), della legge 25 luglio 1941, n. 934, i sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio continuativo sono considerati come personale permanente.

 

          Art. 34.

     Le disposizioni contenute nell'art. 34 della legge 24 maggio 1952, n. 610, riguardanti i salariati che abbiano anteriormente al 1° gennaio 1938 prestato soltanto servizio senza obbligo di iscrizione e senza iscrizione facoltativa e che successivamente a tale data abbiano conseguito nomina regolare, trovano applicazione solo per quei salariati per i quali ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla rispettiva Cassa di previdenza, in base alle norme in vigore alla data di assunzione, era richiesto per quanto si riferiva alla posizione giuridica del dipendente, unicamente il requisito della nomina regolare.

 

          Art. 35.

     Ai fini dell'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, i Consorzi provinciali antitubercolari, istituiti ai sensi dell'art. 270 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono equiparati ai Consorzi di Comuni e a quelli di Provincie indicati alle lettere a) e b) dell'art. 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

     Le norme contenute negli articoli 33 e 34 e nel comma precedente hanno valore di interpretazione autentica.

 

          Art. 36.

     Il personale della Regione Trentino-Alto Adige comunque assunto anteriormente al 23 settembre 1958, purchè adibito a servizi di carattere permanente, è iscritto obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali con effetto dalla data di assunzione.

     La sistemazione contributiva retroattiva derivante dall'applicazione del comma precedente si effettua prescindendo dalle norme contenute negli articoli 31e32 della legge 24 maggio 1952, n. 610, ed, inoltre, limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 1958, con la riduzione di un terzo del contributo ordinario dovuto dagli iscritti e dall'Ente.

 

Capo IV

NORME CONCERNENTI LA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI STATALI E DEL PERSONALE ISCRITTO ALL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI E AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO

 

          Art. 37.

     Ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, gli assegni vitalizi di diritto corrisposti dall'Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali, dall'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, dall'Istituto postelegrafonici e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali sono equiparati alle pensioni.

 

          Art. 38.

     Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale iscritto agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, lalegge 2 aprile 1958, n. 322, non trova applicazione:

     a) nel caso di cessazione dal servizio per passaggio ad altro impiego per cui è prevista la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza;

     b) nel caso di cessazione dal servizio per morte, qualora non sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Per gli iscritti agli Istituti di previdenza, la citata legge n. 322 non trova inoltre applicazione nei casi di cessazione in cui sia ammessa la continuazione facoltativa della iscrizione presso la rispettiva Cassa pensioni facente parte dei predetti Istituti, in base all'ordinamento della Cassa stessa, o comunque nei casi in cui gli interessati non presentino domanda nè per la liquidazione del trattamento di quiescenza nè per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

 

          Art. 39.

     Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale iscritto agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, nei casi in cui ricorre l'applicazione dellalegge 2 aprile 1958, n. 322, l'importo complessivo delle quote di contributi, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è portato in detrazione della indennità una volta tanto erogata dallo Stato o dagli Istituti predetti. Qualora tale indennità risulti inferiore all'importo dei contributi di cui sopra, l'onere differenziale è assunto a carico dello Stato o degli Istituti stessi; ove la cessazione dal servizio non comporti diritto all'indennità una volta tanto, la predetta costituzione si effettua con l'assunzione del totale onere a carico dello Stato o dei sopra cennati Istituti.

     Nel caso di cessazione dal servizio che comporti diritto all'indennità una volta tanto ad onere ripartito tra Stato e Cassa pensioni facente parte degli Istituti di previdenza, oppure tra Stato ed altri Enti, qualora i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale risultino di importo superiore all'indennità predetta, l'eccedenza è ripartita in proporzione alle rispettive quote dell'indennità stessa.

 

          Art. 40. [11]

     [La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, prevista dallalegge 2 aprile 1958, n. 322, si effettua, per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e per gli iscritti agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, pure per i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento, purchè si tratti di periodi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato e a condizione che tali periodi non siano coperti da contribuzione nell'assicurazione predetta.

     Per gli iscritti agli Istituti di previdenza detta posizione assicurativa si costituisce anche per i servizi militari riscattati; per il personale civile dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per gli iscritti all'Istituto postelegrafonici la posizione assicurativa sopra menzionata si costituisce altresì per i servizi militari resi in costanza di un rapporto di impiego civile di ruolo o militare di carriera e semprechè i servizi stessi non siano già valutati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in base alle norme generali sull'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.]

 

          Art. 41.

     Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per gli iscritti all'Istituto postelegrafonici, i contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa, ai sensi dellalegge 2 aprile 1958, n. 322, sono determinati, senza interessi, prendendo a base gli stipendi o paghe pensionabili, secondo le leggi sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, che sono spettati nel periodo di tempo cui si riferisce la costituzione della posizione assicurativa. Per i servizi non di ruolo riscattati o riconosciuti, i contributi predetti sono determinati, senza interessi, sulla base dello stipendio sul quale è stato commisurato il contributo di riscatto o di riconoscimento.

     Per l'iscritto agli Istituti di previdenza, i contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa ai sensi della citata legge n. 322 sono determinati prendendo a base le retribuzioni annue contributive risultanti dall'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e computando gli interessi composti al saggio annuo del tre per cento dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente anteriore a quello di presentazione della domanda per la liquidazione del trattamento di quiescenza oppure per la costituzione della posizione assicurativa. Per i servizi riscattati i contributi predetti sono determinati prendendo a base la retribuzione riferita alla data di iscrizione o di reiscrizione alla rispettiva Cassa pensioni immediatamente posteriore ai servizi stessi.

     In nessun caso gli stipendi, paghe e retribuzioni di cui ai due precedenti commi si considerano di importo superiore od inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

 

          Art. 42.

     Nel caso di riassunzione in servizio di ruolo presso lo Stato o di reiscrizione obbligatoria ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, qualora il dipendente sia ammesso alla ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza, del nuovo servizio con quello precedentemente reso allo Stato e con iscrizione alle Casse o all'Istituto predetti, l'eventuale posizione assicurativa costituita nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, è annullata.

     La posizione assicurativa di cui al comma precedente è altresì annullata qualora, dopo la costituzione della posizione stessa, venga riconosciuto, a favore del dipendente statale o dell'iscritto alle predette Casse o all'Istituto postelegrafonici, o dei superstiti, il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione.

     Nei casi di annullamento della posizione assicurativa contemplati dai commi precedenti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale restituisce allo Stato o alla competente Cassa pensioni o all'Istituto postelegrafonici le somme versategli in applicazione della citata legge n. 322. Qualora il rimborso abbia luogo in favore delle predette Casse, il relativo importo è maggiorato dell'interesse composto al saggio annuo del tre per cento computabile dal 31 dicembre dell'anno di versamento al 31 dicembre dell'anno precedente quello della richiesta di restituzione.

     Nel caso che la costituzione della posizione assicurativa abbia già fatto conseguire la pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o l'indennità prevista dall'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, gli interessati, ai fini dell'ammissione alla ricongiunzione di cui al comma primo oppure del conseguimento della pensione a carico dello Stato, delle Casse pensioni o dell'Istituto postelegrafonici, contemplato dal comma secondo, devono rinunciare alla pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e rifondere all'Istituto medesimo le rate o l'indennità riscossa con gli interessi composti al saggio annuo del cinque per cento.

 

          Art. 43.

     La legge 15 giugno 1955, n. 507, e il secondo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, non si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 30 aprile 1958 in poi.

     Le disposizioni contenute nell'art. 10, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nonchè nella lettera d) del primo comma e nel secondo comma dell'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, non si applicano nei casi in cui si provvede alla costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.

 

          Art. 44.

     L'art. 8 della legge 22 giugno 1954, n. 523, è sostituito dal seguente:

     "Il trattamento di quiescenza diretto o indiretto spettante in applicazione della presente legge è liquidato dall'Amministrazione statale competente. Qualora però il diritto al trattamento di quiescenza, la forma di esso e la sua misura debbano, ai sensi dell'art. 3, essere stabiliti applicando l'ordinamento di una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, la liquidazione è effettuata dalla Direzione generale degli Istituti stessi.

     Nei casi in cui il trattamento di quiescenza sia stato liquidato dall'Amministrazione statale competente, l'accettazione dell'onere a carico delle Casse pensioni è deliberata dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda - in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato qualora la Direzione generale degli Istituti di previdenza e il relatore si uniformino alla liquidazione effettuata dalla predetta Amministrazione statale, oppure dal Consiglio di amministrazione nei casi di dissenso.

     I provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza che in applicazione del comma primo debbano essere liquidati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza sono deliberati dal Consiglio di amministrazione di cui al comma precedente. Il direttore generale degli Istituti di previdenza, in conformità alle deliberazioni adottate, nel caso concessivo emette il decreto di conferimento ed ordina il pagamento del trattamento di quiescenza, provvedendo quindi ad inviare copia degli atti di liquidazione alla Amministrazione statale competente che, con un apposito decreto, provvederà all'accettazione dell'onere per il valore capitale della quota a carico dello Stato.

     Le pensioni di riversibilità sono liquidate dall'Amministrazione statale competente, dall'Istituto di previdenza o dall'Ente che ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario salva in ogni caso la competenza della Corte dei conti in sede di ricorso".

 

          Art. 45.

     In applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523, devono intendersi ricongiungibili, a carico dello Stato, i servizi militari resi dai sottufficiali delle forze armate che abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore od equiparato e quelli resi dai sottufficiali, graduati e militari di truppa di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041.

     Per i servizi resi dal 1° gennaio 1961 la ricongiunzione predetta viene effettuata anche in favore dei vicebrigadieri, militari e graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia in servizio continuativo.

     Le norme contenute negli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e nei commi precedenti hanno valore di interpretazione autentica.


[1] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 25 della L. 26 luglio 1965, n. 965.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 25 della L. 26 luglio 1965, n. 965.

[3] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 25 della L. 26 luglio 1965, n. 965.

[4] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 25 della L. 26 luglio 1965, n. 965.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile 1988, n. 439, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 10 marzo 1988, n. 268, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole "dall'iscritto anteriormente alla cessazione dal servizio".

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1993, n. 346, ha dichiarato la illegittimità del combinato disposto di cui al presente comma e all'articoli 38, primo comma, del regio decreto-legge 30 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui esclude il diritto a pensione a favore della vedova di impiegato iscritto alla C.P.D.E.L. che sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, allorchè a questa fosse stato riconosciuto il diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto, riconoscendo alla stessa soltanto il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare ove sussista lo stato di bisogno.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 1988, n. 397, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede nei confronti dei fratelli e sorelle inabili e conviventi con l'iscritto agli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, il consolidamento della pensione di riversibilità alla morte del genitore del dante causa, al quale spettava per ultimo la pensione, alle condizioni previste dall'art. 87, secondo comma, del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092.

[9] Articolo abrogato dall'art. 10 della L. 8 agosto 1991, n. 274.

[10] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1968 dall'art. 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

[11] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. La Corte Costituzionale, con sentenza 9 maggio 2001, n. 113, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 124, quinto comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e del presente articolo, nella parte in cui - per i periodi di studi che siano stati oggetto di riscatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del citato d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - subordinano la costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, per gli stessi periodi, "vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato.