§ 77.6.31 - D.Lgs.C.P.S. 31 luglio 1947, n. 810 .
Disposizioni in materia di pensioni privilegiate ordinarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:31/07/1947
Numero:810


Sommario
Art. 1.      Ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari diretti, militari e civili, dovuti per invalidità ascrivibile alla prima categoria, è concesso un "assegno suppletivo" di lire 30.000 [...]
Art. 2.      L'aumento previsto dall'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, si applica anche sulle pensioni tabellari dei militari di truppa già liquidate o [...]
Art. 3.      Gli assegni di caroviveri annessi alle pensioni tabellari dei militari di truppa, previsti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e [...]
Art. 4.      Le disposizioni di legge relative all'acquisto del diritto a pensione privilegiata ordinaria da parte dei genitori e dei collaterali di un militare devono essere interpretate nel senso che le [...]
Art. 5.      In tutti i casi in cui per un evento di guerra o attinente alla guerra non si faccia luogo a concessione di trattamento di pensione di guerra per il verificarsi delle condizioni previste dagli [...]
Art. 6.      La proroga del pagamento degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili, consentita dal decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 204, fino a sei mesi dopo la cessazione dello [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 77.6.31 - D.Lgs.C.P.S. 31 luglio 1947, n. 810 [1].

Disposizioni in materia di pensioni privilegiate ordinarie.

(G.U. 1 settembre 1947, n. 199).

 

     Art. 1.

     Ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari diretti, militari e civili, dovuti per invalidità ascrivibile alla prima categoria, è concesso un "assegno suppletivo" di lire 30.000 annue lorde, in aggiunta alla pensione o all'assegno e al relativo caroviveri.

 

          Art. 2.

     L'aumento previsto dall'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, si applica anche sulle pensioni tabellari dei militari di truppa già liquidate o da liquidarsi anche per cessazioni successive al primo settembre 1946, data da cui ha avuto effetto il suddetto decreto n. 263.

 

          Art. 3.

     Gli assegni di caroviveri annessi alle pensioni tabellari dei militari di truppa, previsti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e modificati dal quinto comma dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116 e dal secondo comma dell'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sono elevati:

     da L. 4800 a L. 30.000 annue lorde per i titolari di pensioni privilegiate dirette di prima e seconda categoria e per i titolari di pensioni dirette, non privilegiate, di età non inferiore a 60 anni;

     da L. 4800 a L. 18.000 annue lorde per i titolari di pensioni dirette, non privilegiate, aventi meno di 60 anni di età:

     da L. 3600 a L. 20.400 annue lorde per i titolari di pensioni di reversibilità.

     Resta fermo il caroviveri di L. 4800 annue lorde per i titolari di pensioni tabellari privilegiate dirette dalla terza alla ottava categoria.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di legge relative all'acquisto del diritto a pensione privilegiata ordinaria da parte dei genitori e dei collaterali di un militare devono essere interpretate nel senso che le condizioni e i requisiti richiesti devono sussistere all'atto di morte del militare. Resta fermo il consolidamento della pensione nella persona del genitore superstite all'atto del decesso dell'altro, previsto dall'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, e successive modificazioni.

     Deve altresì intendersi che il diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore della vedova o degli orfani esclude, in qualsiasi tempo, il diritto dei genitori e dei collaterali del militare.

     Quando i collaterali del militare divengano orfani dopo la morte del militare medesimo, la pensione di cui godevano i genitori o che sarebbe loro spettata si consolida in favore dei collaterali stessi quando siano minorenni e, se femmine, inoltre nubili.

 

          Art. 5.

     In tutti i casi in cui per un evento di guerra o attinente alla guerra non si faccia luogo a concessione di trattamento di pensione di guerra per il verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 46 e 47 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, o da altre disposizioni in cui comunque si sancisca la decadenza, la prescrizione o la perdita del diritto al suddetto trattamento, non si fa luogo, per qualsiasi ragione, o concessione di pensione privilegiata ordinaria.

 

          Art. 6.

     La proroga del pagamento degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili, consentita dal decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 204, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, successivamente differita con il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, fino al 14 aprile 1947, è ulteriormente protratta per altri sei mesi a decorrere da quest'ultima data.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il beneficio previsto dall'art. 1 è dovuto a cominciare dalla rata di pensione in corso di maturazione al 1° maggio 1947, i benefici di cui agli articoli 2 e 3 sono concessi con la stessa decorrenza con la quale furono accordati gli aumenti di pensione previsti dall'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.


[1] Ratificato dall'art. unico, L. 5 gennaio 1953, n. 30. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.