§ 80.5.12 – D.Lgs.Lgt. 13 marzo 1945, n. 116.
Miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:13/03/1945
Numero:116


Sommario
Art. 1.      Le competenze dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo
Art. 2.      Le misure attualmente in vigore dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari spettanti al personale di ruolo coniugato o vedovo con prole minorenne, dei [...]
Art. 3.      Al personale assunto a ferma temporanea ai sensi del Regio decreto 8 giugno 1942, n. 740, per il disbrigo dei servizi di copia e di fatica è attribuito il trattamento [...]
Art. 4.      L'importo dell'assegno “ad personam” previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto [...]
Art. 5.      Al personale di cui al primo comma del precedente art. 1 è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, un assegno a titolo di razione viveri nella misura di L. [...]
Art. 6.      L'importo dell'assegno di cui al precedente art. 5 va ridotto del 10 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno di 200.000 [...]
Art. 7.      Sull'importo annuo lordo di ciascun emolumento risultante dalla applicazione dei precedenti articoli si opera l'arrotondamento, trascurando le frazioni fino a lire [...]
Art. 8.      L'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, e quella di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del decreto legislativo [...]
Art. 9.      Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli Enti che [...]
Art. 10.      Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali ed agli altri dipendenti dalle provincie e dai comuni
Art. 11.      Sono aumentate del 50 per cento le pensioni e gli assegni delle categorie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, [...]
Art. 12.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 13.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 16 febbraio 1945 per il personale [...]


§ 80.5.12 – D.Lgs.Lgt. 13 marzo 1945, n. 116. [1]

Miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico nonché a favore dei pensionati statali.

(G.U. 10 aprile 1945, n. 43).

 

     Art. 1.

     Le competenze dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

     di stipendio;

     di paga dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate nonché dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri Reali e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

     di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

     di paga degli operai permanenti;

     di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza comunque denominata, del personale non di ruolo;

     sono elevate all'importo risultante dall'aumento del 50 per cento sulla misura derivante dall'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

     Nei riguardi dei ricevitori postelegrafonici dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari, ed, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni, l'aumento del 50 per cento va applicato sulla quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale, ma non può eccedere L. 9000 annue lorde.

     I dipendenti statali retribuiti come al precedente comma secondo, che si avvalgono dell'opera di personale dipendente, corrisponderanno a detto personale, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente, l'aumento del 50 per cento della retribuzione del personale medesimo.

 

          Art. 2.

     Le misure attualmente in vigore dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari spettanti al personale di ruolo coniugato o vedovo con prole minorenne, dei gruppi A, B e C, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, al personale ferroviario equiparato ed ai marescialli e sottufficiali di grado corrispondente sono raddoppiate.

     L'aggiunta di famiglia spettante ai personali appresso indicati è elevata alla misura risultante dall'applicazione del precedente comma:

     personale subalterno di ruolo delle Amministrazioni statali, operai permanenti ed incaricati stabili, e personale ferroviario equiparato,

     brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri ed equiparati della Regia guardia di finanza o degli altri Corpi organizzati militarmente;

     sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica;

     personale statale non di ruolo provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e successive modificazioni ed estensioni;

     personale sussidiarlo delle ferrovie dello Stato, provvisto della aggiunta di famiglia di cui all'art. 1, sub art. 16, del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 29, e successive modificazioni;

     contrattisti delle ferrovie dello Stato, provvisti della aggiunta di famiglia di cui all'art. 3 del contratto tipo, approvato con decreto interministeriale 25 aprile 1939, n. 2941, e successive modificazioni;

     salariati statali non di ruolo provvisti dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 11 della legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni.

     Al personale non di ruolo insegnante e non insegnante delle Scuole ed Istituti di istruzione media di ogni ordine e grado provvisto, ai sensi delle vigenti disposizioni, di indennità temporanea mensile di caroviveri è concessa, in sostituzione di detta indennità, l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per il personale dei gruppi A, B e C dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni statali.

     Nei riguardi dei personali contemplati dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 24 marzo 1941, n. 203, le attuali misure del trattamento di famiglia sono raddoppiate.

 

          Art. 3.

     Al personale assunto a ferma temporanea ai sensi del Regio decreto 8 giugno 1942, n. 740, per il disbrigo dei servizi di copia e di fatica è attribuito il trattamento economico per retribuzione ed aggiunta di famiglia previsto per il personale avventizio, rispettivamente della 3 e 4 categoria di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, quale risulta dall'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 4.

     L'importo dell'assegno “ad personam” previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze previste dal precedente art. 1.

     Dette nuove misure, nonché quelle delle competenze di cui all'art. 2 ed al precedente comma, sono utili ai fini della determinazione sia dell'importo dell'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, sia dell'aumento dell'integrazione medesima previsto dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, ma non ha effetto sulle altre indennità e competenze accessorie di attività di servizio, comunque denominate, ragguagliate o graduate secondo gli assegni considerati nel precedente art. 1.

     L'art. 5 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, è abrogato e l'ultima linea della tabella di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge è così modificata: "Sulla quota eccedente le 4000 lire mensili il 10%".

 

          Art. 5.

     Al personale di cui al primo comma del precedente art. 1 è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, un assegno a titolo di razione viveri nella misura di L. 66,66 lorde giornaliere.

     L'assegno stesso spetta anche:

     a) ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari ed in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità o durata delle prestazioni;

     b) al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali, i quali corrisponderanno l'assegno al personale medesimo, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di 30 giorni.

     Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

     L'assegno di cui sopra non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento, e non è corrisposto al personale in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che trovasi in una posizione la quale, a norma di legge, non possa considerarsi di servizio attivo.

     L'assegno stesso non spetta al personale di cui sopra che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, salvo, peraltro, il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

     Nel caso di cumulo d'impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta un solo assegno a titolo di razione viveri.

 

          Art. 6.

     L'importo dell'assegno di cui al precedente art. 5 va ridotto del 10 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno di 200.000 abitanti e del 20 per cento nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti.

     L'importo dell'assegno stesso non può eccedere il doppio dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, risultante dall'applicazione del precedente art. 1 di cui l'avente diritto è provvisto. Da tale limitazione sono peraltro esclusi i personali di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 dell'allegato III alla legge 20 aprile 1939, n. 591, nonché il personale che ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 5 opti per l'assegno suindicato.

 

          Art. 7.

     Sull'importo annuo lordo di ciascun emolumento risultante dalla applicazione dei precedenti articoli si opera l'arrotondamento, trascurando le frazioni fino a lire cinque e aumentando a lire dieci le frazioni superiori a lire cinque ma inferiori a dieci.

 

          Art. 8.

     L'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, e quella di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, sono soppresse.

     Ai personali in attività di servizio o in quiescenza cui spettano miglioramenti in base al presente decreto ed ai loro congiunti non compete l'indennità mensile prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38.

     Qualora nella prima applicazione del presente decreto il miglioramento complessivo derivante dall'attuazione dei precedenti articoli risulti inferiore alla riduzione per indennità soppresse o non dovute a norma del presente articolo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino, per qualsiasi motivo, nel trattamento economico.

     A coloro che hanno diritto a detto assegno personale nonché a coloro che nella prima applicazione del presente decreto conseguano un miglioramento complessivo inferiore a L. 450 mensili lorde, è attribuito un assegno complementare di L. 450 mensili lorde o del minore importo necessario a raggiungere l'indicata somma di L. 450. Detto assegno è riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino, per qualsiasi motivo, nel trattamento economico.

 

          Art. 9.

     Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali ed agli altri dipendenti dalle provincie e dai comuni.

     Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra, con contributi a carattere continuativo, nonché le aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie e dai comuni o dagli altri Enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti con facoltà di contenere le concessioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 5 e 6 in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

     In nessun caso il trattamento del personale di cui al precedente comma per effetto degli aumenti previsti dal presente decreto potrà eccedere di lire tremila lorde mensili il trattamento derivante dalle norme in vigore al 15 febbraio 1945, aumentato dell'indennità mensile (quota personale e quota per i congiunti) prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38. Detta limitazione sarà operativa anzitutto sullo stipendio ed eventualmente sull'aggiunta di famiglia.

 

          Art. 11.

     Sono aumentate del 50 per cento le pensioni e gli assegni delle categorie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto il presente decreto.

     Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi o che si verificheranno nel triennio a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, sono liquidati o riliquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1. Nella pensione o assegno liquidato o riliquidato in base al presente comma resta assorbito l'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

     Le pensioni e gli assegni delle categorie indicate negli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 41, liquidati o da liquidarsi, sono maggiorati del cinquanta per cento.

     L'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, è riliquidata prendendo per base la pensione aumentata ai sensi del presente articolo, sempre escluso dal computo il caro-viveri.

     Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, sono elevati da lire 8400 a lire 9600 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti e da lire 7200 a lire 8400 annue lorde per titolari di pensioni od assegni di riversibilità. Gli assegni di caroviveri previsti dal terzo comma dello stesso art. 6 sono aumentati da lire 1800 a lire 3000 per i titolari di pensioni od assegni diretti e da lire 1200 a lire 2400 per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità.

     Il limite di lire 12.000 previsto dall'art. 7 dell'anzidetto decreto n. 41, per l'attribuzione del caroviveri ivi indicato, è elevato a lire 18.000; e quelli di lire 20.400 e di lire 19.200 contemplati dallo stesso art. 7 per la concessione di detto caroviveri in misura differenziale sono, rispettivamente, elevati a lire 27.600 e a lire 26.400 annue lorde.

     Si osservano, in quanto applicabili, per l'aumento di pensione e di caroviveri stabiliti dal presente articolo, le norme contenute negli articoli 2, terzo comma, 7, secondo comma, 12, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

 

          Art. 12.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 13.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 16 febbraio 1945 per il personale che alla data di pubblicazione del presente decreto risulti residente nelle provincie che alla data stessa siano già restituite all'Amministrazione italiana. Per i personali residenti nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data in cui entrerà in vigore nelle provincie medesime per effetto delle disposizioni che saranno emanato dal Governo Militare Alleato.

     L'aumento di pensione derivante dall'applicazione del precedente art. 11 è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° marzo 1945, per i pensionati che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino residenti nelle provincie che alla data stessa siano già restituite all'Amministrazione italiana. Per i pensionati residenti nelle altre provincie l'aumento suddetto decorrerà dalla prima rata con scadenza successiva alla data in cui il presente decreto entrerà in vigore nelle provincie medesime per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

     Il presente decreto ha efficacia fino ad in anno dopo la cessazione dello stato di guerra.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.