§ 12.4.15 - D.Lgs.C.P.S. 3 settembre 1946, n. 143.
Miglioramenti al trattamento di quiescenza e nuove disposizioni a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.4 cassa depositi e prestiti
Data:03/09/1946
Numero:143


Sommario
Art. 1.      Le pensioni liquidate e da liquidarsi a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data [...]
Art. 2.      Ai titolari di una o più pensioni liquidate o da liquidarsi a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti - escluso il Monte pensioni per [...]
Art. 3.      Agli effetti della determinazione della misura delle indennità e delle pensioni da liquidarsi a carico totale o parziale del Monte pensioni per gli insegnanti elementari, della Cassa di [...]
Art. 4.      La tabella A che stabilisce la misura delle pensioni a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e le norme relative all'applicazione della tabella stessa, [...]
Art. 5.      La tabella delle pensioni da liquidarsi agli ufficiali giudiziari e le norme relative all'applicazione della tabella stessa, formanti l'allegato A al testo unico delle disposizioni legislative [...]
Art. 6.      Per le cessazioni dal servizio posteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto i minimi di pensione stabiliti dagli ordinamenti in vigore di ciascuno degli Istituti di previdenza [...]
Art. 7.      I miglioramenti di cui agli articoli precedenti sulle pensioni liquidate e da liquidarsi a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti [...]
Art. 8.      Al contributo ordinario degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali [...]
Art. 9.      I contributi ordinari e straordinari degli iscritti e degli Enti a favore della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, previsti dall'ordinamento in vigore della Cassa stessa e dalla [...]
Art. 10.      Il contributo annuo di lire milleduecento per ogni ufficiale giudiziario in organico, previsto dal comma primo dell'art. 13 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della [...]
Art. 11.      Lo Stato concorre alla copertura degli oneri derivanti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, alla Cassa di [...]
Art. 12.      La misura e la durata del contributo da porsi a carico dello Stato per effetto dei miglioramenti concessi con il presente decreto a favore dei pensionati e degli iscritti del Monte pensioni [...]
Art. 13. 
Art. 14.      Sono abrogati i termini previsti dagli ordinamenti in vigore del Monte pensioni per gli insegnanti elementari, della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, della Cassa di previdenza [...]
Art. 15.      Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma primo dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, riferibilmente ad iscritti degli Istituti di previdenza [...]
Art. 16.      Il Ministro per il Tesoro è autorizzato a portare le variazioni al bilancio che si renderanno necessarie per l'esecuzione del presente decreto
Art. 17.      Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 12.4.15 - D.Lgs.C.P.S. 3 settembre 1946, n. 143. [1]

Miglioramenti al trattamento di quiescenza e nuove disposizioni a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

(G.U. 30 settembre 1946, n. 221 – S.O.).

 

Art. 1.

     Le pensioni liquidate e da liquidarsi a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono aumentate nella misura:

     del 300 per cento sulle prime lire 8000 annue lorde;

     del 280 per cento sulla quota eccedente le lire 8000 annue lorde e fino a lire 16.000;

     del 240 per cento sulla quota eccedente le lire 16.000 annue lorde e fino a lire 24.000;

     del 200 per cento sulla quota eccedente le lire 24.000 annue lorde.

     Le predette percentuali di aumento si applicano sulla pensione con l'esclusione dell'assegno supplementare temporaneo di cui al regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 736, dell'integrazione temporanea di cui al regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 237 e dell'assegno di contingenza di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160.

     Ai titolari di pensioni che siano soltanto in parte a carico degli Istituti di previdenza l'aumento di cui al presente articolo si valuta sulla pensione totale ed è dovuto proporzionalmente alle quote a carico dei detti Istituti.

     Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi del presente articolo, le frazioni della pensione inferiori a lire 50 si arrotondano, per eccesso, a lire 50; l'importo annuo lordo della pensione risultante dall'applicazione del presente articolo va arrotondato, per eccesso, a lire 100.

     Ai titolari di pensioni ripartite a carico di due o più Istituti di previdenza l'aumento di cui al presente articolo è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

 

     Art. 2.

     Ai titolari di una o più pensioni liquidate o da liquidarsi a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti - escluso il Monte pensioni per gli insegnanti elementari - è concesso un unico assegno di caroviveri temporaneo nella misura di lire 18.000 annue lorde a favore di titolari di pensione diretta e di lire 13.200 annue lorde a favore di titolari di pensione di reversibilità.

     Ai titolari di pensioni che siano soltanto in parte a carico dei predetti Istituti di previdenza l'assegno di caroviveri temporaneo di cui al comma precedente è dovuto proporzionalmente alle quote a carico dei detti Istituti.

     Ai titolari di pensioni ripartite a carico di due o più Istituti di previdenza l'assegno di caroviveri temporaneo è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

     Ai titolari di più pensioni a carico di uno o più dei predetti Istituti l'assegno di caroviveri temporaneo, nella misura più favorevole, spetta a carico dell'Istituto che ha conferito la corrispondente pensione.

     Qualora l'assegno di caroviveri temporaneo spetti in misura pari sulle due o più pensioni in godimento, l'assegno stesso fa carico all'Istituto che ha conferito la pensione di più elevato importo.

     Nei vari casi di pensione di reversibilità ripartita fra la vedova e gli orfani, tra la moglie e la prole, e fra gli orfani o fra i figli dell'iscritto ad uno o più dei detti Istituti, l'assegno di caroviveri temporaneo viene ripartito tra i compartecipi in proporzione delle rispettive quote ed il riparto viene modificato in corrispondenza delle successive variazioni delle quote medesime [2].

 

     Art. 3.

     Agli effetti della determinazione della misura delle indennità e delle pensioni da liquidarsi a carico totale o parziale del Monte pensioni per gli insegnanti elementari, della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, per cessazioni dal servizio posteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quote di pensioni teoriche relative ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1944 vengono aumentate del 300 per cento.

     In applicazione dell'aumento di cui al comma precedente la pensione teorica determinata secondo le norme stabilite dagli ordinamenti in vigore dei predetti Istituti viene aumentata del triplo della differenza tra la detta pensione teorica relativa all'intero servizio e la quota di pensione teorica pure calcolata secondo le stesse norme, relativa ai soli servizi prestati dal 1° gennaio 1945 in poi.

     Nei casi di cessazioni dal servizio che si verificheranno dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 1948, la pensione da liquidarsi secondo le norme di cui ai precedenti commi non potrà superare lo stipendio annuo medio relativo al periodo dal 1° ottobre 1945 alla data di cessazione dal servizio, purché questo stipendio non sia inferiore alla media del miglior triennio.

     Nei casi di riscatto di servizi o periodi e di riconoscimento servizi anteriori al 1° gennaio 1945, relativamente ai quali la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il relativo contributo a carico dell'iscritto, da calcolarsi secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti in vigore dei predetti Istituti, viene aumentato del 300 per cento.

 

     Art. 4.

     La tabella A che stabilisce la misura delle pensioni a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e le norme relative all'applicazione della tabella stessa, formanti l'allegato n. 2 all'ordinamento della Cassa di previdenza medesima approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035, vengono sostituite, nei casi di cessazioni dal servizio posteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla tabella A.S. e relative norme, unite al presente decreto.

     Il massimo di pensione diretta previsto dall'ultimo comma dell'art. 27 del citato ordinamento, nei casi di cessazioni di cui al comma precedente, viene elevato da lire venticinquemila a lire centocinquantamila.

 

     Art. 5.

     La tabella delle pensioni da liquidarsi agli ufficiali giudiziari e le norme relative all'applicazione della tabella stessa, formanti l'allegato A al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, vengono sostituite, nei casi di cessazioni dal servizio posteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla tabella A.U. e relative norme, unite al presente decreto.

     Il massimo di pensione diretta previsto dal comma primo dell'art. 36 del citato testo unico, nei casi di cessazioni di cui al comma precedente, viene elevato da lire ventimila a lire centoventimila.

 

     Art. 6.

     Per le cessazioni dal servizio posteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto i minimi di pensione stabiliti dagli ordinamenti in vigore di ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti - esclusi quelli rappresentati da un'aliquota dello stipendio - vengono temporaneamente quadruplicati, mentre la misura definitiva di essi verrà stabilita in seguito alle risultanze dei prossimi bilanci tecnici degli Istituti predetti.

 

     Art. 7.

     I miglioramenti di cui agli articoli precedenti sulle pensioni liquidate e da liquidarsi a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti assorbono:

     a) l'assegno supplementare temporaneo previsto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 736;

     b) l'integrazione temporanea di cui al regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85 e al decreto legislativo luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237;

     c) l'assegno di contingenza previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160.

     Nel caso di applicazione dell'ultimo comma del precedente art. 2 relativamente a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai titolari i quali, per effetto di precedenti disposizioni, erano in godimento di un trattamento di quiescenza superiore a quello risultante dai miglioramenti di cui ai precedenti articoli, viene corrisposta una quota di assegno di caroviveri temporaneo in misura pari alla differenza tra i due trattamenti di quiescenza predetti.

     Sulle indennità una volta tanto relative a cessazioni dal servizio posteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto viene soppressa la maggiorazione del 60% di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85 e all'art. 17 ultimo comma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

 

     Art. 8.

     Al contributo ordinario degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali stabilito dalle norme vigenti degli ordinamenti relativi alle due predette Casse nella misura dell'otto per cento delle retribuzioni, viene temporaneamente aggiunto, con effetto dal 1° gennaio 1947, un contributo annuale straordinario nella misura del due per cento delle retribuzioni.

 

     Art. 9.

     I contributi ordinari e straordinari degli iscritti e degli Enti a favore della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, previsti dall'ordinamento in vigore della Cassa stessa e dalla lettera b) dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160, vengono rispettivamente stabiliti, con effetto dal 1° gennaio 1947, nelle seguenti misure annuali:

     contributo ordinario dell'iscritto, L. 3.500;

     contributo ordinario dell'Ente, L. 3.500;

     contributo temporaneo straordinario dell'iscritto, L. 1.000;

     contributo temporaneo straordinario dell'Ente L. 2.000.

 

     Art. 10.

     Il contributo annuo di lire milleduecento per ogni ufficiale giudiziario in organico, previsto dal comma primo dell'art. 13 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, viene elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1947, a lire seimilaquattrocento.

     Al contributo ordinario di L. 3200, pari alla metà del contributo di cui al comma precedente, viene temporaneamente aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 1947, a carico dell'ufficiale giudiziario in servizio, un contributo straordinario di L. 900 annue.

 

     Art. 11.

     Lo Stato concorre alla copertura degli oneri derivanti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, per effetto dei miglioramenti concessi col presente decreto, con un contributo di annue lire novecentocinquanta milioni, per la durata di anni cinquanta, così ripartito:

     Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, lire 160 milioni;

     Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, lire 15 milioni;

     Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali, lire 420 milioni;

     Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati degli Enti locali, lire 355 milioni.

     Il relativo stanziamento verrà effettuato nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, a partire dall'esercizio finanziario 1947-48 e fino all'esercizio finanziario 1996-97.

     La misura e la durata del contributo predetto verranno periodicamente rivedute in seguito alle risultanze dei bilanci tecnici dei singoli Istituti.

     A partire dall'esercizio finanziario 1947-48 nel contributo di cui al comma primo del presente articolo rimangono assorbiti:

     a) il sussidio di lire 250.000 di cui alla lettera h) dell'art. 5 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;

     b) i contributi straordinari di lire 1.000.000 e di lire 350.000 previsti rispettivamente dai commi secondo e terzo dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312;

     c) il contributo straordinario di annue lire 120 milioni previsto dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160.

 

     Art. 12.

     La misura e la durata del contributo da porsi a carico dello Stato per effetto dei miglioramenti concessi con il presente decreto a favore dei pensionati e degli iscritti del Monte pensioni degli insegnanti elementari verranno stabilite con apposito provvedimento legislativo in seguito alle risultanze del prossimo bilancio tecnico del Monte stesso e potranno essere periodicamente rivedute in occasione dei successivi bilanci tecnici.

     Fino a che il contributo di cui al precedente comma non sarà stato stabilito, lo Stato reintegrerà annualmente il Monte pensioni per gli insegnanti elementari degli eventuali disavanzi finanziari che dovessero risultare dai rendiconti del Monte stesso relativi agli anni solari dal 1946 in poi.

 

     Art. 13. [3]

 

     Art. 14.

     Sono abrogati i termini previsti dagli ordinamenti in vigore del Monte pensioni per gli insegnanti elementari, della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, per la presentazione delle domande di riscatti, e di riconoscimento servizi militari, rimanendo però l'obbligo da parte degli iscritti agli Istituti predetti di presentare tali domande, a pena di decadenza, prima della cessazione definitiva dal servizio.

 

     Art. 15.

     Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma primo dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, riferibilmente ad iscritti degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, sono posti a carico dello Stato i contributi dovuti per il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio fino al 31 dicembre 1943, rimanendo per il periodo di servizio successivo i contributi stessi a carico dell'iscritto e dell'Ente, nelle misure previste dagli ordinamenti in vigore dei predetti Istituti.

     Nei casi in cui ricorre l'applicazione dei commi primo e secondo dell'art. 11 del citato decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, sono pure posti a carico dello Stato i contributi dovuti ai predetti Istituti per il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio fino a quella del raggiungimento del limite di età od a quella cui risale l'inabilità al lavoro od infine a quella di decesso.

     Nei casi di cui ai commi precedenti è ammesso il cumulo del periodo di servizio prestato prima dell'allontanamento con quello reso o computato valido posteriormente, anche quando sia stata già conseguita l'indennità o la pensione, purché l'iscritto od il pensionato o gli aventi causa ne facciano espressa domanda. La pensione risultante dal cumulo ha decorrenza dalla data di effettiva cessazione dal servizio o di presunta cessazione dal servizio qualora rispettivamente si verifichino le condizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

     Nei casi di cumulo di cui al comma precedente le somme pagate dai predetti Istituti a titolo di indennità o di pensione relativamente ai servizi prestati prima della data di allontanamento vengono rifuse agli Istituti stessi:

     a) dallo Stato per le somme predette a titolo di pensione corrisposta relativamente al periodo dalla data di allontanamento fino al 31 dicembre 1943, oppure fino alla data di presunta cessazione dal servizio nei casi in cui ricorre l'applicazione dei commi primo e secondo del citato articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;

     b) dall'iscritto o dal pensionato o dagli aventi causa, che a norma del comma terzo del presente articolo abbiano fatto domanda di cumulo, per le somme pagate a titolo di indennità e per quelle pagate a titolo di pensione corrispondentemente al periodo successivo a quello indicato nella precedente lettera a).

     La rifusione di cui alla lettera b) del comma precedente, quando si riferisce a domanda presentata da iscritto in servizio, deve essere effettuata in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versare oppure, ratealmente, in un periodo non maggiore di cinque anni, con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio del 4,25%.

     Se l'iscritto cessi dal servizio prima di aver completato la rifusione del suo debito, la somma residuale viene recuperata mediante integrale trattenuta delle rate della nuova pensione diretta o indiretta oppure viene imputata sulla nuova indennità.

     La rifusione di cui alla precedente lettera b) quando si riferisce a domanda presentata da iscritto non più in servizio o da suoi aventi causa, viene effettuata sulla nuova indennità o sugli arretrati di aumento della pensione e, in quest'ultimo caso, l'eventuale debito residuale viene recuperato mediante integrale trattenuta delle rate della nuova pensione.

     Le somme dovute dallo Stato sono a carico dello stato di previsione del Ministero del Tesoro.

     Per quanto non sia contemplato dal presente articolo, per gli iscritti e per i pensionati dei predetti Istituti si ritengono applicabili le disposizioni di cui al citato decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

 

     Art. 16.

     Il Ministro per il Tesoro è autorizzato a portare le variazioni al bilancio che si renderanno necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

 

     Art. 17.

     Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ALLEGATO N. 1

(Omissis).

 

 

ALLEGATO N. 2

(Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma abrogato dall'art. 41 della L. 11 aprile 1955, n. 379.

[3] Articolo abrogato dall'art. 19 della L. 8 agosto 1991, n. 274.