§ 77.2.28 - Legge 20 febbraio 1958, n. 55.
Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:20/02/1958
Numero:55


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di riversibilità a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa, [...]
Art. 2.      I superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 ed il 1° gennaio 1945 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione di [...]
Art. 3.      La pensione spettante a norma dei precedenti articoli ai superstiti del titolare di pensione diretta con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944 è dovuta dal primo [...]
Art. 4.      La domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati o di pensionati di cui all'art. 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 5.  [1]
Art. 6.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1958 il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'art. 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre [...]
Art. 7.      Ai titolari di pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, i quali [...]
Art. 8.      I periodi di contribuzione figurativa indicati all'articolo precedente sono considerati utili anche ai fini del diritto alla pensione, nel caso di quegli assicurati che, anteriormente all'inizio [...]
Art. 9.      Agli effetti dell'art. 7 della presente legge, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati in qualità di partigiano combattente, quelli prestati come militarizzati da [...]
Art. 10.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 non si applicano:
Art. 11.      A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fino del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B-1 dei contributi base dovuti per le [...]
Art. 12.      A partire dal 1° gennaio 1958 il contributo dovuto dai pensionati della provvidenza sociale a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo [...]
Art. 13.      Alle erogazioni previste dalla presente legge si provvede mediante il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, fatta eccezione per le sole quote di [...]
Art. 14.      All'onere di lire 18 miliardi di cui al precedente articolo si provvederà per lire 10 miliardi e 100 milioni con un'aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 12 agosto 1957, n. 733, [...]
Art. 15.      Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 40 - ultimo comma - e 42 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 [...]
Art. 16.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 77.2.28 - Legge 20 febbraio 1958, n. 55.

Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

(G.U. 25 febbraio 1958, n. 48)

 

     Art. 1.

     Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di riversibilità a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa, si applicano dal 1° gennaio 1958 a favore dei superstiti del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e la cui morte si verifichi dopo il 31 dicembre 1957, ed a favore dei superstiti contemplati nell'articolo seguente.

 

          Art. 2.

     I superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 ed il 1° gennaio 1945 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia, ed i superstiti del pensionato, che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e che sia deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958 hanno diritto alla pensione di riversibilità, con decorrenza dal 1° gennaio 1958, semprechè nei loro confronti:

     a) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato sussistessero le condizioni stabilite dall'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1° gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall'art. 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

     b) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di riversibilità previste dall'art. 1 e dall'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39.

     c) alla data di decorrenza della pensione di riversibilità non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'art. 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione di riversibilità.

 

          Art. 3.

     La pensione spettante a norma dei precedenti articoli ai superstiti del titolare di pensione diretta con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944 è dovuta dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello della morte del pensionato, qualora la morte stessa sia avvenuta nel corso dell'anno 1957 o successivamente, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     Fermo il disposto del primo comma dell'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel caso di morte dell'assicurato dopo il 31 dicembre 1957, i superstiti hanno titolo alla pensione quando sussistano al momento della morte stessa i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 1, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

     Il coniuge dell'assicurato che ha contratto matrimonio dopo compiuta l'età di 50 anni o dopo conseguita la pensione di invalidità e che al momento della morte possa far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti nel precedente comma, può conseguire il diritto alla pensione di riversibilità anche quando sia trascorso tra la data del matrimonio e quella della morte dell'assicurato un tempo inferiore a quello richiesto dall'art. 1 lett. c), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ma non inferiore ad un anno.

 

          Art. 4.

     La domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati o di pensionati di cui all'art. 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della precedente legge.

 

          Art. 5. [1]

 

          Art. 6.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1958 il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'art. 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, numero 1125, è elevato a 55 volte.

     A decorrere dal 1° gennaio 1958 la quota di riduzione del trattamento complessivo di pensione, per coloro che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, contemplata dall'art. 12, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata ad un terzo del trattamento stesso. E' parimenti elevato ad un terzo della retribuzione il limite massimo fissato nel secondo comma dello stesso articolo per l'ammontare della trattenuta.

     Qualora il trattamento da corrispondere ai titolari di pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1958 e occupati alla stessa data, risulti, tenuto conto della maggiorazione prevista dal primo comma e dell'aumento della trattenuta previsto nel secondo comma del presente articolo, inferiore a quello netto già in corso di godimento ai sensi degli articoli 9 e 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è conservato il trattamento più favorevole fino alla cessazione del rapporto di lavoro in corso.

 

          Art. 7.

     Ai titolari di pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, i quali abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate dello Stato italiano e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nel periodo dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946, spetta un supplemento di pensione calcolato come se nel periodo del servizio militare medesimo fosse stato versato, nell'assicurazione predetta, un contributo settimanale corrispondente alla prima classe di retribuzione di cui alla tabella B, n. 1, allegata alla presente legge.

     Il supplemento di pensione di cui al comma precedente è calcolato in ragione del 20 per cento dell'importo totale dei contributi figurativi corrispondenti al periodo di servizio militare ed è regolarmente integrato a norma dell'art. 9 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dall'art. 6 della presente legge. Detto supplemento viene assegnato prima di procedere alla eventuale maggiorazione per portare la pensione al trattamento minimo di cui all'art. 10 della legge citata.

     Il supplemento di cui al comma precedente deve essere considerato anche ai fini dell'art. 3 della legge sopracitata.

     Per coloro che, trovandosi in servizio militare da data anteriore all'8 maggio 1945, siano rientrati dalla prigionia in data posteriore al 15 ottobre 1946, è computato utile anche il periodo compreso tra questa ultima data e quella del rimpatrio.

 

          Art. 8.

     I periodi di contribuzione figurativa indicati all'articolo precedente sono considerati utili anche ai fini del diritto alla pensione, nel caso di quegli assicurati che, anteriormente all'inizio del servizio militare, possano far valere almeno sei mesi di contribuzione effettiva nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

 

          Art. 9.

     Agli effetti dell'art. 7 della presente legge, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati in qualità di partigiano combattente, quelli prestati come militarizzati da dipendenti di Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, quelli prestati dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per esigenze di guerra, quelli prestati nelle formazioni mobilitate della Unione nazionale protezione antiaerea, quelli prestati nella Croce rossa italiana, quelli prestati come agenti del soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana, nonchè i periodi di lavoro coatto o di cattività degli ex internati civili in Germania [2] .

     Sono considerati partigiani i combattenti agli effetti della presente legge coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento ai sensi delle vigenti disposizioni.

     L'accertamento dei periodi di lavoro coatto o di cattività degli ex internati civili in Germania è effettuato dalla Commissione prevista all'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317.

     La Commissione di cui al precedente comma è integrata da un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 non si applicano:

     a) a coloro che durante il periodo considerato dall'art. 7 risultino comunque assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, limitatamente ai periodi di assicurazione;

     b) a coloro che ottengono il riconoscimento di tutto o parte del servizio militare ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, lettera a), n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, limitatamente ai periodi del riconoscimento medesimo;

     c) a coloro che si trovarono in servizio militare come militari di carriera;

     d) a coloro in favore dei quali il periodo di servizio militare venga riconosciuto utile ai fini di una pensione o altro trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici ovvero ai fini di altri trattamenti di previdenza che hanno determinato l'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

     Le esclusioni e limitazioni disposte nel precedente comma si applicano anche agli effetti del riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920, previsto dall'art. 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

 

          Art. 11.

     A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fino del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B-1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituite dalle tabelle A e B-1 allegate alla presente legge.

     (Omissis) [3]

     (Omissis) [4]

 

          Art. 12.

     A partire dal 1° gennaio 1958 il contributo dovuto dai pensionati della provvidenza sociale a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 29, è elevato a lire 20 mensili, ed è dovuto anche sull'importo della 13ª mensilità.

     Il contributo di cui al comma precedente è, inoltre, posto a carico:

     a) dei titolari di pensioni liquidate dalle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverse dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

     b) dei titolari di pensioni liquidate dai fondi o gestioni di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria e non gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     A partire dall'anno 1958 il contributo annuo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia ed a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni o per l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'art. 36, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è dovuto nella misura dello 0,25 per cento dei contributi riscossi dal Fondo medesimo in ciascun anno.

     Il contributo di cui al comma precedente è dovuto anche dai fondi o gestioni diversi dall'assicurazione generale obbligatoria, indicati nel secondo comma del presente articolo sotto le lettere a) e b).

     Per l'anno 1958 è concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del Fondo per l'adeguamento dello pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.

 

          Art. 13.

     Alle erogazioni previste dalla presente legge si provvede mediante il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, fatta eccezione per le sole quote di pensione base derivanti dal riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato durante la seconda guerra mondiale, alla erogazione della quali si provvede mediante l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

     (Omissis) [5]

     (Omissis) [6]

     A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1957 è dovuto per un biennio un contributo straordinario al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, nella misura del 2,40 per cento della retribuzione lorda imponibile ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Il contributo straordinario è per l'1,60 per cento a carico dei datori di lavoro e per lo 0,80 per cento a carico dei lavoratori.

     Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo di cui al comma precedente è applicato a partire dal 1° gennaio 1958 con le modalità previste dal quinto comma dell'art. 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

     Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'art. 15, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, è elevato a lire 500.

 

          Art. 14.

     All'onere di lire 18 miliardi di cui al precedente articolo si provvederà per lire 10 miliardi e 100 milioni con un'aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 12 agosto 1957, n. 733, e per lire 7 miliardi e 800 milioni e lire 100 milioni rispettivamente a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del capitolo n. 104 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1957-58.

     Il Ministro per il tesoro a autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15.

     Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 40 - ultimo comma - e 42 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

     L'abrogazione dell'art. 40, ultimo comma, ha effetto dal 15 gennaio 1958.

     Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, accertata la sussistenza dei requisiti voluti dal presente articolo nei confronti degli enti od aziende che hanno presentato, a suo tempo, ai sensi degli articoli 28 e 32 del decreto-legge predetto, domande di esonero che sono tuttora in esame, o che si trovano comunque in regime di sospensione del versamento dei contributi obbligatori all'I.N.P.S., provvederà alla concessione degli esoneri.

     La disciplina dei Fondi e Casse aziendali, il cui mantenimento verrà autorizzato, dovrà in ogni caso, osservare i seguenti princìpi:

     a) la Cassa o Fondo aziendale dovrà essere costituita come ente morale sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale c dovrà avere bilancio separato da quello dell'ente o azienda. L'ente o azienda è tuttavia solidalmente responsabile verso gli iscritti, i pensionati e i terzi, delle obbligazioni della Cassa o Fondo aziendale predetti;

     b) l'ente morale sarà amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da rappresentanti del personale e dell'azienda, a norma dello statuto, nel quale i rappresentanti del personale non possono essere previsti in numero inferiore ai rappresentanti dell'azienda;

     c) i Fondi o Casse aziendali debbono in ogni caso provvedere al conferimento di pensioni dirette e di riversibilità quantitativamente non inferiori a quelle garantite nei singoli casi dall'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e relativo Fondo di adeguamento. A tali fini, nel computo delle prestazioni dovute dal Fondo o Cassa aziendale non devono essere comprese le quote di pensione eventualmente derivanti dalla conversione in rendita delle indennità di anzianità spettanti all'iscritto;

     d) per gli iscritti che lasciano il servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione a carico del Fondo o Cassa aziendale, il Fondo o la Cassa predetti sono tenuti a versare all'I.N.P.S. la riserva matematica corrispondente alla quota di pensione adeguata che sarebbe derivata all'iscritto qualora per il periodo di iscrizione al Fondo o Cassa aziendale fosse stato assicurato obbligatoriamente per invalidità, vecchiaia e superstiti. Le tabelle per il calcolo delle riserve matematiche saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi entro il biennio di cui al terzo comma.

     (Omissis) [7]

     Deve essere fatta salva ai Fondi o Casse aziendali la facoltà di costituirsi in ogni momento come fondi integrativi dell'assicurazione obbligatoria, in modo da garantire agli iscritti un trattamento complessivo, tra pensione dell'assicurazione obbligatoria e pensione integrativa, almeno pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Gli esoneri concessi restano validi fino a quando non vengano modificate le norme sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria. In caso di modifica le Casse o Fondi aziendali dovranno adeguare le prestazioni previste dai propri ordinamenti entro il termine che sarà fissato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà provveduto altresì a stabilire le modalità per la regolarizzazione delle iscrizioni all'assicurazione obbligatoria nei casi non esclusi ai sensi dei precedenti commi, avendo riguardo alle modificazioni intervenute nei sistemi tecnici e finanziari dai quali sono regolati l'assicurazione stessa, nonchè i relativi fondi di integrazione e di adeguamento ed alle prestazioni erogate dai Fondi o Casse di previdenza aziendali nel periodo di sospensione dell'obbligo assicurativo.

 

          Art. 16.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

     Tabella A [8]

     Contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro

 

Classi di contribuzione

Retribuzione mensile

Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti

Per l'assicurazione tubercolosi

Per l'assicurazione disoccupazione

Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori

In complesso

 

oltre L.

fino a L.

 

 

 

 

 

 

14.300

26

6

6

4

42

14.300

23.000

36

6

8

4

54

23.000

36.000

44

8

8

4

64

36.000

44.600

56

8

8

4

76

44.600

54.200

66

8

10

8

92

54.200

65.000

78

8

10

8

104

65.000

77.100

92

10

10

8

120

77.100

90.100

108

10

10

8

136

90.100

104.900

126

12

12

8

158

10°

104.900

120.900

144

12

12

8

176

11°

120.900

138.700

160

12

12

12

196

12°

138.700

158.600

178

14

14

12

218

13°

158.600

178.100

200

14

14

12

240

14°

178.100

198.000

220

14

14

12

260

15°

198.000

218.000

240

14

14

12

280

16°

218.000

237.500

260

14

14

12

300

17°

237.500

257.000

280

16

16

14

326

18°

257.000

277.300

300

16

16

14

346

19°

277.300

303.800

320

16

16

14

366

20°

303.800

329.800

340

16

16

16

388

21°

329.800

363.100

365

16

16

16

413

22°

363.100

396.100

390

16

16

16

438

23°

396.100

 

420

16

16

16

468

 

     Tabella B [9]

     Contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro - 1. In generale, esclusi gli agricoli

 

Classi di contribuzione

Retribuzione mensile

Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti

Per l'assicurazione tubercolosi

Per l'assicurazione disoccupazione

Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori

In complesso

 

oltre L.

fino a L.

 

 

 

 

 

 

3.300

6

1

1

1

9

3.300

5.300

8

1

1

1

11

5.300

8.300

10

1

1

1

13

8.300

10.300

13

2

2

1

18

10.300

12.500

15

2

2

2

21

12.500

15.000

18

2

2

2

24

15.000

17.800

21

2

2

2

27

17.800

20.800

25

2

2

2

31

20.800

24.200

29

3

3

2

37

10°

24.200

27.900

33

3

3

2

41

11°

27.900

32.000

37

3

3

3

46

12°

32.000

36.600

41

3

3

3

50

13°

36.600

41.100

45

4

4

3

56

14°

41.100

45.700

51

4

4

3

62

15°

45.700

50.300

55

4

4

3

66

16°

50.300

54.800

60

4

4

3

71

17°

54.800

59.300

65

4

4

3

76

18°

59.300

64.000

69

4

4

3

80

19°

64.000

70.100

74

4

4

3

85

20°

70.100

76.100

78

4

4

4

90

21°

76.100

83.800

84

4

4

4

96

22°

83.800

91.400

90

4

4

4

102

23°

91.400

 

97

4

4

4

109

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 12 agosto 1962, n. 1338.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1987, n. 575, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che, agli effetti del precedente art. 7, siano considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati come militarizzati da dipendenti di aziende private.

[3]  Comma abrogato dall'art. 41 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

[4]  Comma abrogato dall'art. 23 della L. 12 agosto 1962, n. 1338.

[5]  Comma abrogato dall'art. 7 della L. 21 luglio 1965, n. 903.

[6]  Comma abrogato dall'art. 7 della L. 21 luglio 1965, n. 903.

[7]  Comma abrogato dall'art. 3 della L. 21 luglio 1965, n. 903.

[8]  Tabella così modificata dall'art. 22 della L. 12 agosto 1962, n. 1338.

[9]  Tabella così sostituita dall'art. 22 della L. 12 agosto 1962, n. 1338.