§ 44.1.5b - Legge 8 novembre 1956, n. 1317.
Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:08/11/1956
Numero:1317


Sommario
Art. 1.      All'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 2.      Dopo il quarto comma dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma
Art. 3.      All'art. 7 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma
Art. 4.      L'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Alla copertura del maggiore onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 630 [...]


§ 44.1.5b - Legge 8 novembre 1956, n. 1317.

Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

(G.U. 29 novembre 1956, n. 302).

 

 

     Art. 1.

     All'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Con l'assegno vitalizio di benemerenza sono concessi tutti gli assegni accessori previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

     L'assegno stesso è riversibile.

     L'assegno previsto dagli articoli 1 e 2 non è cumulabile con l'eventuale pensione di guerra concessa per lo stesso titolo. E' in facoltà degli interessati di optare per il trattamento più favorevole".

 

          Art. 2.

     Dopo il quarto comma dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma:

     "Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari ospedalieri".

 

          Art. 3.

     All'art. 7 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma:

     "Le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".

 

          Art. 4.

     L'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente:

     "Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per l'interno, la giustizia e il tesoro, la quale sarà composta:

     a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte di appello, presidente;

     b) di un magistrato della Corte dei conti;

     c) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopraindicati;

     d) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

     La composizione della Commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione predetta spettano i compensi previsti per il Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

     Le deliberazioni della Commissione debbono essere adottate con la presenza del presidente e di almeno quattro membri, dei quali il magistrato della Corte dei conti, il rappresentante del Ministero del tesoro e uno dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

     Le deliberazioni della Commissione non sono soggette a gravame".

 

          Art. 5.

     Alla copertura del maggiore onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 630 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.