§ 77.6.11 - D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39.
Disciplina del trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:18/01/1945
Numero:39


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il diritto alla pensione di reversibilità, indicata nell'articolo precedente, dei figli riconosciuti inabili al lavoro, è subordinato alla condizione che, al momento della morte dell'assicurato [...]
Art. 3.      Cessa il diritto alla pensione:
Art. 4.      Qualora alla pensione abbia diritto soltanto la vedova e la pensione medesima risulti inferiore a L. 400 annue, per la vedova di impiegato, o a L. 200 annue, per la vedova di operaio, la vedova [...]
Art. 5.      La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato o del pensionato.
Art. 6.      Alle pensioni spettanti ai superstiti di un pensionato o di un assicurato si aggiunge la quota integrativa a carico dello Stato - di cui all'art. 59, primo comma, lettera a) del regio [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno 1° gennaio 1945.


§ 77.6.11 - D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39.

Disciplina del trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

(G.U. 3 marzo 1945, n. 27).

 

     Art. 1. [1]

     Non ha diritto alla pensione prevista dall'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:

     1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;

     2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni [2].

     Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio, nonché per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975 [3].

     Le disposizione di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per i decessi intervenuti anteriormente al 1° maggio 1969 [4].

 

          Art. 2.

     Il diritto alla pensione di reversibilità, indicata nell'articolo precedente, dei figli riconosciuti inabili al lavoro, è subordinato alla condizione che, al momento della morte dell'assicurato o del pensionato, essi risultino a carico dell'assicurato o del pensionato.

     Non hanno diritto a pensione le figlie maritate, anche se di età inferiore a quelle indicate al primo comma dell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 [5].

     Il diritto alla pensione, nel limiti di cui all'art. 13 del regio decreto-legge suddetto ed ai comma precedenti, spetta ai figli legittimi, legittimati e naturali. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'art. 404 del Codice civile, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato.

 

          Art. 3.

     Cessa il diritto alla pensione:

     a) per il coniuge e per le figlie, quando contraggano matrimonio [6];

     b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

     c) per i figli, quando abbiano raggiunta l'età indicata nell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, o sia venuto meno lo stato di invalidità.

     Al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato.

 

          Art. 4.

     Qualora alla pensione abbia diritto soltanto la vedova e la pensione medesima risulti inferiore a L. 400 annue, per la vedova di impiegato, o a L. 200 annue, per la vedova di operaio, la vedova può, entro due mesi dalla data di comunicazione della liquidazione, chiedere, in sostituzione della pensione, il valore capitale di questa, calcolato secondo la tariffa formata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e approvata con decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

 

          Art. 5.

     La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato o del pensionato.

 

          Art. 6.

     Alle pensioni spettanti ai superstiti di un pensionato o di un assicurato si aggiunge la quota integrativa a carico dello Stato - di cui all'art. 59, primo comma, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 - nelle aliquote stabilite per le pensioni dall'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

     Per le pensioni liquidate successivamente ai 31 dicembre 1949 la quota integrativa sarà calcolata, con le stesse aliquote, sulla integrazione statale ridotta secondo le disposizioni del terzo comma dell'art. 35 del medesimo regio decreto-legge 14 aprile 1939 n. 636.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno 1° gennaio 1945.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 12 agosto 1962, n. 1338.

La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1987, n. 286, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo.

[2] La Corte costituzionale con sentenza 2 maggio 1991, n. 189, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero.

[3] Comma già sostituito dall'art. 24 della L. 21 luglio 1965, n. 903 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L. 12 agosto 1962, n. 1338.

[4] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 12 agosto 1962, n. 1338.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno 1975, n. 164, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui la norma esclude da diritto alla pensione di reversibilità le figlie maritate anche se siano riconosciute inabili al lavoro e risultino a carico del genitore al momento del decesso di questo.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 6 dicembre 1979, n. 140, ha dichiarato la illegittimità della presente lettera, nella parte in cui prevede la perdita della pensione di reversibilità alle figlie quando contraggono matrimonio.