§ 17.1.17 - D.L. 13 febbraio 1981, n. 19 .
Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.1 dichiarazioni di calamità naturale e di carattere di eccezionalità
Data:13/02/1981
Numero:19


Sommario
Art. 1. 
Art. 1. bis. 
Art. 1. ter. 
Art. 1. quater. 
Art. 1. quinquies. 
Art. 2.      Il termine di tre anni di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è prorogato di [...]
Art. 2. bis. 
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 17.1.17 - D.L. 13 febbraio 1981, n. 19 [1].

Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980.

(G.U. 14 febbraio 1981, n. 45).

 

     Art. 1. [2]

     Le provvidenze di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, al decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e al decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104, nonché quelle di cui al presente decreto si applicano ai soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Le medesime provvidenze, che non siano esclusive per i soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, si applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata e Campania nonché nei comuni della regione Puglia individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Le provvidenze di cui al precedente primo comma, per le quali è prevista l'applicazione a tutti i soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si intendono applicate a tutti i soggetti, residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente primo comma, nonché ai soggetti danneggiati di cui al precedente secondo comma.

     L'espressione "o gravemente danneggiati" contenuta negli articoli 14, secondo comma, 14-bis,14-quinques,14-octies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché nell'articolo 10 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, è soppressa.

     Il commissario straordinario, in presenza di motivate esigenze, applica in tutti i comuni delle regioni Basilicata e Campania le disposizioni previste dagli articoli 14-bise14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. Il periodo di aspettativa di quattro mesi previsto dall'articolo 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prorogato fino al 30 giugno 1981.

     Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, deve essere emanato entro il 31 maggio 1981.

 

          Art. 1. bis. [3]

     Per fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo 1 la dichiarazione, prevista dal sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, rilasciata in carta semplice dal sindaco sotto la sua personale responsabilità, deve attestare che il richiedente risiede o è domiciliato ovvero ha sede nel comune e versa, a causa del sisma, in almeno una delle seguenti situazioni: a) lesioni personali; b) perdita di congiunti; c) danni all'azienda agricola, industriale, artigiana, commerciale, turistica; d) danni al patrimonio immobiliare; e) perdita dell'alloggio ovvero della sede stabile dell'esercizio dell'attività professionale.

     Il requisito della residenza ovvero del domicilio non è richiesto per la concessione dei contributi di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

 

          Art. 1. ter. [4]

     Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono soppresse le parole "nelle regioni Basilicata e Campania".

     Il presente articolo ha effetto dal 28 novembre 1980.

 

          Art. 1. quater. [5]

     Il debitore, nei casi in cui, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si avvale, anche in via di regresso, della sospensione della scadenza degli effetti cambiari, è tenuto alla corresponsione, in favore del creditore, di un compenso, da erogarsi all'atto dell'estinzione dell'obbligazione, in misura pari all'1,50 per cento mensile dell'importo da pagare, con decorrenza dal 1° febbraio 1981.

 

          Art. 1. quinquies. [6]

     Per le forniture e le lavorazioni da compiersi con oneri comunque a carico del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, devono essere preferite, a parità di condizioni, le imprese artigiane ed industriali ubicate nelle regioni Basilicata e Campania.

     Alle relazioni di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono allegate le relazioni di cui all'articolo 113, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

 

          Art. 2.

     Il termine di tre anni di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è prorogato di cinque anni per quanto attiene ai vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata [7].

     Le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 15 ottobre 1979, n. 490, si estendono ai piani regolatori di cui al precedente comma.

 

          Art. 2. bis. [8]

     Nelle regioni Basilicata e Campania per l'anno scolastico 1980-81 gli esami di maturità negli istituti di istruzione di secondo grado, statali, pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti, si svolgono con commissioni composte dagli stessi insegnanti del corso di appartenenza e presiedute da un membro esterno nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

     (Omissis) [9].

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Allegati A e B [10]


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 15 aprile 1981, n. 128.

[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[4] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[5] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[7] Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. 1 del D.L. 28 febbraio 1986, n. 48.

[8] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[9] Comma abrogato dall'art. 51 della L. 14 maggio 1981, n. 219.

[10] Allegati soppressi dalla legge di conversione.