§ 17.3.121 - D.L. 31 gennaio 1981, n. 11 .
Adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:31/01/1981
Numero:11


Sommario
Art. 1.      I termini ricadenti nel periodo compreso tra il 30 dicembre 1980 ed il 30 aprile 1981, fissati o prorogati con il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con [...]
Art. 2.      All'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 3.      All'ultimo comma dell'art. 4-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, modificato con legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874, l'espressione "lavori in [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 17.3.121 - D.L. 31 gennaio 1981, n. 11 [1] .

Adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

(G.U. 31 gennaio 1981, n. 30)

 

 

     Art. 1.

     I termini ricadenti nel periodo compreso tra il 30 dicembre 1980 ed il 30 aprile 1981, fissati o prorogati con il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 874, e con il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 875, sono differiti di un mese.

     Il settimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 874, è sostituito dal seguente:

     "Il termine del 31 gennaio 1981, di cui ai precedenti commi primo, secondo e quarto, è ulteriormente differito al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soli soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni danneggiati".

     Le proroghe di cui al presente articolo non si applicano ai termini processuali.

     Le parole "prorogato" e "proroga" di cui al nono comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "sospeso" e "sospensione" [2] .

 

          Art. 2.

     All'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, sono apportate le seguenti modificazioni:

     nel primo comma, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera:

     “h) prestazioni di servizi relativi ai trasporti di beni indicati nelle precedenti lettere effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996”;

     nel secondo comma dopo la parola "sportive" sono aggiunte le seguenti parole "nonché di organi di stampa".

     dopo il terzo comma è aggiunto il seguente :

     "Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelli indicate al primo comma, effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici che agiscono in nome e per conto del commissario" [3] .

     Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 7 dicembre 1980.

 

          Art. 3.

     All'ultimo comma dell'art. 4-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, modificato con legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874, l'espressione "lavori in danno" è sostituita da "lavori d'ufficio".

     Sono inoltre aggiunti i seguenti commi:

     "Locatore e locatario possono dichiarare al sindaco che non intendono provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di cui alla lettera d) del precedente art. 3. In tali casi il sindaco provvede d'ufficio alla esecuzione dei lavori.

     Nei casi di eccezionale urgenza o in speciali situazioni da individuarsi con ordinanze del commissario, il sindaco provvede alla esecuzione d'ufficio degli interventi di cui alla lettera d) del precedente art. 3.

     I contributi menzionati alle lettere d) ed e) del precedente art. 3, sono incamerati dal sindaco a totale ristoro degli oneri sopportati per le esecuzioni d'ufficio di cui ai precedenti commi".

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 30 marzo 1981, n. 104.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Capoverso aggiunto dalla legge di conversione.