§ 17.3.120 - D.L. 26 novembre 1980, n. 776 .
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:26/11/1980
Numero:776


Sommario
Art. 1.      Il commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sentite sulle direttive generali, le regioni Basilicata e Campania, assume ogni iniziativa ed adotta, anche in [...]
Art. 2.      È costituito un Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato agli interventi di cui all'art. 1 del presente [...]
Art. 3.      Al fine della sistemazione di coloro che sono rimasti privi di abitazione esclusivamente a causa ed in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980, nonché per l'avvio della ripresa delle [...]
Art. 3. bis  [26]
Art. 3. ter  [27]
Art. 4.  [28]
Art. 4. bis  [39]
Art. 4. ter  [40]
Art. 4. quater  [45]
Art. 5.      Il termine per il versamento d'acconto di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è prorogato, per l'anno 1980, fino al 31 gennaio 1981 nei confronti dei contribuenti [...]
Art. 6.      Le imposte suppletive e complementari accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del reddito di proprietà [...]
Art. 7.      I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, tenuti successivamente alla data del 23 novembre 1980 agli [...]
Art. 8.      La sospensione di cui all'art. 4 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti o scadono nel periodo 23 novembre - 31 [...]
Art. 9.      Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici, sono esenti dalle imposte di [...]
Art. 10.      Nelle regioni Basilicata e Campania è concessa la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi [...]
Art. 10. bis  [55]
Art. 11.      Nelle regioni Basilicata e Campania è sospesa la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da tutti i datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di [...]
Art. 12.  [62]
Art. 12. bis  [67]
Art. 12. ter  [68]
Art. 13.      E' riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Basilicata e Campania o [...]
Art. 13. bis  [72]
Art. 13. ter  [73]
Art. 14.      I termini di novanta giorni di cui agli articoli 5,9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali il detentore può [...]
Art. 14. bis  [75]
Art. 14. ter  [77]
Art. 14. quater  [78]
Art. 14. quinquies  [79]
Art. 14. sexies  [81]
Art. 14. septies  [82]
Art. 14. octies  [83]
Art. 14. nonies  [85]
Art. 14. decies  [86]
Art. 14. undecies  [87]
Art. 15.      All'onere di lire 1.500 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate [...]
Art. 15. bis  [89]
Art. 15. ter  [90]
Art. 15. quater  [91]
Art. 16.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 17.3.120 - D.L. 26 novembre 1980, n. 776 [1] .

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980

(G.U. 27 novembre 1980, n. 326)

 

     Art. 1.

     Il commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sentite sulle direttive generali, le regioni Basilicata e Campania, assume ogni iniziativa ed adotta, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilità generale dello Stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 [2] .

     Egli sarà coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale e da ufficiali generali quale vice commissari, nominati, su designazione del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, può esercitare, agli scopi di cui al precedente primo comma, tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri, provvedendo altresì al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva.

     Per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate e dei compiti previsti ai successivi articoli, si provvede con ordinanze del commissario indicanti nominativamente il personale scelto tra i dipendenti civili e militari dello Stato, delle regioni, degli altri enti locali, degli enti pubblici anche economici nonché esperti estranei all'amministrazione ai quali possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici [3] .

     Il commissario presenta, ogni tre mesi, ai Presidenti delle due Camere, una relazione analitica sull'attività svolta e sugli interventi, anche di carattere finanziario, effettuati [4] .

     Le funzioni attribuite al commissario, ai sensi dei commi precedenti, cessano il 30 giugno 1981.

 

          Art. 2.

     È costituito un Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato agli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto e per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

     Il Fondo è amministrato dal commissario.

     Il Fondo è alimentato da un primo stanziamento di lire 1.500 miliardi che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1980. Al Fondo affluiscono altresì le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del Fondo stesso e che è autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamità, ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonché ad assistenza in natura. Al Fondo possono altresì confluire contributi delle Comunità europee, nonché di enti e privati [5] .

     Le disponibilità del Fondo sono versate ad apposite contabilità speciali istituite presso le tesorerie provinciali nella misura fissata per ciascuna di esse dal commissario. Il commissario è autorizzato, in relazione alle accertate esigenze, a trasferire somme tra le contabilità speciali. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del commissario o di un funzionario delegato.

     Con lo stesso Fondo il commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede:

     a) agli interventi diretti a fronteggiare le più impellenti necessità delle popolazioni, tra le quali la distribuzione di razioni di viveri e medicinali;

     b) all'assistenza straordinaria ed alle altre esigenze di carattere straordinario;

     c) agli interventi mediante concessione di un contributo di lire quattro milioni per ogni deceduto in favore dei conviventi superstiti delle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti a causa del terremoto o nelle operazioni di soccorso e di lire dieci milioni qualora il deceduto fosse il componente la cui attività lavorativa costituiva il principale sostegno economico della famiglia [6] ;

     d) alle provvidenze, mediante concessione di un contributo a fondo perduto fino a lire tre milioni, per ciascun nucleo familiare, in favore delle famiglie, che a causa del terremoto abbiano perduto vestiario e biancheria, mobilio o suppellettili dell'abitazione, mezzi di circolazione necessari al lavoro [7] ;

     e) agli interventi necessari per l'alimentazione ed il ricovero urgente del bestiame, nonché alla cessione di contributi di pronto intervento, fino ad un massimo di lire 3 milioni, da erogare alle aziende agricole, singole o associate, anche per la ricostituzione delle scorte vive e morte. Sono riconosciute inoltre nell'intero ammontare tutte le spese sostenute per la salvaguardia del bestiame; dei prodotti agricoli e zootecnici e dei foraggi nonché per ogni intervento urgente necessario all'immediata ripresa produttiva incluse le operazioni che consentano il recupero del raccolto [8] ;

     f) alla concessione di contributi fino al massimo di lire 3 milioni a favore di imprese commerciali, artigiane e turistiche che abbiano perduto in tutto o in parte merci od attrezzature esistenti nell'azienda distrutta o danneggiata [9] .

     (Omissis) [10].

     (Omissis) [11].

     (Omissis) [12].

     I fondi residuati alla gestione liquidatoria dei prefetti saranno versati in conto entrate eventuali Tesoro.

 

          Art. 3.

     Al fine della sistemazione di coloro che sono rimasti privi di abitazione esclusivamente a causa ed in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980, nonché per l'avvio della ripresa delle attività economiche, il commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede:

     a) alla requisizione anche attraverso delega speciale o generale ai sindaci ai sensi dell'art. 7, L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, di idonee strutture anche per il collocamento di uffici pubblici, ovvero alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati [13] ;

     b) all'assistenza in natura con distribuzione di materiale vario ed, in particolare, all'acquisto di roulottes, all'installazione di abitazioni mobili e ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie dei senza tetto, ivi comprese le necessarie infrastrutture;

     c) a concedere incentivi ai sinistrati, che non riguardino opere di edilizia e che consentano loro di reperire una sistemazione autonoma [14] ;

     d) a concedere contributi per piccoli interventi di riparazione in abitazioni sinistrate, ivi comprese le parti condominiali, laddove gli interventi consentano la rapida utilizzazione degli immobili ovvero la salvaguardia degli uffici pericolanti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici [15] ;

     e) a concedere contributi, fino a lire 10 milioni, per le opere urgenti di riattazione degli immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche, i cui titolari siano iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici [16] .

     Il commissario provvede ad assegnare contributi per opere urgenti ai fini della conservazione e della salvaguardia di edifici aventi rilevanza storica e artistica e comunque del patrimonio monumentale, archeologico ed artistico come pure di quello archivistico e bibliografico. Eventuali condizioni potranno avere luogo soltanto previo consenso delle competenti sovrintendenze [17] .

     Al fine di consentire la ripresa dell'attività scolastica e di altre attività istituzionali il commissario provvede a concedere contributi alle amministrazioni competenti per le opere urgenti di riattazione di pubblici edifici o di immobili destinati ad uso pubblico. Qualora gli edifici scolastici siano andati distrutti o siano non restaurabili, si provvede in ogni possibile forma alternativa alla ripresa dell'attività scolastica [18] .

     Il commissario provvede a concedere contributi alle amministrazioni ospedaliere per le operazioni urgenti di riattazione delle strutture e delle attrezzature sanitarie danneggiate dal terremoto del novembre 1980 [19] .

     (Omissis) [20].

     (Omissis) [21]

     I contributi previsti alle lettere d) ed e) del primo comma non sono cumulabili con le successive provvidenze previste per la ricostruzione [22] .

     L'accertamento di natura tecnica predisposto dalla commissione tecnica comunale, nominata dal commissario, per gli adempimenti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo ha valore di perizia giurata [23] .

     La perizia predisposta da un tecnico privato deve essere giurata e va presentata al comune per il visto della commissione tecnica nominata dal commissario [24] .

     L'accertamento di cui ai commi precedenti deve essere accompagnato da una dichiarazione del perito, da cui risulti, sotto la sua personale responsabilità, che l'immobile è stato danneggiato in conseguenza del terremoto del novembre 1980 [25] .

 

          Art. 3. bis [26]

     Le ordinanze di carattere generale adottate dal commissario ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale delle regioni Basilicata e Campania.

 

          Art. 3. ter [27]

     Le comunità montane delle regioni Basilicata e Campania colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 sono autorizzate ad impiegare i fondi assegnati ai sensi dell'art. 48, L. 21 dicembre 1978, n. 843, per gli esercizi 1979, 1980 e 1981 per l'attuazione di opere ed interventi nei settori inerenti lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, anche in deroga a quanto disposto dall'ottavo comma dell'art. 5 e dal primo comma dell'art. 19, L. 3 dicembre 1971, n. 1102.

     Le regioni provvederanno all'accreditamento alle comunità montane dei fondi di cui al comma precedente relativi agli esercizi 1979 e 1980 entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e dei fondi dell'esercizio 1981 entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio per l'esercizio suddetto.

 

          Art. 4. [28]

     Fino al 31 gennaio 1981, nelle regioni Basilicata e Campania sono sospesi i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, i quali comportino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione; è altresì sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili [29] .

     A favore delle persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede nelle indicate regioni, sono inoltre sospesi, fino alla stessa data, tutti i termini e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalità e morosità relativi ad obbligazioni assunte prima del 23 novembre 1980 e scadenti entro il 31 gennaio 1981 [30] .

     La sospensione di cui al precedente comma opera anche a favore dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede in altre regioni per le obbligazioni da eseguirsi nelle regioni Basilicata e Campania, purché provino l'assoluta impossibilità del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze. Per le forniture ad amministrazioni pubbliche l'autorità amministrativa competente dovrà dichiarare l'assoluta impossibilità del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze [31] .

     La sospensione opera per i soli termini che scadono nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981 [32] .

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da emanarsi sentite le regioni interessate, entro e non oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata e Campania disastrati, gravemente danneggiati, o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio indicherà i comuni danneggiati compresi nella regione Puglia [33] .

     Le provvidenze a favore dei colpiti dal terremoto si applicano a tutti i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni disastrati. Le medesime provvidenze si applicano ai soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati. Il sindaco rilascia la dichiarazione che attesta lo stato di danneggiamento. Tali dichiarazioni e quelle di cui all'articolo 2, sesto comma, sono rilasciate in duplice copia, di cui una viene conservata, rubricata in ordine alfabetico, al segretario comunale a disposizione del pubblico. Controlli periodici sulle attestazioni vengono effettuati per sorteggio fino al 30 giugno 1981 dal commissario straordinario e dopo il 30 giugno 1981 dal Ministero dei lavori pubblici [34] .

     Il termine del 31 gennaio 1981, di cui ai precedenti commi primo, secondo e quarto, è ulteriormente differito al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soli soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni danneggiati [35] .

     La sospensione dei termini processuali prevista nei commi precedenti opera fino al 31 dicembre 1981, salve in ogni caso le disposizioni degli articoli 2,3,4 e 5, L. 7 ottobre 1969, n. 742 [36] .

     Nei casi in cui è sospeso il termine di scadenza degli effetti cambiari perché l'obbligato diretto è domiciliato o ha sede nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, uguale sospensione è concessa agli obbligati di regresso [37] .

     Nei comuni disastrati e per i soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, è sospeso, fino al 31 dicembre 1981 il pagamento delle rate relative a mutui di miglioramento fondiario e per la formazione della piccola proprietà contadina nonché il pagamento delle rate relative a mutui su pegno contratti da aziende cooperative o consortili danneggiate dal sisma [38] .

 

          Art. 4. bis [39]

     Gli enti locali, i consorzi intercomunali e le aziende municipalizzate che gestiscono servizi di pubblico interesse e che, per effetto della sospensione dei termini di cui al precedente articolo 4, subiscano contrazioni nelle entrate, possono richiedere anticipazioni agli istituti di credito.

 

          Art. 4. ter [40]

     Il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio. Qualora il locatario non dia inizio ai lavori entro un mese dalla concessione del contributo di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo 3, il sindaco autorizza il locatario ad eseguire i lavori stessi a carico del proprietario. Se il locatore non presenta domanda di contributo nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il locatario si può a lui sostituire e può ottenere in sua vece il contributo.

     Ove alla riattazione non provveda né il proprietario né il locatario, il sindaco, previa diffida, può eseguire i lavori d'ufficio [41] .

     Locatore e locatario possono dichiarare al sindaco che non intendono provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di cui alla lettera d) del precedente art. 3. In tali casi il sindaco provvede d'ufficio alla esecuzione dei lavori [42] .

     Nei casi di eccezionale urgenza o in speciali situazioni da individuarsi con ordinanze del commissario, il sindaco provvede alla esecuzione d'ufficio degli interventi di cui alla lettera d) del precedente art. 3 [43] .

     I contributi menzionati alle lettere d) ed e) del precedente art. 3, sono incamerati dal sindaco a totale ristoro degli oneri sopportati per le esecuzioni di ufficio di cui ai precedenti commi [44] .

 

          Art. 4. quater [45]

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Governo, in collaborazione con le regioni Basilicata e Campania e con le amministrazioni locali ed avvalendosi anche di esperti estranei all'amministrazione, provvede all'accertamento dei danni causati degli eventi sismici del novembre 1980 per l'adozione dei provvedimenti legislativi ai fini della ricostruzione.

     I dati essenziali di tale accertamento sono riportati nelle relazioni trimestrali di cui al precedente articolo 1.

 

          Art. 5.

     Il termine per il versamento d'acconto di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è prorogato, per l'anno 1980, fino al 31 gennaio 1981 nei confronti dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania nonché dei contribuenti aventi domicilio fiscale in comuni compresi in regioni diverse, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei comuni compresi nelle regioni suindicate e dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'imposta relativa ai redditi delle attività svolte nei medesimi comuni [46] .

     E' altresì prorogato fino alla stessa data il termine per il versamento di acconto di cui al D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella L. 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, nei confronti dei contribuenti indicati nel precedente comma soggetti all'imposta locale sui redditi.

     Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni disastrati ed ai contribuenti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni, gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, nonché a quelli aventi domicilio fiscale in comuni diversi, limitatamente ai redditi prodotti nei comuni indicati nello stesso decreto ed ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'imposta relativa ai redditi delle attività svolte nei medesimi comuni, non si applicano, per l'anno 1980, le disposizioni della L. 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni. Agli stessi contribuenti soggetti all'imposta locale sui redditi non si applicano, altresì, per l'anno 1980, le disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella L. 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni [47] .

     Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni delle regioni Basilicata e Campania è sospesa fino al 31 gennaio 1981 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 e tale data, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dei tributi degli enti diversi dallo Stato. E' altresì sospesa fino al 31 gennaio 1981 la riscossione dei tributi soppressi dall'art. 82, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonché dei tributi locali non riscuotibili per ruolo, ad eccezione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

     La sospensione della riscossione prevista nel comma precedente è ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1981 nei confronti dei contribuenti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e nei confronti dei contribuenti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri di cui all'articolo 4 [48] .

     I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599, nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 30 giugno 1981, dei tributi di cui al quarto comma purché la parte del reddito prodotto nei comuni predetti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.

     La riscossione delle imposte è effettuata a partire dalla scadenza di settembre 1981 in due rate per le ipotesi di sospensione prevista nel quarto comma ed in sei rate per quella di cui ai commi quinto e sesto, senza applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'art. 297-septies del testo unico delle norme della finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dalla L. 18 maggio 1967, n. 388.

     I termini per i versamenti diretti da effettuare a norma dell'art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 15 gennaio 1981 da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania sono prorogati al 15 febbraio 1981.

     I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, con domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che scadono tra il 23 novembre 1980 ed il 30 dicembre 1980 sono prorogati al 31 gennaio 1981. Nei confronti degli stessi soggetti che abbiano domicilio fiscale nei comuni disastrati e nei confronti dei soggetti che risultino danneggiati e che abbiano domicilio fiscale nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, sono altresì prorogati al 30 giugno 1981 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi che scadono, anche per effetto di quanto disposto con la prima parte del presente comma, tra il 31 gennaio 1981 ed il 29 giugno 1981 [49] .

 

          Art. 6.

     Le imposte suppletive e complementari accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del reddito di proprietà o di altro diritto reale su immobili ubicati nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che siano stati effettuati in data anteriore al 23 novembre 1980 a titolo gratuito o oneroso, per atti fra vivi o «mortis causa», non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del novembre 1980.

     In caso di demolizione o di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.

     La riscossione dell'imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati per effetto del terremoto, ubicati nei comuni suddetti, è sospesa fino alla data del ripristino del fabbricato.

     La riscossione dell'imposta sarà effettuata in sei rate quadrimestrali a partire dal primo mese successivo alla data del ripristino senza aggravio di interessi.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.

     Per conseguire le agevolazioni previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione relativa agli eventi indicati nei commi precedenti rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

 

          Art. 7.

     I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, tenuti successivamente alla data del 23 novembre 1980 agli obblighi di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1980 anche le operazioni effettuate dal 23 novembre 1980.

     Limitatamente ai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni disastrati ed ai contribuenti, che risultino danneggiati, i quali hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1980 può essere versata in quattro rate trimestrali, di cui la prima con scadenza entro il termine di presentazione della detta dichiarazione [50] .

     Nell'ipotesi di cui al primo comma, gli adempimenti di cui agli artt. 21, 23,24, 25 e 26, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono prorogati al 31 dicembre 1980.

 

          Art. 8.

     La sospensione di cui all'art. 4 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti o scadono nel periodo 23 novembre - 31 gennaio 1981 [51] .

     Restano esclusi dalla sospensione di cui al precedente comma i termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

 

          Art. 9.

     Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

     E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri titoli di credito.

     Gli atti ed i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal commissario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse sulle concessioni governative.

 

          Art. 10.

     Nelle regioni Basilicata e Campania è concessa la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti, relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981 [52] .

     Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi suddetti, da effettuarsi senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.

     I coltivatori diretti mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, titolari di aziende e rispettivi familiari, i soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, i pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nei comuni disastrati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i versamenti compresi tra il 23 novembre 1980 ed il 30 giugno 1981 [53].

     L'esonero di cui al precedente comma è esteso ai lavoratori delle categorie indicate nel comma stesso, qualora risiedano nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, le cui aziende abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 [54] .

 

          Art. 10. bis [55]

     Ai titolari o contitolari di azienda residenti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto-legge iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, nonché ai pescatori autonomi ed associati di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nei comuni anzidetti, i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici, è anticipata dalle suddette gestioni una sovvenzione speciale di L. 500.000 una tantum, maggiorata di L. 100.000 per ogni familiare iscritto negli elenchi di categoria come unità attiva o dichiarato a carico e convivente all'epoca degli eventi calamitosi. In caso di decesso del titolare, la sovvenzione viene erogata su domanda del coniuge o, in sua mancanza, dei figli superstiti.

     Quando i titolari di azienda non siano iscritti nelle gestioni anzidette, la sovvenzione è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, previa esibizione di delega in carta semplice rilasciata dal titolare dell'azienda, con firma autenticata.

     L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Alla domanda deve essere allegato un certificato dell'autorità comunale comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.

 

          Art. 11.

     Nelle regioni Basilicata e Campania è sospesa la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da tutti i datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di paga scaduti tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981 [56] .

     Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi suddetti, da effettuarsi, senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.

     Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni disastrati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 è concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, lo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 23 novembre 1980 e il 30 giugno 1981. E' pure concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, lo sgravio ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 e che risultino gravemente danneggiate. Il sindaco rilascerà la certificazione d'urgenza. Per le aziende con più di cento addetti l'INPS può procedere ad accertamenti d'ufficio [57] .

     Lo sgravio di cui al comma precedente riguarda anche la quota contributiva a carico dei lavoratori [58] .

     L'INPS e le altre gestioni previdenziali e assistenziali interessate tengono una contabilità speciale in relazione agli sgravi previsti dal presente articolo nonché alla erogazione dei benefici una tantum previsti dagli articoli 10-bis, 12 e 12-ter e sono tenute a trasmettere al Ministero del tesoro la rendicontazione trimestrale analitica degli effetti finanziari indotti dai predetti sgravi e benefici [59] .

     Copia della rendicontazione deve essere trasmessa al commissario, per essere allegata alla relazione di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del presente decreto [60] .

     Le somme dovute all'INPS e altre gestioni previdenziali e assistenziali per effetto degli sgravi e dei benefici di cui al presente decreto, vengono annualmente rimborsate dallo Stato a far tempo dal 1982 [61] .

 

          Art. 12. [62]

     Ai lavoratori, esclusi quelli assicurati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori, operanti nelle regioni Basilicata e Campania, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in diretta dipendenza degli eventi sismici, è corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nei limiti stabiliti dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, nonché il trattamento per gli assegni familiari. Il trattamento di cui al presente comma è esteso ai lavoratori agricoli residenti nei comuni terremotati delle regioni Campania, Basilicata e Puglia individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale trattamento è corrisposto agli operai agricoli a tempo indeterminato ed agli aventi diritto all'indennità speciale di disoccupazione agricola per l'anno 1980 in sostituzione di quest'ultima e per la durata delle giornate indennizzabili riferite all'anno 1979, fatte salve le condizioni di miglior favore. Agli altri lavoratori agricoli, braccianti o equiparati, aventi diritto per l'anno 1980 al trattamento ordinario di disoccupazione, ed ai lavoratori edili, residenti nei comuni di cui al primo comma, regolarmente iscritti a collocamento, che nel 1980 hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100, spetta un'indennità assistenziale una tantum di L. 300.000, maggiorata di lire 100.000 per ogni familiare convivente ed a carico ai sensi della normativa sugli assegni familiari [63].

     I trattamenti di cui al precedente comma spettano anche agli apprendisti nonché agli impiegati ed ai dirigenti.

     Per un periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si è verificato il primo fenomeno sismico, il trattamento di integrazione salariale e quello per assegni familiari sono corrisposti, altresì, ai lavoratori di cui ai precedenti commi residenti nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 in tutti i casi di assenza dal lavoro dovuti ad eventi personali o familiari connessi al sisma. Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori residenti nelle regioni indicate nel primo comma anche se occupati presso datori di lavoro operanti in regioni diverse [64] .

     I trattamenti di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con la retribuzione eventualmente percepita o con indennità corrisposte per malattia.

     Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     Ai lavoratori in regime di integrazione salariale che vengono avviati da enti locali territoriali a lavori relativi a opere e servizi di pubblica utilità spetta una integrazione a carico degli enti stessi fino a raggiungere l'intera retribuzione.

     Le sedi locali dell'INPS provvedono a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, imputandone la spesa ad una contabilità speciale.

     Il trattamento di integrazione di cui al primo comma è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

     Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo è esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi sismici per un periodo massimo di sei mesi.

     I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, e si aggiungono al periodo di trentasei mesi di cui all'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'art. 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

     Per i lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il riconoscimento dei periodi per i quali è corrisposto il trattamento di cui al primo comma è effettuato nelle gestioni di iscrizione, alle quali i relativi oneri saranno rimborsati direttamente da parte dello Stato [65] .

     Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli.

     Le integrazioni salariali e gli assegni familiari connessi di cui al presente articolo sono anticipati dalla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria - separata contabilità per gli interventi straordinari di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni - e dalla cassa unica per gli assegni familiari e rimborsati annualmente dallo Stato sulla base delle risultanze di gestione [66] .

 

          Art. 12. bis [67]

     Il pagamento della pensione sociale di cui all'art. 26, L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato per un periodo di tempo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto in favore anche dei titolari della pensione stessa che, già residenti, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, si siano trasferiti all'estero.

 

          Art. 12. ter [68]

     Ai titolari di pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai titolari di pensione sociale o di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale, che godano del minimo di trattamento, è concessa, se danneggiati dal terremoto e se residenti nei comuni di cui al quinto comma dell'articolo 4, una sovvenzione una tantum pari ad una mensilità del trattamento in godimento.

 

          Art. 13.

     E' riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Basilicata e Campania o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

     Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate [69] .

     Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al primo comma del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

     Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi [70] .

     (Omissis) [71].

     Le prestazioni di cui al presente articolo decorrono dalla data dell'evento dannoso e sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a far tempo dal 1981.

 

          Art. 13. bis [72]

     A decorrere dal 24 novembre 1980 ai cittadini che prestano la loro attività volontariamente nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dal sisma, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria.

     E' fatto obbligo comunque ai cittadini di cui al comma precedente di notificare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività volontaria .

 

          Art. 13. ter [73]

     I benefici di natura assistenziale previsti agli articoli 12 e 13 non sono cumulabili tra di loro, fatto salvo il trattamento più favorevole.

 

          Art. 14.

     I termini di novanta giorni di cui agli articoli 5,9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali il detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a trenta giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 23 novembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania.

     E' prolungata fino al 31 dicembre 1981 la perenzione di termini dei finanziamenti statali comunque concessi a favore di enti locali od ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni disastrati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4. Negli stessi comuni la scadenza dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione di immobili comunali danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e il pagamento delle rate di ammortamento sono prorogati di un anno [74] .

     La cifra di lire 100 mila, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, così come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187, è elevata a lire 500 mila.

     Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi calamitosi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono effettuate gratuitamente.

 

          Art. 14. bis [75]

     Il commissario al fine di fronteggiare situazioni eccezionali nei comuni disastrati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, su motivata richiesta dei sindaci interessati, dispone:

     a) l'assegnazione in favore dei predetti comuni di personale operaio o tecnico-amministrativo in posizione di comando o di distacco prescelto nelle amministrazioni statali o di altri enti pubblici;

     b) l'assunzione a tempo determinato, mediante convenzione, di tecnici e professionisti privati [76] .

     Gli oneri conseguenti sono a carico del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.

 

          Art. 14. ter [77]

     Il Ministro dell'interno ed i prefetti delle province in cui ricadono i comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, a seconda della rispettiva competenza, hanno facoltà di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali dei comuni individuati dal richiamato decreto, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

     I prefetti delle predette province hanno facoltà di conferire incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni delle rispettive province, anche se riuniti in consorzio, ai segretari comunali già collocati a riposo od a personale fornito dei requisiti e titolo per la nomina a segretario comunale anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modifiche, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, ed all'articolo 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587.

     Il Ministro dell'interno ha facoltà di riassumere in servizio segretari comunali già collocati a riposo da assegnare, nella qualità di reggenti presso comuni i cui segretari siano stati trasferiti agli enti locali indicati nel primo comma.

     Gli incarichi di reggenza o di supplenza possono essere conferiti a segretari di ruolo senza tener conto della qualifica da essi rivestita e della classe del comune.

 

          Art. 14. quater [78]

     I sindaci dei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, previa autorizzazione del commissario, emettono ordinativi di pagamento che diventano esecutivi con il visto del commissario stesso o di un funzionario da lui delegato, a carico del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto per le spese riguardanti:

     a) le integrazioni salariali e gli assegni familiari di cui al comma aggiuntivo, dopo l'ultimo, del precedente articolo 12;

     b) interventi urgenti non previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto;

     c) il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte dai dipendenti ed eccedenti i limiti previsti dalla vigente normativa;

     d) la copertura dell'integrazione di cui al sesto comma dell'articolo 12.

 

          Art. 14. quinquies [79]

     Nei comuni disastrati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, con popolazione fino a cinquemila abitanti, i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono a richiesta collocati in aspettativa per un periodo di mesi quattro dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [80] .

     Nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, con popolazione superiore a cinquemila abitanti, l'aspettativa, come prevista nel comma precedente, va concessa, a richiesta, al sindaco, ai componenti della giunta comunale e ad un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.

     Alle aziende private va rimborsato il trattamento economico corrisposto ai dipendenti posti in aspettativa ai sensi dei commi precedenti. Il relativo onere grava sul fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.

 

          Art. 14. sexies [81]

     Per le regioni Basilicata e Campania sono prorogati di dodici mesi i termini di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457, già modificati dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

     Sono altresì prorogati di dodici mesi per le suddette regioni i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     Nei comuni della Basilicata e Campania con popolazione superiore a ventimila abitanti, il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1981.

 

          Art. 14. septies [82]

     I termini per gli adempimenti connessi alla riforma sanitaria, previsti al 31 dicembre 1980 dal decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, sono prorogati, per le regioni Basilicata e Campania, al 31 gennaio 1981.

 

          Art. 14. octies [83]

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 30 dicembre 1981, è sospesa, a tutti gli effetti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484, nei confronti dei cittadini residenti nei comuni disastrati indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 [84] .

 

          Art. 14. nonies [85]

     Per il personale militare impiegato in servizi collettivi nelle località colpite dal sisma del 23 gennaio 1980, l'indennità di cui all'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 187, come modificata dall'articolo 146 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le indennità di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come modificate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, spettanti in relazione all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento, con un aumento minimo giornaliero di L. 1.000, a decorrere dal 24 novembre 1980.

     Al personale militare impegnato nel soccorso alle popolazioni e nei cantieri di lavoro per concorrere allo sgombero delle macerie e alla edificazione dei villaggi e delle case prefabbricate nonché all'opera di ricostruzione delle suddette località, che non abbia diritto all'equo indennizzo previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, sono estese le disposizioni di quest'ultima legge.

 

          Art. 14. decies [86]

     [I cittadini soggetti agli obblighi di leva per gli anni dal 1980 al 1982 residenti alla data del 23 novembre 1980 nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio previsto all'articolo 4, quinto comma, del presente decreto, le cui famiglie abbiano subito danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche, possono, a domanda, essere esentati dal servizio militare di leva].

 

          Art. 14. undecies [87]

     Il Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto alla riclassificazione sismica dei comuni delle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche.

     Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, provvede con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, a costituire presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dai terremoti con il compito di indirizzare, coordinare, promuovere e sviluppare studi ed interventi di carattere sismologico, geologico e di ingegneria finalizzati alla difesa dai terremoti e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici e privati.

     Con lo stesso decreto vengono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui sopra.

     Viene concesso al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ivi compresi i rimborsi e compensi spettanti ai componenti del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

     L'onere di lire 2 miliardi di cui al comma precedente fa carico al fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.

 

          Art. 15.

     All'onere di lire 1.500 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693. Con successivo provvedimento, entro il mese di marzo 1981, in relazione alle indicazioni risultanti dalla prima relazione trimestrale presentata al Parlamento dal commissario, si provvederà alle ulteriori occorrenze finanziarie che dovessero risultare necessarie [88] .

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15. bis [89]

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare, a concorrenza del controvalore in lire di un miliardo di unità di conto, una convenzione con la commissione delle Comunità europee e la Banca europea per gli investimenti (BEI) per stabilire le condizioni generali, i criteri e le modalità di impiego e di ripartizione tra i vari soggetti interessati di tale controvalore in mutui con abbuono del 3 per cento annuo del tasso di interesse, accordato nel quadro dell'aiuto eccezionale della Comunità per il finanziamento d'investimenti, destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione ed alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate delle regioni Campania e Basilicata.

     L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La Direzione generale del tesoro provvederà al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo, che, alla scadenza delle rate, la BEI comunicherà con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Per l'anno finanziario 1981 al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Gli istituti di credito a medio termine, gli enti pubblici e le società concessionarie di pubblici servizi, sono autorizzati a contrarre mutui con la BEI per le finalità indicate nella convenzione di cui al primo comma per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione ed alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate dal sisma nelle regioni Campania e Basilicata. Tali mutui sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio. Al fine della garanzia per il rischio di cambio sarà stipulata apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi.

     Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1981 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.

 

          Art. 15. ter [90]

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad istituire una speciale delegazione decentrata per le zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, per il finanziamento dei piani di ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche di pertinenza degli enti locali e per la relativa assistenza tecnica.

     Nell'ambito dei mezzi finanziari messi a disposizione degli enti locali per il triennio 1981-1983, la Cassa depositi e prestiti riserverà una quota di 1.000 miliardi di lire a favore dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980, per la ricostruzione delle opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal sisma.

     L'onere di ammortamento dei mutui viene assunto a carico dello Stato.

     Per il funzionamento della delegazione decentrata la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad assumere, con le modalità che verranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, fino ad un massimo di trenta impiegati per le mansioni corrispondenti alla seconda, quarta e sesta qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.

     Potrà essere altresì temporaneamente distaccato alla delegazione personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso la Cassa depositi e prestiti.

     I comuni di cui all'articolo 4 del presente decreto, d'intesa con le rispettive amministrazioni regionali, provinciali, e con le amministrazioni dei comuni capoluogo, possono avvalersi degli uffici delle regioni, delle province e dei comuni capoluogo per la realizzazione delle opere di loro competenza finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

     Il personale delle regioni, province e comuni capoluogo effettuerà le singole prestazioni di assistenza indicate nel comma precedente secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate.

     Per l'assistenza tecnica ai comuni di cui al precedente articolo 4, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad assumere, con contratto di diritto privato per un periodo non superiore al triennio, dieci ingegneri e quindici geometri, abilitati all'esercizio della professione.

     I contratti di cui al comma precedente sono approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro del tesoro.

     La Cassa depositi e prestiti è altresì autorizzata ad avvalersi anche di liberi professionisti per l'attuazione dei programmi di cui al presente articolo.

     Il personale della Cassa depositi e prestiti di cui all'ottavo comma effettuerà le singole prestazioni di assistenza in esso indicate secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad affittare o ad acquistare, con imputazione al fondo di riserva, gli immobili necessari allo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge.

 

          Art. 15. quater [91]

     Le pene per i reati previsti dagli articoli 479,480,481e493 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla metà.

     Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale.

 

          Art. 16.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 22 dicembre 1980, n. 874.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[5] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[6] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[7] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[8] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[9] Lettera inserita dalla legge di conversione.

[10] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 1 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 1 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[12] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 1 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[13] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[14] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[15] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[16] Comma così modificato dalla legge di conversione. Lettera aggiunta dalla legge di conversione.

[17] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[18] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[19] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[20] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato, da ultimo, dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, a decorrere dal 30 giugno 2003.

[21] Comma soppresso dalla legge di conversione.

[22] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[23] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[24] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[25] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[26] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[27] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[28] I termini di cui al presente articolo sono prorogati, da ultimo, al 30 giugno 1984 dall'art. 1-bis del D.L. 12 settembre 1983, n. 462.

[29] Comma così modificato dalla legge di conversione. Per il differimento del termine di cui al presente comma al 30 giugno 1986, vedi l'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791.

[30] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[31] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[32] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[33] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[34] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[35] Comma aggiunto dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 1 del D.L. 31 gennaio 1981, n. 11.

[36] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[37] Comma aggiunto dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 1 del D.L. 31 gennaio 1981, n. 11.

[38] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[39] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[40] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[41] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 31 gennaio 1981, n. 11.

[42] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 31 gennaio 1981, n. 11.

[43] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 31 gennaio 1981, n. 11.

[44] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 31 gennaio 1981, n. 11.

[45] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[46] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[47] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[48] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[49] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[50] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[51] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1-ter del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19.

[52] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[53] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[54] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[55] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[56] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[57] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[58] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[59] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[60] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[61] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[62] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338. Per un'interpretazione autentica della presente disposizione relativamente alla maturazione dell'indennità di anzianità durante il periodo di cassa integrazione, vedi l'art. 97 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76.

[63] Comma già modificato dalla legge di conversione, e così ulteriormente modificato dall'art. 17 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[64] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[65] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[66] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[67] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[68] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[69] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[70] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[71] Comma soppresso dalla legge di conversione.

[72] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[73] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[74] Comma aggiunto dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 1 del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19.

[75] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[76] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19.

[77] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[78] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[79] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[80] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19. Il periodo di cui al presente comma è stato prorogato fino al 30 giugno 1981 dall'art. 1 del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19.

[81] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[82] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[83] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[84] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19.

[85] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[86] Articolo aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[87] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[88] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[89] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[90] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[91] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.