§ 17.1.27 - D.L. 30 dicembre 1985, n. 791 .
Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonchè di calamità naturali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.1 dichiarazioni di calamità naturale e di carattere di eccezionalità
Data:30/12/1985
Numero:791


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, già [...]
Art. 2.      1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo ai compiti ed ai poteri del sindaco di Napoli e del presidente della giunta regionale della [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      1. Al comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1985, n. 211, sono soppresse le seguenti parole: "nei confronti dei [...]
Art. 4.      1. Per le accresciute esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attesa che siano determinati per il personale del Corpo le dotazioni organiche di ciascuna qualifica [...]
Art. 5.      1. La disposizione contenuta nel comma 11, dell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, è estesa, a decorrere dal mese [...]
Art. 6.      1. I nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 e del bradisismo del 1983, assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati dallo Stato e acquisiti [...]
Art. 7.      I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 10 dicembre 1980, n. 845, non ancora impegnati sino alla data del 31 dicembre 1985, sono [...]
Art. 8.      1. Per le roulottes adibite a ricovero delle persone rimaste senza tetto a causa di pubbliche calamità è sospeso l'obbligo del pagamento delle tasse sulla proprietà degli autoveicoli di cui [...]
Art. 9.      Per le opere di riattazione delle unità immobiliari danneggiate dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante nello stabilimento Agip-Petroli di Napoli i conduttori [...]
Art. 10.      1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, nel limite massimo di lire 15 miliardi, estendere ai comuni della [...]
Art. 11.      1. Il fondo per la protezione civile è integrato, per il solo anno 1985, di lire 50 miliardi, anche per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto.
Art. 12.      1. E' prorogato al 31 dicembre 1987 il termine previsto dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1985 dalla legge 13 agosto [...]
Art. 13. 
Art. 13 bis. 
Art. 14.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 17.1.27 - D.L. 30 dicembre 1985, n. 791 [1].

Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonchè di calamità naturali.

(G.U. 31 dicembre 1985, n. 306).

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogate con l'art. 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, in materia di semplificazione e accertamento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, sono ulteriormente prorogate fino al 30 settembre 1986 [2].

     1-bis. I limiti di importo fissati dal terzo comma dell'art. 12 del suddetto decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, modificato dall'art. 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, vengono elevati da 300 a 1.500 milioni [3].

     2. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'art. 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'art. 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogata con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, è ulteriormente prorogata fino al 30 settembre 1986 [4].

     3. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, già prorogate con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, sono ulteriormente prorogate fino al 30 settembre 1986 [5].

     3-bis. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere di urbanizzazione, dei servizi pubblici e degli interventi, pubblici di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, il termine indicato dall'art. 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prorogato dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58, e dall'art. 6, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è prorogato al 31 dicembre 1990 [6].

     3-ter. Agli stessi fini cui al comma precedente, i termini previsti dai commi quarto e sesto dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1987 e al 1° gennaio 1988 [7].

     3-quater. Ferme restando le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i nuovi interventi realizzabili ai sensi del quarto comma del medesimo articolo al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere in ogni caso localizzati su aree comprese nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 [8].

     4. L'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui all'art. 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nonchè i benefici di cui all'art. 24 della medesima legge, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1987. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti di cui all'art. 19 della medesima legge. La spesa autorizzata con l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è elevata a 900 milioni [9].

     4-bis. Alla spesa occorrente per l'attuazione del precedente comma, valutata in lire 1.037 milioni nell'anno 1986 e in lire 2.337 milioni nell'anno 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1986 e al corrispondente capitolo per l'anno 1987 [10].

     4-ter. Al comma 7-bis dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo le parole: "dirigente superiore" sono aggiunte le seguenti: "A tale fine il contingente di dirigenti superiori di cui alla tabella X, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentato di 2 unità" [11].

     5. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28 aprile 1976, n. 237, 27 dicembre 1977, n. 989, e 10 marzo 1983, n. 74, nonchè i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1986.

 

          Art. 2.

     1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo ai compiti ed ai poteri del sindaco di Napoli e del presidente della giunta regionale della Campania, da ultimo prorogato dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, è ulteriormente prorogato al 31 gennaio 1987 [12].

     2. L'art. 5-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è abrogato, fatti salvi i provvedimenti posti in essere entro il 30 dicembre 1985 [13].

     2-bis. Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale della Campania, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri commissari straordinari del Governo, possono esercitare i poteri di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, esclusivamente nei limiti dei fondi stanziati dal CIPE per la realizzazione del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 [14].

     3. Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nel comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è prorogato al 30 giugno 1987. Il relativo onere, valutato in 18 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la protezione civile [15].

     4. I nuclei familiari beneficiari dell'assistenza di cui al precedente comma e ancora alloggiati in alberghi e nelle case requisite nonchè quelli occupanti gli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli, hanno titolo, con priorità assoluta all'assegnazione di alloggi costruiti con i fondi di cui all'art. 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni, o acquistati con i fondi di cui al comma 5-bis dell'art. 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, e sono esonerati dal pagamento di contributi nelle spese alberghiere. Le ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata n. 431 del 16 novembre 1981 e n. 41 del 2 giugno 1982 sono abrogate. Non è ammessa ripetizione delle somme già versate e non vi è obbligo di corrispondere le somme ancora dovute [16].

     5. In considerazione della eccezionale situazione locativa, il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è prorogato al 30 giugno 1986 [17].

     5-bis. Tale disposizione non si applica per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore e del subconduttore, nonchè per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'art. 3, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 [18].

     5-ter. Dopo la data del 30 giugno 1986 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, dal 24 novembre 1980 e non ancora eseguiti, sarà effettuata [19]:

     a) dal 1° luglio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 31 dicembre 1981;

     b) dal 1° ottobre 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1982 ed il 31 dicembre 1982;

     c) dal 1° gennaio 1987 per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1983;

     d) dal 1° luglio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 ed il 31 dicembre 1984;

     e) dal 1° gennaio 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto ;

     f) dal 1° aprile 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 15 luglio 1986 [20];

     g) dal 1° luglio 1988 per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 31 dicembre 1987 [21].

     6. Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nel comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente il trattenimento in servizio dei colonnelli richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 1986. Al relativo onere, valutato in 500 milioni di lire, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

     7. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile è prorogato al 30 gennaio 1987. Il relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile [22].

     8. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'art. 13-bis del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente il personale convenzionato per le esigenze del terremoto del novembre 1980, è prorogato al 31 gennaio 1987. Il relativo onere, valutato in lire 1.000 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile [23].

 

          Art. 2 bis. [24]

     1. Le disposizioni contenute nei commi 5, 5-bis e 5-ter del precedente art. 2 sono estese ai comuni di Venezia e Chioggia.

     2. I proprietari o altri aventi titolo di unità immobiliare interrate, seminterrate e site al piano terra, soggette alle alte maree nei comuni di Venezia e Chioggia, che stipulino contratti di locazione per tali unità da adibire ad uso di abitazione, provvedono a loro spese all'assistenza dei nuclei familiari sgomberati per effetto dell'alta marea.

     3. I conduttori che abbiano acquisito in locazione le unità immobiliari di cui al precedente comma per uso diverso dall'abitazione e adibiscano le unità stesse a fini abitativi, in caso di sgombero per alta marea non hanno diritto ad alcuna assistenza e perdono ogni diritto ad essere inclusi nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

          Art. 3.

     1. Al comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1985, n. 211, sono soppresse le seguenti parole: "nei confronti dei soggetti che hanno subìto ritenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto".

     2. Al comma 1-quater dell'art. 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti di imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'art. 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'art. 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.

     La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di cui al comma 1 dell'art. 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in dieci rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     Il recupero dei contributi, ivi compresi quelli previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti pubblici e privati, avviene mediante pagamento rateizzato in dodici rate bimestrali senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di settembre 1986" [25].

     2-bis. [Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all'art. 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, ed all'art. 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR] [26].

 

          Art. 4.

     1. Per le accresciute esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attesa che siano determinati per il personale del Corpo le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, all'attuale dotazione organica vengono portate in aumento mille unità nelle carriere appresso indicate:

     ruolo della carriera dei vigili: cinquecentocinquanta unità;

     ruolo della carriera dei capi squadra e capi reparto: quattrocentocinquanta unità.

     2. In corrispondenza dell'aumento di organico di cui al comma precedente, nell'organico delle carriere dei servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 11 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono portati in diminuzione mille posti secondo la ripartizione che segue:

     livello II duecentocinquantanove unità, livello III settantadue unità, livello IV cinquecentottantacinque unità, livello V venticinque unità, livello VI cinquantadue unità, livello VII sette unità.

     2-bis. Le modificazioni degli organici disposte dai precedenti commi 1 e 2 avranno effetto a decorrere dal 1° aprile 1986 [27].

     3. Sono fatte salve le procedure previste dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 197.

     4. Sono fatte altresì salve le assunzioni da effettuarsi ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 444, tabella A, e quelle disposte ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ancorchè in corso di definizione alla data del 1° aprile 1986 [28].

     5. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi, valutato in lire 20 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce "Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" [29].

     6. All'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro dell'interno, approva i piani annuali relativi alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali, ponendo la relativa spesa a carico del fondo per la protezione civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363" [30].

     7. Il comma 4 dell'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, è sostituito dal seguente:

     "4. I piani di cui ai precedenti commi 3 e 3-bis sono comunicati al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza. Tali piani dovranno essere corredati dal parere di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210" [31].

     8. Il Ministro dell'interno è tenuto ad emanare, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di riassetto degli ispettorati dei vigili del fuoco, istituendoli, secondo i criteri che verranno in esso stabiliti, nelle regioni che ne sono prive [32].

 

          Art. 5.

     1. La disposizione contenuta nel comma 11, dell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, è estesa, a decorrere dal mese di ottobre 1983, ai comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, colpiti dal bradisismo nell'area flegrea e già destinatari dell'agevolazione ivi prevista perchè inseriti negli elenchi negli elenchi dei comuni individuati ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

     1-bis. Al punto 27 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1985, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonchè beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984, dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento AGIP-Petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662 e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise". Al punto 40 della medesima tabella, parte II, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonchè del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni" [33].

     1-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dalla data degli eventi di cui al medesimo comma [34].

     1-quater. Il termine previsto dall'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato da ultimo al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, nonchè il termine previsto dall'art. 41–ter, primo comma, del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976, sono prorogati al 31 dicembre 1986. Il termine di 5 anni di cui al secondo comma dell'art. 41-ter, del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976 è elevato a 10 anni [35].

     1-quinquies. Tale proroga è concessa con le limitazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376 [36].

     1-sexies. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47 [37].

     1-septies. Le disposizioni agevolative di cui al nono comma dell'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'art. 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonchè quelle contenute nell'art. 17 della stessa legge 11 novembre 1982, n. 828, sono prorogate al 31 dicembre 1986 [38].

     1-octies. La previsione dell'art. 40, comma primo, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andrà, comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validità della predetta previsione [39].

 

          Art. 6.

     1. I nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 e del bradisismo del 1983, assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati dallo Stato e acquisiti dal patrimonio disponibile dello Stato, sono tenuti a corrispondere il canone di locazione previsto dall'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni.

     2. [40]

 

          Art. 7.

     I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 10 dicembre 1980, n. 845, non ancora impegnati sino alla data del 31 dicembre 1985, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1986. Ai sensi dell'art. 2, sesto comma, della stessa legge 10 dicembre 1980, n. 845, attesa la natura sperimentale delle opere, il Ministero dei lavori pubblici procede all'affidamento in concessione a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, o loro consorzi, ritenute idonee da un punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico.

 

          Art. 8.

     1. Per le roulottes adibite a ricovero delle persone rimaste senza tetto a causa di pubbliche calamità è sospeso l'obbligo del pagamento delle tasse sulla proprietà degli autoveicoli di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1983, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

     2. Tali veicoli, per tutto il tempo in cui siano effettivamente usati come ricovero di emergenza, o rimangano accantonati per la eventualità di future emergenze, non potranno circolare, fatta eccezione per i viaggi di trasferimento dai centri di raccolta alle località di impiego, e viceversa.

     3. La sospensione del pagamento di cui al precedente primo comma decorre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1983, n. 953, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, o dalla data in cui, ogni roulotte sia stata per la prima volta impiegata come ricovero di persone colpite da calamità.

     3-bis. Per le roulottes che al termine dell'emergenza vengono restituite ai legittimi proprietari, la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa sulla proprietà deve intendersi estesa all'intero anno in cui ha avuto luogo la restituzione [41].

 

          Art. 9.

     Per le opere di riattazione delle unità immobiliari danneggiate dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante nello stabilimento Agip-Petroli di Napoli i conduttori delle unità immobiliari medesime possono sostituirsi ai proprietari inerti nella richiesta dei relativi interventi.

 

          Art. 10.

     1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, nel limite massimo di lire 15 miliardi, estendere ai comuni della Sicilia orientale, colpiti dai terremoti del dicembre 1985 e del gennaio 1986, la disciplina concernente l'opera di riattazione degli edifici del comune di Zafferana Etnea danneggiati dal terremoto dell'ottobre 1984 [42].

     1-bis. Le spese relative agli interventi di riattazione e ricostruzione nel settore agricolo e nei settori produttivi danneggiati dagli eventi di cui al comma precedente fanno carico, rispettivamente, ai fondi di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni [43].

     1-ter. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede a stabilire con proprie ordinanze le necessarie deroghe procedurali per consentire l'immediata esecuzione degli interventi [44].

     1-quater. Per gli interventi di ricostruzione si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni [45].

     1-quinquies. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con proprie ordinanze, derogare ai termini, alle procedure e alle norme tecniche previste dalla predetta legge 14 maggio 1981, n. 219 [46].

 

          Art. 11.

     1. Il fondo per la protezione civile è integrato, per il solo anno 1985, di lire 50 miliardi, anche per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto.

     2. All'onere di lire 50 miliardi si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno finanziario 1984 ed a lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 12.

     1. E' prorogato al 31 dicembre 1987 il termine previsto dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1985 dalla legge 13 agosto 1984, n. 468, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni saranno gradualmente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 31 dicembre 1986.

     2. E' prorogato al 31 dicembre 1987 [47] il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 156, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.

     3. Fino al 31 dicembre 1986, i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti per gli aeroporti gestiti da enti o società in regime di concessione totale dai concessionari con oneri a proprio carico e per gli aeroporti a diretta gestione statale dall'Ente ferrovie dello Stato nelle forme e con le modalità fin ora praticate.

     4. Per gli oneri sostenuti e da sostenere dall'Ente ferrovie dello Stato negli anni 1983, 1984, 1985 e 1986 per la gestione dei servizi di pronto soccorso aeroportuale è riconosciuto al predetto Ente un rimborso forfettario complessivo di 4.716 milioni. Alla relativa spesa si farà fronte quanto a lire 3.766 milioni con le disponibilità esistenti in conto competenza e residui sul capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1985 disponibilità che a tal fine sono conservate in bilancio e quanto a lire 950 milioni a carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1986.

     5. L'interruzione temporanea del servizio di pronto soccorso sanitario, qualunque ne sia la causa, non comporta la sospensione dell'attività aeroportuale. In tal caso il direttore della circoscrizione aeroportuale provvede a comunicare l'interruzione a tutti gli operatori, secondo le procedure vigenti per la diffusione delle informazioni aeronautiche, nonchè ai presidi sanitari pubblici limitrofi per assicurare gli eventuali interventi urgenti.

 

          Art. 13. [48]

     1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal quinto comma dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407, relativo alla presentazione della istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, è prorogato al 31 ottobre 1986.

     2. Il termine di 180 giorni per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1° gennaio 1988 [49].

     3. Per coloro che, a seguito della presentazione dell'istanza, abbiano già ricevuto o riceveranno entro la data del 31 ottobre 1986 la comunicazione del comando provinciale dei vigili del fuoco relativa alle prescrizioni e condizioni da attuare, il termine di 120 giorni previsto dal punto 1 del decreto del Ministro dell'interno 14 agosto 1985 decorre dal 31 ottobre 1986.

 

          Art. 13 bis. [50]

     Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi con la documentazione indicata al comma 3 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985 e recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 1987.

     Entro lo stesso termine è consentita l'integrazione dell'istanza per provvedere alla sanatoria di errori materiali ed omissioni.

 

          Art. 14.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 28 febbraio 1986, n. 46. Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[9] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[10] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione e così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 13 marzo 1986, n. 60.

[12] Comma già modificato dalla legge di conversione, dall'art. 2 del D.L. 30 giugno 1986, n. 309 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.L. 30 giugno 1986, n. 309.

[13] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[14] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[15] Comma già modificato dall'art. 1 del D.L. 30 giugno 1986, n. 309 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8.

[16] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[17] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[18] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[19] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[20] Lettera aggiunta dall'art. 1 quater del D.L. 30 giugno 1986, n. 309.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 4 ter del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708.

[22] Comma già modificato dall'art. 1 del D.L. 30 giugno 1986, n. 309 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 30 giugno 1986, n. 309.

[23] Comma già modificato dall'art. 1 del D.L. 30 giugno 1986, n. 309 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 30 giugno 1986, n. 309.

[24] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[25] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[26] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 36 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 13 della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 28 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

[27] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[28] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[29] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[30] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[31] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[32] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[33] Comma aggiunto dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 4 del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8.

[34] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[35] Comma aggiunto dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 14 della L. 28 ottobre 1986, n. 730. Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 20 della L. 1 dicembre 1986, n. 879.

[36] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[37] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[38] Comma aggiunto dalla legge di conversione. Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 20 della L. 1 dicembre 1986, n. 879.

[39] Comma aggiunto dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 14 della L. 28 ottobre 1986, n. 730.

[40] Comma soppresso dalla legge di conversione.

[41] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[42] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[43] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[44] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[45] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[46] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[47] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 3 gennaio 1987, n. 1.

[48] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[49] Gli originari commi 2 e 3 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 2 per effetto dell'art. 1 del D.L. 27 febbraio 1987, n. 51.

[50] Articolo aggiunto dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 2 del D.L. 27 febbraio 1987, n. 51.