§ 98.1.27863 - Legge 28 dicembre 1982, n. 945.
Differimento del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/12/1982
Numero:945


Sommario
Art. 1.      Il termine del 31 dicembre 1982 di cui al decreto legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 53, è prorogato con [...]
Art. 2.      Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modifiche e integrazioni, prorogate [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.27863 - Legge 28 dicembre 1982, n. 945. [1]

Differimento del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche, nonché del termine di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 845, relativo al limite di competenza per valore in materia di opere pubbliche.

(G.U. 29 dicembre 1982, n. 356)

 

     Art. 1.

     Il termine del 31 dicembre 1982 di cui al decreto legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 53, è prorogato con effetto dal 1° gennaio 1983 alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e comunque non oltre il 30 giugno 1983.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modifiche e integrazioni, prorogate con l'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 845, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1983.

     Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 12 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, trovano applicazione anche per la formazione dei piani di bacino idrografici a carattere interregionale.

     Resta fermo quanto disposto con l'art. 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e con l'art. 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.