§ 38.4.19 - L. 1 giugno 1971, n. 291.
Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:01/06/1971
Numero:291


Sommario
Art. 1.  (Omissis)
Art. 2.  Agli effetti dell'approvazione dei piani regolatori generali di cui all'articolo 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce [...]
Art. 3.  Le aree necessarie per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera ed universitaria sono prescelte secondo le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, vigente o [...]
Art. 4.  Salva l'applicazione obbligatoria, fino alla data di approvazione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione, delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. [...]
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.  Fino al 31 dicembre 1972 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, [...]
Art. 8.  Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dal titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. è [...]
Art. 9.  (Omissis)
Art. 10.  (Omissis)
Art. 11.  (Omissis)
Art. 12.  (Omissis)
Art. 13.  (Omissis)
Art. 14.  (Omissis)
Art. 15.  (Omissis)
Art. 16.    


§ 38.4.19 - L. 1 giugno 1971, n. 291.

Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia.

(G.U. 3 giugno 1971, n. 139).

 

TITOLO I

Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche

e in materia urbanistica

 

Art. 1. (Omissis) [1].

 

     Art. 2. Agli effetti dell'approvazione dei piani regolatori generali di cui all'articolo 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva e corpi consultivi.

     E' abrogato il primo comma dell'articolo 45 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3. Le aree necessarie per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera ed universitaria sono prescelte secondo le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, vigente o adottato.

     La scelta delle aree non conforme alle previsioni dei predetti strumenti urbanistici, approvati od adottati, è disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere, per l'edilizia ospedaliera, di una commissione, composta dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal medico provinciale e dal sindaco o da un assessore da lui delegato e per l'edilizia universitaria, di una commissione, costituita ai sensi dell'articolo 38 della legge 28 luglio 1967, numero 641. Tale delibera, da adottarsi entro trenta giorni dalla emissione del parere della competente commissione, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od al programma di fabbricazione a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

     La variante adottata ai sensi del precedente comma, è approvata con decreto del provveditore alle opere pubbliche. E' fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio della facoltà di avocazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.

     I decreti emessi dal Ministro per i lavori pubblici o dal provveditore alle opere pubbliche equivalgono a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza delle opere.

 

     Art. 4. Salva l'applicazione obbligatoria, fino alla data di approvazione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione, delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni e integrazioni, le limitazioni di cui all'articolo 17, primo, secondo e terzo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, non si applicano dalla data di presentazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione all'autorità competente per l'approvazione.

     L'eventuale restituzione al comune del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione deve essere motivata.

     Sempre salva l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, la disposizione contenuta nel primo comma non si applica nei comuni inclusi in appositi elenchi da approvare con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno; entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

     Fino al 31 dicembre 1972, l'ufficio del genio civile o il Provveditorato alle opere pubbliche, rispettivamente per i progetti di importo fino o superiore a lire 300 milioni, autorizzano l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori da parte dei comuni e delle province per le opere di loro competenza assistite da contributo dello Stato sulla base dell'affidamento alla concessione dei mutui, nonché, per le opere ammesse al concorso dello Stato in unica soluzione, l'espletamento della gara di appalto dei lavori fino all'importo

del concorso, anche prima che sia intervenuto l'affidamento anzidetto.

     Le rate del mutuo sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico oppure, ove questi manchi, dal direttore dei lavori.

     Fino al 31 dicembre 1972, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per l'esecuzione di opere pubbliche, assistite da contributo o concorso dello Stato, sulla base della semplice domanda dell'ente mutuatario o del decreto di concessione del contributo o del concorso dello Stato.

     In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

     Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

     L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta dell'ente mutuatario, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [3].

     Le nuove gare sono espletate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge se la gara andata deserta sia stata espletata in data precedente.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 7. Fino al 31 dicembre 1972 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a concedere mutui ai comuni:

     a) sulla base della domanda e del decreto di approvazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per l'urbanizzazione primaria di aree ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847, e per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi;

     b) sulla base della domanda e della delibera di cui al quinto comma del presente articolo, per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, e per i relativi studi, rilievi ed indagini.

     Il Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici, provvede a determinare i criteri da adottarsi dalla Cassa depositi e prestiti per la concessione dei mutui.

     In pendenza delle istruttorie per la costituzione delle garanzie da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

     Con decreto del Ministro per il tesoro è dichiarata decaduta la garanzia per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

     I mutui relativi alle finalità di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo sono concessi fino all'ammontare complessivo di 5 miliardi, a comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e che abbiano bilancio deficitario con mutuo a pareggio regolarmente approvato, purché deliberino la redazione del piano e lo svolgimento degli studi relativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per i fini di cui ai precedenti commi è costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale di 100 miliardi.

     Il tesoro dello Stato è autorizzato a conferire alla Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui ai precedenti commi, la somma di 100 miliardi, in acconto della dotazione del fondo speciale con gestione autonoma, previsto dal provvedimento recante provvidenze nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

     Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

     All'onere di cui al precedente settimo comma si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

     All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al precedente comma sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

TITOLO II

Provvedimenti per l'incentivazione dell'attività edilizia

 

     Art. 8. Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dal titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. è autorizzato il limite di impegno di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1971.

     Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate nello stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici.

     Alla copertura dell'onere per l'esercizio finanziario 1971, si provvederà con la corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, le quote dello stanziamento di cui al primo comma da devolvere ai suddetti enti e da iscrivere nei relativi bilanci. Tali quote sono impiegate per le finalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 9. (Omissis) [5].

 

     Art. 10. (Omissis) [6].

 

     Art. 11. (Omissis) [7].

 

     Art. 12. (Omissis) [8].

 

     Art. 13. (Omissis) [9].

 

     Art. 14. (Omissis) [10].

 

     Art. 15. (Omissis) [11].

     (Omissis) [12].

     (Omissis) [13].

     La proroga prevista dal precedente comma si applica anche agli atti stipulati successivamente al 31 dicembre 1970, e già registrati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

     Per detti atti, stipulati successivamente al 31 dicembre 1970 e non registrati o registrati tardivamente prima della entrata in vigore della presente legge sono condonate la penalità e la soprattassa per la omessa o ritardata registrazione a condizione che la registrazione qualora non ancora effettuata avvenga entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per tali atti non si applica il disposto dell'articolo 110 della legge di registro di cui al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3269.

 

     Art. 16.

    La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Sostituisce il primo comma e aggiunge un comma dopo il penultimo all'art. 10, L. 17 agosto 1942, n. 1150.

[2] Il comma, che si omette, sostituisce il terzo comma dell'art. 12, D.L. 15 marzo 1965, n. 124.

[3] Il comma, che si omette, sostituisce il secondo comma dell'art. 1, L. 3 luglio 1970, n. 504.

[4] I commi, che si omettono, sostituiscono rispettivamente l'ultimo comma dell'art. 2 e il terzo comma dell'art. 3, L. 3 luglio 1970, n. 504.

[5] Reca modificazioni agli artt. 4 e 8, D.L. 6 settembre 1965, n. 1022.

[6] Sostituisce l'art. 7, D.L. 6 settembre 1965, n. 1022.

[7] Reca modificazioni all'art. 8, D.L. 6 settembre 1965, n. 1022.

[8] Sostituisce l'art. 9, D.L. 6 settembre 1965, n. 1022.

[9] Sostituisce l'art. 10, D.L. 6 settembre 1965, numero 1022.

[10] Sostituisce il primo comma e abroga la lettera a) del quarto comma dell'art. 11, L. 28 marzo 1968, n. 422.

[11] Il comma, che si omette, sostituisce il primo comma dell'art. 64, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.

[12] Il comma, che si omette, sostituisce il secondo comma dell'art. 64, D.L. 26 ottobre 1970, numero 745.

[13] Comma abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dalla data indicata dall'art. 59 dello stesso D.P.R. 327/2001.