§ 79.3.32 - Legge 13 maggio 1985, n. 197.
Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:13/05/1985
Numero:197


Sommario
Art. 1.      1. Per la prosecuzione del programma di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici del Corpo nazionale dei [...]
Art. 2.      1. I piani annuali recanti le indicazioni dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e dei materiali tecnici da acquistare, sono predisposti dal servizio tecnico [...]
Art. 3.      1. Per l'attuazione dei piani di cui al precedente art. 2, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, [...]
Art. 4.      Per la formulazione dei pareri sugli schemi dei piani annuali di cui all'art. 2 e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto, viene sentita la [...]
Art. 5.      1. Per le medesime finalità di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1980, n. 336, la spesa ivi autorizzata di lire 114.550 milioni è incrementata di lire 150.000 milioni, [...]
Art. 6.      L'art. 6 della legge 8 luglio 1980, n. 336, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a province e comuni mutui per la costruzione e, nei casi in cui gli stessi siano proprietari dei relativi [...]
Art. 8.      L'Amministrazione dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizio antincendi, conferisce, per tre anni dalla data di approvazione della graduatoria [...]
Art. 9.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per l'anno finanziario 1985 e lire 85.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e [...]


§ 79.3.32 - Legge 13 maggio 1985, n. 197. [1]

Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con legge 8 luglio 1980, n. 336.

(G.U. 21 maggio 1985, n. 118)

 

 

     Art. 1.

     1. Per la prosecuzione del programma di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per l'eventuale integrazione del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del personale del Corpo medesimo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 220.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno e ripartita in ragione di lire 20.000 milioni per il 1985, lire 55.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 45.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

     2. Detta somma è utilizzata per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici, per il completamento delle dotazioni del Corpo, nonché per il miglioramento della rete di telecomunicazioni (anche mediante collegamenti via satellite) e per l'attivazione del numero telefonico unico a tre cifre su tutto il territorio nazionale per le chiamate di soccorso.

 

          Art. 2.

     1. I piani annuali recanti le indicazioni dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e dei materiali tecnici da acquistare, sono predisposti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base del programma pluriennale che definisce le esigenze di potenziamento e di ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle colonne mobili regionali, formulato dall'ispettore generale capo del Corpo stesso secondo le attribuzioni conferitegli dall'art. 8, quarto comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

     2. Il programma pluriennale contiene l'indicazione, articolata per regioni, dei criteri di priorità, delle connessioni, ove occorrano, sussistenti tra i mezzi e le attrezzature tecniche in dotazione e le conseguenti caratteristiche delle sedi di servizio, delle caratteristiche di sicurezza previste nonché delle procedure che più speditamente consentono l'attuazione dei piani annuali.

     3. Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 336, approva con propri decreti i piani annuali, ponendo la relativa spesa a carico degli stanziamenti di cui all'art. 1 della presente legge.

     3 bis. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro dell'interno, approva i piani annuali relativi alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali, ponendo la relativa spesa a carico del fondo per la protezione civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363 [2] .

     4. I piani di cui ai precedenti commi 3 e 3-bis sono comunicati al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza. Tali piani dovranno essere corredati dal parere di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210 [3] .

 

          Art. 3.

     1. Per l'attuazione dei piani di cui al precedente art. 2, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti ed imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni per l'esecuzione dei lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione dei piani predetti, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.

     3. Il Ministro dell'interno può delegare al direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi l'approvazione dei provvedimenti autorizzativi di spesa nell'ambito dei piani annuali di cui all'art. 2.

 

          Art. 4.

     Per la formulazione dei pareri sugli schemi dei piani annuali di cui all'art. 2 e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto, viene sentita la speciale commissione di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 336.

 

          Art. 5.

     1. Per le medesime finalità di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1980, n. 336, la spesa ivi autorizzata di lire 114.550 milioni è incrementata di lire 150.000 milioni, ripartiti in ragione di lire 30.000 milioni annui per il periodo 1985-89, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per provvedere alla costruzione di nuove sedi di servizio e relativi impianti speciali nonché alla ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione di sedi esistenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alle relative progettazioni.

     2. Per conseguire le finalità suindicate, su proposta del Ministro dell'interno, può procedersi anche all'acquisizione di aree e di immobili ritenuti idonei, imputando la spesa sui fondi di cui al presente articolo.

 

          Art. 6.

     L'art. 6 della legge 8 luglio 1980, n. 336, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. - Il programma delle opere da realizzare ai sensi del precedente articolo è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei piani redatti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, che provvede, tra l'altro, all'indicazione dei luoghi ed aree ove devono essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti dimensionali e di sicurezza.

     Per l'esecuzione delle opere, la cui realizzazione richiede l'apprestamento di misure di sicurezza, è autorizzato il ricorso all'istituto della concessione ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

     La scelta delle aree e degli immobili non conformi alle previsioni urbanistiche è disposta con deliberazione del consiglio comunale competente, da adottarsi entro quaranta giorni dalla richiesta avanzata dal predetto servizio tecnico centrale o dal provveditorato regionale alle opere pubbliche.

     Tale deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale ed al programma di fabbricazione; la stessa è esaminata con procedura d'urgenza e approvata comunque entro trenta giorni da parte della regione.

     Ove la regione non ottemperi a quanto disposto dal precedente comma, nei successivi novanta giorni il Ministro dei lavori pubblici vi provvede con proprio decreto.

     Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

     Gli incarichi di progettazione sono conferiti dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'interno.

     L'approvazione dei progetti delle opere riguardanti le sedi di servizio dei vigili del fuoco viene affidata, qualunque sia l'importo, ai provveditori regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, previo parere dei rispettivi comitati tecnico-amministrativi che, ai soli fini della presente legge, sono integrati da due funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal Ministro dell'interno".

 

          Art. 7.

     1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a province e comuni mutui per la costruzione e, nei casi in cui gli stessi siano proprietari dei relativi immobili, per il riatto e la manutenzione delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     2. Detti mutui sono accordati al tasso e con le modalità di quelli concessi dalla predetta Cassa.

 

          Art. 8.

     L'Amministrazione dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizio antincendi, conferisce, per tre anni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso a mille posti di vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 12 agosto 1983, nonché dei concorsi pubblici già banditi o da bandire, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risulteranno disponibili.

 

          Art. 9.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per l'anno finanziario 1985 e lire 85.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791.