§ 38.4.30 - D.L. 8 gennaio 1981, n. 4.
Differimento di taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di edilizia residenziale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:08/01/1981
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Termini contenuti nella legge 28 gennaio 1977, n. 11).
Art. 2.  (Termini contenuti nelle leggi n. 1 e n. 457 del 1978).
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 38.4.30 - D.L. 8 gennaio 1981, n. 4. [1]

Differimento di taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di edilizia residenziale.

(G.U. 12 gennaio 1981, n. 10).

 

Art. 1. (Termini contenuti nella legge 28 gennaio 1977, n. 11).

     Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applica fino alla data del 31 dicembre 1983.

     Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , è prorogato al 31 dicembre 1983. Il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo, modificato con l'art. 8 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è stabilito in cinque anni.

 

     Art. 2. (Termini contenuti nelle leggi n. 1 e n. 457 del 1978).

     L'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è prorogata fino al 31 dicembre 1983.

     Il termine del 31 dicembre 1980, previsto dal quarto comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la localizzazione degli interventi assistiti dal contributo di cui al primo comma dell'articolo medesimo per una quota non inferiore al 75 per cento nelle aree in esso indicate, è prorogato al 31 dicembre 1981.

     Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è fissato al 1° gennaio 1982.

 

     Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge dalla L. 12 marzo 1981 n. 58.