§ 17.2.91 – L. 11 novembre 1982, n. 828.
Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:11/11/1982
Numero:828


Sommario
Art. 1.      Per provvedere a tutte le esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi [...]
Art. 2.      Per la prosecuzione ed il completamento delle opere di sistemazione idrogeologica di cui all'art. 10 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per la esecuzione di [...]
Art. 3.      Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e di culto, di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata l'ulteriore [...]
Art. 4.      Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per gli impianti di [...]
Art. 5.      Per il completamento e la sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari, da [...]
Art. 6.      Per le finalità di cui all'art. 12 della legge 8 agosto 1977, n. 546, relative all'ammodernamento e al raddoppio del tratto Tarcento-confine di Stato della linea [...]
Art. 7.      Per le esigenze urbanistiche, viarie e di servizi sociali, connesse alla costruzione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli è autorizzata l'erogazione [...]
Art. 8.      Per la realizzazione del progetto di estensione della rete di sorveglianza sismica in Carnia e per la costruzione ad Udine della sede del centro di ricerche sismologiche [...]
Art. 9.      Per interventi diretti allo sviluppo produttivo ed occupazionale, da operarsi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1976 incluse nei territori delle comunità [...]
Art. 10.      In attuazione dell'art. 50 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato alla stessa un contributo speciale di 300 miliardi di lire, da [...]
Art. 11.      Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Università statale di Udine, istituita con l'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per l'acquisizione di [...]
Art. 12.      La durata del fondo di rotazione per l'agricoltura di cui all'art. 2, n. 2, lettera h), della legge 8 agosto 1977, n. 546, è elevata a 20 anni
Art. 13.      L'autorizzazione di cui all'art. 9, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, relativa al completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada "A 23" [...]
Art. 14.      Le aziende industriali, artigiane e commerciali, di cui all'art. 2, n. 1, sesto capoverso, della legge 8 agosto 1977, n. 546, che si trovino nelle condizioni ivi [...]
Art. 15.      L'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è sostituito dal seguente
Art. 16.      In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 221, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive [...]
Art. 17. 
Art. 18.      Il personale assunto con rapporto di impiego temporaneo per le necessità della ricostruzione ai sensi delle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia 20 giugno 1977, n. [...]
Art. 19.      A partire dal 1° luglio 1982 il contributo sulla spesa per la fornitura di energia elettrica per usi domestici, a favore dei soggetti previsti nel primo comma dell'art. [...]
Art. 20.      Per il biennio 1982-83 una quota pari al 10% dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare agli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 5-bis, primo comma, del [...]
Art. 21.      Al fine di consentire il definitivo completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, è [...]
Art. 22.      Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Marche e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento [...]
Art. 23.      All'onere di lire 285 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982, si provvede mediante le risorse allo scopo destinate con la legge [...]
Art. 24.      L'esecuzione delle opere pubbliche finalizzate alla ricostruzione ed allo sviluppo della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Marche può essere affidata in [...]


§ 17.2.91 – L. 11 novembre 1982, n. 828.

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche.

(G.U. 15 novembre 1982, n. 314).

 

     Art. 1.

     Per provvedere a tutte le esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 1.550 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1982-85 e da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 546.

     La quota per il 1982 resta determinata in lire 220 miliardi.

     Per la concessione dei contributi pluriennali è, altresì, assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 200 miliardi di lire, in ragione di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1983 al 2002.

 

          Art. 2.

     Per la prosecuzione ed il completamento delle opere di sistemazione idrogeologica di cui all'art. 10 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per la esecuzione di analoghe opere nei bacini montani dell'area colpita dagli eventi sismici del 1976, è autorizzata una ulteriore spesa complessiva di lire 100 miliardi. Tale disponibilità, da ripartire negli anni 1982-85, sarà utilizzata anche per opere di sistemazione del bacino del Tagliamento e per la realizzazione - fino alla concorrenza di lire 30 miliardi - del serbatoio di Ravedis nel torrente Celina.

     La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

     Con provvedimento del Ministro del tesoro gli importi per le opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani verranno accreditati alla regione e per quelle di competenza statale al Ministro dei lavori pubblici.

 

          Art. 3.

     Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e di culto, di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata l'ulteriore spesa di 80 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

 

          Art. 4.

     Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per gli impianti di protezione, antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare, è autorizzata l'ulteriore spesa di 60 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

     I lavori di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, sono considerati urgenti e per essi sono sospesi i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, dalla legge 28 dicembre 1977, n. 970, e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

 

          Art. 5.

     Per il completamento e la sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari, da effettuarsi a cura dell'ANAS, direttamente o tramite società concessionarie, è autorizzata l'ulteriore spesa di 80 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85.

     La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 10 miliardi.

     Lo stanziamento di cui al comma precedente è destinato:

     all'adeguamento del tratto Pontebba-Malborghetto, all'ammodernamento, all'allargamento e costruzione di sovrappassi e varianti nel tratto della strada statale n. 13 Pontebbana da Sacile a Tricesimo compreso, con assoluta priorità, il raddoppio del Ponte della Delizia sul fiume Tagliamento;

     al completamento del tratto Ponte del Giulio-Barcis-confine regione della strada statale n. 251 Val di Zoldo e Valcellina, nonché alla sistemazione del tratto Rigolato-confine regione della strada statale n. 355 della Val Degano;

     alla costruzione di pertinenze, raccordi e svincoli relativi all'autostrada "A 23" Udine-Tarvisio-confine di Stato, compreso il completamento dello svincolo di Gemona e la realizzazione del piazzale servizi di frontiera a Tarvisio.

 

          Art. 6.

     Per le finalità di cui all'art. 12 della legge 8 agosto 1977, n. 546, relative all'ammodernamento e al raddoppio del tratto Tarcento-confine di Stato della linea ferroviaria Udine-Tarvisio, è autorizzata l'ulteriore spesa di 300 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 20 miliardi di lire.

 

          Art. 7.

     Per le esigenze urbanistiche, viarie e di servizi sociali, connesse alla costruzione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli è autorizzata l'erogazione una tantum alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di lire 10 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1982 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1983.

 

          Art. 8.

     Per la realizzazione del progetto di estensione della rete di sorveglianza sismica in Carnia e per la costruzione ad Udine della sede del centro di ricerche sismologiche e della rete di sorveglianza del Friuli, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad aumentare il proprio contributo all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste di lire 500 milioni per gli anni 1983-85.

 

          Art. 9.

     Per interventi diretti allo sviluppo produttivo ed occupazionale, da operarsi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1976 incluse nei territori delle comunità montane e della comunità collinare del medio Friuli, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di 200 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1983-85.

     La quota relativa all'anno 1983 resta determinata in lire 30 miliardi.

     Gli interventi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli disposti in attuazione dei piani comprensoriali previsti all'art. 1, terzo comma, lettera d), della legge 8 agosto 1977, n. 546, e finanziati con il contributo di cui all'art. 1 della presente legge.

     La legge regionale definirà le modalità degli interventi secondo le indicazioni del piano di sviluppo regionale, prevedendo il concorso delle provincie, delle comunità montane e della comunità collinare del medio Friuli nella programmazione degli interventi stessi e nella loro attuazione.

     La consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria avverrà con le modalità previste dalla legge regionale.

     Negli interventi di cui ai precedenti commi sono compresi anche quelli per la forestazione.

     Gli interventi a favore dei settori produttivi saranno disposti nell'ambito di progetti finalizzati al rafforzamento ed all'ampliamento della base produttiva, alla difesa ed all'aumento dell'occupazione e comporteranno incentivi a favore delle imprese, differenziati per gli insegnamenti nei territori montani.

 

          Art. 10.

     In attuazione dell'art. 50 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato alla stessa un contributo speciale di 300 miliardi di lire, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

     L'erogazione del contributo viene così stabilita:

     a) lire 250 miliardi da ripartire nel periodo 1983-1987 di cui la quota per il 1983 resta determinata in lire 30 miliardi [1];

     b) lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

     I progetti organici di cui al primo comma saranno finalizzati al rafforzamento ed all'ampliamento della base produttiva, alla difesa ed allo sviluppo dell'occupazione nelle provincie di Trieste e di Gorizia, nonché in quelle zone delle provincie di Pordenone e di Udine, non incluse nei territori dei comuni indicati ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, che saranno delimitate con provvedimento regionale, sentite le rispettive provincie.

     La regione provvederà a definire con legge le modalità degli interventi, secondo le indicazioni del piano regionale di sviluppo, e prevedendo il concorso delle provincie nella loro programmazione.

     La consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria avverrà con le modalità previste dalla legge regionale.

     La regione provvederà ad eseguire gli interventi direttamente o avvalendosi delle provincie nonché di istituti, aziende e gestioni, statali e regionali, operanti nel territorio della regione stessa ed a favore dei quali è autorizzata ad effettuare conferimenti utilizzando il contributo di cui al primo comma .

 

          Art. 11.

     Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Università statale di Udine, istituita con l'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche è autorizzata la spesa di 35 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

     Presso l'Università statale di Udine sono istituite le seguenti nuove facoltà:

     facoltà di scienze economiche e bancarie;

     facoltà di medicina e chirurgia.

     Il piano quadriennale previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, individuerà, nell'ambito dell'Università di Udine, i settori disciplinari da sviluppare e le modalità del loro incremento.

     Nel piano relativo al quadriennio che avrà inizio con l'anno accademico 1982-83 le esigenze dell'Università di Udine avranno collocazione prioritaria.

 

          Art. 12.

     La durata del fondo di rotazione per l'agricoltura di cui all'art. 2, n. 2, lettera h), della legge 8 agosto 1977, n. 546, è elevata a 20 anni.

     Le somme conferite o da conferire dalla regione in eccedenza a quanto previsto dalla legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti, possono essere destinate in zone esterne alle aree colpite dal sisma.

 

          Art. 13.

     L'autorizzazione di cui all'art. 9, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, relativa al completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada "A 23" Udine-Tarvisio-confine di Stato comprende anche il tratto di interconnessione fra l'attuale barriera di Zugliano in comune di Pozzuolo e la località Santa Caterina in comune di Udine allo scopo di assicurare la continuità fra il tratto autostradale Palmanova-Udine e quello successivo Udine-Tarvisio-confine di Stato.

     Alla realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico, di cui all'art. 9, quarto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, da eseguirsi anche mediante concessione dei relativi lavori, è estesa la deroga al disposto dell'art. 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, prevista dal terzo comma dello stesso art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

 

          Art. 14.

     Le aziende industriali, artigiane e commerciali, di cui all'art. 2, n. 1, sesto capoverso, della legge 8 agosto 1977, n. 546, che si trovino nelle condizioni ivi previste, sono autorizzate a compensare, a decorrere dal periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge, i crediti maturati in dipendenza dello sgravio di cui al richiamato disposto sui contributi correnti dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, fino alla concorrenza degli stessi.

     Dai benefici di cui al precedente comma sono escluse le imprese del settore edilizio.

     La regione Friuli-Venezia Giulia, assumendo a proprio carico gli oneri derivanti da quanto previsto al primo comma, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, fisserà con apposita convenzione, le modalità di pagamento a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 15.

     L'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è sostituito dal seguente:

     "Nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, qualora si renda necessario procedere nella ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione ed i proprietari interessati non abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dalla legge regionale.

     Il comune predispone, per ciascun comparto edificatorio, un apposito piano di ricomposizione, con il quale sono disposte le permute e le compensazioni di superficie e di volume strettamente necessarie alla formazione di lotti edificabili.

     Il comune predispone, altresì, una graduatoria dei proprietari che risultino tali alla data del sisma, dando precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano l'immobile, e procede alle assegnazioni dei lotti agli stessi con le modalità previste dalla legge regionale.

     Qualora non sia possibile ricavare nell'ambito del comparto un numero di unità immobiliari corrispondente a quello dei precedenti proprietari, il comune assicura l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di zona in vigore o da adottare per le necessità della ricostruzione.

     La legge regionale indica i termini per la formazione degli accordi fra i proprietari e per la relativa notifica al comune, le modalità relative al deposito del piano e della graduatoria dei proprietari di cui ai commi precedenti ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e di approvazione definitiva, le forme di pubblicità inerenti a tali adempimenti con particolare riguardo ai proprietari emigrati o assenti, le modalità di comunicazione agli interessati nonché le modalità ed i termini per le osservazioni e le opposizioni.

     Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui sono approvati in via definitiva il piano di ricomposizione e, in conformità allo stesso ed alla graduatoria, l'assegnazione di singoli lotti, consegue il trasferimento coattivo della proprietà e degli altri diritti reali. La deliberazione è trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

     Nel trasferimento coattivo di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 853 del codice civile.

     Nei confronti dell'assegnatario di lotto che non provvede ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il comune procede alla espropriazione.

     Alle domande, agli atti, agli accordi fra i proprietari, ai provvedimenti ed ai contratti comunque relativi all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le esenzioni di cui all'art. 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore sugli immobili.

     Le controversie relative all'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del tribunale amministrativo regionale.

     Qualora sia proposta domanda di sospensione di taluno dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici di cui ai commi precedenti, il giudice amministrativo può disporre in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennità di espropriazione del bene, da calcolare in relazione al provvedimento impugnato, determinandone l'ammontare, nonché le modalità ed i termini del deposito.

     Il tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, può disporre, tenuto conto della situazione di fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente.

     Le norme di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1985, fatte salve le attribuzioni del tribunale amministrativo regionale".

 

          Art. 16.

     In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 221, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, la licenza di abitabilità per le case ricostruite o riparate, può essere concessa d'ufficio dal sindaco non appena sia stata completata anche una sola parte dell'abitazione, conformemente a progetto, e la stessa offra sufficienti garanzie di igienicità e salubrità.

 

          Art. 17. [2]

     Le somme conferite o da conferire alla gestione separata di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 198, nonché le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui perfezionati ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, possono essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalità e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

     Fino al 31 dicembre 1985 le somme di cui al comma precedente sono destinate prioritariamente, con verifica semestrale, a finanziare la ripresa delle aziende commerciali danneggiate dagli eventi sismici del 1976 ubicate nel territorio dei comuni di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché al completamento dei mutui integrativi di cui alla legge 29 maggio 1976, n. 336, alle condizioni ivi previste.

     Il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia è autorizzato a compiere le operazioni creditizie relative alle gestioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga a norme di legge e di statuto.

     L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è così modificato:

     "Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga a norme di legge o di statuto, ma sempre nei limiti di finanziamento massimo concedibile".

     Il comitato di gestione del Fondo di rotazione, di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è integrato con due membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e scelti tra gli esponenti delle attività economiche delle provincie di Udine e Pordenone indicati dalle rispettive camere di commercio.

     A favore del Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, la regione Friuli-Venezia Giulia può effettuare ulteriori conferimenti, utilizzando il contributo di cui all'art. 1 della presente legge, con le modalità e per le finalità previste dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, e fino alla concorrenza di 25 miliardi di lire.

 

          Art. 18.

     Il personale assunto con rapporto di impiego temporaneo per le necessità della ricostruzione ai sensi delle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, dai comuni, dai consorzi, dalla comunità collinare del medio Friuli e dalle comunità montane delle provincie di Udine, Pordenone e Gorizia, ed il personale assunto dai medesimi enti con rapporto di impiego temporaneo per le necessità dell'assistenza ai sensi della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 agosto 1976, n. 38, e della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 1977, n. 29, avrà titolo alla sistemazione in ruolo, in esenzione dal limite massimo di età, purché fornito del titolo di studio e degli altri requisiti professionali eventualmente richiesti per la qualifica da ricoprire e purché in servizio alla data del 31 dicembre 1981 ed alla data della nomina in ruolo.

     A tal fine le amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone e tutti gli altri enti pubblici locali, aventi sede nelle due circoscrizioni provinciali, nonché i comuni di S. Floriano, Dolegna del Collio, Cormons, della provincia di Gorizia, riserveranno, nel quadriennio 1° gennaio 1983-31 dicembre 1986, il 50% dei posti d'organico che si renderanno disponibili all'assorbimento del personale anzidetto che, entro il 31 dicembre 1982, abbia ottenuto la iscrizione in un apposito elenco, previo superamento di speciale esame di idoneità da sostenersi avanti una commissione regionale all'uopo costituita. Qualora nel quadriennio si renda libero un solo posto esso si intenderà vincolato all'anzidetto assorbimento con priorità rispetto ad ogni altra riserva.

     Gli idonei che, su designazione della commissione regionale, saranno nominati in ruolo dalle singole amministrazioni locali richiedenti, avranno riconosciuto ad ogni effetto il servizio reso presso enti terremotati in posizione provvisoria e, ai fini assistenziali e previdenziali, fruiranno dello stesso trattamento che l'ente di destinazione riserva agli altri suoi dipendenti.

     Il rapporto di impiego temporaneo sarà prorogato, per gli idonei, fino alla data della nomina in ruolo e, comunque, sino al 31 dicembre 1986 [3].

     Ai fini della sistemazione in ruolo del personale precario di cui al presente articolo, gli enti di cui al precedente secondo comma potranno anche variare od ampliare, entro il 31 dicembre 1982, la propria dotazione organica con apposita, motivata deliberazione consiliare od assembleare da sottoporre al solo controllo del competente comitato. I posti trasformati o di nuova istituzione si intenderanno riservati esclusivamente all'assorbimento del personale precario iscritto nell'elenco ufficiale degli idonei di cui al precedente secondo comma.

     Alla disciplina dei procedimenti necessari per dare tempestiva e retta attuazione alle disposizioni del presente articolo la regione Friuli-Venezia Giulia potrà provvedere con apposita legge.

 

          Art. 19.

     A partire dal 1° luglio 1982 il contributo sulla spesa per la fornitura di energia elettrica per usi domestici, a favore dei soggetti previsti nel primo comma dell'art. 34-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è a carico dei fondi di cui all'art. 1 nella misura del 75% del suo ammontare fino al limite massimo annuale di 1.800 kWh per utenza riferita al nucleo familiare, limite proporzionalmente ridotto per le frazioni di anno.

     Agli stessi soggetti non si applica il provvedimento n. 71 del 1979 del Comitato interministeriale dei prezzi.

 

          Art. 20.

     Per il biennio 1982-83 una quota pari al 10% dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare agli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 5-bis, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è utilizzata, di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Marche, a favore dei comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976, 1979.

     Ferme restando le destinazioni stabilite dall'art. 5-bis, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, la parte della quota di cui al precedente comma destinabile ad usi non abitativi dovrà essere utilizzata per la realizzazione di strutture a finalità sociali e di interesse pubblico.

     Nella ipotesi di costruzione di immobili, per l'esecuzione dei lavori l'INAIL è autorizzato, in deroga all'art. 53 e ai limiti stabiliti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a ricorrere al sistema dell'economia, con la forma del cottimo fiduciario di cui all'art. 69, lettera b), del citato decreto n. 696 del 1979.

 

          Art. 21.

     Al fine di consentire il definitivo completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 45.000 milioni da ripartire negli anni 1982-85 per gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88 nonché per gli interventi in favore dei comuni delle Marche previsti nel decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 [4].

     La quota relativa al 1982 è determinata in lire 3 miliardi.

     Il limite previsto sia dal secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, sia dal quarto comma dell'art. 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è elevato a lire 8 milioni.

     Lo Stato, in aggiunta a quanto previsto dal decimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, nonché a quanto previsto dal decimo comma dell'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, in favore dei comuni delle Marche indicati negli elenchi allegati al medesimo decreto-legge, mette a disposizione della regione Marche la somma di lire 5 miliardi per l'anno 1982, 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990 e 15 miliardi per l'anno 1981 [5].

     Per gli interventi previsti dall'art. 1, punto b), della legge 3 aprile 1980, n. 115, in seguito agli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche nel settembre 1979, è stanziato un ulteriore finanziamento di lire 18 miliardi.

     La quota relativa al 1982 è determinata in lire 2 miliardi.

     Per la realizzazione del raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16 (Asse attrezzato) è autorizzata, per il triennio 1983-85, la complessiva spesa di 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da assegnare all'ANAS in ragione di lire 10 miliardi per ciascun anno.

     Per la prosecuzione dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 77 della Val di Chienti fino alla località Muccia è autorizzata, per il triennio 1983-85, la complessiva spesa di 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da assegnare all'ANAS in ragione di 10 miliardi di lire per ciascun anno.

 

          Art. 22.

     Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Marche e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa e dalle successive leggi finanziarie, anche prima della iscrizione in bilancio di detti importi. A tali iscrizioni si farà luogo in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi.

 

          Art. 23.

     All'onere di lire 285 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982, si provvede mediante le risorse allo scopo destinate con la legge concernente: "Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia”.

     Le quote delle spese pluriennali autorizzate dalla presente legge, relative agli anni 1983 e seguenti, saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 24.

     L'esecuzione delle opere pubbliche finalizzate alla ricostruzione ed allo sviluppo della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Marche può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione o loro consorzi, con preferenza, a parità di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti con una partecipazione non inferiore al 40% da imprese ubicate nei rispettivi territori regionali.

     L'affidamento avviene sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente secondo i criteri di cui all'art. 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

     Il presente articolo si applica esclusivamente agli affidamenti delle opere realizzate con le provvidenze disposte ai sensi delle leggi statali emanate a seguito dei terremoti delle Marche e del Friuli, nonché per l'attuazione degli accordi di Osimo.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L. 22 dicembre 1984, n. 887.

[2] Le agevolazioni di cui al presente articolo sono state prorogate al 31 dicembre 1986 dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791; al 31 dicembre 1990 dall'art. 20 della L. 1 dicembre 1986, n. 879; al 31 dicembre 1992 dall'art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405; al 31 dicembre 1994 dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1992, n. 500.

[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1988 dall'art. 17 della L. 1 dicembre 1986, n. 879.

[4] Comma così modificato dall'art. 19 della L. 2 maggio 1983, n. 156.

[5] Comma così modificato dall'art. 19 della L. 2 maggio 1983, n. 156.