§ 17.3.95 - D.L. 4 marzo 1972, n. 25 .
Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:04/03/1972
Numero:25


Sommario
Art. 1.      Nei comuni di Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Chiaravalle, Castelfidardo, Falconara Marittima, Monsano, Montemarciano, Montesanvito, Morro d'Alba, Numana, [...]
Art. 2.  [4]
Art. 3.      La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona curerà, in appendice al Bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a [...]
Art. 4.      Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del [...]
Art. 5.      Per provvedere alle necessità urgenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, a seguito del terremoto [...]
Art. 6.      In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel gennaio-febbraio 1972 nella regione Marche, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere
Art. 7.      I contributi previsti dalla lettera d) del primo comma dell'art. 6 per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, [...]
Art. 8.      Per il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione degli articoli 6 e 7 del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 10.000.000.000
Art. 9.  [11]
Art. 10.      Il primo comma dell' art. 1-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1972, n. 13, è sostituito dal [...]
Art. 11.      Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino di strade statali, comprese le opere di consolidamento e di difesa, e per le espropriazioni [...]
Art. 12.      E' concessa una sovvenzione straordinaria di lire 750 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona per l'acquisto di edifici destinati ad alloggio dei [...]
Art. 13.      Per fronteggiare particolari e urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie a seguito del terremoto del gennaio-febbraio 1972 nelle [...]
Art. 14.      Il Comitato centrale previsto dall'art. 13 della legge 14 febbraio 1963 n. 60, è autorizzato ad effettuare uno stanziamento straordinario, entro i limiti delle necessità [...]
Art. 15.      La Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni, le procedure e le modalità più idonee per la immediata [...]
Art. 16.      Per la realizzazione degli alloggi di cui ai precedenti articoli 14 e 15 la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere le spese per le opere di [...]
Art. 17.      Le opere da realizzare in attuazione dei programmi della Gestione case per lavoratori nei comuni di cui al precedente art. 1 sono a tutti gli effetti dichiarate urgenti [...]
Art. 18.      Gli alloggi costruiti a norma del presente decreto sono assegnati in ogni caso, con precedenza assoluta, a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque [...]
Art. 19.      E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni
Art. 20.      Nei comuni indicati nell'art. 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 16, 17, 18, 19, e 20 del decreto-legge 18 [...]
Art. 21.      Alle imprese dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, alberghiero, turistico, termo-minerale e dello spettacolo, che esplicano la loro attività nei [...]
Art. 22.      In sostituzione delle provvidenze previste dall'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, alle imprese di [...]
Art. 23.      In aggiunta al contributo di cui al precedente articolo le imprese potranno ottenere in alternativa le provvidenze previste dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre [...]
Art. 24.      Alla concessione delle provvidenze previste dagli articoli 21, 22 e 23 si provvede con le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte in applicazione [...]
Art. 25.      Ai comuni di cui all'art. 1 ed all'amministrazione provinciale di Ancona è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da [...]
Art. 26.      E' autorizzata la spesa di L. 2.500 milioni
Art. 27.      E' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1972 per la concessione di contributi e [...]
Art. 28.      La sospensione dei termini di cui all'art. 1, per la generalità degli abitanti dei comuni ivi indicati, ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui [...]
Art. 29.      Nei comuni indicati nell'art. 1 del presente decreto è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in [...]
Art. 30.      Per la generalità dei contribuenti dei comuni elencati all'art. 1 del presente decreto-legge è concessa la sospensione della riscossione fino al 31 ottobre 1972 [...]
Art. 31.      Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, [...]
Art. 32.      I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità [...]
Art. 33.      Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente art. 30, gli uffici delle imposte [...]
Art. 34.  [18]
Art. 35.      Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni terremotati previsti dal presente decreto-legge, sono esenti dall'imposta di [...]
Art. 36.      Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono [...]
Art. 37.      All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 5, 8, 12, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 del presente decreto-legge si provvede con corrispondente [...]
Art. 37 bis.  [19]
Art. 38.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 17.3.95 - D.L. 4 marzo 1972, n. 25 [1] .

Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972.

(G.U. 6 marzo 1972, n. 62)

 

 

Sospensione dei termini

 

     Art. 1.

     Nei comuni di Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Chiaravalle, Castelfidardo, Falconara Marittima, Monsano, Montemarciano, Montesanvito, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Polverigi, San Marcello, Santa Maria Nuova, Senigallia, Sirolo colpiti dal terremoto verificatosi nel periodo gennaio-febbraio 1972 è sospeso dal 25 gennaio al 30 aprile 1972 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione scadenti durante il periodo predetto, nel territorio di tali comuni, ad eccezione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici [2] .

     Per il periodo dal 25 gennaio al 30 giugno 1972 è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni suindicati, emessi prima del 25 gennaio e dal 25 gennaio al 15 febbraio 1972 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purché siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma [3] .

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a favore delle persone che, risiedendo nei comuni suindicati, avrebbero dovuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti in località non colpite dal terremoto.

 

          Art. 2. [4]

     Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti dei debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente art. 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, o se disposta sarà sospesa di diritto, fino al 30 novembre 1972.

 

          Art. 3.

     La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona curerà, in appendice al Bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente art. 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari compresi nella sospensione dei termini di scadenza.

     Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

 

          Art. 4.

     Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del terremoto di cui all'art. 1 del presente decreto-legge sono effettuate gratuitamente.

 

Disposizioni di pronto intervento

 

          Art. 5.

     Per provvedere alle necessità urgenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, a seguito del terremoto che ha colpito la regione Marche nel gennaio-febbraio 1972, è autorizzata la spesa di L. 2.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972.

     Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvede il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche, in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

     Con i fondi di cui al primo comma, il Ministero dei lavori pubblici, per dare ricovero ai senza tetto può procedere, a parziale modifica di quanto disposto dall'ultima parte dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, alle riparazioni degli edifici privati destinati ad abitazione su domanda dei proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto.

     Gli interventi di cui al comma precedente sono limitati alle riparazioni dirette ad assicurare l'abitabilità degli edifici danneggiati o a garantire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto, con esclusione dell'esecuzione di riparazioni organiche previste dal secondo comma dell'art. 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1684.

     La domanda da presentarsi all'ufficio del genio civile di Ancona deve contenere la dichiarazione di accettazione che l'ufficio del genio civile si sostituisca nella esecuzione delle opere necessarie ai fini dell'abitabilità e l'impegno a rimborsare lo Stato nella spesa sostenuta nella misura e con le modalità da indicarsi ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 fatte salve le provvidenze previste dai successivi articoli 6 e 7 del presente decreto [5] .

 

Opere pubbliche e abitati

 

          Art. 6.

     In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel gennaio-febbraio 1972 nella regione Marche, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere:

     a) al ripristino dei danni alle opere di conto dello Stato;

     b) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di strade e piazze, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

     c) al ripristino di edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà privata o di enti pubblici;

     d) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione;

     e) all'onere occorrente per il pagamento delle indennità per le espropriazioni.

     La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti nell'ambito delle norme urbanistiche [6] .

     Le opere di ripristino previste dalle lettere b) e c) del presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

 

          Art. 7.

     I contributi previsti dalla lettera d) del primo comma dell'art. 6 per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o ricostruzione o consolidamento dei fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi, per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura competente per territorio. La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici ai sensi dell'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fatta salva la procedura dei commi successivi per la determinazione e concessione del contributo [7] :

     a) nella misura del 90% quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di cinque vani ed accessori;

     b) nella misura dell'80% quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di sei o sette vani ed accessori;

     c) nella misura del 70% negli altri casi.

     L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente non può superare la somma di L. 5.000.000 per ogni unità immobiliare [8] .

     Il limite indicato nel comma precedente non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

     All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti della determinazione del contributo, provvedono gli uffici tecnici erariali su richiesta dei competenti uffici del genio civile.

     Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile non oltre il termine del 31 dicembre 1972. Le perizie e l'ulteriore documentazione, a corredo delle predette domande, debbono essere presentate entro il successivo termine del 30 giugno 1973. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 1972 [9] .

     Per gli edifici privati di interesse storico, artistico o monumentale, la perizia dei relativi lavori è approvata dall'Ufficio del genio civile di Ancona d'intesa con la soprintendenza ai monumenti per le Marche.

     Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50% del contributo dello Stato.

     La residua parte del contributo e l'eventuale quota di spesa a totale carico dello Stato saranno corrisposte solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile. Per i lavori relativi agli edifici di cui al terzo comma il rilascio del certificato deve essere preceduto dal benestare della sovrintendenza ai monumenti.

     Per i fabbricati rurali si applicano le provvidenze di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

 

          Art. 8.

     Per il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione degli articoli 6 e 7 del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 10.000.000.000 [10] che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'anno 1972.

 

          Art. 9. [11]

     Il Ministero dei lavori pubblici interviene con la quota a propria disposizione di cui all'art. 3, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fino a concorrenza di lire 30.000 milioni, per la realizzazione di un programma di edilizia abitativa nelle zone della regione Marche colpite dal terremoto [12] .

     I predetti alloggi e quelli acquistati o costruiti ai sensi del seguente articolo 11 sono assegnati dalla commissione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con preferenza per coloro che sono rimasti senza tetto, secondo i criteri determinati dalla regione Marche.

 

          Art. 10.

     Il primo comma dell' art. 1-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1972, n. 13, è sostituito dal seguente:

     "Per provvedere ai maggiori oneri relativi ai programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641, in aggiunta agli stanziamenti indicati nello stesso articolo è autorizzata per l'anno 1972, la spesa di lire 95 miliardi da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica ai termini della predetta legge n. 641, nei comuni della provincia di Ancona danneggiati dai terremoti del gennaio-febbraio 1972 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero".

 

          Art. 11.

     Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino di strade statali, comprese le opere di consolidamento e di difesa, e per le espropriazioni occorrenti, è autorizzata la spesa di 5.000 milioni di lire.

     Per accertare esigenze tecniche ed idrauliche, l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali è autorizzata ad attuare il ripristino anche mediante varianti parziali ai tracciati stradali preesistenti.

     Ai fini del presente articolo, i capi compartimento della viabilità dell'A.N.A.S. sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, e dall'art. 25, lettera e) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema dell'economia.

     All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 521 dello stato di previsione della spesa dell'A.N.A.S. per l'anno finanziario 1972.

 

          Art. 12.

     E' concessa una sovvenzione straordinaria di lire 750 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona per l'acquisto di edifici destinati ad alloggio dei sinistrati rimasti senza casa a seguito del terremoto di cui all'art. 1.

     Le disponibilità per far fronte all'onere di cui al precedente comma sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972.

 

          Art. 13.

     Per fronteggiare particolari e urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie a seguito del terremoto del gennaio-febbraio 1972 nelle Marche è autorizzato nell'anno 1972 il limite di impegno di L. 150 milioni [13] .

     Il limite d'impegno di cui al comma precedente è utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici per la concessione dei contributi nella spesa per il completamento delle costruzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto, di ospedali, cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati compresi nei programmi approvati con le modalità di cui alle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383.

     Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574 e degli articoli 3 delle leggi 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383, saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

     All'onere di 150 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1972 si fa fronte con corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Case per i lavoratori

 

          Art. 14.

     Il Comitato centrale previsto dall'art. 13 della legge 14 febbraio 1963 n. 60, è autorizzato ad effettuare uno stanziamento straordinario, entro i limiti delle necessità accertate, nell'ambito del programma di cui all'art. 14, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'art. 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di un programma di costruzioni nei comuni di cui all'art. 1 del presente decreto-legge.

 

          Art. 15.

     La Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni, le procedure e le modalità più idonee per la immediata esecuzione dei programmi di costruzione straordinari approvati, di cui al precedente art. 14, e le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavoratori non soggetti a contribuzione, nonché per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

 

          Art. 16.

     Per la realizzazione degli alloggi di cui ai precedenti articoli 14 e 15 la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere le spese per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, occorrenti ad assicurare l'agibilità degli alloggi, nonché le opere di urbanizzazione secondaria ritenute essenziali.

 

          Art. 17.

     Le opere da realizzare in attuazione dei programmi della Gestione case per lavoratori nei comuni di cui al precedente art. 1 sono a tutti gli effetti dichiarate urgenti ed indifferibili e di pubblica utilità.

 

          Art. 18.

     Gli alloggi costruiti a norma del presente decreto sono assegnati in ogni caso, con precedenza assoluta, a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque dichiarato inabitabile in conseguenza all'evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori è autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni, quote di ammortamento e canoni di locazione stabiliti anche con riferimento alla capacità economica media degli assegnatari, purché essi non risultino iscritti per l'anno 1971 o per gli anni successivi nei ruoli dell'imposta complementare.

 

Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico

 

          Art. 19.

     E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni [14] che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1972 per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico e artistico.

     I lavori di competenza delle soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità e dell'Istituto centrale del restauro sono qualificati come urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori è sospeso il limite di spesa stabilito dall'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

 

Provvidenze per i lavoratori

 

          Art. 20.

     Nei comuni indicati nell'art. 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 16, 17, 18, 19, e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

     Al fine del presente decreto:

     La sospensione di cui al primo comma dell'art. 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di febbraio ed aprile 1972 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso art. 18 avverrà con la rata di dicembre 1972.

     L'esonero di cui all'art. 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di febbraio e aprile 1972 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 giugno 1972.

     L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 800 milioni.

     Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1972.

 

Contributi alle imprese

 

          Art. 21.

     Alle imprese dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, alberghiero, turistico, termo-minerale e dello spettacolo, che esplicano la loro attività nei comuni indicati nell'art. 1 e che siano state danneggiate dal terremoto del gennaio-febbraio 1972, si applicano le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

 

          Art. 22.

     In sostituzione delle provvidenze previste dall'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, alle imprese di cui all'articolo precedente è corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 300.000, su domanda indirizzata alla prefettura di Ancona, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona.

     Se l'impresa non risulta iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona provvede ai necessari accertamenti.

     Il contributo è corrisposto dalla prefettura di Ancona sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

 

          Art. 23.

     In aggiunta al contributo di cui al precedente articolo le imprese potranno ottenere in alternativa le provvidenze previste dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sostituito dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, oppure quelle previste dall'art. 5 del predetto decreto-legge sostituito dallo stesso art. 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

     Per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 21, 22 e 23 del presente decreto-legge le imprese danneggiate devono presentare domanda in carta libera entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

          Art. 24.

     Alla concessione delle provvidenze previste dagli articoli 21, 22 e 23 si provvede con le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte in applicazione della legge 13 febbraio 1952, n. 50, che, a tal fine, vengono integrate di lire 150 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1972.

 

Contributi integrativi bilancio enti locali

 

          Art. 25.

     Ai comuni di cui all'art. 1 ed all'amministrazione provinciale di Ancona è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'anno 1972, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o danneggiamento di beni provocati dal terremoto del gennaio-febbraio 1972, nonché delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'art. 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni;

     La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1971 per i tributi riscuotibili mediante ruoli e per il contributo speciale di cura ed in base al gettito dell'anno 1971, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.

     La concessione dei contributi previsti nel presente articolo è disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno della deliberazione del consiglio provinciale e dei consigli comunali interessati.

     I comuni di cui all'art. 1 e la provincia di Ancona sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con la Tesoreria, a richiedere anticipazioni di cassa, in relazione ai minori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto.

     Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese correnti e per i ratei dei mutui scadenti nell'anno 1972.

     Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato.

     Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa lire 2.000.000.000 [15] da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1972.

 

Contributi assistenziali

 

          Art. 26.

     E' autorizzata la spesa di L. 2.500 milioni [16] da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1972 per provvedere ai seguenti immediati interventi:

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza L. 2.000.000.000

b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario L. 300.000.000

c) contributi a enti assistenziali pubblici e privati L. 200.000.000.

 

          Art. 27.

     E' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1972 per la concessione di contributi e sovvenzioni ai comuni di cui all'art. 1 ed alla provincia di Ancona per la riparazione di opere pubbliche danneggiate dal sisma, e per la erogazione di provvidenze contingenti.

 

Agevolazioni in materia tributaria

 

          Art. 28.

     La sospensione dei termini di cui all'art. 1, per la generalità degli abitanti dei comuni ivi indicati, ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini siano scaduti o scadano nel periodo indicato dallo stesso articolo.

     Restano tuttavia esclusi dalla sospensione i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi previsti dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

 

          Art. 29.

     Nei comuni indicati nell'art. 1 del presente decreto è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi coincida con la data del 25 gennaio 1972 o sia avvenuta nei trenta giorni successivi e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 30.

     Per la generalità dei contribuenti dei comuni elencati all'art. 1 del presente decreto-legge è concessa la sospensione della riscossione fino al 31 ottobre 1972 dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, della imposta sulle società, dell'imposta comunale sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in tesoreria, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi [17] .

     I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei predetti comuni, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purché la parte del reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni indicati nell'art. 1 del presente decreto-legge concorra almeno nella misura del 70% alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

     Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritta a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1972.

 

          Art. 31.

     Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede per l'anno 1972, a richiesta dell'interessato, lo sgravio della imposta sul reddito dominicale dei terreni e relativa sovraimposta, nonché dell'imposta sul reddito agrario.

 

          Art. 32.

     I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonché delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni colpiti dal terremoto, di cui all'art. 1 del presente decreto-legge.

     Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, provvederà ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

 

          Art. 33.

     Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente art. 30, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare nell'anno 1973, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta corrispondente alla predetta dichiarazione.

     In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni suddetti di rivedere, entro il 31 dicembre 1972, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti non dovuti relativamente all'anno 1972.

     Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare.

 

          Art. 34. [18]

     La riscossione delle imposte e tasse, nonché delle sovrimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di dicembre 1972 in 18 rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

 

          Art. 35.

     Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni terremotati previsti dal presente decreto-legge, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE, dalla imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e della imposta sulle società.

     Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

     I materiali edilizi impiegati per la riparazione di opere danneggiate dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

 

          Art. 36.

     Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dall'IGE, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

     E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

     Sono esenti dall'IGE i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona colpita dal sisma.

     I materiali, di cui al precedente comma, importati dall'estero, sono esenti dall'imposta prevista dall'art. 17 del decreto-legge 5 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e dalla relativa imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni.

     Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 25 gennaio 1972 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o mortis causa, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del gennaio-febbraio 1972.

     In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

     Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale sulle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonché da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 25 gennaio 1972 o successivamente a causa del terremoto del gennaio-febbraio 1972.

     Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dalla amministrazione dei lavori pubblici o enti da essa delegati. Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto-legge debbono rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente quando il richiedente dimostri con certificato di residenza di essere residente nei comuni di cui all'art. 1 del presente decreto-legge o di aver sopportato danni in conseguenza del terremoto in quei comuni.

 

          Art. 37.

     All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 5, 8, 12, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 del presente decreto-legge si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Estensione di provvidenze a favore di altre zone del territorio nazionale colpite da terremoti, alluvioni e mareggiate.

 

          Art. 37 bis. [19]

     Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e del gennaio-febbraio 1972 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972, ai quali si applicano le provvidenze previste dai precedenti articoli 5, 6, lettera d), e 27.

     Agli adempimenti attribuiti dall'art. 5 ai provveditorati alle opere pubbliche delle Marche e agli uffici del genio civile di Ancona, per i comuni che saranno indicati ai sensi del precedente comma provvederanno i corrispondenti organi aventi competenza nelle zone interessate.

     La concessione dei contributi di cui al presente articolo avverrà a norma e secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente decreto per quanto applicabili.

     I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le ripartizioni o la ricostruzione degli immobili prima dell'intervento statale possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dal presente articolo entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'apposita perizia di spesa è approvata dai competenti uffici del genio civile.

     Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da iscriversi, quanto a lire 4.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972 e quanto a lire 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso anno finanziario.

     All'onere relativo si fa fronte con una corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 38.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 16 marzo 1972, n. 88.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 40-bis del D.L. 6 ottobre 1972, n. 552.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Alinea modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 3 del D.L. 6 ottobre 1972, n. 552.

[8]  Per un’elevazione del limite di cui al presente comma, vedi l'art. 23 della L. 1° dicembre 1986, n. 879.

[9]  Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 6 ottobre 1972, n. 552.

[10]  L’importo di cui al presente comma è stato elevato a lire 17.500 milioni dall'art. 2 del D.L. 6 ottobre 1972, n. 552.

[11]  Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.L. 6 ottobre 1972, n. 552.

[12]  Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[13]  L’importo di cui al presente comma è stato elevato a lire 350 milioni dall'art. 6 del D.L. 6 ottobre 1972, n. 552.

[14]  L’importo di cui al presente comma è stato elevato a lire 2.800 milioni dall'art. 24 del D.L. 6 ottobre 1972, n. 552.

[15]  L’importo di cui al presente comma è stato elevato a lire 2.800 milioni dall'art. 34 del D.L. 6 ottobre 1972, n. 552.

[16]  L’importo di cui al presente comma è stato elevato a lire 13.300 milioni dall'art. 35 del D.L. 6 ottobre 1972, n. 552.

[17]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[18]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[19]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.