§ 38.7.20 - D.L. 28 dicembre 1971, n. 1119.
Proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della L. 1° giugno 1971, n. 291.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:28/12/1971
Numero:1119


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 1 quater. 
Art. 1 quinquies. 
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 38.7.20 - D.L. 28 dicembre 1971, n. 1119. [1]

Proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della L. 1° giugno 1971, n. 291.

(G.U. 29 dicembre 1971, n. 329).

 

Art. 1. [2]

     I termini di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291; previsti per l'inizio e la ultimazione dei fabbricati o porzione di essi sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1973 ed al 31 dicembre 1975.

 

     Art. 1 bis. [3]

     Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 64 del decreto- legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, quale risulta sostituito dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291, devono intendersi nel senso che non abbiano modificato il trattamento fiscale di maggior favore in materia di imposta di consumo sui materiali da costruzione previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, dall'articolo 33 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e dal secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26.

 

     Art. 1 ter. [4]

 

     Art. 1 quater. [3]

     Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dal titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni, è autorizzato per l'anno 1972 il limite di impegno di lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno medesimo.

     Resta fermo che per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, le quote dello stanziamento di cui al primo comma, da devolvere a suddetti enti e da iscrivere nei relativi bilanci.

     Tali quote sono impiegate per le finalità previste dalla legge 1° giugno 1971, numero 291.

     All'onere di cui al primo comma del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 1 quinquies. [3]

     Per provvedere ai maggiori oneri relativi ai programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641, in aggiunta agli stanziamenti indicati nello stesso articolo, è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 95 miliardi da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica ai termini della predetta legge n. 641, nei comuni della provincia di Ancona danneggiati dai terremoti del gennaio-febbraio 1972 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero [5].

     Per far fronte all'onere di cui al precedente comma è autorizzata l'emissione, ai sensi dell'articolo 52 della legge 28 luglio 1967, n. 641, di una ulteriore quota del prestito redimibile denominato «Prestito per l'edilizia scolastica» fino ad un ricavo netto di lire 100 miliardi. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 53 a 57 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 1972, n. 13 (G.U. 27 febbraio 1972, n. 54).

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.L. 30 giugno 1972, n. 285.

[3] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 25 febbraio 1972, n. 13.

[4] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 25 febbraio 1972, n. 13, rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 6 marzo 1972, n. 62, con avviso pubblicato nella G.U. 17 novembre 1972, n. 298 e abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dalla data indicata dall'art. 59 dello stesso D.P.R. 327/2001.

[3] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 25 febbraio 1972, n. 13.

[3] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 25 febbraio 1972, n. 13.

[5] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.L. 4 marzo 1972, n. 25.