§ 38.6.1 - L. 30 maggio 1965, n. 574.
Modificazioni ed integrazioni alla L. 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.6 edilizia ospedaliera
Data:30/05/1965
Numero:574


Sommario
Art. 1.      Il programma degli interventi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per le costruzioni ospedaliere è redatto annualmente dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministro della [...]
Art. 2.      Per la realizzazione delle opere comprese nel programma di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli enti indicati nell'art. 4 della legge 3 [...]
Art. 3.      L'inidoneità e la non suscettibilità di miglioramento di cui all'art. 4, primo comma, della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono dichiarate con decreto del Ministro per i lavori pubblici emanato [...]
Art. 4.      I mutui da contrarsi dagli enti locali territoriali con la Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi dell'art. 2 sono garantiti dallo Stato.
Art. 5.      In relazione alla garanzia prestata ai sensi dell'art. 4, il Ministro del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte degli enti locali alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica [...]
Art. 6.      Il limite di impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per far fronte alle esigenze derivanti dall'applicazione dell'art. 2 è fissato in lire 3 miliardi per ognuno degli anni finanziari [...]
Art. 7.      Alla spesa prevista dal precedente articolo si provvede, per il 1965, con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo, a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 38.6.1 - L. 30 maggio 1965, n. 574. [1]

Modificazioni ed integrazioni alla L. 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera.

(G.U. 5 gennaio 1965, n. 138).

 

Art. 1.

     Il programma degli interventi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per le costruzioni ospedaliere è redatto annualmente dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministro della sanità sentiti i Ministeri dell'interno e del tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno.

     Nel programma di cui al presente articolo sono compresi anche gli eventuali interventi da eseguirsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno.

     Le Regioni, ove costituite, presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.

 

     Art. 2.

     Per la realizzazione delle opere comprese nel programma di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli enti indicati nell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, anche per la parte eccedente gli importi già ammessi ai benefici della predetta legge, i contributi previsti dall'articolo stesso, senza i limiti di spesa e di popolazione ivi indicati, nella misura del 4 per cento.

     La misura del contributo è elevata al 5 per cento per le opere da realizzare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

     Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera prevista nel programma di cui all'art. 1 ed ammessa al contributo ai sensi dei precedenti commi, sono compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature tecnico-sanitarie occorrenti per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera.

 

     Art. 3.

     L'inidoneità e la non suscettibilità di miglioramento di cui all'art. 4, primo comma, della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono dichiarate con decreto del Ministro per i lavori pubblici emanato con il concerto del Ministro per la sanità.

     Il Ministro per la sanità, sentito il Ministro per l'interno, promuoverà, ove occorra, la costituzione di consorzi obbligatori tra gli enti interessati.

 

     Art. 4.

     I mutui da contrarsi dagli enti locali territoriali con la Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi dell'art. 2 sono garantiti dallo Stato.

 

     Art. 5.

     In relazione alla garanzia prestata ai sensi dell'art. 4, il Ministro del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte degli enti locali alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

 

     Art. 6.

     Il limite di impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per far fronte alle esigenze derivanti dall'applicazione dell'art. 2 è fissato in lire 3 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1965 e 1966, in aggiunta ai normali stanziamenti annui previsti dalla legge 3 agosto 1949, numero 589.

     Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal citato art. 2, saranno stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 e fino all'anno 2000.

     Le somme indicate nel primo comma del presente articolo sono attribuite per lire 2 miliardi ai territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni e per lire 1 miliardo ai rimanenti territori.

 

     Art. 7.

     Alla spesa prevista dal precedente articolo si provvede, per il 1965, con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo, a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.