§ 17.2.62 – D.L. 16 marzo 1973, n. 31.
Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:16/03/1973
Numero:31


Sommario
Art. 1.      Per provvedere alle necessità urgenti a seguito dei movimenti sismici verificatisi nel novembre-dicembre 1972 nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, [...]
Art. 2.      In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel novembre e dicembre 1972 nei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto, sono autorizzati [...]
Art. 3.      I contributi previsti dalla lettera c) dell'art. 2 per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, dei fabbricati [...]
Art. 4.      Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal precedente art. 3 debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile non oltre il termine del 31 [...]
Art. 5.      Per i fabbricati rurali si applicano le provvidenze di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364
Art 6      Per gli interventi derivanti dall'applicazione dell'art. 2 e dell'art. 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni, che sarà iscritta nello [...]
Art. 7. 
Art. 8.      E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni per [...]
Art. 9.      E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973 per contributi [...]
Art. 10.      E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973 per essere [...]
Art. 11.      Per far fronte a particolari ed urgenti situazioni determinate da esigenze sanitarie nel settore ospedaliero nei comuni di Ascoli Piceno, Amandola, Sarnano e San Ginesio [...]
Art. 12.      Per la riparazione e il completamento dell'ospedale di Ascoli Piceno è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero [...]
Art. 13.      Per i comuni delle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio inclusi nell'elenco delle località sismiche, è consentito derogare alle norme di cui alla legge 25 novembre [...]
Art. 14.      E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscrivere in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 nello stato di [...]
Art 15      Gli istituti di credito fondiario ed edilizio, da designarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sono autorizzati ad emettere cartelle fondiarie fino all'importo [...]
Art. 16.      Tutti i piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, dei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge, non realizzati [...]
Art 17      Per la realizzazione del programma costruttivo di alloggi da destinare ai sinistrati rimasti senza tetto a seguito del terremoto del novembre-dicembre 1972 nei comuni di [...]
Art. 18.      I lavori da eseguire in base al presente decreto sono di pubblica utilità e riconosciuti indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge
Art. 18 bis. 
Art. 18 ter.  Interventi nei centri storici.
Artt. 19. – 22. 
Art. 23.      Alle piccole e medie imprese industriali, nonché alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termo-minerali e dello spettacolo, che abbiano subito [...]
Art. 24.      Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termo-minerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previste dal [...]
Art. 25.      Ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 23 e 24 le imprese devono presentare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e [...]
Art. 26.      Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine di cui al precedente art. 24 saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso [...]
Art. 27.      E' autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973 per provvedere ai [...]
Art. 28.      E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni che sarà iscritta al capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1973, per la [...]
Art. 29.      E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973, per provvedere a spese [...]
Art. 29 bis. 
Art. 29 ter. 
Art. 30.      Nei comuni indicati nell'elenco allegato "A" al presente decreto è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini [...]
Art. 31.      Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, [...]
Art. 32.      I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità [...]
Art. 33.      In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente [...]
Art. 34.      Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge sono esenti [...]
Art. 35.      Nei comuni di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del [...]
Art. 36.      Per l'anno 1973 sono attribuite dalle intendenze di finanza ai comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto ed alle provincie nel cui territorio [...]
Art. 37.      Le domande intese ad ottenere i contributi di cui alla lettera d) dell'art. 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito in legge 16 marzo 1972, n. 88, per i [...]
Art. 38.      Il termine per la presentazione ai competenti uffici del genio civile delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza del terremoto del febbraio 1971 [...]
Art. 39.      Per gli edifici di proprietà privata siti nel centro storico di Tuscania i contributi di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, [...]
Art. 39 bis. 
Art. 39 ter. 
Art. 39 quater. 
Art. 39 quinquies. 
Art. 39 sexies. 
Art. 39 septies. 
Art. 40.      All'onere di L. 32.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1973 si provvede quanto a L. 14.000 milioni a carico del capitolo [...]
Art. 41.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua [...]


§ 17.2.62 – D.L. 16 marzo 1973, n. 31. [1]

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

(G.U. 20 marzo 1973, n. 72).

 

Interventi di pronto soccorso

 

     Art. 1.

     Per provvedere alle necessità urgenti a seguito dei movimenti sismici verificatisi nel novembre-dicembre 1972 nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti, di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.

     Agli interventi da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono gli Enti regione Marche, Umbria, Abruzzi e Lazio, ai sensi dell'art. 13, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in base alle norme del decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010 entro i limiti delle somme che a detti enti saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

     Gli interventi di cui al comma precedente potranno essere decisi per dare ricovero ai senza tetto, e, a parziale modifica di quanto disposto dall'ultima parte dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per le riparazioni degli edifici destinati ad abitazioni su domanda dei proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto [2].

     Gli interventi di cui al comma precedente sono limitati alle riparazioni dirette ad assicurare l'abitabilità degli edifici danneggiati o a garantire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto, con esclusione dell'esecuzione delle riparazioni organiche, previste dal secondo comma dell'art. 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1634. La domanda, da presentarsi agli uffici del genio civile competenti per territorio, deve contenere la dichiarazione di accettazione che l'ufficio del genio civile si sostituisca nell'esecuzione delle opere necessarie ai fini dell'abitabilità e l'impegno a rimborsare allo Stato la spesa sostenuta nella misura e con le modalità da indicarsi ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 [3].

     Qualora i proprietari degli immobili non intendano effettuare tali riparazioni, ad essi può subentrare il comune interessato secondo le procedure previste dagli articoli 16, 17, 18, 19 e 21 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734. Il comune potrà in tale caso utilizzare direttamente i contributi di cui ai commi precedenti [4].

     Nei casi di pronto intervento previsti dal presente articolo, gli eventuali inquilini che risultassero già tali alla data del 22 novembre 1972 hanno diritto a rientrare nell'abitazione riparata [5].

 

Opere pubbliche ed abitati

 

          Art. 2.

     In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel novembre e dicembre 1972 nei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto, sono autorizzati interventi relativi:

     a) al ripristino dei danni alle opere di conto dello Stato;

     b) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di strade e piazze, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi [6];

     c) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione [7];

     d) all'onere occorrente per il pagamento delle indennità di espropriazione.

     La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare, può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, nell'ambito delle norme urbanistiche. Le opere di ripristino previste dalle lettere b) e c) del presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate [8].

     Ove gli strumenti urbanistici esistenti impediscano il ripristino o la ricostruzione dell'immobile in sito, i benefici del presente articolo e quelli previsti dal successivo art. 15 si applicano per la ricostruzione del suddetto immobile in altra sede dello stesso comune [9].

 

          Art. 3.

     I contributi previsti dalla lettera c) dell'art. 2 per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, dei fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi, per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia redatta dal tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura competente per territorio.

     La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'invio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fatta salva la procedura dei commi successivi per la determinazione e concessione del contributo nei limiti come appresso indicati [10]:

     a) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;

     b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

     c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

     All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

     L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare [11].

     Il limite indicato nel precedente comma non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

 

          Art. 4.

     Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal precedente art. 3 debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile non oltre il termine del 31 ottobre 1973. Le perizie e l'ulteriore documentazione, a corredo delle predette domande, debbono essere presentate entro il successivo termine del 28 febbraio 1974 [12].

     Il termine del 30 giugno 1973, stabilito dall'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, per la presentazione delle perizie giurate a corredo delle domande per ottenere i benefici per la riparazione o ricostruzione degli edifici di proprietà privata, danneggiati dal sisma, è prorogato al 31 dicembre 1974, salvo quanto stabilito nel successivo comma [13].

     Per gli edifici di proprietà privata, compresi nell'ambito del centro storico delimitato dal vigente piano regolatore generale della città di Ancona, di cui all'art. 23 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, le perizie e la ulteriore documentazione dovranno pervenire al competente ufficio del genio civile entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della regione Marche del decreto di approvazione del piano particolareggiato nel cui ambito gli edifici sono compresi, fatta salva la data del 31 dicembre 1974, se più favorevole [14].

     Per gli edifici privati di interesse storico, artistico o monumentale, la perizia dei relativi lavori deve essere approvata d'intesa con la competente sovrintendenza ai monumenti.

     Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato.

     La residua parte del contributo sarà corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile.

     I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto del novembre-dicembre 1972 prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dalla lettera c) dell'art. 2 entro i termini indicati nel primo comma del presente articolo. L'apposita perizia di spesa è approvata dai competenti uffici del genio civile [15].

     Per i lavori relativi agli edifici di cui al quarto comma del presente articolo, il certificato deve essere preceduto dal benestare della sovrintendenza ai monumenti [16].

 

          Art. 5.

     Per i fabbricati rurali si applicano le provvidenze di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

     Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla predetta legge, devono essere presentate entro il 31 ottobre 1973 [17].

     La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è incrementata per l'anno 1973 di L. 5.000 milioni [18].

     La predetta somma di L. 5.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato "Fondo di solidarietà nazionale" aperto presso la Tesoreria centrale [19].

 

          Art 6

     Per gli interventi derivanti dall'applicazione dell'art. 2 e dell'art. 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975 ed in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1977 [20].

     Con il finanziamento di cui sopra lo Stato provvede alla esecuzione delle opere di sua competenza in base all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

     Per la parte relativa alle opere trasferite alla regione ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, provvedono le rispettive Regioni in attuazione dell'art. 13, lettera a) dello stesso decreto n. 8, entro i limiti delle somme che saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici agli enti regione sulla base di un programma di ripartizione concordato con le regioni interessate [21].

 

Edilizia economica e popolare

 

          Art. 7. [22]

     E' concessa una sovvenzione straordinaria di L. 1.750 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Ascoli Piceno, di L. 800 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata e di L. 450 milioni, di cui 225 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Perugia e 225 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Teramo, per la realizzazione di programmi costruttivi di alloggi da destinare ai sinistrati rimasti senza tetto a seguito del terremoto del novembre-dicembre 1972.

     La somma di L. 3.000 milioni per far fronte all'onere di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 1.500 milioni per l'anno finanziario 1973 e di L. 1.500 milioni per l'anno finanziario 1974.

     Le opere previste nei programmi di cui al primo comma possono essere realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari delle rispettive provincie previe intese con il comune interessato e con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche al di fuori dei piani di zona approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

     Nei comuni invece sprovvisti di strumento urbanistico, i programmi costruttivi di cui al primo comma possono essere realizzati dagli istituti autonomi per le case popolari in deroga al disposto dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e alle limitazioni previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici del 7 novembre 1968, per le abitazioni eseguite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

 

Edilizia scolastica

 

          Art. 8.

     E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 e di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1975, per l'esecuzione, a termini dell'art. 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, di opere di edilizia scolastica, comprese le opere destinate alle scuole materne, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 444, nei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge.

 

Edilizia universitaria

 

          Art. 9.

     E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973 per contributi da assegnare alle Università di Camerino e di Macerata per la riparazione ed il consolidamento degli edifici universitari danneggiati dal terremoto.

 

Assistenza scolastica

 

          Art. 10.

     E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973 per essere assegnata alla regione Marche quale contributo straordinario per gli interventi in materia di assistenza scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, in favore degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado compresi nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno e Macerata di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto.

     Per corrispondere alle esigenze degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado compresi nei comuni di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1973, la somma di lire 500 milioni per contributi:

     a) ai patronati scolastici, per lo svolgimento di doposcuola (250 milioni);

     b) alle casse scolastiche delle scuole medie statali, per attività integrative (100 milioni);

     c) alle casse scolastiche delle scuole statali di istruzione secondaria superiore ed artistica, per attività integrative scolastiche (150 milioni).

 

Edilizia ospedaliera

 

          Art. 11.

     Per far fronte a particolari ed urgenti situazioni determinate da esigenze sanitarie nel settore ospedaliero nei comuni di Ascoli Piceno, Amandola, Sarnano e San Ginesio è autorizzato, nell'anno finanziario 1973, il limite di impegno di lire 250 milioni che sarà utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici per la concessione di contributi nella spesa occorrente per lavori di riparazione e di completamento di ospedali.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri di cui al precedente comma, che, in conseguenza degli eventi sismici, hanno sospeso le attività di cura o hanno dovuto ridurre il numero dei posti-letto per inagibilità degli edifici destinati al ricovero e ai servizi sanitari, un mutuo trentacinquennale di importo pari al 50 per cento dell'ammontare delle minori entrate per rette di degenza verificatesi negli anni 1972 e 1973, rispetto all'anno 1971 [23].

     Tali mutui e quelli concessi ai sensi dell'art. 40-ter del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sono assistiti dalla garanzia dello Stato [24].

     Le annualità necessarie per il pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, e degli articoli 3 delle leggi 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'anno finanziario 1973.

 

          Art. 12.

     Per la riparazione e il completamento dell'ospedale di Ascoli Piceno è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1975.

 

Edilizia antisismica

 

          Art. 13.

     Per i comuni delle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio inclusi nell'elenco delle località sismiche, è consentito derogare alle norme di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme dei regolamenti di edilizia comunale quando ciò si renda necessario per attuare gli interventi nel settore della ricostruzione previsti dal presente decreto.

     La deroga deve essere richiesta per il tramite dell'ufficio del genio civile al Ministero dei lavori pubblici che la può autorizzare, previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale potrà imporre l'adozione di particolari cautele.

 

Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico

 

          Art. 14.

     E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscrivere in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e di lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1973 e 1974 nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro di rispettiva competenza del patrimonio monumentale, archeologico, storico o artistico nei comuni di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto. Dalle somme destinate alla sovrintendenza ai monumenti 200 milioni sono destinati al consolidamento delle torri medioevali lungo la Valnerina da Ferentillo a Visso [25].

     E' altresì autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni da iscrivere per l'anno finanziario 1973 nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per provvedere alle spese ed ai contributi per il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico o artistico di Tuscania [26].

     Per quanto attiene ai lavori di competenza delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità e dell'Istituto centrale del restauro sono qualificati come urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

     Le somme non utilizzate nell'anno di competenza potranno essere utilizzate nell'anno finanziario successivo [27].

 

Mutui agevolati per la ricostruzione di immobili

 

          Art 15

     Gli istituti di credito fondiario ed edilizio, da designarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sono autorizzati ad emettere cartelle fondiarie fino all'importo massimo di lire trenta miliardi per la concessione di mutui agevolati a favore di enti, associazioni, cooperative, condominii, imprese e privati cittadini per il ripristino o la ricostruzione di immobili di loro proprietà danneggiati o distrutti dal terremoto nei comuni di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge [28].

     I mutui di cui al comma precedente devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 20 anni, con facoltà di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonché spese accessorie, in misura superiore al 5,50 per cento, compreso il rimborso del capitale.

     I mutui suddetti possono essere concessi anche dietro ipoteca sull'immobile di secondo grado, purché l'importo complessivo dei capitali garantiti da entrambe le iscrizioni ipotecarie non ecceda il 75 per cento del valore cauzionale attribuibile all'immobile a lavori ultimati. I mutui stessi non possono, comunque, eccedere il 100 per cento dell'ammontare dei lavori occorrenti al ripristino dello stabile, fermo restando il predetto limite di finanziamento del 15 per cento.

     I mutui accordati dagli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo stesso.

     La garanzia dello Stato, nei limiti suddetti diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente, ove l'istituto mutuante dovesse restare incapiente del suo credito, e ciò purché l'istituto stesso abbia iniziato gli atti esecutivi entro un anno dal verificarsi della insolvenza.

     Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973 e successivi.

     Per consentire la concessione dei mutui al tasso agevolato indicato al secondo comma del presente articolo è corrisposto agli istituti di credito di cui al primo comma un contributo pari alla differenza tra il costo effettivo dell'operazione di mutuo e l'onere assunto dal mutuatario.

     Il costo effettivo dell'operazione di mutuo è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro [29].

     La concessione del contributo è disposta con decreti del Presidente della regione competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-legale, nonché delle proposte conclusive formulate su ciascuna domanda di mutuo dagli istituti di credito interessati.

     Per la concessione del contributo di cui al presente articolo è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 500 milioni da iscrivere, a decorrere dall'anno finanziario 1973, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici il quale metterà a disposizione delle regioni interessate l'importo annuo relativo alle somme loro assegnate [30].

     La parte di tali somme eventualmente non utilizzate per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata al bilancio dello Stato.

     La concessione dei mutui edilizi agevolati è subordinata alla rinuncia, da parte dei richiedenti, a qualsiasi altra forma di contributo a fondo perduto prevista dal presente decreto per i danneggiati dal terremoto fatta eccezione per le prime tre unità immobiliari di proprietà di ciascun richiedente, per le quali il mutuo potrà essere concesso ad integrazione del contributo di cui all'art. 3, in misura pari alla differenza tra il limite di cui al primo comma e l'ammontare del contributo stesso [31].

 

          Art. 16.

     Tutti i piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, dei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge, non realizzati o realizzati in parte, conservano la loro efficacia a tutto il 31 dicembre 1975, ancorché scaduti.

     Per l'esecuzione dei lavori occorrenti per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni di cui al precedente comma il Ministero dei lavori pubblici senza ulteriore assenso del Ministero del tesoro è autorizzato ad assumere il limite di impegno per il pagamento in annualità trentennali, di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974, 1975, 1976 e 1977. Le somme non utilizzate per impegni nei suddetti esercizi saranno portate in aumento alla iscrizione dell'esercizio successivo [32].

     Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui sopra saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1974 e corrispondenti degli esercizi successivi.

 

          Art 17

     Per la realizzazione del programma costruttivo di alloggi da destinare ai sinistrati rimasti senza tetto a seguito del terremoto del novembre-dicembre 1972 nei comuni di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto è consentita deroga al limite massimo fissato dall'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, modificato dall'art. 29 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     L'autorizzazione alla deroga di cui al primo comma viene concessa dalle regioni competenti.

     Gli uffici tecnici erariali sono autorizzati a rilasciare gratuitamente ai comuni interessati le planimetrie del nuovo catasto edilizio urbano relative a ciascuna unità immobiliare e gli attestati di tutte le partite relative agli immobili di cui al primo comma.

 

          Art. 18.

     I lavori da eseguire in base al presente decreto sono di pubblica utilità e riconosciuti indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.

 

          Art. 18 bis. [33]

     Ai territori dell'anconetano, colpiti dal sisma di cui ai decreti-legge 4 marzo 1972, n. 25, 30 giugno 1972, n. 266, e 6 ottobre 1972, n. 552 e relative leggi di conversione, sono estese le provvidenze contenute negli articoli 17 e 18 del presente decreto.

 

          Art. 18 ter. Interventi nei centri storici. [34]

     Per gli interventi nei centri storici dei comuni di cui all'elenco A allegato, si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo II del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

     I centri storici saranno delimitati con decreto del presidente della regione competente per territorio su proposta dei comuni interessati e sentite le competenti sovrintendenze ai monumenti.

 

Case per lavoratori

 

          Artt. 19. – 22. [35]

 

Contributi alle imprese.

 

          Art. 23.

     Alle piccole e medie imprese industriali, nonché alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termo-minerali e dello spettacolo, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici di cui al precedente art. 1, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto, corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 300 mila.

     Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio.

     Qualora l'impresa non sia iscritta nei relativi albi la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà procedere ad accertamenti di fatto.

     Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestati alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

     Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1973.

 

          Art. 24.

     Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termo-minerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici presi in considerazione dal presente decreto-legge, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge, sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

     La qualità di impresa danneggiata è accertata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     Le scadenze indicate nell'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975.

 

          Art. 25.

     Ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 23 e 24 le imprese devono presentare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura domanda in carta libera entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 26.

     Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine di cui al precedente art. 24 saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, nonché il fondo centrale di garanzia esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068.

     Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, nonché il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

 

Interventi assistenziali

 

          Art. 27.

     E' autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973 per provvedere ai seguenti interventi immediati:

     a) interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario L. 3.000.000.000

     b) assistenza in natura L. 300.000.000.

 

Contributi e sovvenzioni ai comuni e alle provincie

 

          Art. 28.

     E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni che sarà iscritta al capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1973, per la erogazione di contributi e sovvenzioni e per provvidenze contingenti a favore delle amministrazioni provinciali e dei comuni delle provincie di Ascoli Piceno e di Macerata, Perugia, Teramo e Rieti per gli eventi calamitosi di cui all'art. 1.

 

Contributo alla protezione civile

 

          Art. 29.

     E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973, per provvedere a spese inerenti al ripristino di scorte e dotazioni per i servizi della protezione civile impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1.

 

          Art. 29 bis. [36]

     E' assegnato alla regione Marche un contributo speciale di L. 250 milioni annui per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 per far fronte, attraverso il potenziamento dei propri uffici, alle necessità derivanti dagli accertamenti dei danni e dall'espletamento di tutte le pratiche relative agli indennizzi e all'esecuzione delle opere di ripristino relative ai territori delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, colpiti dal sisma in relazione al decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e al presente decreto.

 

          Art. 29 ter. [37]

     Il penultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972 n. 734, è sostituito dal seguente:

     "All'uopo lo Stato metterà a disposizione della regione Marche l'importo di L. 500 milioni nell'anno finanziario 1972, l'importo annuo di L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1991 e quello di L. 500 milioni nell'anno finanziario 1992. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata al bilancio dello Stato".

 

Agevolazioni tributarie

 

          Art. 30.

     Nei comuni indicati nell'elenco allegato "A" al presente decreto è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini che siano venuti a scadere nel periodo dal 24 novembre 1972 al 30 gennaio 1973, sempre che la presentazione dell'atto per la registrazione avvenga entro i venti giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

          Art. 31.

     Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie dei comuni di cui all'elenco "A" allegato al presente decreto-legge, l'intendente di finanza concede per l'anno 1973, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relativa sovrimposta, nonché dell'imposta sul reddito agrario.

 

          Art. 32.

     I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 24 novembre 1972 dell'imposta sul reddito dei fabbricati o dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonché delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi, di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge.

     Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, provvederà ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

 

          Art. 33.

     In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge di rivedere, entro il 31 dicembre 1973, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti relativamente agli anni 1972 e 1973.

     Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare.

 

          Art. 34.

     Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società.

     Sono esenti da ogni altro tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

 

          Art. 35.

     Nei comuni di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

     E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

     Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 1° gennaio 1973 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o mortis causa, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto degli eventi calamitosi.

     In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecarie e catastali, nonché da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti nel periodo dal 24 novembre 1972 al 31 dicembre 1973 o successivamente a causa degli eventi calamitosi.

     Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente decreto occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dalla amministrazione dei lavori pubblici o enti da essa delegati. Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente quando il richiedente dimostri con certificato di residenza di essere residente nei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto o di aver sopportato danni in conseguenza degli eventi calamitosi in quei comuni.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

 

          Art. 36.

     Per l'anno 1973 sono attribuite dalle intendenze di finanza ai comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto ed alle provincie nel cui territorio essi sono compresi, somme sostitutive pari all'ammontare delle minori entrate derivanti da sgravi di tributi disposti per detto anno in applicazione del presente decreto.

     L'attribuzione delle somme di cui al comma precedente, relativamente alle minori entrate derivanti da sgravi di tributi locali diretti, è disposta sulla base delle deliberazioni consiliari di cui all'art. 33 approvate dal competente organo di controllo.

     Per il pagamento delle somme di cui al primo comma è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

 

Proroghe di termini

 

          Art. 37.

     Le domande intese ad ottenere i contributi di cui alla lettera d) dell'art. 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito in legge 16 marzo 1972, n. 88, per i comuni inclusi, ai sensi dell'art. 37-bis della citata legge di conversione 16 marzo 1972, n. 88, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1973 vanno presentate ai competenti uffici del genio civile non oltre il termine del 31 agosto 1973. Le perizie e l'ulteriore documentazione a corredo delle predette domande debbono essere presentate entro il successivo termine del 31 dicembre 1973.

 

          Art. 38.

     Il termine per la presentazione ai competenti uffici del genio civile delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza del terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo, stabilito dal quinto comma dell'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e prorogato con l'art. 40-quater del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1974.

     Per l'accertamento del titolo di proprietà dei fabbricati di proprietà privata danneggiati dal terremoto di cui al comma precedente ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è consentita la presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

Modifiche e integrazioni all'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119

 

          Art. 39.

     Per gli edifici di proprietà privata siti nel centro storico di Tuscania i contributi di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, sono concessi nella misura unica dell'85 per cento, fermo restando l'intervento a totale carico dello Stato previsto dal comma medesimo.

     Per gli edifici stessi le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal predetto art. 6, con le modifiche contenute nel precedente comma, debbono essere corredate dalla perizia unitaria per comparto dei lavori da eseguire e debbono essere presentate al competente ufficio del genio civile entro il termine perentorio di cui al primo comma del precedente art. 38.

 

          Art. 39 bis. [38]

     L'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è sostituito dal seguente:

     "In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel febbraio 1971 nei comuni di Tuscania, Arlena di Castro, Piansano e Tessennanno della provincia di Viterbo e nel comune di Valfabbrica in provincia di Perugia, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere a sua cura e spesa:

     a)alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di parchi e giardini, di strade e piazze, di edifici di culto, di musei, di ambulatori, di infermerie, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, nonché al ripristino degli arredi, delle apparecchiature, delle attrezzature degli edifici stessi, che siano stati distrutti o danneggiati;

     b)alla formazione di un piano di ricostruzione del centro storico di Tuscania ed alla esecuzione delle opere di intervento ad esso connesse, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;

     c)alla formazione di un piano delle zone destinate alla edilizia economica popolare ed alla esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione ed allacciamento necessarie all'attuazione di tale piano nel suo complesso, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;

     d)al consolidamento dell'abitato di Tuscania, ai sensi della legge 5 luglio 1908, m 445, contemporaneamente alla riparazione o ricostruzione degli edifici;

     e)alla costruzione di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto e di locali da adibire ad attività commerciale, artigianale e professionale, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primarie e secondarie oltreché nelle zone di nuovi insediamenti urbani destinate alle famiglie senza tetto, anche nelle zone di insediamento per attività industriali ed artigiane previste nei piani regolatori generali e nei programmi di fabbricazione dei comuni elencati al primo capoverso del presente articolo fatta salva la competenza sui progetti dell'ingegnere capo del genio civile di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291;

     f)al ripristino di edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà privata o di enti pubblici;

     g)al risanamento igienico dell'abitato ed alla realizzazione di opere di edilizia sociale;

     h)alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione riferita allo stato pre-sisma;

     h-bis) alla ricostruzione e riparazione, a totale carico dello Stato, di alloggi dell'Istituto provinciale autonomo delle case popolari, degli alloggi GESCAL ed ex gestione INA-Casa e dei lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676;

     i)a studi, indagini geotecniche e geofisiche, nonché a rilievi e progettazioni inerenti alla sistemazione urbanistica di cui ai successivi articoli, nonché a studi e progettazioni di opere previste nelle vigenti leggi, in particolare di quelle relative al centro storico di Tuscania;

     l)al pagamento delle espropriazioni necessarie all'attuazione dei piani di cui ai paragrafi precedenti b) e c).

     La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti.

     Le opere previste nel presente articolo vengono realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

     L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione tecnico-amministrativo-economica delle opere, nonché le concessione e la liquidazione dei contributi di cui al successivo art. 6, è demandata, in deroga ai limiti di competenza per valore, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche per il Lazio e l'Umbria" [39].

 

          Art. 39 ter. [40]

     Il primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è sostituito dal seguente:

     "L'amministrazione dei lavori pubblici provvede alla formazione ed all'attuazione del piano di ricostruzione e restauro del centro storico di Tuscania, colpito dal sisma, nonché alla formazione del piano per il risanamento igienico e la ristrutturazione urbanistico-edilizia di tale centro in relazione ai suoi valori ambientali. Tutti gli interventi relativi, di qualsiasi genere e natura, sono effettuati a spese dello Stato".

 

          Art. 39 quater. [41]

     L'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è sostituito dal seguente:

     "I contributi previsti dalla lettera h) dell'art. 4 per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia da presentarsi ai competenti uffici del genio civile:

     a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di 5 vani ed accessori;

     b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di 6 o 7 vani ed accessori;

     c) Della misura del 70 per cento negli altri casi.

     Qualora si tratti di edifici di proprietà privata siti nel centro storico di Tuscania, lo Stato interviene, a suo totale carico, in misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa risultante dalla perizia. Per la residua parte effettivamente occorsa, sono concessi contributi nella misura unica dell'85 per cento.

     Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile. Le perizie dei lavori da eseguire, redatte dai tecnici iscritti negli albi professionali e giurate avanti al cancelliere della pretura competente per territorio, e tutte le altre documentazioni a corredo, possono essere non contestuali alle domande.

     La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fatta salva la spettanza e la determinazione della misura del contributo.

     All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti della commisurazione del contributo, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano e queste siano state distrutte o perdute, provvedono gli uffici tecnici erariali a richiesta dei competenti uffici del genio civile.

     Anche in pendenza della emanazione e registrazione dei decreti di concessione dei contributi il provveditorato regionale alle opere pubbliche corrisponde, ai proprietari che ne facciano richiesta, anticipazioni al 75 per cento del contributo agli stessi spettante e della eventuale spesa a totale carico dello Stato risultante dalla perizia giurata entro 60 giorni dalla richiesta medesima, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

     La residua parte del contributo e l'eventuale quota di spesa a totale carico dello Stato saranno corrisposte solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile. Per i lavori relativi agli edifici di interesse storico, artistico e monumentale, siti nel centro storico di Tuscania, il rilascio del certificato deve essere preceduto dal benestare della sovrintendenza ai monumenti per il Lazio"

     Per gli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania i proprietari, previo consenso di ciascuno di essi, possono presentare perizie redatte per comparto. In tale caso sono concessi un contributo unico ed un'anticipazione complessiva, salvo ripartizione delle somme tra i proprietari stessi. All'atto della presentazione della perizia, la documentazione di proprietà può essere limitata ai certificati ed alle planimetrie catastali, con riserva di completamento al momento della presentazione del consuntivo dei lavori effettuati [42].

 

          Art. 39 quinquies. [43]

     All'art. 7 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Ove tra i proprietari delle varie unità immobiliari costituenti un comparto non vi sia unanimità di consensi per la riparazione o ricostruzione degli edifici, sarà sufficiente e vincolante per i dissenzienti l'assenso dei proprietari costituenti i due terzi dell'intera consistenza del comparto, determinata sulla base delle singole perizie giurate dei lavori da eseguire riferite all'intero comparto.

     Qualora non venga raggiunto accordo, calcolato come al precedente comma, il comune di Tuscania avrà facoltà di procedere a norma dell'art. 23 della legge 17 luglio 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sostituirsi ai proprietari interessati mediante l'occupazione temporanea degli immobili. In tale ultima ipotesi, i proprietari sono tenuti al rimborso in una unica soluzione della spesa sostenuta dal comune, fatti salvi, in caso di inadempienza, i provvedimenti esecutivi di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".

 

          Art. 39 sexies. [44]

     Alla fine dell'art. 21 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunte le seguenti parole:

     "e l'allacciamento degli scarichi alla rete fognante principale cittadina completo di idonei impianti di depurazione".

 

          Art. 39 septies. [45]

     Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, determina le condizioni e modalità per l'utilizzo del fondo speciale di cui all'art. 37-ter del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n 288.

     Ai fini della costituzione del fondo di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di L. 200 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     All'onere di L. 200 milioni si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Norme finanziarie

 

          Art. 40.

     All'onere di L. 32.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1973 si provvede quanto a L. 14.000 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle predette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a lire 15.000 milioni e 3.000 milioni a carico rispettivamente del capitolo 3523 e del capitolo 5381 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1972 [46].

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 41.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione.

 

 

Allegato

 

     Elenco A"

     PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

     1) Acquasanta Terme

     2) Amandola

     3) Appignano del Tronto

     4) Arquata del Tronto

     5) Ascoli Piceno

     6) Castignano

     7) Comunanza

     8) Folignano

     9) Force

     10) Maltignano

     11) Montefalcone Appennino

     12) Montefortino

     13) Montegallo

     14) Montelparo

     15) Montemonaco

     16) Palmiano

     17) Roccafluvione

     18) Rotella

     19) Santa Vittoria in Matenano

     20) Smerillo

     21) Venarotta

     PROVINCIA DI MACERATA

     1) Bolognola

     2) Caldarola

     3) Castel S. Angelo

     4) Gualdo

     5) Monte S. Martino

     6) Penna S. Giovanni

     7) San Ginesio

     8) Sant'Angelo in Pontano

     9) Sarnano

     PROVINCIA DI PERUGIA

     1) Cascia

     2) Norcia

     3) Poggiodomo

     4) Preci

     5) Pietralunga [47]

     PROVINCIA DI TERAMO

     1) Civitella del Tronto

     2) Crognaleto

     3) Valle Castellana

 

     Elenco B"

     PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

     1) Acquaviva Picena

     2) Belmonte Piceno

     3) Carassai

     4) Castel di Lama

     5) Castorano

     6) Colli del Tronto

     7) Cossignano

     8) Falerone

     9) Grottazzolina

     10) Massa Fermana

     11) Massignano

     12) Monsampietro Morico

     13) Monsampolo del Tronto

     14) Montalto Marche

     15) Montappone

     16) Montedinove

     17) Montefiore dell'Aso

     18) Montegiorgio

     19) Monteleone di Fermo

     20) Monteprandone

     21) Monterinaldo

     22) Monterubbiano

     23) Monte S. Pietrangeli

     24) Monte Vidon Combatte

     25) Montottone

     26) Moresco

     27) Offida

     28) Ortezzano

     29) Petritoli

     30) Ripatransone

     31) Servigliano

     32) Spinetoli

     33) Torre San Patrizio

     PROVINCIA DI MACERATA

     1) Acquacanina

     2) Apiro

     3) Belforte

     4) Camerino

     5) Camporotondo di Fiastrone

     6) Castel Raimondo

     7) Cassopalombo

     8) Cingoli

     9) Colmurano

     10) Corridonia

     11) Fiastra

     12) Fiordimonte

     13) Gagliole

     14) Loro Piceno

     15) Macerata

     16) Mogliano

     17) Montecavallo

     18) Muccia

     19) Petriolo

     20) Pievebovigliana

     21) Pieve Torina

     22) Pioraco

     23) Pollenza

     24) Poggio San Vicino

     25) Ripe San Ginesio

     26) San Severino Marche

     27) Sefro

     28) Serra Petrona

     29) Serravalle di Chienti

     30) Tolentino

     31) Treia

     32) Urbisaglia

     33) Ussita

     34) Visso

     PROVINCIA DI PERUGIA

     1) Cerreto di Spoleto

     2) Monteleone di Spoleto

     3) Sant'Anatolia di Narco

     4) Scheggino

     5) Sellano

     6) Vallo di Nera

     PROVINCIA DI RIETI

     1) Accumoli

     2) Amatrice

     PROVINCIA DI TERAMO

     1) Campli

     2) Colonnella

     3) Corropoli

     4) Montorio al Vomano

     5) Rocca Santa Maria

     6) Sant'Egidio alla Vibrata

     7) Teramo

     8) Torricella Sicura


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 17 maggio 1973, n. 205.

[2] Comma aggiunto dall'art. 30 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[3] Comma aggiunto dall'art. 30 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[4] Comma aggiunto dall'art. 30 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[5] Comma aggiunto dall'art. 30 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[6] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[7] Lettera così modificata dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205 e ora così modificato dall'art. 31 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[9] Comma aggiunto dall'art. 31 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[10] Alinea così modificato dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[11] Per una modifica dell’importo di cui al presente comma, vedi l'art. 21 della L. 11 novembre 1982, n. 828 e l'art. 23 della L. 1 dicembre 1986, n. 879.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1974 dall'art. 23 della L. 14 ottobre 1974, n. 504.

[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1974 dall'art. 23 della L. 14 ottobre 1974, n. 504.

[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[20] Comma così sostituito dall'art. 32 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[21] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[22] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[28] Comma già modificato dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 della L. 1 dicembre 1986, n. 879.

[29] Comma così modificato dall'art. 33 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[30] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[31] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[32] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[33] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[34] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[35] Articoli abrogati dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[36] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[37] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[38] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[39] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 2 aprile 1976, n. 105.

[40] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[41] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[42] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 2 aprile 1976, n. 105.

[43] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[44] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[45] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[46] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.

[47] Comune aggiunto dalla L. di conversione 17 maggio 1973, n. 205.