§ 17.2.59 – D.L. 1 aprile 1971, n. 119.
Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:01/04/1971
Numero:119


Sommario
Art. 1.      Nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, colpito dal terremoto del febbraio 1971, è sospeso dal 6 febbraio 1971 al 30 giugno 1971 il corso dei termini di [...]
Art. 2. 
Art. 3.      La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura curerà, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di [...]
Art. 4. 
Art. 5.      L'amministrazione dei lavori pubblici provvede alla formazione ed all'attuazione del piano di ricostruzione e restauro del centro storico di Tuscania, colpito dal sisma, [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      I proprietari delle aree risultanti da immobili distrutti, da demolire o che, comunque, non possano essere ricostruiti in sito, in base alle indicazioni del piano di [...]
Art. 9.      Per gli interventi in materia di edilizia abitativa, l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a provvedere alla redazione del piano delle zone destinate alla [...]
Art. 10.      Tutte le aree comprese nel piano formato a norma del precedente art. 9 sono espropriate, in nome e per conto del comune di Tuscania, dall'Istituto autonomo per le case [...]
Art. 11.      L'indennità di espropriazione delle aree e degli immobili in attuazione dei piani previsti dalla presente legge, è determinata ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio [...]
Art. 12. 
Art. 13.      Per la redazione dei piani urbanistici previsti dalla presente legge, la sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio può avvalersi [...]
Art. 14. 
Art. 15.      Per il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione degli articoli da 4 a 14 del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 11.000 milioni, che sarà [...]
Art. 16.      In pendenza dell'approvazione del piano di ricostruzione, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio può disporre il completamento degli interventi ai [...]
Art. 17.      E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1971 per provvedere alle [...]
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20.      Le aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione degli interventi indicati nell'art. 18, possono essere acquistate anche mediante esproprio e nell'ambito di strumenti [...]
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23.      Gli alloggi costruiti a norma del presente decreto sono assegnati in ogni caso, con precedenza assoluta, a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque [...]
Art. 24.      In relazione alla necessità di immediata sistemazione alloggiativa della popolazione di Tuscania, la Gestione case per lavoratori è autorizzata ad acquistare costruzioni [...]
Art. 25.      Nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del [...]
Art. 26.      Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato, nonchè alle piccole industrie con un massimo di venticinque dipendenti, dei comuni di [...]
Art. 27.      Le imprese individuali e sociali, le società cooperative ed i consorzi, indipendentemente dalle loro dimensioni, dei settori industriale, commerciale, artigianale, [...]
Art. 28.      Al comune di Tuscania è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in [...]
Art. 29.      La sospensione dei termini di cui all'art. 1 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini sono scaduti o scadono nel comune di Tuscania
Art. 29 bis. 
Art. 30.      Nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la [...]
Art. 31.      Per la generalità dei contribuenti dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro è concessa la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1971 dell'imposta sul [...]
Art. 32.      Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio [...]
Art. 33.      I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità [...]
Art. 34.      Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente art. 31, gli uffici delle imposte [...]
Art. 35.      La riscossione delle imposte e tasse, nonchè delle sovrimposte e addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà [...]
Art. 36.      Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, [...]
Art. 37.      Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono [...]
Art. 37 bis. 
Art. 37 ter. 
Art. 38.      All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, in lire 6.060 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede per un corrispondente importo a carico del [...]
Art. 39.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 17.2.59 – D.L. 1 aprile 1971, n. 119. [1]

Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo.

(G.U. 2 aprile 1971, n. 82).

 

Sospensione dei termini

 

     Art. 1.

     Nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, colpito dal terremoto del febbraio 1971, è sospeso dal 6 febbraio 1971 al 30 giugno 1971 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, scadenti, durante il periodo predetto, nel territorio di tali comuni [2].

     Per lo stesso periodo è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni suindicati, emessi prima del 6 febbraio 1971 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purchè siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma [3].

 

          Art. 2. [4]

     Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente art. 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

 

          Art. 3.

     La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura curerà, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente art. 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza [5].

     Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

 

Opere pubbliche ed abitati

 

          Art. 4. [6]

     In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel febbraio 1971 nei comuni di Tuscania, Arlena di Castro, Piansano e Tessennanno della provincia di Viterbo e nel comune di Valfabbrica in provincia di Perugia, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere a sua cura e spesa:

     a) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di parchi e giardini, di strade e piazze, di edifici di culto, di musei, di ambulatori, di infermerie, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, nonchè al ripristino degli arredi, delle apparecchiature, delle attrezzature degli edifici stessi, che siano stati distrutti o danneggiati;

     b) alla formazione di un piano di ricostruzione del centro storico di Tuscania ed alla esecuzione delle opere di intervento ad esso connesse, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;

     c) alla formazione di un piano delle zone destinate alla edilizia economica popolare ed alla esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione ed allacciamento necessarie all'attuazione di tale piano nel suo complesso, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;

     d) al consolidamento dell'abitato di Tuscania, ai sensi della legge 5 luglio 1908, n. 445, contemporaneamente alla riparazione o ricostruzione degli edifici;

     e) alla costruzione di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto e di locali da adibire ad attività commerciale, artigianale e professionale, nonchè alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primarie e secondarie oltrechè nelle zone di nuovi insediamenti urbani destinate alle famiglie senza tetto, anche nelle zone di insediamento per attività industriali ed artigiane previste nei piani regolatori generali e nei programmi di fabbricazione dei comuni elencati al primo capoverso del presente articolo fatta salva la competenza sui progetti dell'ingegnere capo del Genio civile di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291 [7];

     f) al ripristino di edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà privata o di enti pubblici;

     g) al risanamento igienico dell'abitato ed alla realizzazione di opere di edilizia sociale;

     h) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione riferita allo stato pre-sisma;

     h-bis) alla ricostruzione e riparazione, a totale carico dello Stato, di alloggi dell'Istituto provinciale autonomo delle case popolari, degli alloggi GESCAL ed ex gestione INA-Casa e dei lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676;

     i) a studi, indagini geotecniche e geofisiche, nonchè a rilievi e progettazioni inerenti alla sistemazione urbanistica di cui ai successivi articoli, nonchè a studi e progettazioni di opere previste nelle vigenti leggi, in particolare di quelle relative al centro storico di Tuscania;

     l) al pagamento delle espropriazioni necessarie all'attuazione dei piani di cui ai paragrafi precedenti b) e c).

     La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti.

     Le opere previste nel presente articolo vengono realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

     L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione tecnico-amministrativo-economica delle opere, nonchè le concessione e la liquidazione dei contributi di cui al successivo art. 6, è demandata, in deroga ai limiti di competenza per valore, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche per il Lazio e l'Umbria.

 

Interventi per la ricostruzione

 

          Art. 5.

     L'amministrazione dei lavori pubblici provvede alla formazione ed all'attuazione del piano di ricostruzione e restauro del centro storico di Tuscania, colpito dal sisma, nonchè alla formazione del piano per il risanamento igienico e la ristrutturazione urbanistico-edilizia di tale centro in relazione ai suoi valori ambientali. Tutti gli interventi relativi, di qualsiasi genere e natura, sono effettuati a spese dello Stato [8].

     Il piano può essere formato anche in variante al piano regolatore generale adottato dal comune di Tuscania precedentemente all'evento sismico; ed ha l'efficacia di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e la durata di dieci anni. Le previsioni in esso contenute sono vincolanti rispetto a quelle del piano regolatore generale.

     Il piano è redatto dalla sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, d'intesa con l'amministrazione comunale di Tuscania e con i competenti organi dell'Amministrazione della pubblica istruzione entro 150 giorni dalla conversione in legge del presente decreto [9].

     Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio trasmette il piano al comune di Tuscania, il quale, entro quindici giorni, lo adotta e, il giorno successivo al provvedimento di adozione, provvede alla sua pubblicazione per dieci giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni da parte di enti e di privati interessati [10].

     Entro i successivi cinque giorni la giunta comunale trasmette il piano, con le sue deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni, al provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale lo approva, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento, decidendo anche in merito alle osservazioni ed opposizioni.

     Il decreto del provveditore è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale.

     Il decreto di approvazione del piano è atto definitivo e comporta la dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

 

          Art. 6. [11]

     I contributi previsti dalla lettera h) dell'art. 4 per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia da presentarsi ai competenti uffici del genio civile:

     a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di 5 vani ed accessori;

     b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di 6 o 7 vani ed accessori;

     c) Della misura del 70 per cento negli altri casi.

     Qualora si tratti di edifici di proprietà privata siti nel centro storico di Tuscania, lo Stato interviene, a suo totale carico, in misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa risultante dalla perizia. Per la residua parte effettivamente occorsa, sono concessi contributi nella misura unica dell'85 per cento.

     Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile. Le perizie dei lavori da eseguire, redatte dai tecnici iscritti negli albi professionali e giurate avanti al cancelliere della pretura competente per territorio, e tutte le altre documentazioni a corredo, possono essere non contestuali alle domande.

     La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fatta salva la spettanza e la determinazione della misura del contributo.

     All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti della commisurazione del contributo, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano e queste siano state distrutte o perdute, provvedono gli uffici tecnici erariali a richiesta dei competenti uffici del genio civile.

     Anche in pendenza della emanazione e registrazione dei decreti di concessione dei contributi il provveditorato regionale alle opere pubbliche corrisponde, ai proprietari che ne facciano richiesta, anticipazioni al 75 per cento del contributo agli stessi spettante e della eventuale spesa a totale carico dello Stato risultante dalla perizia giurata entro 60 giorni dalla richiesta medesima, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

     La residua parte del contributo e l'eventuale quota di spesa a totale carico dello Stato saranno corrisposte solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile. Per i lavori relativi agli edifici di interesse storico, artistico e monumentale, siti nel centro storico di Tuscania, il rilascio del certificato deve essere preceduto dal benestare della sovrintendenza ai monumenti per il Lazio.

     Per gli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania i proprietari, previo consenso di ciascuno di essi, possono presentare perizie redatte per comparto. In tale caso sono concessi un contributo unico ed un'anticipazione complessiva, salvo ripartizione delle somme tra i proprietari stessi. All'atto della presentazione della perizia, la documentazione di proprietà può essere limitata ai certificati ed alle planimetrie catastali, con riserva di completamento al momento della presentazione del consuntivo dei lavori effettuati [12].

 

          Art. 7. [13]

     Il genio civile di Viterbo, l'Istituto autonomo delle case popolari di Viterbo, gli enti locali competenti e gli enti autorizzati alla costruzione di edilizia popolare e sovvenzionata possono sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, previa cessione dei diritti ad essi spettanti a norma del precedente art. 6.

     A tal fine gli enti suddetti ed i proprietari stipulano apposita convenzione.

     Ove tra i proprietari delle varie unità immobiliari costituenti un comparto non vi sia unanimità di consensi per la riparazione o ricostruzione degli edifici, sarà sufficiente e vincolante per i dissenzienti l'assenso dei proprietari costituenti i due terzi dell'intera consistenza del comparto, determinata sulla base delle singole perizie giurate dei lavori da eseguire riferite all'intero comparto [14].

     Qualora non venga raggiunto accordo, calcolato come al precedente comma, il comune di Tuscania avrà facoltà di procedere a norma dell'art. 23 della legge 17 luglio 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sostituirsi ai proprietari interessati mediante l'occupazione temporanea degli immobili. In tale ultima ipotesi, i proprietari sono tenuti al rimborso in una unica soluzione della spesa sostenuta dal comune, fatti salvi, in caso di inadempienza, i provvedimenti esecutivi di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 [15].

 

          Art. 8.

     I proprietari delle aree risultanti da immobili distrutti, da demolire o che, comunque, non possano essere ricostruiti in sito, in base alle indicazioni del piano di ricostruzione, possono ottenere, a loro scelta, il pagamento dell'indennità di espropriazione ovvero l'assegnazione gratuita di altra area nel piano di zona o in altre zone previste dal piano regolatore la quale, tenuto conto dei criteri di lottizzazione previsti nel piano stesso, sia proporzionalmente equivalente a quella espropriata [16].

     All'assegnazione delle aree provvede una commissione composta dal prefetto che la presiede, dall'ingegnere capo del genio civile, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, dal sindaco del comune di Tuscania e dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo [17].

 

Piano di zona per l'edilizia economica e popolare

 

          Art. 9.

     Per gli interventi in materia di edilizia abitativa, l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a provvedere alla redazione del piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

     In deroga alle disposizioni di cui alla predetta legge, il piano è redatto dalla sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, d'intesa con l'amministrazione comunale di Tuscania, e pubblicato ed approvato nelle forme e con la procedura stabilite nell'art. 5.

 

          Art. 10.

     Tutte le aree comprese nel piano formato a norma del precedente art. 9 sono espropriate, in nome e per conto del comune di Tuscania, dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo, il quale può essere autorizzato ad occuparle per un periodo non superiore a cinque anni dalla data del relativo provvedimento prefettizio [18].

     Il decreto di espropriazione è emesso dal prefetto sulla base dello stato di consistenza, contenente le indicazioni necessarie per l'individuazione delle aree da espropriare.

     Le aree espropriate sono utilizzate dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo per la realizzazione del proprio programma costruttivo e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal piano. Gli edifici e le opere realizzati sono di proprietà dell'istituto.

     Le aree non utilizzate sono cedute dal comune ad amministrazioni statali, enti o privati, che ne facciano richiesta per la realizzazione di opere o di impianti di loro competenza o di alloggi a carattere economico e popolare. La cessione è gratuita se ha luogo in favore di un'amministrazione statale. Negli altri casi il prezzo è determinato in misura corrispondente all'indennità di espropriazione, al costo delle opere di urbanizzazione primaria ed all'importo delle spese generali.

 

          Art. 11.

     L'indennità di espropriazione delle aree e degli immobili in attuazione dei piani previsti dalla presente legge, è determinata ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904, senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente od indirettamente, dalla formazione ed attuazione dei piani stessi.

     L'ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al provveditore regionale alle opere pubbliche l'indennità fissata. La stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

 

          Art. 12. [19]

     Il ripristino degli edifici e la realizzazione delle opere previste dalle lettere f) e g) dell'art. 4 possono essere affidati dal Ministero dei lavori pubblici ad istituti ed enti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nella ricostruzione edilizia a seguito di pubbliche calamità.

     Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento dei lavori di cui al comma precedente sono stipulate dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio e l'Umbria, sentito il comitato tecnico-amministrativo, prescindendo dagli altri pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni .

 

          Art. 13.

     Per la redazione dei piani urbanistici previsti dalla presente legge, la sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio può avvalersi della collaborazione di esperti esterni mediante conferimento di incarichi che non possono, comunque, superare complessivamente la durata di mesi sei.

     Tali incarichi sono conferiti con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 12. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso da corrispondere agli esperti, il cui onere è a carico dei fondi stanziati con il presente decreto [20].

 

          Art. 14. [21]

     Per l'attuazione di un organico programma di rilevamento e di studi sulla fenomenologia sismologica, geofisica e geotecnica della zona dell'Alto Lazio, il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con enti statali, istituti universitari e scientifici con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 12.

 

          Art. 15.

     Per il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione degli articoli da 4 a 14 del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 11.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1971 e di lire 4.500 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973.

     La spesa derivante dall'attuazione degli articoli 13 e 14 non potrà superare il 5 per cento dello stanziamento globale previsto dal comma precedente [22].

 

          Art. 16.

     In pendenza dell'approvazione del piano di ricostruzione, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio può disporre il completamento degli interventi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 2 febbraio 1969, n. 7.

     Sono fatti salvi gli interventi comunque disposti ai sensi del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, senza l'osservanza della procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 1 dello stesso decreto.

     A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non riesca possibile notificare al proprietario l'invito con diffida, di cui all'ultimo comma dello stesso art. 1, può procedersi all'affissione degli atti di notifica nell'albo pretorio del comune per un periodo di 15 giorni [23].

     Le opere occorse per i servizi relativi alle tendopoli per il ricovero dei senza tetto fanno carico allo stanziamento di cui al presente articolo [24].

     Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2000 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1971.

 

Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico

 

          Art. 17.

     E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1971 per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico e artistico del centro storico di Tuscania [25].

     I lavori di competenza delle soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità e dell'Istituto centrale del restauro sono qualificati come urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 . Per i suddetti lavori è sospeso il limite di spesa stabilito dall'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811 .

     Le somme non utilizzate nell'anno 1971 potranno esserlo negli anni successivi [26].

 

Case per i lavoratori

 

          Art. 18. [27]

     Il comitato centrale previsto dall'art. 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è autorizzato ad effettuare uno stanziamento straordinario, entro i limiti delle necessità accertate, nell'ambito del programma di cui all'art. 14, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'art. 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di un programma di costruzioni nel comune di Tuscania colpito dal terremoto del febbraio 1971 ed in quello di Valfabbrica.

 

          Art. 19. [28]

     Nelle località considerate nel precedente articolo, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, derogando, ove occorra alle vigenti disposizioni, le procedure e le modalità più idonee per l'immediata esecuzione dei programmi di costruzione straordinari approvati e le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavoratori non soggetti a contribuzione, nonchè per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

 

          Art. 20.

     Le aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione degli interventi indicati nell'art. 18, possono essere acquistate anche mediante esproprio e nell'ambito di strumenti urbanistici soltanto adottati.

 

          Art. 21. [29]

     Per le costruzioni da realizzare nel comune di Tuscania e nel comune di Valfabbrica la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere le spese per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, occorrenti ad assicurare l'agibilità degli alloggi, nonchè le opere di urbanizzazione secondaria ritenute essenziali e l'allacciamento degli scarichi alla rete fognante principale cittadina completo di idonei impianti di depurazione.

 

          Art. 22. [30]

     Le opere da realizzare in attuazione dei programmi della Gestione case per lavoratori nel comune di Tuscania e nel comune di Valfabbrica sono a tutti gli effetti dichiarate urgenti ed indifferibili e di pubblica utilità.

 

          Art. 23.

     Gli alloggi costruiti a norma del presente decreto sono assegnati in ogni caso, con precedenza assoluta, a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque dichiarato inabitabile in conseguenza all'evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori è autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni, quote di ammortamento e canoni di locazioni stabiliti anche con riferimento alla capacità economica media degli assegnatari, purchè essi non risultino iscritti per l'anno 1970 o per gli anni successivi nei ruoli dell'imposta complementare.

 

          Art. 24.

     In relazione alla necessità di immediata sistemazione alloggiativa della popolazione di Tuscania, la Gestione case per lavoratori è autorizzata ad acquistare costruzioni prefabbricate a carattere non permanente, in attesa di provvedere con costruzioni aventi le tipologie previste dalle norme tecniche in vigore, alla definitiva sistemazione alloggiativa della popolazione stessa.

 

Provvidenze per i lavoratori

 

          Art. 25.

     Nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

     Ai fini del presente decreto:

     la sospensione di cui al primo comma dell'art. 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di febbraio ed aprile 1971 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso art. 18 avverrà con la rata di dicembre 1971 [31];

     l'esonero di cui all'art. 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferito limitatamente alle rate di febbraio e aprile 1971 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 giugno 1971.

     L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 250 milioni.

     Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1971.

 

Contributo a fondo perduto alle imprese

 

          Art. 26.

     Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato, nonchè alle piccole industrie con un massimo di venticinque dipendenti, dei comuni di Tuscania, di Arlena di Castro e di Tessennano, danneggiati dal terremoto del febbraio 1971, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, di lire 500.000 [32].

     Per ottenere il contributo le imprese danneggiate debbono presentare domanda in carta libera entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. La locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo accertamento della veridicità delle domande, appone il visto sulla domanda stessa.

     Il contributo è corrisposto dalla prefettura sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

     Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 180 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1971.

 

Credito agevolato

 

          Art. 27.

     Le imprese individuali e sociali, le società cooperative ed i consorzi, indipendentemente dalle loro dimensioni, dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, i professionisti dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nel territorio dei comuni medesimi sono ammessi, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, ai benefici di cui alle disposizioni richiamate nell'art. 22, nonchè a quelli degli articoli 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7 [33].

     Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, è fissato al 30 giugno 1971 [34].

 

Contributi integrativi del bilancio

 

          Art. 28.

     Al comune di Tuscania è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'anno 1971 sia da diminuzione di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o a danneggiamenti di beni provocati dal terremoto del febbraio 1971, nonchè delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'art. 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni.

     La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1970 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1970 aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.

     La concessione del contributo previsto nel presente articolo è disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno stesso della deliberazione del consiglio comunale interessato, sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

     Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 130 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1971.

 

Agevolazioni in materia tributaria

 

          Art. 29.

     La sospensione dei termini di cui all'art. 1 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini sono scaduti o scadono nel comune di Tuscania.

     La sospensione dei termini ai soli effetti degli adempimenti tributari si applica anche al comune di Arlena di Castro.

 

          Art. 29 bis. [35]

     Le imprese artigiane, le piccole e medie imprese industriali, le imprese commerciali, turistiche e alberghiere, esercenti la loro attività nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, sono esenti, per cinque anni a partire dal 1971, da ogni tributo diretto sul reddito.

     L'esenzione deve essere richiesta, con apposita istanza, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto.

 

          Art. 30.

     Nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi coincida con la data della calamità o sia avvenuta nei 30 giorni successivi e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 31.

     Per la generalità dei contribuenti dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro è concessa la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1971 dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in Tesoreria, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi.

     I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei predetti comuni, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro il 31 maggio 1971 la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purchè la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

     Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritta a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1971.

 

          Art. 32.

     Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1971, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè dell'imposta sul reddito agrario.

 

          Art. 33.

     I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1° gennaio 1971, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonchè delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni di Tuscania e Arlena di Castro.

     I competenti uffici tecnici erariali provvederanno, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

 

          Art. 34.

     Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente art. 31, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare nell'anno 1972, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta corrispondente alla predetta dichiarazione.

     Nei confronti dei soggetti danneggiati non tassabili in base al bilancio, che hanno domicilio fiscale nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, non si procede alle iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1972 delle imposte di ricchezza mobile e complementare. Per i soggetti tassabili in base al bilancio che si trovino nelle medesime condizioni non si procede alla iscrizione provvisoria a ruolo della imposta di ricchezza mobile che si dovrebbe iscrivere sulla base della dichiarazione relativa al bilancio chiuso nel corso dell'anno 1971.

     In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo ai comuni di Tuscania e di Arlena di Castro di rivedere, entro il 31 dicembre 1971, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'anno 1971.

     Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare approvata dall'organo di controllo competente.

 

          Art. 35.

     La riscossione delle imposte e tasse, nonchè delle sovrimposte e addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di febbraio 1972 in diciotto rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

 

          Art. 36.

     Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE e dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società.

     Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

     I materiali edilizi impiegati per la riparazione e la ricostruzione di opere distrutte o danneggiate dal terremoto del febbraio 1971 sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

 

          Art. 37.

     Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonchè dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 21 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 ottobre 1954, n. 869.

     E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

     Sono esenti dall'IGE i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata.

     I materiali di cui al precedente comma, importati dall'estero sono esenti dall'imposta prevista dall'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e dalla relativa imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni.

     Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 6 febbraio 1971 a titolo gratuito od oneroso, per atto tra vivi o mortis causa, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto per effetto del terremoto del febbraio 1971.

     Nei casi di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte degli immobili ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Sono esenti dall'imposta di successione, dall'imposta sul valore netto globale delle successioni e dall'imposta di trascrizione ipotecaria, nonchè da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 6 febbraio 1971, o successivamente a causa del terremoto del febbraio 1971.

     Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'Amministrazione dei lavori pubblici. Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente quando il richiedente dimostri con certificato di residenza o con dichiarazione del sindaco di essere residente in Tuscania o di aver sopportato danni in conseguenza del terremoto in quel comune [36].

 

          Art. 37 bis. [37]

     Le spese di parte corrente autorizzate del presente decreto e non impegnate nell'anno di rispettiva competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.

 

          Art. 37 ter. [38]

     E' costituito un fondo speciale di lire 200 milioni presso l'IMI al fine di provvedere al pagamento degli interessi per crediti inerenti all'avvio di attività economiche, con prioritario riferimento all'occupazione.

 

Norme finanziarie

 

          Art. 38.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, in lire 6.060 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede per un corrispondente importo a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 [39].

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 39.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 26 maggio 1971, n. 288.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[4] Articolo così modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 39 bis del D.L. 16 marzo 1973, n. 31.

[7] Lettera così modificata dall'art. 39 bis del D.L. 16 marzo 1973, n. 31, nel testo risultante dall'art. 4 della L. 2 aprile 1976, n. 105.

[8] Comma così sostituito dall'art. 39 ter del D.L. 16 marzo 1973, n. 31.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[10] Comma così sostituito dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 39 quater del D.L. 16 marzo 1973, n. 31.

[12] Comma aggiunto dall'art. 39 quater del D.L. 16 marzo 1973, n. 31, nel testo risultante dall'art. 5 della L. 2 aprile 1976, n. 105.

[13] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[14] Comma aggiunto dall'art. 39 quinquies del D.L. 16 marzo 1973, n. 31.

[15] Comma aggiunto dall'art. 39 quinquies del D.L. 16 marzo 1973, n. 31.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[17] Comma così sostituito dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[19] Comma così sostituito dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[20] Comma così sostituito dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[21] Articolo così modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[26] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[27] Articolo così modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[28] Articolo così modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[29] Articolo già modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288 e così ulteriormente modificato dall'art. 39 sexies del D.L. 16 marzo 1973, n. 31.

[30] Articolo così modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[31] Alinea così modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[32] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[34] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[35] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[36] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[37] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[38] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

[39] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 maggio 1971, n. 288.