§ 17.3.9C - Legge 2 dicembre 1972, n. 734.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:02/12/1972
Numero:734


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto, con le seguenti [...]


§ 17.3.9C - Legge 2 dicembre 1972, n. 734. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; e proroga di termini previsti dal decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, in favore dei comuni colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo.

(G.U. 6 dicembre 1972, n. 316)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 3:

     al primo alinea, le parole: "il primo comma dell'art. 7", sono sostituite con le parole: "il primo capoverso dell'art. 7";

     al primo capoverso, le parole: "la riparazione o ricostruzione", sono sostituite con le parole: "la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o ricostruzione o consolidamento"; le parole: "pretura di Ancona", sono sostituite con le parole: "pretura competente per territorio";

     al primo capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici ai sensi dell'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fatta salva la procedura dei commi successivi per la determinazione e concessione del contributo";

     all'ultimo capoverso, dopo le parole: "le perizie", sono aggiunte le parole: "e l'ulteriore documentazione"; le parole: "31 marzo 1973" sono sostituite con le parole: "30 giugno 1973"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 1972".

     All'art. 4:

     al primo comma, sono soppresse le parole: "lettera c)"; dopo la parola: "ripristino", sono aggiunte le parole: "comprese le spese per le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684"; sono aggiunte, in fine, le parole: "Ove gli strumenti urbanistici impedissero il ripristino o la ricostruzione dell'immobile in sito, i benefici previsti dal presente articolo si applicano per la ricostruzione del suddetto immobile in altra sede dello stesso comune";

     L'ultimo comma è soppresso.

     All'art. 5:

     il secondo capoverso è sostituito con il seguente:

     "I predetti alloggi e quelli acquistati o costruiti ai sensi del seguente articolo 11 sono assegnati dalla commissione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con preferenza per coloro che sono rimasti senza tetto, secondo i criteri determinati dalla regione Marche".

     Dopo l'art. 5, è inserito il seguente art. 5 bis:

     "Agli effetti dell'assegnazione degli alloggi GESCAL ai lavoratori, l'attribuzione di punti quattro prevista per il caso di inabitabilità dell'alloggio occupato dal lavoratore si intende spettante anche al lavoratore che abbia dovuto abbandonare il precedente alloggio a causa di inabitabilità determinata dal sisma indipendentemente da eventuale successiva sistemazione alloggiativa".

     All'art. 14:

     all'ultimo comma, dopo la parola: "amministrazione", sono aggiunte le parole: "locale o statale".

     All'art. 15:

     al primo comma, dopo la parola: "integrazioni", sono aggiunte le parole: "nonchè alle norme dei regolamenti di edilizia comunale".

     All'art. 22:

     al primo comma, dopo il n. 5), è aggiunto il seguente:

     "5 bis) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato".

     Dopo l'art. 22 è aggiunto il seguente:

     "Art. 22 bis. (Blocco canoni).

     I contratti di locazione e di sublocazione vigenti nel territorio dei comuni della provincia di Ancona sono prorogati, anche nei confronti degli aventi causa del locatore, fino al 31 dicembre 1973. Tali contratti saranno regolati dalla legge 23 maggio 1950, n. 253, modificata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1716.

     I canoni di locazione di immobili in corso al 1° gennaio 1972 non possono essere aumentati, anche quando nell'immobile subentra un nuovo locatore, per tutto il periodo stabilito dal precedente comma.

     Per gli immobili locati per la prima volta dal 25 gennaio 1972 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il canone di locazione non può essere superiore, fino al 31 dicembre 1974, al 5 per cento del costo della costruzione, determinato secondo i criteri dettati dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Ogni pattuizione in contrasto con il divieto di aumento è nulla, qualunque ne sia il contenuto apparente.

     Le controversie derivanti dall'applicazione della presente norma sono di competenza del pretore del luogo in cui è situato l'immobile.

     Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 30 e 31 della legge 23 maggio 1950, n. 253".

     All'art. 25:

     al primo, secondo e terzo comma, dopo le parole: "ed artigiane", sono aggiunte le parole: "e dello spettacolo".

     All'art. 27:

     al primo comma, dopo le parole: "Istituto nazionale della previdenza sociale", sono aggiunte le parole: "ai pescatori autonomi e associati residenti nei comuni anzidetti e assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250".

     Dopo l'art. 27 è aggiunto il seguente:

     "Art. 27 bis. (Pensioni INPS).

     Ai titolari di pensione non superiore a lire 50.000 mensili a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, residenti nei comuni di Ancona e Falconara alla data del 14 giugno 1972, è corrisposto un contributo una tantum di lire 100.000. L'onere relativo è anticipato dall'INPS e fa carico al bilancio dello Stato".

     All'art. 28:

     al primo comma, le parole: "dei comuni indicati al precedente art. 27", sono sostituite con le parole: "dei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 484";

     dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

     "Alle imprese industriali lo sgravio di cui al comma precedente verrà corrisposto fino al 31 dicembre 1974 purchè i livelli di occupazione nelle singole aziende non risultino inferiori a quelli esistenti alla data del 30 giugno 1972. La eventuale diminuzione degli organici in atto al 30 giugno 1972 comporterà l'automatica cessazione dello sgravio contributivo.

     Lo sgravio si applica anche alle aziende turistico-alberghiere dei comuni di Senigallia, Numana, Sirolo e Camerano";

     al secondo comma, dopo le parole: "disoccupazione involontaria", sono aggiunte le parole: "o per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nel caso di imprese o di personale esonerati dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successivi provvedimenti di proroga, modificazione ed integrazione, nonchè del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 590, e successivi provvedimenti di proroga, modificazione ed integrazione, e delle disposizioni del presente articolo, l'appartenenza delle aziende ai diversi settori produttivi viene rilevata con riferimento alla classificazione vigente ai fini della casa unica per gli assegni familiari".

     Dopo l'art. 28, è aggiunto il seguente art. 28-bis:

     "Per i lavoratori non agricoli iscritti nelle liste di collocamento dei comuni di Ancona e Falconara alla data del 15 luglio 1972 l'importo dell'indennità di disoccupazione ad essi spettante secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è maggiorato di lire 400 giornaliere, non cumulabili con la maggiorazione di cui all'art. 20 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25.

     La maggiorazione è concessa per un periodo di 180 giorni".

     All'art. 29:

     al secondo comma, dopo la parola: "interessi", sono aggiunte le parole: "e di sanzioni civili".

     All'art. 31:

     al primo comma, dopo la parola: "spettacolo", sono aggiunte le parole: "e a tutte le altre categorie di beneficiari previsti dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Le scadenze indicate all'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1972, 1973 e 1974.

     I finanziamenti a tasso agevolato previsti dalle norme richiamate nel primo comma del presente articolo possono essere impiegati, fino alla misura del 50 per cento dei relativi importi, per la estinzione di debiti a breve termine contratti dopo il 25 gennaio 1972".

     All'art. 32:

     dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

     "L'art. 5 della legge 21 aprile 1969, n. 167, è sostituito dal seguente:

     Per la copertura dell'onere derivante dalla differenza fra il costo delle obbligazioni di cui all'art. 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ed il tasso d'interesse praticato sui mutui concessi agli istituti ed aziende di credito per le operazioni a favore di imprese, di professionisti e di privati ammessi a beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi a valere sul fondo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto-legge n. 976, il Mediocredito stesso è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del fondo predetto''".

     All'art. 37, gli ultimi due commi sono sostituiti con i seguenti:

     "Per il quinquennio 1973-1977, a favore dei comuni di cui al precedente comma e della provincia di Ancona sono attribuite somme pari alle entrate riscosse nell'anno 1971 per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per contributo di miglioria, maggiorate, annualmente, per gli ultimi tre anni, del 7,50 per cento.

     Per lo stesso quinquennio ai comuni suddetti sono altresì attribuite somme sostitutive di quelle attribuite per il 1971 a titolo di compartecipazione ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e all'imposta unica sui giochi di abilità e concorsi pronostici, maggiorate annualmente del 10 per cento.

     Rimangono ferme tutte le altre disposizioni di cui all'art. 14 sopra citato".

     All'art. 38:

     le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite con le parole: "dalla data del 25 gennaio 1972".

     Dopo l'art. 40, sono aggiunti i seguenti articoli:

     "Art. 40 bis. (Sospensione della vendita e assegnazione di beni pignorati).

     L'art. 2 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e l'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 484, sono sostituiti come segue:

     Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti dei debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente art. 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, o se disposta sarà sospesa di diritto, fino al 30 novembre 1972''".

     "Art. 40 ter. (Mutuo enti ospedalieri).

     Agli enti ospedalieri e all'ospedale psichiatrico provinciale che, in conseguenza degli eventi sismici, hanno sospeso le attività di cura od hanno dovuto ridurre il numero dei posti letto, per inagibilità degli edifici destinati al ricovero ed ai servizi sanitari, è concesso da parte della Cassa depositi e prestiti un mutuo trentacinquennale pari all'ammontare delle minori entrate per rette di degenza realizzate in meno rispetto a quelle accertate nell'anno 1971".

     "Art. 40 quater. (Proroga termini art. 6 decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119).

     Il termine stabilito dal quinto comma dell'art. 6 del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, per la presentazione ai competenti uffici del genio civile delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dal predetto articolo, corredate dalla perizia dei lavori da eseguire, è prorogato al 30 giugno 1973".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.