§ 17.3.96 - D.L. 30 giugno 1972, n. 266 .
Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:30/06/1972
Numero:266


Sommario
Art. 1.      Nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, nonché nei comuni di Barbara, [...]
Art. 2.  [4]
Art. 3.      La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona curerà gratuitamente, in appendice al Bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di [...]
Art. 4.  [6]
Art. 5.      La sospensione della scadenza dei titoli di credito disposta dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, [...]
Art. 6.      La sospensione dei termini di cui all'art. 1, per la generalità degli abitanti dei comuni ivi indicati, ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui [...]
Art. 7.  [7]
Art. 8.      Per la generalità dei contribuenti dei comuni elencati all'art. 1 del presente decreto è concessa la sospensione della riscossione fino al 28 febbraio 1973 dell'imposta [...]
Art. 9.      Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, [...]
Art. 10.      I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità [...]
Art. 11.      Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente art. 8, gli uffici delle imposte [...]
Art. 12.      La riscossione delle imposte e tasse nonché delle sovrimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà [...]
Art. 13.      Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni terremotati previsti dal presente decreto sono esenti dall'imposta di ricchezza [...]
Art. 14.      Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono [...]
Art. 15.  Soppressione degli esami nelle scuole elementari.
Art. 16.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 17.3.96 - D.L. 30 giugno 1972, n. 266 [1] .

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972.

(G.U. 1 luglio 1972, n. 168)

 

 

Sospensione dei termini

 

     Art. 1.

     Nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, nonché nei comuni di Barbara, Castelleone Suasa, Castel Colonna, Corinaldo, Filottrano, Monterado, Ostra Vetere e Ripe, colpiti dal terremoto verificatosi nel giugno 1972, è sospeso dal 14 giugno al 15 settembre 1972 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione scadenti durante il periodo predetto nel territorio di tali comuni, con esclusione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico e il concorso pronostici [2] .

     Limitatamente ai comuni di Ancona e di Falconara per il periodo dal 14 giugno al 30 novembre 1972 e per gli altri comuni per il periodo dal 14 giugno al 15 settembre 1972 è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni suindicati, emessi prima del 14 giugno 1972 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purché siano già scaduti o vengano a scadere , rispettivamente, entro il 30 novembre 1972 o entro il 15 settembre 1972 [3] .

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a favore delle persone che, risiedendo nei comuni suindicati, avrebbero dovuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti in località non colpite dal terremoto.

 

          Art. 2. [4]

     Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti dei debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente art. 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, o se disposta sarà sospesa di diritto, fino al 30 novembre 1972.

 

          Art. 3.

     La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona curerà gratuitamente, in appendice al Bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente art. 1, dimostrino di aver subìto protesti di cambiali o vaglia cambiari compresi nella sospensione dei termini di scadenza [5] .

     Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

 

          Art. 4. [6]

     Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli annunzi legali, relative a procedure di ammortamento dei titoli di cui all'art. 1, secondo comma, e dei titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del terremoto di cui all'art. 1 del presente decreto sono effettuate gratuitamente.

 

          Art. 5.

     La sospensione della scadenza dei titoli di credito disposta dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, deve intendersi applicabile anche ai titoli di credito scadenti entro il 30 giugno 1972.

 

Agevolazioni in materia tributaria

 

          Art. 6.

     La sospensione dei termini di cui all'art. 1, per la generalità degli abitanti dei comuni ivi indicati, ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini siano scaduti o scadano nel periodo indicato dallo stesso articolo.

 

          Art. 7. [7]

     Nei comuni indicati nell'art. 1 del presente decreto è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per l'avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi coincida con la data del 14 giugno 1972 o sia avvenuta nei trenta giorni successivi e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 8.

     Per la generalità dei contribuenti dei comuni elencati all'art. 1 del presente decreto è concessa la sospensione della riscossione fino al 28 febbraio 1973 dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in tesoreria, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi.

     I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei predetti comuni, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro il 30 settembre 1972, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purché la parte del reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni indicati nell'art. 1 del presente decreto concorra almeno nella misura del 70% alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta [8] .

     Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritta a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1972.

 

          Art. 9.

     Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede per l'anno 1972, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relativa sovraimposta, nonché dell'imposta sul reddito agrario.

 

          Art. 10.

     I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonché delle relative sovrimposte e addizionali, nei comuni colpiti dal terremoto, di cui all'art. 1 del presente decreto.

     Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, provvederà ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

 

          Art. 11.

     Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente art. 8, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare nell'anno 1973, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta corrispondente alla predetta dichiarazione.

     In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni suddetti di rivedere, entro il 30 giugno 1973, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti non dovuti relativamente all'anno 1972.

     Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare.

 

          Art. 12.

     La riscossione delle imposte e tasse nonché delle sovrimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di aprile 1973 in 18 rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

     Limitatamente ai comuni di Ancona e Falconara si applicano i benefici contenuti nel comma precedente per le imposte iscritte in via provvisoria nei ruoli 1973 ed afferenti ai redditi conseguiti nel 1971 e dichiarati nella dichiarazione unica 1972 [9] .

 

          Art. 13.

     Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni terremotati previsti dal presente decreto sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'I.G.E., dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società.

     Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

     I materiali edilizi impiegati per la riparazione di opere danneggiate dai movimenti tellurici di cui al presente decreto, sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

 

          Art. 14.

     Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

     E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

     Sono esenti dall'I.G.E. i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona colpita dal sisma.

     I materiali, di cui al precedente comma, importati dall'estero, sono esenti dall'imposta prevista dall'art. 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e dalla relativa imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni.

     Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 14 giugno 1972 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o mortis causa, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del giugno 1972.

     In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Sono esenti dall'imposta di successione, dall'imposta sul valore netto globale sulle successioni e dall'imposta di trascrizione ipotecaria, nonché da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 14 giugno 1972 o successivamente a causa del terremoto del giugno 1972.

     Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'Amministrazione dei lavori pubblici o enti da essa delegati. Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente quando il richiedente dimostri con certificato di residenza di essere residente nei comuni di cui all'art. 1 del presente decreto o di aver sopportato danni in conseguenza del terremoto in quei comuni.

 

          Art. 15. Soppressione degli esami nelle scuole elementari.

     Gli esami della sessione estiva dell'anno scolastico 1971-72, conclusivi del 1° e del 2° ciclo didattico per gli alunni delle scuole elementari pubbliche nei comuni della provincia di Ancona colpiti dai movimenti tellurici nel giugno 1972 e nelle quali gli esami medesimi non hanno potuto aver luogo, sono sostituiti a tutti gli effetti da scrutini determinati dalle commissioni, costituite per gli esami predetti, sulla base dei dati contenuti nei registri di classe e nelle pagelle e in base all'illustrazione verbale dell'insegnante di classe.

 

          Art. 16.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 8 agosto 1972, n. 484.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 40-bis del D.L. 6 ottobre 1972, n. 552.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[7]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.