§ 8.4.4 - D.L. 5 luglio 1971, n. 431 .
Provvedimenti straordinari per lo sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:05/07/1971
Numero:431


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 1° luglio 1971 e fino a quello corrente alla data del 30 giugno 1972 è concesso uno sgravio [...]
Art. 2.      I benefici previsti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono cumulabili con quelli stabiliti dall'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, [...]
Art. 3.      L'importo dello sgravio concesso in applicazione dell'art. 1 del presente decreto è posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, [...]
Art. 4.      All'onere di lire 225 miliardi si provvede con il netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 8.4.4 - D.L. 5 luglio 1971, n. 431 [1] .

Provvedimenti straordinari per lo sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali

(G.U. 6 luglio 1971, n. 168)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 1° luglio 1971 e fino a quello corrente alla data del 30 giugno 1972 è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'I.N.P.S. dalle imprese artigiane e da quelle industriali che impiegano fino a 300 dipendenti.

     Lo sgravio contributivo è stabilito a favore dei datori di lavoro nella misura del 5% delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

     Lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso alle imprese artigiane ed industriali considerate tali dalle norme sugli assegni familiari, con esclusione di quelle operanti nel settore dell'edilizia di cui all'art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14, e nel settore dei trasporti.

     Lo sgravio contributivo è altresì concesso, limitatamente a 300 unità lavorative, alle imprese industriali che alla data del 1° giugno 1971 occupavano non oltre 500 dipendenti.

     Alle imprese del settore tessile lo sgravio contributivo, limitatamente a trecento unità lavorative, è concesso indipendentemente dal numero degli addetti [2] .

     Ai fini dei precedenti commi quarto e quinto le imprese calcoleranno l'ammontare dello sgravio applicando il 5% su di una massa salariale pari a 300 volte il valore del salario medio unitario liquidato in ciascun periodo di paga ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione [3] .

 

          Art. 2.

     I benefici previsti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono cumulabili con quelli stabiliti dall'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     L'importo dello sgravio concesso in applicazione dell'art. 1 del presente decreto è posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che vi farà fronte con un corrispondente apporto dello Stato, determinato, salvo conguaglio, in lire 225 miliardi [4] .

     Ai fini del conguaglio, da effettuarsi al termine del periodo considerato, sulla base dei rendiconti regolarmente approvati, la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria terrà apposita evidenza contabile dell'ammontare degli sgravi concessi.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 225 miliardi si provvede con il netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni 1971 e 1972 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con la emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 [5] .

     All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al precedente comma sarà fatto fronte per l'anno 1971 con riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni 1971 e 1972, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 4 agosto 1971, n. 590.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.