§ 30.4.13 – L. 23 gennaio 1970, n. 8.
Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.4 credito all'artigianato
Data:23/01/1970
Numero:8


Sommario
Art. 1.      L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, costituito con legge 31 luglio [...]
Art. 2.      La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto mediante conferimento il cui ammontare complessivo non potrà superare [...]
Art. 3.      Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1957, n. 742, è sostituito dal seguente
Art. 4.      La regione Friuli-Venezia Giulia può far affluire al Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, proprie somme, il cui ammontare sarà stabilito, di [...]
Art. 5.      Le somme indicate nell'articolo precedente saranno depositate in un conto corrente fruttifero presso la tesoreria regionale e costituiranno, nell'ambito del Fondo di [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Gli istituti e le aziende di credito previsti dall'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, operanti nel territorio della regione [...]


§ 30.4.13 – L. 23 gennaio 1970, n. 8.

Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia.

(G.U. 10 febbraio 1970, n. 35).

 

     Art. 1.

     L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, costituito con legge 31 luglio 1957, n. 742, assume la denominazione di "Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia" ed è autorizzato ad esercitare, su tutto il territorio della Regione, nelle forme e con le agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge istitutiva e dalle successive sue integrazioni, il credito a medio termine in favore di piccole e medie imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere, nonchè ad esercitare le altre attribuzioni allo stesso assegnate da leggi speciali.

 

          Art. 2.

     La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto mediante conferimento il cui ammontare complessivo non potrà superare l'apporto del tesoro dello Stato al medesimo fondo di dotazione.

     Le somme occorrenti a tal fine saranno stanziate nel bilancio della Regione.

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1957, n. 742, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     La regione Friuli-Venezia Giulia può far affluire al Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, proprie somme, il cui ammontare sarà stabilito, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti determinati dalla legge di bilancio della Regione.

     Dette somme saranno destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sempre secondo le finalità e con le modalità ed agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge e dalle successive sue integrazioni.

 

          Art. 5.

     Le somme indicate nell'articolo precedente saranno depositate in un conto corrente fruttifero presso la tesoreria regionale e costituiranno, nell'ambito del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge 18 ottobre 1955, n. 908, una gestione separata.

     Dette somme saranno gestite mediante le casse di risparmio della regione con l'osservanza delle modalità stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, il presidente del Fondo di rotazione e le casse di risparmio interessate.

 

          Art. 6. [1]

     Il comitato di gestione di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è integrato con tre membri designati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

     Il comitato di gestione è tenuto a trasmettere alla regione una relazione annuale sull'attività del fondo.

 

          Art. 7.

     Gli istituti e le aziende di credito previsti dall'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, operanti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere finanziamenti a medio termine per l'impianto di nuove aziende artigiane e per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle già esistenti, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto dette operazioni siano assistite da provvidenze creditizie della Regione stessa o da enti da essa dipendenti.

     Alle operazioni di cui al presente articolo, nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono estesi i privilegi di cui all'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 41 della medesima legge.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 30 aprile 1976, n. 198.